§ 98.1.27686 - D.L. 31 luglio 1982, n. 486 .
Misure urgenti in materia di entrate fiscali.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/07/1982
Numero:486


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...]
Art. 2.      L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 1.000 a lire 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro [...]
Art. 3.      L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di L. 525 per chilogrammo di banane [...]
Art. 4.      Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento, previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e [...]
Art. 5.      Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture della Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta all'evasione fiscale e dell'incremento del gettito [...]
Art. 6.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le opere edilizie realizzate entro il 31 luglio 1982 in assenza di concessione, ove si tratti di pertinenze o [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27686 - D.L. 31 luglio 1982, n. 486 [1].

Misure urgenti in materia di entrate fiscali.

(G.U. 31 luglio 1982, n. 209)

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 43.830 a L. 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera b), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 28.000 a L. 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

     L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera e), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.383 a L. 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere d), punto 3, ed f), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 2.400 a L. 5.000 e da L. 3.030 a L. 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

     Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera h), punti 1-b), 1-c) ed 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 1.055 a L. 1.415, da L. 1.160 a L. 1.680 e da L. 3.680 a L. 5.100 per quintale.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 44.711 a L. 52.635 per quintale.

     Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, ed, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

     Si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo art. 10, sostituito con l'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

     L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nella autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da L. 127,69 a L. 162,16.

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione è elevata dal 18 per cento al 20 per cento.

 

          Art. 2.

     L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 1.000 a lire 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

     La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

     Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

     Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

     Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

     Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

     Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i precedenti commi si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori.

     A tal uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro trenta giorni dalla predetta data all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

     Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato:

     a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;

     b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

     c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

     d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;

     e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

     f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

     I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni del presente articolo debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

     Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

     Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nelle misure stabilite dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e modificato con l'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430.

     Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui al precedente ottavo comma o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nel precedente ottavo comma.

 

          Art. 3.

     L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di L. 525 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di L. 1.500 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

     Il versamento di acconto di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 55, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1982, deve essere pari alla differenza tra la somma complessivamente versata per il periodo di imposta precedente e quella versata in acconto al 30 giugno 1982.

 

          Art. 4.

     Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento, previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 20 per cento ed al 22 per cento.

     Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non è dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'art. 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto art. 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza.

 

          Art. 5.

     Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture della Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta all'evasione fiscale e dell'incremento del gettito tributario, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983, di apposito fondo di lire 500 miliardi.

     Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, provvede con propri decreti a trasferire dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, la somma stessa in relazione alle esigenze di cui ai commi successivi.

     A valere sul fondo di spesa di cui al primo comma, il Ministero delle finanze, con proprio regolamento ed anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato ed all'art. 14 della legge 20 settembre 1942, n. 1140, provvede a stabilire le condizioni, i criteri e le modalità per la sollecita stipulazione di convenzioni intese a:

     a) acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione di sola costruzione, fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici centrali e periferici dello stesso Ministero, nonché fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale assegnato alle dogane di confine terrestre situate in località carenti di strutture abitative;

     b) effettuare lavori di ristrutturazione e di adattamento degli immobili, di ammodernamento degli impianti dei propri uffici centrali e periferici, e acquistare apparati tecnici e attrezzature, compresi i lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza negli uffici finanziari, nonché a provvedere per l'acquisto e il noleggio di mezzi tecnici, di arredi, di attrezzature e di apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche e per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni;

     c) affidare ad una o più società specializzate, eventualmente a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, il completamento e la esecuzione di nuove realizzazioni ed integrazioni, nonchéla conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

     I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle società affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo, si applica l'art. 326 del codice penale.

     Restano ferme le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonchè le disposizioni relative ai centri di servizio, di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891. E', in ogni caso, esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.

     Il compito di vigilanza della commissione di cui all'art. 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, è esteso alle attività di cui al presente articolo.

     Per l'onere derivante dalla stipula delle convenzioni di cui al punto c) per il quinquennio 1983-87 il Fondo di cui al primo comma è ulteriormente incrementato di:

     lire 130 miliardi, per l'anno 1983;

     lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.

     Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

     Per far fronte a inderogabili necessità operative degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, il Ministero delle finanze è autorizzato ad assumere, per l'anno 1983, un contingente di 700 dattilografi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assunzione del detto personale e per la sua assegnazione alla Direzione generale degli affari generali e del personale ed alle intendenze di finanza, le quali ne potranno disporre l'utilizzazione, in relazione a specifiche esigenze, rispettivamente presso gli uffici centrali e, nell'ambito di ciascuna provincia, presso i singoli uffici periferici dell'Amministrazione delle finanze. Al personale contemplato dal presente comma viene attribuito il trattamento economico previsto per la categoria terza (quarto livello) del personale non di ruolo di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

     La relativa spesa di lire 9 miliardi, prevista per il 1983, farà carico al fondo di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 6.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le opere edilizie realizzate entro il 31 luglio 1982 in assenza di concessione, ove si tratti di pertinenze o accessori non eccedenti i 60 metri quadrati di superficie utile di calpestio o il 20 per cento dell'immobile principale, ovvero in difformità dalla concessione di costruzione, ove le opere abusive non superino il quinto della cubatura e della superficie di calpestio assentite, sono sanate mediante il pagamento a titolo di oblazione del quintuplo del contributo sul costo di costruzione che avrebbe dovuto essere corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per il rilascio della concessione di costruzione relativamente alle opere realizzate in eccedenza, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dall'art. 5 della predetta legge.

     Sono, altresì, ammesse a sanatoria tutte le opere eseguite entro il 31 luglio 1982 in difformità dalla concessione edilizia che non realizzino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio mediante il pagamento a titolo di oblazione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni, determinata dal sindaco in relazione alla entità ed alla importanza delle opere realizzate in difformità dalla concessione, oltre al contributo di costruzione ove dovuto.

     Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi devono presentare, previo versamento a titolo di acconto sulla oblazione di lire 20 mila a metro quadrato nelle ipotesi previste nel precedente primo comma e di lire 500 mila nelle ipotesi previste dal precedente secondo comma, salvo conguaglio, domanda al sindaco, entro il termine indicato nel precedente primo comma, con la indicazione delle opere abusive che si intendono sanare, secondo modalità che verranno stabilite dai comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     La somma da corrispondere a titolo di sanatoria deve essere versata alla tesoreria del comune nel cui territorio insistono le opere da sanare nei modi e nelle forme che verranno all'uopo disciplinate da ciascun comune.

     La presentazione della domanda di sanatoria sospende i procedimenti penali in corso e la ricevuta del pagamento della oblazione di cui ai precedenti commi, definitivamente determinata entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, estingue i reati previsti dall'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed equivale a concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere cui si riferisce.

     Il sindaco è tenuto entro sessanta giorni ad inviare all'ufficio tecnico erariale, ai fini delle formalità di accatastamento, il provvedimento che determina definitivamente l'oblazione con l'indicazione delle opere sanate.

     Salvo quanto previsto dal precedente quinto comma ogni controversia relativa alla oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Il gettito derivante, a titolo di oblazione, dalle misure previste dal presente articolo è devoluto per il 50 per cento al comune e, per la rimanente quota, è computato a ristorno delle assegnazioni disposte dallo Stato per il ripianamento del disavanzo al bilancio comunale.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della L. 27 novembre 1982, n. 873, gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni.