§ 57.7.41A - Legge 8 novembre 1979, n. 566.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:08/11/1979
Numero:566


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti [...]
Art. 2.      Gli atti e i provvedimenti emanati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, non convertito in legge per scadenza dei termini prescritti, conservano la loro efficacia anche ai [...]


§ 57.7.41A - Legge 8 novembre 1979, n. 566. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.

(G.U. 12 novembre 1979, n. 308)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, è soppresso l'ultimo comma;

     All'articolo 4, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

     "L'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media è impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, per gruppi di allievi da costituirsi nell'ambito della classe o di classi corrispondenti funzionanti nella scuola.

     I gruppi sono formati dal collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe, al fine di realizzare una pluralità di interventi, tenendo conto delle attività e degli interessi degli allievi. Detti gruppi devono comprendere non meno di dieci e non più di quindici alunni.

     La costituzione delle cattedre o posti orario di educazione tecnica è effettuata sulla base del numero dei gruppi degli allievi costituiti ai sensi dei precedenti commi.

     Le disposizioni del secondo e del terzo comma possono avere applicazione anche nell'anno scolastico 1979-80, purchè vi siano, nell'ambito delle singole provincie, insegnanti di educazione tecnica in soprannumero da utilizzare e fatto salvo, comunque, il limite della consistenza organica di cui al comma seguente.

     L'organico complessivo delle cattedre o posti orario di educazione tecnica da costituire in applicazione del presente articolo non può comunque superare, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-80, in ciascuna provincia, la consistenza organica delle cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili accertata al 31 marzo 1978. E' escluso in ogni caso il ricorso a nuovi incarichi";

     All'articolo 5, nel primo comma, dopo le parole: "fanno parte", sono aggiunte le seguenti: "a titolo consultivo,";

     L'articolo 6 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Gli atti e i provvedimenti emanati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, non convertito in legge per scadenza dei termini prescritti, conservano la loro efficacia anche ai fini degli atti e provvedimenti conseguenti.

     Gli effetti del decreto di cui al comma precedente decorrono dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.