§ 98.1.27700 - D.L. 28 febbraio 1983, n. 54 .
Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1983
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la realizzazione di interventi organici, [...]
Art. 2.      1. All'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 1 provvedono la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, fino alla data di entrata in [...]
Art. 3.      1. L'esercizio dei poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella [...]
Art. 4.      1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto è disposta, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, l'assegnazione complessiva di L. 4.300 miliardi - ivi compreso [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27700 - D.L. 28 febbraio 1983, n. 54 [1].

Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

(G.U. 1 marzo 1983, n. 58)

 

     Art. 1.

     Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la realizzazione di interventi organici, straordinari ed aggiuntivi, svolti al riequilibrio socio-economico e alla promozione e incentivazione delle attività produttive, avviene mediante:

     a) azioni organiche di intervento consistenti nella realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture al servizio dello sviluppo civile ed economico, nonchè altre azioni dirette a favorire l'attrezzatura e la valorizzazione del territorio e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

     b) incentivi alle attività produttive;

     c) attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere la innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

     d) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri funzionali agli obiettivi del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. All'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 1 provvedono la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

     2. Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 23 dicembre 1982, n. 941, fino al 28 febbraio 1983.

     3. Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, diviene comitato provvisorio di gestione.

     4. Il comitato assume le funzioni già esercitate dal consiglio di amministrazione, rimanendo in carica fino alla data di cui al primo comma.

     5. Il comitato, sulla base delle direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, promuove l'adeguamento dell'organizzazione della Cassa per il Mezzogiorno all'obiettivo di separare le azioni previste dal precedente art. 1, lettera a), dagli interventi previsti alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo, nonchè all'obiettivo di assicurare strutture idonee a provvedere alla assistenza progettuale per le regioni meridionali.

 

          Art. 3.

     1. L'esercizio dei poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, successivamente prorogato al 28 febbraio 1983 con legge 23 dicembre 1982, n. 941, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1983 per il completamento delle attività deliberate entro il 28 febbraio 1983, ivi comprese quelle relative sia alle opere finanziate con fondi della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 7-bis della legge 25 giugno 1982, n. 379, sia alle opere, sempre finanziate con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno e riferite alla emergenza idrica pugliese e lucana, inserite nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro il 28 febbraio 1983, i cui affidamenti siano stati deliberati entro la medesima data.

     2. I poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno con il decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, sono altresì esercitati sino al 31 dicembre 1983 per la realizzazione delle infrastrutture esterne alle aree individuate dalle regioni Basilicata e Campania ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, finalizzate alla completa agibilità e funzionalità delle aree anzidette, tenendo conto degli interventi di competenza del Ministro delegato per l'attuazione del citato art. 32.

     3. Tale programma viene approvato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro delegato per l'attuazione degli interventi di cui al citato art. 32, consultate le regioni interessate; i relativi oneri gravano sullo stanziamento di cui al successivo art. 4.

     4. La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo della assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1983.

 

          Art. 4.

     1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto è disposta, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, l'assegnazione complessiva di L. 4.300 miliardi - ivi compreso l'importo di L. 1.000 miliardi già stanziato nel bilancio dell'anno 1983 ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546 - comprensiva della quota riservata alle spese di cui al secondo comma dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e destinata, per L. 500 miliardi, ai maggiori oneri per la realizzazione dei programmi già approvati.

     2. Della suddetta assegnazione complessiva di L. 4.300 miliardi, L. 1.800 miliardi sono autorizzati in conto dei fondi che saranno assegnati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1984-1985 e saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

     3. A valere su tale importo la Cassa per il Mezzogiorno destinerà un miliardo di lire quale contributo finanziario annuale all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), previsto dall'art. 170 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     4. All'onere di L. 1.500 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, L. 30 aprile 1983, n. 132, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del quarto comma dell'art. 2 e del primo e quarto comma dell'art. 3 del presente decreto, ferma restando, esclusivamente a tali fini, la competenza del soggetto indicato dal detto comma primo.