§ 98.1.27786 - D.L. 30 dicembre 1985, n. 788 .
Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1985
Numero:788


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini
Art. 2.  Strumenti urbanistici
Art. 3.  Interventi di recupero
Art. 4.  Contributo per la riparazione
Art. 5.  Acquisto alloggi
Art. 6.  Avviamento al lavoro dei giovani
Art. 7.  Completamento del programma costruttivo
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27786 - D.L. 30 dicembre 1985, n. 788 [1].

Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata

(G.U. 31 dicembre 1985, n. 306)

 

     Art. 1. Proroga dei termini

     1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:

     1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore aggiunto;

     2) il termine contenuto nell'art. 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti nell'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     3) il termine contenuto nell'art. 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     4) il termine contenuto nell'art. 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di occupazioni temporanee ed entro la stessa data i comuni definiscono il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso art. 6;

     5) il termine contenuto nell'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogato con l'art 1, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali;

     6) il termine contenuto nell'art. 12, comma 4-septies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'art 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

     7) il termine contenuto nell'art. 2, comma 8, della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985;

     8) il termine contenuto nell'art. 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni.

     2. E' prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende a completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato art. 32 con onere a carico del fondo di cui all'art. 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

     3. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986.

 

          Art. 2. Strumenti urbanistici

     1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 giugno 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici.

     2. Resta ferma la potestà dei comuni, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui all'art. 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

     3. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo adottano entro il 31 marzo 1986. In caso di inutile decorso dei termini, le spese per la redazione degli strumenti urbanistici previsti dal presente articolo non potranno gravare sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     4. I comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 definiscono entro trenta giorni dalla presentazione del progetto, anche in variante degli strumenti urbanistici, le localizzazioni per l'edilizia residenziale pubblica e gli impianti produttivi, ivi compresi quelli turistici e alberghieri, anche se non connessi all'evento sismico.

     5. Per gli interventi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

     6. Le regioni entro sessanta giorni comunicano al comune le proprie determinazioni. Trascorso tale termine i provvedimenti di cui al presente articolo si intendono approvati.

 

          Art. 3. Interventi di recupero

     1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'art. 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.

     2. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.

     3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonchè l'affidamento in concessione dell'intervento.

     4. Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al costo di intervento di ricostruzione o di riparazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

     5. Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del costo di intervento di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e con le modalità di cui all'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     6. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

     7. Il recupero delle eventuali somme eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. E' in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.

     8. L'intervento sostitutivo previsto dal presente articolo non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'art. 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dalla approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.

     9. Ai fini dell'assegnazione dei contributi relativi alla esecuzione delle opere previste nel presente articolo si prescinde dalla domanda di contributo di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

 

          Art. 4. Contributo per la riparazione

     1. Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi dell'art 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità.

     2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

 

          Art. 5. Acquisto alloggi

     1. All'art. 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è aggiunto il seguente comma, dopo il secondo:

     "E' in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente procedere all'acquisto degli alloggi in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni".

     2. I comuni disastrati possono acquisire, su proposta dei proprietari, interi complessi edilizi danneggiati, da destinare a finalità pubbliche o di pubblico interesse. In tal caso i comuni stessi concedono i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a condizione che i proprietari realizzino nell'ambito del territorio comunale edifici aventi superficie almeno pari a quella corrispondente al contributo concesso sulla base del costo d'intervento di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

     3. Per la riparazione o ricostruzione dei complessi immobiliari acquisiti i comuni utilizzano le disponibilità assegnate ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

     4. E' estesa alle alienazioni fra collaterali entro il secondo grado la disposizione contenuta nell'art. 13, secondo comma, dell'indicata legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 6. Avviamento al lavoro dei giovani

     Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego hanno facoltà di determinare criteri e modalità di avviamento al lavoro dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro da parte delle imprese che beneficiano dei contributi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 7. Completamento del programma costruttivo

     Ai fini del completamento delle opere già iniziate di edilizia residenziale incluse nei programmi di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, il CIPE individua le risorse occorrenti nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 3 della indicata legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 18 aprile 1986, n. 119, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.