§ 98.1.28027 - D.L. 21 settembre 1987, n. 389 .
Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/09/1987
Numero:389


Sommario
Art. 1.      1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile [...]
Art. 2.      1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi [...]
Art. 3.      1. All'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola [...]
Art. 4.      1. Il saldo del 15 per cento di cui all'art. 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della [...]
Art. 5.      1. La disposizione dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche a favore di coloro che, alla data del 31 marzo 1984, [...]
Art. 6.      1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive [...]
Art. 7.      1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'art. 28, secondo comma, della legge 14 [...]
Art. 8.      1. La disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in [...]
Art. 9.      1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della [...]
Art. 10.      1. All'art. 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti "e che [...]
Art. 11.      1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'art. 14, secondo comma, della [...]
Art. 12.      1. Gli oneri per i contributi previsti dall'art. 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1984, [...]
Art. 13.      1. Le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche [...]
Art. 14.      1. Hanno titolo ai contributi di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative realizzate per [...]
Art. 15.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28027 - D.L. 21 settembre 1987, n. 389 [1].

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

(G.U. 22 settembre 1987, n. 221)

 

     Art. 1.

     1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

     a) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande presentate entro il 31 marzo 1984, prevista nell'art. 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

     b) quello indicato nell'art. 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

     c) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     d) quello indicato nell'art. 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

     e) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.

     2. E' prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell' art. 1, comma 1, n. 3, dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti.

     3. E' prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa, a partire dal 1° gennaio 1988, l'erogazione dei fondi previsti dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     4. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nell'art. 12, comma 7, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, limitatamente al personale che abbia chiesto l'immissione nei ruoli ad esaurimento, è prorogato al 31 dicembre 1987.

     5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai progetti esecutivi presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui alcomma 5-bis dell' art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive integrazioni, intendendosi ivi soppresse le parole "per due terzi".

 

          Art. 2.

     1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

     2. L'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

     3. Fino al 31 dicembre 1987 nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti presso i competenti uffici della regione.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982.

     5. I piani regolatori generali e loro varianti, adottati dai comuni di cui al comma 4, trasmessi alla regione prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono approvati dalla regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con proprio decreto da affiggere per quindici giorni all'albo comunale.

 

          Art. 3.

     1. All'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola "medesimo" sono aggiunte le parole "maggiorato del 70 per cento".

     2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

     3. All'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

     "f) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

     g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale".

     4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dal comma 1.

     5. Il comma 8 dell'art. 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abrogato.

 

          Art. 4.

     1. Il saldo del 15 per cento di cui all'art. 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilità.

     2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 5.

     1. La disposizione dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche a favore di coloro che, alla data del 31 marzo 1984, risultino emigrati, anche se stagionali, compresi coloro che risultino trasferiti in altre regioni del territorio nazionale per motivi di lavoro, ancorchè alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare.

     2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero i conduttori di fatto, hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

     3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

     5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1987.

     6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

 

          Art. 6.

     1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove conseguano le sanatorie previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'art. 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, accedono ai benefici previsti nella citata legge con le condizioni stabilite nell'art. 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

     2. L'onere è a carico delle disponibilità del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

 

          Art. 8.

     1. La disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'art. 28, secondo comma, della stessa legge n. 219.

 

          Art. 9.

     1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese, anche se artigiane, che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, nonchè di aver richiesto l'iscrizione al predetto albo.

     2. Le imprese artigiane iscritte a detto albo conservano, altresì, l'iscrizione nei registri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al settore artigiani, semprechè mantengano i relativi requisiti.

     3. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 10.

     1. All'art. 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti "e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi dallo stesso art. 22. Entro lo stesso termine le imprese ubicate nei comuni disastrati aventi un numero di addetti superiore a trenta unità e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune o dei comuni confinanti accedono ai contributi pari a quelli previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni".

 

          Art. 11.

     1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

 

          Art. 12.

     1. Gli oneri per i contributi previsti dall'art. 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per le attività artigianali, e a carico della legge 1° marzo 1986, n. 64, per le attività industriali.

     2. La concessione dei contributi di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'art. 14 della citata legge n. 219 del 1981.

     3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per la riparazione delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

     4. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3, nonché quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

     5. In tutti gli altri casi previsti dall'art. 22 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti, entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione, dal presidente della regione, anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

 

          Art. 13.

     1. Le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati dichiarati sismici che abbiano adottato il piano di recupero di cui all'art. 28, secondo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 14.

     1. Hanno titolo ai contributi di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative realizzate per l'urgente e temporanea sistemazione di nuclei familiari nei territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, incluse nei piani di recupero previsti dall'art. 28, secondo comma, lettera c), della citata legge n. 219 e che risultino incompatibili con le caratteristiche dei predetti piani di recupero per lo stato di grave degrado o siano inadeguate alle esigenze dei nuclei familiari dei rispettivi proprietari.

     2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

 

          Art. 15.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 110 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto, fatta salva la disposizione di cui all'art. 94 dello stesso D.Lgs. n. 76/1990.