§ 98.1.27576 - D.L. 6 settembre 1979, n. 434 .
Proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli Istituti tecnici e professionali. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/09/1979
Numero:434


Sommario
Art. 1.  Proroga degli incarichi annuali di insegnamento
Art. 2.  Proroga delle nomine degli esperti
Art. 3.  Proroga degli incarichi annuali del personale non docente. Disposizioni per l'immissione in ruolo del personale non docente nominato su posti disponibili nell'anno scolastico 1977-78.
Art. 4.  Nomina in ruolo degli insegnanti di educazione tecnica
Art. 5.  Partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici coadiutori e assistenti ai consigli di classe
Art. 6.  Norma di sanatoria
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27576 - D.L. 6 settembre 1979, n. 434 [1] .

Proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli Istituti tecnici e professionali. Disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.

(G.U. 13 settembre 1979, n. 252)

 

     Art. 1. Proroga degli incarichi annuali di insegnamento

     Gli incarichi annuali di insegnamento conferiti per l'anno scolastico 1978-79 negli istituti e scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, ivi compresi gli incarichi annuali conferiti agli insegnanti di educazione tecnica, e gli incarichi conferiti per il medesimo anno scolastico ai docenti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ai docenti delle libere attività complementari nella scuola media e al personale educativo, sono prorogati per l'anno scolastico 1979-1980.

     I docenti incaricati annuali che nell'anno scolastico 1979-80 perdono il posto attualmente occupato sono sistemati nello stesso o in altro insegnamento per il quale siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o di studio.

     I completamenti di orario e le sistemazioni dei docenti con incarico annuale prorogato ai sensi del precedente primo comma sono effettuati sulla base delle graduatorie di nuovo incarico compilate per l'anno scolastico 1978-79, ancorchè esaurite.

     I docenti incaricati che non sia stato possibile sistemare per mancanza di posti rimangono in servizio nell'anno scolastico 1979-80 e sono utilizzati nelle attività scolastiche integrative e di sostegno di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nonchè in supplenze disponibili nella scuola di appartenenza o nelle scuole materne ed elementari funzionanti nell'ambito del circolo didattico e nelle attività indicate nel terzo comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, promosse nell'ambito della scuola secondaria.

     [2].

 

          Art. 2. Proroga delle nomine degli esperti

     Le nomine, conferite negli istituti tecnici e professionali per l'anno scolastico 1978-79 al personale esperto, sono prorogate per l'anno scolastico 1979-80.

     Le ore di insegnamento assegnate a personale esperto, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 febbraio 1979, che siano rimaste disponibili dopo i trasferimenti e le nomine del personale docente di ruolo nonchè le sistemazioni ed i completamenti d'orario dei docenti incaricati a tempo indeterminato, sono utilizzate per il mantenimento in servizio del personale esperto di cui al precedente comma. Al medesimo fine sono utilizzate anche le ore di insegnamento "di conversazione in lingua straniera" che si rendono disponibili negli istituti tecnici per il turismo ed in quelli per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere con l'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

     Gli esperti che non sia stato possibile utilizzare per mancanza di posti rimangono in servizio nell'anno scolastico 1979-80 negli istituti nei quali prestano attualmente servizio per lo svolgimento delle attività indicate nel terzo comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

     Gli esperti di complementi tecnici in lingue straniere negli istituti tecnici e di conversazione tecnica in lingua straniera negli istituti professionali possono, altresì, essere utilizzati, a domanda, per lo svolgimento di corsi facoltativi di lingua e letteratura straniera nei licei classici e nelle terze e quarte classi degli istituti magistrali. La spesa relativa alle retribuzioni rimane a carico degli istituti di appartenenza.

     Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate disposizioni per l'applicazione del presente art. 2 e del precedente art. 1.

 

          Art. 3. Proroga degli incarichi annuali del personale non docente. Disposizioni per l'immissione in ruolo del personale non docente nominato su posti disponibili nell'anno scolastico 1977-78.

     Gli incarichi annuali conferiti al personale non docente per l'anno scolastico 1978-79, su posti disponibili nell'anno scolastico medesimo, sono prorogati per l'anno scolastico 1979-80.

     Il personale non docente che nell'anno scolastico 1979-80 perde il posto attualmente occupato è reimpiegato secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 giugno 1978.

     Il personale non docente assunto in servizio dopo il 4 settembre 1978, in relazione alla copertura della disponibilità dei posti riferibile all'anno scolastico 1977-78, non conferiti in tempo utile per la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per il predetto anno scolastico, è nominato in ruolo nei limiti della medesima disponibilità di posti e secondo l'ordine di collocazione nelle graduatorie provinciali, con decorrenza ai soli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 ed agli effetti economici dalla data di assunzione in servizio.

     Il personale non docente di cui ai precedenti commi che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza degli organici dei singoli ruoli provinciali del personale non docente è utilizzato ai sensi dell'art. 18, comma secondo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

 

          Art. 4. Nomina in ruolo degli insegnanti di educazione tecnica

     Le nomine dei vincitori dei concorsi, per titoli ed esami, a cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili in via di espletamento, nonchè le nomine dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative ai predetti insegnamenti compilate ai sensi del settimo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposte, anche in soprannumero, previa unificazione delle graduatorie attualmente distinte per gli insegnamenti di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili.

     L'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media è impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, per gruppi di allievi da costituirsi nell'ambito della classe o di classi corrispondenti funzionanti nella scuola [3] .

     I gruppi sono formati dal collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe, al fine di realizzare una pluralità di interventi, tenendo conto delle attività e degli interessi degli allievi. Detti gruppi devono comprendere non meno di dieci e non più di quindici alunni [4] .

     La costituzione delle cattedre o posti orario di educazione tecnica è effettuata sulla base del numero dei gruppi degli allievi costituiti ai sensi dei precedenti commi [5] .

     Le disposizioni del secondo e del terzo comma possono avere applicazione anche nell'anno scolastico 1979-80, purchè vi siano, nell'ambito delle singole provincie, insegnanti di educazione tecnica in soprannumero da utilizzare e fatto salvo, comunque, il limite della consistenza organica di cui al comma seguente [6] .

     L'organico complessivo delle cattedre o posti orario di educazione tecnica da costituire in applicazione del presente articolo non può comunque superare, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-80, in ciascuna provincia, la consistenza organica delle cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili accertata al 31 marzo 1978. é escluso in ogni caso il ricorso a nuovi incarichi [7] .

 

          Art. 5. Partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici coadiutori e assistenti ai consigli di classe

     Del consiglio di classe previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, fanno parte a titolo consultivo, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, anche gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei, nonchè gli assistenti dei licei artistici [8] .

     Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali, previste dal penultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, o di materie artistiche, sentiti gli insegnanti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.

 

          Art. 6. Norma di sanatoria [9]

 

          Art. 7. Norma finanziaria

     All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 novembre 1979, n. 566.

[2]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.