§ 57.7.41D - Legge 23 maggio 1980, n. 226.
Proroga degli incarichi del personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè degli incarichi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:23/05/1980
Numero:226


Sommario
Art. 1.  Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente
Art. 2.  Proroga degli incarichi di presidenza
Art. 3.  Proroga degli incarichi a tempo determinato del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero


§ 57.7.41D - Legge 23 maggio 1980, n. 226. [1]

Proroga degli incarichi del personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè degli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie ed artistiche.

(G.U. 11 giugno 1980, n. 158)

 

     Art. 1. Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente

     Gli incarichi conferiti al personale docente, educativo e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nelle istituzioni educative, contemplato negli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono ulteriormente prorogati per l'anno scolastico 1980-81, nei limiti, alle condizioni e con le modalità ivi previste anche ai fini della sistemazione, del completamento d'orario e dell'utilizzazione.

     Il disposto di cui al precedente comma si applica anche agli incarichi conferiti al personale, appartenente alle medesime categorie richiamate dallo stesso comma, che abbia conseguito la nomina per l'anno scolastico 1979-80. La sistemazione, il completamento d'orario e l'utilizzazione del personale contemplato nel presente comma hanno luogo dopo che si sia provveduto alla sistemazione, al completamento d'orario ed all'utilizzazione del personale contemplato nel precedente comma.

 

          Art. 2. Proroga degli incarichi di presidenza

     Gli incarichi di presidenza conferiti nella scuola secondaria, negli istituti d'arte e nei licei artistici per l'anno scolastico 1979-80 sono prorogati per l'anno scolastico 1980-81, nei limiti dei posti di presidenza disponibili nell'ambito della provincia.

     Nel caso in cui uno o più docenti perdano nell'anno scolastico 1980-81 il posto di presidenza occupato nell'anno scolastico 1979-80, si procede ad una nuova assegnazione dei posti di presidenza secondo l'ordine della graduatoria in base alla quale sono stati conferiti gli incarichi per l'anno scolastico 1979-80, a partire dal docente meglio collocato nella graduatoria che abbia perso l'incarico di presidenza.

 

          Art. 3. Proroga degli incarichi a tempo determinato del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero

     Gli incarichi a tempo determinato conferiti, ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, per l'anno scolastico 1979-80 al personale docente e non docente nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ivi comprese le iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono prorogati per l'anno scolastico 1980-81.

     I docenti incaricati a tempo determinato che nell'anno scolastico 1980-81 perdono il posto attualmente occupato sono sistemati nello stesso o in altro insegnamento per il quale siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o di studio.

     I completamenti di orario e le sistemazioni dei docenti con incarico a tempo determinato, prorogato ai sensi del precedente primo comma, sono effettuati sulla base delle graduatorie di conferimento dell'incarico.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.