§ 98.1.27655- D.L. 26 settembre 1981, n. 538 .
Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sanitaria.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/09/1981
Numero:538


Sommario
Art. 1.      Gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti a corrispondere a decorrere dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è esentato dalla partecipazione di cui all'art. 1 l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un [...]
Art. 3.      Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica, previste dall'art. 1 del presente decreto, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, [...]
Art. 4.      Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1978, n. 484
Art. 5.      Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi regionali di approvazione dei piani sanitari regionali, le [...]
Art. 6.      L'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, con legge 27 giugno 1981, n. 331, è sostituito dal seguente
Art. 7.      La sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, [...]
Art. 8.      Nei confronti del personale di cui al ruolo speciale, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 [...]
Art. 9.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 29 luglio 1981 numeri 398, 399 [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27655- D.L. 26 settembre 1981, n. 538 [1].

Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sanitaria.

(G.U. 28 settembre 1981, n. 266)

 

     Art. 1.

     Gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti a corrispondere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto una quota del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali nonchè dei galenici officinali, nelle seguenti misure:

     L. 300, per ogni confezione di prezzo sino a L. 1.000;

     L. 600, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 1.000, sino a L. 2.000;

     L. 900, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 2.000, sino a L. 3.000;

     L. 1.200, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 3.000, sino a L. 5.000;

     L. 1.800, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 5.000, sino a L. 10.000;

     L. 3.000, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 10.000.

     Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle specialità medicinali per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non prevede la quota di partecipazione degli assistiti.

     La quota di cui al primo comma è versata dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale.

     Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, oltre a contenere l'elenco di medicinali esenti dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti, può prevedere uno o più elenchi di medicinali da sottoporre, anche in misura diversa, a detta partecipazione.

 

          Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è esentato dalla partecipazione di cui all'art. 1 l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 3.600.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 3.600.000. L'esenzione non spetta qualora i singoli componenti delle famiglie, pur non essendo tenuti alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente, abbiano complessivamente un reddito imponibile superiore alla somma predetta.

     Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente si deduce la somma annua di L. 1.680.000, o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

     La unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino attestante il diritto all'esenzione.

     A tali fini l'interessato è tenuto a produrre in carta libera alla unità sanitaria locale una autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

     Sono abrogate tutte le norme in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni del presente articolo, ivi comprese quelle previste in leggi delle regioni o delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

 

          Art. 3.

     Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica, previste dall'art. 1 del presente decreto, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

     Le confezioni di specialità medicinali in deposito presso le aziende produttrici e presso le farmacie possono essere cedute fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche se non conformi al disposto del comma precedente.

     Durante tale periodo il farmacista è tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'art. 1 del presente decreto.

     Decorso il termine predetto, l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere apposta dai produttori, dai grossisti e dai farmacisti mediante un bollino trasparente autoadesivo o sovrastampa indelebile da sovrapporre alla fustella o etichetta originale.

     Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alle quote di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui all'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1978, n. 484.

 

          Art. 5.

     Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi regionali di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti della disponibilità complessiva del personale dipendente in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali; dalla stessa data è fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unità sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative d'opera professionale, escluse quelle di carattere sanitario.

     I posti vacanti delle piante organiche provvisorie, determinate ai sensi del primo comma, non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino alla emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione a indilazionabili esigenze di assistenza ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonchè l'ampliamento delle piante organiche di cui al precedente primo comma, limitatamente alla attivazione di nuove strutture ambulatoriali ed ospedaliere. L'ampliamento delle piante organiche può essere disposto direttamente dalle regioni con deliberazione della giunta regionale per i servizi e strutture finalizzati alla attuazione delle leggi 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali. Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e Basilicata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, l'ampliamento delle piante organiche è autorizzato dalle regioni stesse con proprie deliberazioni.

     E' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unità sanitarie locali che prevedano erogazioni economiche aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categorie, nonchè accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tali sedi da contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie.

     Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

 

          Art. 6.

     L'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, con legge 27 giugno 1981, n. 331, è sostituito dal seguente:

     "Gli incarichi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'art. 78 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 2 marzo 1981, sono prorogati fino al termine massimo di trenta giorni dall'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 761, salvo la cessazione degli incarichi per revoca degli stessi o per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi banditi per la copertura dei posti medesimi.

     Le disposizioni del comma precedente si estendono al personale degli istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, in servizio precario alla data del 2 marzo 1981, fino alla emanazione dei provvedimenti di revisione della pianta organica di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617".

 

          Art. 7.

     La sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1981.

 

          Art. 8.

     Nei confronti del personale di cui al ruolo speciale, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, istituito presso il Ministero della sanità con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, trova applicazione il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto per il personale civile dello Stato, salvo quanto disposto per il trattamento di quiescenza e di previdenza dagli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

          Art. 9.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 29 luglio 1981 numeri 398, 399 e 400.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 26 gennaio 1982, n. 12, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del presente decreto.