§ 98.1.27636 - D.L. 28 maggio 1981, n. 246 .
Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/05/1981
Numero:246


Sommario
Art. 1.      Le spese per competenze accessorie al personale dello Stato e delle amministrazioni autonome, iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1981, relative a: [...]
Art. 2.      Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione dello Stato e delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1981, concernenti: [...]
Art. 3.      Le spese per trasferimenti correnti ad enti, associazioni e ad altri organismi, con esclusione di quelli a carattere internazionale, iscritte negli stati di previsione [...]
Art. 4.      Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli sui quali realizzare le riduzioni di cui ai precedenti art. 1, 2 e 3 e ad apportare, con propri decreti, [...]
Art. 5.      Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo nè all'istituzione di nuove sezioni di scuola materna nè all'istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche
Art. 6.      A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella D annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite [...]
Art. 7.      Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni [...]
Art. 8.      In deroga a quanto previsto nell'art. 1 della legge 10 maggio 1976 n. 356, il fondo comune istituito con l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, per [...]
Art. 9.      Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di cui all'art. 2 lettera b), della [...]
Art. 10.      L'erogazione delle somme spettanti alle singole regioni ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ferma restando la cadenza bimestrale, viene disposta con [...]
Art. 11.      Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di [...]
Art. 12.      In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 8 e 9, le regioni apportano le conseguenti modifiche ai propri bilanci ed assicurano l'osservanza di quanto [...]
Art. 13.      Le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. [...]
Art. 14.      Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 [...]
Art. 15.      Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27636 - D.L. 28 maggio 1981, n. 246 [1].

Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

(G.U. 30 maggio 1981, n. 147)

 

     Art. 1.

     Le spese per competenze accessorie al personale dello Stato e delle amministrazioni autonome, iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1981, relative a: indennità di missione e rimborso spese di viaggio nel territorio nazionale ed estero; compensi per lavoro straordinario, ivi compreso quello di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734; assegni agli addetti ai gabinetti ed alle segreterie particolari, sono ridotte del 5 per cento in termini di competenza; lo stesso importo è portato in diminuzione delle correlative autorizzazioni di cassa.

 

          Art. 2.

     Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione dello Stato e delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1981, concernenti: acquisto di riviste, giornali e pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese riservate; spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; compensi per speciali incarichi; manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; spese per studi, indagini e rilevazioni; spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni, sono ridotte del 10 per cento in termini di competenza; lo stesso importo è portato in diminuzione delle correlative autorizzazioni di cassa.

     Per le ulteriori spese iscritte nella medesima categoria "acquisto di beni e servizi", diverse da quelle elencate nel precedente comma, le riduzioni, in termini di competenza e di cassa, saranno determinate in misura tale che assicuri, nel complesso, una diminuzione di almeno il 5 per cento del totale della categoria medesima, depurato dell'importo relativo a spese stabilite per legge o per convenzione.

 

          Art. 3.

     Le spese per trasferimenti correnti ad enti, associazioni e ad altri organismi, con esclusione di quelli a carattere internazionale, iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per l'anno finanziario 1981, sono ridotte, ancorchè predeterminate da specifici provvedimenti legislativi, del 5 per cento; lo stesso importo è portato in diminuzione delle correlative autorizzazioni di cassa.

     Per il caso in cui la residua disponibilità esistente sugli stanziamenti dell'anno 1981 non presentasse margini sufficienti per operare le riduzioni di cui al comma precedente, il recupero dei corrispondenti importi sarà effettuato a valere sulle dotazioni da iscrivere nel bilancio di previsione 1982.

 

          Art. 4.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli sui quali realizzare le riduzioni di cui ai precedenti art. 1, 2 e 3 e ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, in termini sia di competenza che di cassa.

 

          Art. 5.

     Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo nè all'istituzione di nuove sezioni di scuola materna nè all'istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche.

     Il numero delle classi che potranno funzionare, in ciascuna provincia, rispettivamente, per ciascun grado ed ordine di scuola, non potrà superare complessivamente, per il medesimo anno scolastico 1981-82, il relativo numero delle classi funzionanti nel precedente anno scolastico.

     Ai fini di cui al precedente comma si può derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe.

     Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche restano ferme le disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

     La nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

 

          Art. 6.

     A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella D annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite nella misura unica di L. 30.000.

     La tassa di L. 30.000, di cui al precedente comma, è dovuta anche per il rilascio dei diplomi di maturità classica o scientifica.

     L'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, previsto dai precedenti commi, è integralmente devoluto allo Stato.

     A decorrere dall'anno accademico 1981-82, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono fissate, rispettivamente, nella misura di L. 20.000, L. 60.000 e L. 50.000.

     La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studenti, è fissata in L. 30.000 per il primo anno, aumentata a L. 40.000 per il secondo anno e aumentata ulteriormente del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo.

     La tassa di diploma di cui al terzo comma dell'art. 7 citato, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso l'università o gli istituti superiori, è aumentata a L. 50.000.

     A partire dallo stesso anno accademico 1981-82 è istituita una tassa erariale suppletiva per l'iscrizione annuale, cui sono assoggettati gli studenti con redditi personali superiori a 10 milioni annui o appartenenti a famiglie che dispongono di un reddito complessivo annuo superiore a 18 milioni.

     La misura della tassa erariale suppletiva di cui al comma precedente viene fissata in L. 50.000 in caso di reddito personale dello studente da lire 10 milioni a lire 18 milioni, in L. 100.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 18 e fino a 25 milioni; in L. 200.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 25 e fino a 35 milioni; in L. 350.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 35 milioni.

     Ai fini della documentazione dei redditi personali e familiari di cui ai precedenti commi, gli studenti interessati sono tenuti a produrre all'università o agli istituti superiori universitari una autocertificazione, di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

     Copie delle autocertificazioni sono inviate dalle università o dagli istituti superiori universitari ai comuni di loro residenza, nonchè ai centri di servizio o agli uffici delle imposte dirette competenti e all'anagrafe tributaria.

     Il Ministro delle finanze dispone annualmente accertamenti a scandaglio sulla base delle certificazioni di cui ai precedenti commi.

     Con proprio decreto lo stesso Ministro stabilisce i criteri e le modalità per il controllo di cui al precedente comma.

     Restano ferme le norme che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.

 

          Art. 7.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, è dovuta in proporzione al numero delle ore di servizio effettivamente prestato, analogamente a quanto previsto per lo stipendio dall'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, comunque, in misura non inferiore alla metà dell'importo della predetta indennità integrativa speciale.

 

          Art. 8.

     In deroga a quanto previsto nell'art. 1 della legge 10 maggio 1976 n. 356, il fondo comune istituito con l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, per l'anno 1981, applicando al fondo determinato per l'anno 1980, ai sensi del citato art. 1 della richiamata legge 10 maggio 1976, n. 356, la percentuale di incremento del 18 per cento.

 

          Art. 9.

     Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di cui all'art. 2 lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 356, resta determinata in L. 262.313.804.000.

 

          Art. 10.

     L'erogazione delle somme spettanti alle singole regioni ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ferma restando la cadenza bimestrale, viene disposta con decreti del Ministro del tesoro per importi da commisurare alle effettive necessità di cassa delle regioni stesse, tenuto conto delle disponibilità esistenti sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

 

          Art. 11.

     Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso.

     Le amministrazioni statali competenti - previe intese con l'ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla commissione delle Comunità europee.

     Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorità su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario.

     L'erogazione alle regioni di fondi, ancorchè già ripartiti dal CIPE o dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali d'intervento - comprese le quote del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, destinate ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma - resta subordinata alla dimostrazione dell'idoneità dei progetti a conseguire gli interventi delle Comunità europee.

 

          Art. 12.

     In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 8 e 9, le regioni apportano le conseguenti modifiche ai propri bilanci ed assicurano l'osservanza di quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 11.

 

          Art. 13.

     Le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali, soppressi, sono ridotte per l'anno 1981 di lire 6,5 miliardi per la regione Sardegna; di lire 7 miliardi per la regione Valle d'Aosta; di lire 1,5 miliardi per la regione Trentino-Alto Adige; di lire 43 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia; di lire 27 miliardi per la provincia autonoma di Trento e di lire 30 miliardi per la provincia autonoma di Bolzano.

     Le somme dovute per l'anno 1981 alla regione Sicilia, ai sensi della legge 27 aprile 1978, n. 182, sono ridotte di lire 50 miliardi.

 

          Art. 14.

     Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 17 marzo 1979, hanno l'obbligo di ridurre per l'anno 1981 di almeno il 15 per cento, rispetto agli acquisti effettuati nell'anno 1980, le quantità di combustibile da destinare al riscaldamento dei propri uffici.

     Per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sarà annualmente stabilita la misura delle riduzioni e saranno determinate, su proposta del Ministro della sanità, le eventuali deroghe.

 

          Art. 15.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 26 gennaio 1982, n. 11, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del presente decreto.