§ 98.1.27585 - D.L. 12 novembre 1979, n. 574 .
Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e disposizioni sui consumi energetici.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/11/1979
Numero:574


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue
Art. 2.      L'imposta di consumo e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e come combustibile per impieghi diversi da quelli [...]
Art. 3.      Gli aumenti di aliquote stabiliti con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati [...]
Art. 4.      Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale [...]
Art. 5.      La concessione per l'impianto e per l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, può essere [...]
Art. 6.      L'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente
Art. 7.      All'art. 12 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aggiunto il seguente comma
Art. 8.      Le operazioni di miscelazioni previste dalla lettera H) della tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 [...]
Art. 9.      L'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Il quinto comma dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente
Art. 11.      I prodotti petroliferi custoditi nei depositi liberi di oli minerali, per uso commerciale, non possono essere trasferiti ad altri depositi similari
Art. 12.      Al fine di realizzare una politica di risparmio, mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di [...]
Art.13      Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate
Art. 14.      L'esercizio degli impianti di cui all'art. 12 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime
Art. 15.      Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. [...]
Art. 16.      In deroga a quanto previsto dall'art. 14, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte [...]
Art. 17.      Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli [...]
Art. 18.      Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare le somme necessarie a compensare il maggior onere derivante dalla necessità di [...]
Art. 19.      E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, quale conferimento dello Stato al fondo di [...]
Art. 20.      L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, [...]
Art. 21.      Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo II del presente decreto
Art. 22.      L'indennità spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e l'indennità spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal [...]
Art. 23.      All'onere di complessive lire 157 miliardi, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 18 e 19 negli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante [...]
Art. 24.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438
Art. 25.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27585 - D.L. 12 novembre 1979, n. 574 [1].

Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e disposizioni sui consumi energetici.

(G.U. 14 novembre 1979, n. 311)

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

     benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da L. 41.212 a L. 47.320 per quintale;

     oli da gas, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;

     oli lubrificanti bianchi, da L. 15.700 a L. 20.000 per quintale;

     oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;

     estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale.

     L'aliquota ridotta dall'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, è sospesa con effetto dal 1° gennaio 1980. Dalla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto non possono essere più venduti buoni benzina per turisti.

     L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 2), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti, è soppressa.

     Per gli usi indicati nella predetta lettera F), punto 2), si applica l'aliquota prevista dal precedente punto 1) della stessa lettera F) ed il relativo trattamento fiscale.

     L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera G), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, è soppressa.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per il prodotto denominato jet fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 4.121,20 a L. 4.732 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e per uso combustione sono aumentate rispettivamente da L. 35.126 a L. 37.640 per quintale, e da L. 2.000 a L. 2.450 per quintale.

 

          Art. 2.

     L'imposta di consumo e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane sono aumentate, rispettivamente, da L. 107,13 a L. 122,45 per metro cubo e da L. 30 a L. 36,5 per metro cubo.

     I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono riservati allo Stato.

 

          Art. 3.

     Gli aumenti di aliquote stabiliti con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura, posseduti, alla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

 

          Art. 4.

     Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale superiore a 8, secondo il metodo ASTM D 1500, agli effetti della imposta di fabbricazione, sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, quando sono destinati all'uso di combustione.

     E' soppressa la lettera N) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

     Per l'etere metilterbutilico assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine con l'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, si applica il regime dei cali previsto per i gas di petrolio liquefatti.

 

          Art. 5.

     La concessione per l'impianto e per l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, può essere accordata solo a soggetti aventi adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica atta a garantire la regolare gestione dell'impianto e del deposito.

     Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui al precedente comma di competenza del prefetto, deve essere sentito il parere del competente comando di Corpo della guardia di finanza, oltre ai pareri previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1965, n. 460.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per le concessioni di competenza degli organi regionali e non riguardano gli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione.

 

          Art. 6.

     L'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

     "I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma del precedente art. 1, devono essere muniti di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dai certificati di provenienza della merce, devono essere restituiti al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

     Della licenza di cui al comma precedente devono essere muniti anche i titolari dei depositi di oli minerali sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata nonchè dei depositi di gas di petrolio liquefatti per uso commerciale. Detta licenza è rilasciata dalla circoscrizione doganale o dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza.

     La licenza di esercizio di cui ai commi precedenti è valida per un triennio dalla data del rilascio ed il suo rinnovo deve essere richiesto dal soggetto interessato entro il termine di scadenza; in caso di ritardo si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000.

     Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

     Il titolare della concessione ed il locatario sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione del deposito.

     La licenza d'esercizio dei depositi per uso commerciale viene sospesa dal dirigente dell'ufficio che l'ha rilasciata nei confronti dell'impianto il cui titolare o legale rappresentante sia stato rinviato a giudizio per violazioni commesse nella gestione del predetto impianto costituenti delitti, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, a termini del presente decreto o delle leggi in materia doganale.

     La condanna, con sentenza passata in giudicato, per una delle predette violazioni, importa la revoca della licenza di esercizio nonchè la esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni".

 

          Art. 7.

     All'art. 12 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aggiunto il seguente comma:

     "I prodotti petroliferi finiti possono essere trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, ad altre raffinerie a ciclo completo, a scopo di immagazzinamento secondo le modalità stabilite dal Ministro delle finanze".

 

          Art. 8.

     Le operazioni di miscelazioni previste dalla lettera H) della tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono subordinate alla osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze.

 

          Art. 9.

     L'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

     "L'amministrazione finanziaria può consentire che i prodotti petroliferi siano estratti dai magazzini contemplati dal presente articolo, sotto vincolo di bolletta a cauzione, per l'esportazione o per particolari impieghi ammessi ad agevolazioni fiscali; i trasferimenti in cauzione ad altri magazzini similari possono essere consentiti solo se giustificati sotto l'aspetto economico od operativo e sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze".

 

          Art. 10.

     Il quinto comma dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la circoscrizione doganale, secondo la rispettiva competenza, può consentire che, sotto vigilanza finanziaria continuativa, i prodotti di cui ai commi precedenti, compresi quelli contenuti nelle miscele e residui oleosi, nonchè i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o contenuti nei materiali residuali dei serbatoi di stoccaggio o delle lavorazioni petrolifere e petrolchimiche, riconosciuti non utilizzabili, siano dispersi in modo da non poter essere ricuperati ovvero siano distrutti mediante combustione e senza utilizzazione del calore. In tali casi si considerano non avverati i presupposti delle relative obbligazioni tributarie. Qualora vengano destinati alla combustione con utilizzazione del calore si rende applicabile il trattamento previsto nel precedente Comma, sotto l'osservanza della modalità stabilite dal Ministro delle finanze".

 

          Art. 11.

     I prodotti petroliferi custoditi nei depositi liberi di oli minerali, per uso commerciale, non possono essere trasferiti ad altri depositi similari.

     Il trasferimento di prodotti petroliferi ad altri depositi liberi di oli minerali per uso commerciale, può essere autorizzato solo per i depositi di capacità superiore ai 3.000 metri cubi che assolvono la funzione di rifornimento di altri depositi. L'autorizzazione, che può avere carattere di generalità anche per un solo prodotto, viene rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero delle finanze.

     L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. Si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni.

 

Capo II

DISPOSIZIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

 

          Art. 12.

     Al fine di realizzare una politica di risparmio, mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da E 1 a E 7, è disciplinato dal presente decreto.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani;

     b) agli edifici classificati nella categoria E 3 e, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera della attività, a quelli classificati nelle categorie E 2 ed E 5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;

     c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

     Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.

 

          Art.13

     Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

     zona A: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

     zona B: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

     zona C: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

     zona D: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

     zona E: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

     zona F: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

     Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato nella tabella allegata.

     Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

 

          Art. 14.

     L'esercizio degli impianti di cui all'art. 12 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:

     zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;

     zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;

     zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;

     zona D: dal 1° novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

     zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;

     zona F: nessuna limitazione.

     E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

     La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

 

          Art. 15.

     Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

     Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

     Le centrali termiche di riscaldamento di quartiere o urbano senza produzione combinata, asservite a più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'art. 12 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonchè per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

     Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo di attenuazione a vapore sigillabile in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'art. 14 con le eventuali modifiche di cui all'art. 17, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'art. 17 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.

     Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purchè corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila Kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento od attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentito dall'art. 14.

 

          Art. 16.

     In deroga a quanto previsto dall'art. 14, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.

     Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui il primo comma dell'art. 12, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

 

          Art. 17.

     Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

     In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'art. 12, l'amministratore e, dove questo manchi, gli utenti, sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

     a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'art. 14;

     b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti.

     Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonchè alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979.

     Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.

     La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

     Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

 

Capo III

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE ENERGETICO

 

          Art. 18.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare le somme necessarie a compensare il maggior onere derivante dalla necessità di assicurare, fino al limite di 50 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gasolio e, fino al limite di 7 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gas petrolio liquefatti mediante acquisti sul mercato internazionale.

     Le somme sono erogate relativamente alle maggiori importazioni di gasolio e alle importazioni di gas petrolio liquefatti effettuate dopo il 15 settembre 1979 e sulla base dei criteri e secondo le modalità fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi. Limitatamente al gasolio, le somme stesse sono erogate alle sole imprese importatrici a ciò autorizzate che abbiano adempiuto e che adempiano all'impegno di aumentare del 15% i quantitativi programmati per l'immissione in consumo di gasolio, assunto in occasione della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 27 luglio 1979.

     Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di complessivi 57 miliardi, da ripartirsi negli anni 1979 e 1980 e da iscriversi in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato "Interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi".

 

          Art. 19.

     E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, quale conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni.

 

          Art. 20.

     L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonchè negli ospedali e nelle case di cura, non è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962,n. 1643, e successive modificazioni, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 200 kW.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

          Art. 21.

     Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo II del presente decreto.

     Per accertare il rispetto degli orari e dei periodi di riscaldamento, nonchè dell'avvenuta manutenzione degli impianti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, il comune ha facoltà di procedere in ogni momento a verifica mediante controllo. L'accesso ai locali dove è situato l'impianto di produzione del calore deve essere permesso agli organi di controllo, a loro richiesta.

 

          Art. 22.

     L'indennità spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e l'indennità spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreti ministeriali del 10 e del 13 agosto 1979 e con decreto ministeriale del 17 settembre 1979, sono determinate dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

     La relativa spesa è imputata al capitolo 3534 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1979.

 

          Art. 23.

     All'onere di complessive lire 157 miliardi, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 18 e 19 negli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante utilizzazione di una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 24.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438.

 

          Art. 25.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 15 della L. 17 marzo 1980, n. 68, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del presente decreto.