§ 98.1.27641 - D.L. 6 giugno 1981, n. 281 .
Proroga degli incarichi dei personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/06/1981
Numero:281


Sommario
Art. 1.  Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente
Art. 2.  Proroga degli incarichi a tempo determinato del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
Art. 3.  Copertura per cattedre e posti disponibili
Art. 4.  Norme procedurali
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27641 - D.L. 6 giugno 1981, n. 281 [1] .

Proroga degli incarichi dei personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonchè delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

(G.U. 8 giugno 1981, n. 155)

 

     Art. 1. Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente

     Gli incarichi conferiti al personale docente, educativo e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nelle istituzioni educative, contemplato nell'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 226, sono ulteriormente prorogati per l'anno scolastico 1981-82, nei limiti, alle condizioni e con le modalità ivi previste anche ai fini della sistemazione, del completamento d'orario e dell'utilizzazione.

     Il disposto di cui al precedente comma si applica anche agli incarichi conferiti al personale, appartenente alle medesime categorie richiamate dallo stesso comma, che abbia conseguito la nomina per l'anno scolastico 1980-81. La sistemazione, il completamento d'orario e l'utilizzazione del personale contemplato nel presente comma hanno luogo dopo che si sia provveduto alla sistemazione, al completamento d'orario ed all'utilizzazione del personale contemplato nel precedente comma.

     I docenti di educazione tecnica nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, assegnati quali titolari con sede definitiva in provincia diversa da quella di residenza, sono utilizzati, a richiesta, per l'anno scolastico 1981-82, nella provincia di residenza, a condizione che nella sede di titolarità sia possibile assegnare personale di ruolo a disposizione ovvero personale non di ruolo da sistemare ai sensi del presente decreto [2] .

     E' escluso in ogni caso che possa darsi luogo a sistemazione od utilizzazione su posti già coperti da altri incaricati sia pure a seguito di nomina conferita in un anno scolastico successivo.

 

          Art. 2. Proroga degli incarichi a tempo determinato del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero

     Gli incarichi a tempo determinato conferiti, ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, per l'anno scolastico 1979-80, al personale docente e non docente nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ivi comprese le iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, già prorogati per l'anno scolastico 1980-81 dall'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 226, sono ulteriormente prorogati per l'anno scolastico 1981-82, nei limiti, alle condizioni e con le modalità ivi previste anche ai fini della sistemazione e del completamento d'orario.

     Il disposto di cui al precedente comma si applica anche agli incarichi conferiti, sempre ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, al personale, appartenente alle medesime categorie richiamate dallo stesso comma, che abbia conseguito la nomina per l'anno scolastico 1980-81. La sistemazione e il completamento d'orario del personale contemplato nel presente comma hanno luogo dopo che si sia provveduto alla sistemazione e al completamento d'orario del personale contemplato nel precedente comma.

     E' escluso in ogni caso che possa darsi luogo a sistemazione su posti già coperti da altri incaricati sia pure a seguito di nomina conferita in un anno scolastico successivo.

     Per i Paesi in cui l'anno scolastico non coincide con quello metropolitano gli incarichi relativi agli anni scolastici 1979-80 e 1980-81 si intendono, ai fini dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 226, e del presente decreto, quelli conferiti prima rispettivamente del 10 settembre 1980 e del 10 settembre 1981.

 

          Art. 3. Copertura per cattedre e posti disponibili

     Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo al conferimento di nessun nuovo incarico al personale docente e non docente, fatta eccezione per i posti vacanti nelle scuole in lingua tedesca nella provincia autonoma di Bolzano. Alla copertura delle cattedre e dei posti che, in base alla vigente normativa, darebbe luogo al conferimento di nuovi incarichi, si provvede, per il predetto anno scolastico 1981-82, soltanto mediante il conferimento di supplenze. Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160 [3] .

     Per la copertura delle cattedre e dei posti di cui al precedente comma, che siano disponibili entro il 31 dicembre 1981 e per l'intera durata dell'anno scolastico 1981-82, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, tenuto conto delle preferenze preventivamente espresse dagli aspiranti.

     Le cattedre ed i posti conferiti, ai sensi del precedente comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre 1981, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto.

     Il disposto di cui al precedente primo comma si applica anche per la copertura delle cattedre e dei posti disponibili presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero. Le relative supplenze sono conferite ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327.

 

          Art. 4. Norme procedurali

     Le operazioni di assegnazione di personale già espletate non possono in ogni caso essere rinnovate per successiva disponibilità di posti comunque verificatasi.

     Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se essi siano connessi a provvedimenti aventi effetti limitati all'anno scolastico medesimo.

     I posti debbono essere reperiti entro il 31 agosto. Dopo tale data non sono consentite nuove procedure di reperimento [4] .

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 24 luglio 1981, n. 392.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.