§ 18.5.4 - R.D. 20 luglio 1934, n. 1303.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:20/07/1934
Numero:1303


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, [...]
Art. 2.      Il predetto regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il regolamento per la sua esecuzione, entrano in vigore il giorno stesso della [...]
Art. 1.      Agli effetti della legge 8 febbraio 1934, n. 367, si considerano olii minerali sia gli olii minerali greggi, sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e quantità di [...]
Art. 2.      Si considerano importati, agli effetti della licenza o della concessione previste dalla legge, gli olii minerali greggi, i loro derivati ed i residui della loro lavorazione, introdotti nel [...]
Art. 3.      Non sono sottoposti ad obbligo di licenza o non sono computati nei quantitativi di cui sia stata autorizzata l'importazione con licenze generali o speciali, i prodotti petroliferi rispediti [...]
Art. 4.      Per il raggiungimento dei limiti quantitativi fissati dagli art. 1 e 2 della legge, si sommano indistintamente le quantità delle varie specie dei prodotti da importare.
Art. 5.      Per poter ottenere la licenza generale di importazione di olii minerali greggi, loro derivati e residui in quantità superiori a quelle previste dall'art. 1 della legge, gli interessati devono [...]
Art. 6.      I quantitativi dei singoli prodotti petroliferi che ogni titolo di licenza è autorizzato ad importare annualmente, saranno fissati per anno solare.
Art. 7.      Le licenze generali sono rilasciate con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze, sentito il parere dell'apposita commissione costituita ai sensi [...]
Art. 8.      La licenza generale avrà pieno effetto legale dopo che la ditta o società interessata avrà rilasciato formale dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel decreto di licenza.
Art. 9.      Con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, potranno essere aumentate o diminuite non oltre il 20 per cento le quantità massime annuali di prodotti [...]
Art. 10.      Per potere ottenere la licenza speciale di importazione l'interessato deve trasmettere al ministro delle corporazioni una domanda su carta da bollo.
Art. 11.      Il versamento della tassa, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge, deve effettuarsi da parte dei richiedenti prima del rilascio della licenza, per le licenze generali; e prima dello [...]
Art. 12.      La concessione prevista dall'art. 4 della legge, concernente il trattamento industriale degli olii minerali, non può avere una durata maggiore degli anni venti.
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      Il decreto di concessione emanato ai sensi dell'art. 5 della legge deve contemplare:
Art. 18.      Qualsiasi revisione delle quantità di materie prime ammesse alla trasformazione, e dei prodotti che l'impresa concessionaria è autorizzata ad immettere annualmente in consumo nel regno, dovrà [...]
Art. 19. 
Art. 20.      L'azienda concessionaria è obbligata ad osservare la tenuta di speciali registri dai quali risultino:
Art. 21.      Per quanto riguarda il regime dei depositi, con o senza serbatoi, facenti parte di impianti destinati al trattamento degli olii minerali, o ai medesimi annessi, sono applicabili le norme di cui [...]
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23. 
Art. 24.      La capacità di un serbatoio destinato a contenere olii minerali è espressa dal volume geometrico del serbatoio stesso.
Art. 25.      La gestione dei depositi deve essere esercitata dal concessionario o da un suo rappresentante.
Art. 26.      L'impianto e l'esercizio di deposito, con o senza serbatoi, di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, la cui capacità non sia superiore ai 5 metri cubi e per i quali le norme di [...]
Art. 27.      L'impianto e l'esercizio dei depositi per usi privati, agricoli ed industriali superiori ai 25 metri cubi di capacità, sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente decreto, secondo le [...]
Art. 28. 
Art. 29.      Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti collegati ad un serbatoio superiore ai 5 metri cubi, sono soggetti alla disciplina dei depositi di olii minerali.
Art. 30.      Le concessioni accordate ai sensi dell'art. 11 della legge non sostituiscono la licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di [...]
Art. 31.      Le autorità alle quali, a termini delle norme di sicurezza di cui all'art. 23 della legge, spetta ricevere le denunce di depositi di olii minerali non soggetti a concessione ministeriale, [...]
Art. 32.      La misura delle scorte di riserva sarà stabilita nella licenza di importazione e nei decreti di concessione di cui agli art. 4 e 11 della legge.
Art. 33.      Le scorte di riserva di cui all'articolo precedente devono essere costituite entro sei mesi dalla data della licenza generale di importazione o da quella della messa in esercizio dell'opificio o [...]
Art. 34.      Il titolare di licenza di importazione ed il concessionario di stabilimenti petroliferi e di depositi di olii minerali, ai quali non sia rinnovata la licenza o la concessione, hanno il diritto [...]
Art. 35.      Le comunicazioni delle notizie e dei dati a norma dell'art. 3, lettera c), richiamato agli articoli 5, lett. c), e 12, lett. f) della legge, devono essere fatte al ministero delle corporazioni [...]
Art. 36.      Per il controllo dell'osservanza degli obblighi e delle clausole contenute nei decreti di concessione per l'impianto e l'esercizio di opifici per il trattamento industriale degli olii minerali, [...]
Art. 37.      I concessionari di opifici o di depositi devono tenere un elenco nominativo del personale amministrativo, tecnico ed operaio dipendente, sia che presti servizio nella sede principale [...]
Art. 38.      I titolari di licenze generali di importazione ed i concessionari di cui agli articoli 4 e 11 della legge, hanno l'obbligo di consentire, su richiesta del ministero delle corporazioni, la [...]
Art. 39.      Il ministro per le corporazioni, per assicurare la esecuzione di convenzioni di interesse nazionale che riguardino l'importazione, la lavorazione ed il deposito di olii minerali di speciale [...]
Art. 40.      Le licenze e le concessioni di cui agli articoli 2, 4 e 11 della legge non sono trasferibili senza la preventiva autorizzazione del ministero delle corporazioni, di concerto col ministero delle [...]
Art. 41.      (Omissis)
Art. 42.      I concessionari di impianti di cui agli articoli 4 e 11 della legge non possono sospendere l'esercizio degli impianti stessi senza autorizzazione del ministero delle corporazioni.
Art. 43.      La durata dell'occupazione del suolo pubblico o privato, necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione, ovvero per il collocamento di serbatoi di olii minerali, di lubrificanti e di [...]
Art. 44.      Gli stabilimenti di lavorazione ed i depositi di olii minerali e di carburanti, sono costieri ed interni.
Art. 45.      Per l'impianto e l'esercizio degli stabilimenti e depositi costieri di cui al precedente articolo, come pure per l'impianto e l'esercizio delle tubazioni, fisse o volanti, necessarie per [...]
Art. 46. 
Art. 47.      Le spese relative all'istruttoria delle domande di concessione per impianto di stabilimenti, depositi e distributori, sono a carico dei richiedenti, e quelle per le verifiche ed i controlli di [...]
Art. 48.      Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di stabilimento per la lavorazione degli olii minerali, ovvero di deposito degli olii stessi, e debba perciò entrare nei [...]
Art. 49.      La commissione di cui all'art. 15 della legge delibera a maggioranza assoluta di voti.
Art. 50.      Le disposizioni contenute negli art. 2, 4, e 11 della legge non sono applicabili alle amministrazioni dello Stato.
Art. 51.      Alla scadenza delle concessioni, di cui agli art. 4 e 11 della legge, il concessionario ha l'obbligo di rimettere in pristino le zone pubbliche o demaniali occupate dagli impianti, nei termini e [...]
Art. 52.      La decadenza delle concessioni di cui agli art. 4 e 11 della legge importa la immediata cessazione dell'esercizio degli impianti, salva contraria disposizione data col provvedimento di decadenza.
Art. 53.      Il regime delle licenze per l'importazione degli olii minerali di cui al titolo I della legge, avrà inizio a partire dal 1° gennaio 1935.
Art. 54.      Le domande di licenza generali di importazione, valevoli a datare dal 1° gennaio 1935, dovranno essere dirette al ministero delle corporazioni, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, non [...]
Art. 55.      Fino a quando resterà in vigore l'attuale regime doganale degli olii minerali, loro residui e derivati, gli stabilimenti di cui all'art. 7 della legge saranno sottoposti a vigilanza finanziaria [...]


§ 18.5.4 - R.D. 20 luglio 1934, n. 1303.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro residui.

(G.U. 16 agosto 1934, n. 191)

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti, visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

          Art. 2.

     Il predetto regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il regolamento per la sua esecuzione, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del regno.

 

 

Regolamento per l'esecuzione del

regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,

convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367

 

Titolo I

LICENZE DI IMPORTAZIONE.

 

          Art. 1.

     Agli effetti della legge 8 febbraio 1934, n. 367, si considerano olii minerali sia gli olii minerali greggi, sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e quantità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione.

     La nomenclatura degli olii minerali è quella stabilita dalla tariffa e dal repertorio doganali.

 

          Art. 2.

     Si considerano importati, agli effetti della licenza o della concessione previste dalla legge, gli olii minerali greggi, i loro derivati ed i residui della loro lavorazione, introdotti nel territorio dello Stato sotto qualunque regime doganale.

     Gli stessi prodotti si intendono immessi in consumo al momento in cui essi varcano la linea doganale o sono estratti da depositi doganali.

 

          Art. 3.

     Non sono sottoposti ad obbligo di licenza o non sono computati nei quantitativi di cui sia stata autorizzata l'importazione con licenze generali o speciali, i prodotti petroliferi rispediti all'estero o destinati al rifornimento di navi e di aeromobili.

     Non sono del pari computati nei quantitativi di cui sopra gli olii minerali destinati ad essere lavorati in Italia per ricavarne prodotti petroliferi da esportare.

     Fino a nuova disposizione, non è soggetta alle licenze generali e speciali l'importazione dei seguenti prodotti derivati dagli olii minerali greggi:

     a) olii minerali bianchi;

     b) vaselina;

     c) paraffina;

     d) coke di petrolio.

     Con decreto reale, su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, dette esclusioni potranno essere abrogate o variate.

 

          Art. 4.

     Per il raggiungimento dei limiti quantitativi fissati dagli art. 1 e 2 della legge, si sommano indistintamente le quantità delle varie specie dei prodotti da importare.

 

          Art. 5.

     Per poter ottenere la licenza generale di importazione di olii minerali greggi, loro derivati e residui in quantità superiori a quelle previste dall'art. 1 della legge, gli interessati devono presentare al ministero delle corporazioni domanda in carta da bollo dalla quale risulti che il richiedente dispone o potrà disporre di una attrezzatura adeguata ai quantitativi per cui chiede la licenza.

     Nella domanda deve essere indicato:

     a) le generalità e domicilio del richiedente; se trattisi di società, il nome, cognome e recapito del legale rappresentante;

     b) lo scopo per il quale viene richiesta la licenza generale;

     c) la natura e le quantità di ciascuna specie dei prodotti che si intende importare annualmente e la presunta ripartizione mensile dell'importazione;

     d) l'ubicazione, appartenenza e costituzione dei depositi nei quali saranno immessi gli olii minerali da importare e nei quali il titolare della licenza generale intende costituire la scorta di riserva;

     e) il periodo di tempo per il quale viene richiesta la licenza;

     f) i documenti che vengono prodotti a corredo della domanda stessa.

     La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del competente consiglio provinciale dell'economia corporativa dalla quale risulti la natura dell'impresa o dell'industria esercitata dal richiedente o che questi intenda esercitare.

     Nel corso dell'istruttoria delle domande dovranno essere fornite dagli interessati tutte quelle altre notizie o dati che il ministero delle corporazioni riterrà di richiedere per i provvedimenti di cui all'art. 3 della legge.

 

          Art. 6.

     I quantitativi dei singoli prodotti petroliferi che ogni titolo di licenza è autorizzato ad importare annualmente, saranno fissati per anno solare.

 

          Art. 7.

     Le licenze generali sono rilasciate con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze, sentito il parere dell'apposita commissione costituita ai sensi dell'art. 15 della legge.

 

          Art. 8.

     La licenza generale avrà pieno effetto legale dopo che la ditta o società interessata avrà rilasciato formale dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel decreto di licenza.

     Avvenuta l'accettazione delle clausole predette, il ministero delle corporazioni ne darà comunicazione e quello delle finanze.

 

          Art. 9.

     Con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, potranno essere aumentate o diminuite non oltre il 20 per cento le quantità massime annuali di prodotti petroliferi derivati, che ciascun titolare di licenza è autorizzato ad importare. Detto decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del regno ed applicato a tutte le licenze in corso, per il semestre successivo alla data del decreto stesso.

     Le amministrazioni concedenti possono esonerare dall'aumento dell'importazione di cui al presente articolo il titolare di licenza che ne faccia motivata domanda.

     Le quantità immesse in consumo in misura superiore al 5 per cento dei quantitativi autorizzati per un anno saranno imputate, con una maggiorazione del 50 per cento, sul quantitativo assegnato per l'anno successivo.

     Indipendentemente dalle eventuali sanzioni previste dagli art. 17 e 21 della legge, l'applicazione di quanto è stabilito al precedente comma sarà fatta con decreto delle amministrazioni concedenti.

 

          Art. 10.

     Per potere ottenere la licenza speciale di importazione l'interessato deve trasmettere al ministro delle corporazioni una domanda su carta da bollo.

     Nella domanda deve essere indicato:

     a) le generalità ed il domicilio del richiedente; se trattisi di società, il nome, cognome e recapito del legale rappresentante;

     b) lo scopo per il quale viene richiesta la licenza;

     c) la natura e la quantità di ciascuna specie dei prodotti da importare e l'uso al quale sono destinati;

     d) la località nella quale i prodotti verranno custoditi prima del loro uso;

     e) la dogana per la quale verrà effettuata l'importazione.

     Nella domanda deve essere fatta esplicita dichiarazione che il richiedente si impegna ad usare i prodotti importati esclusivamente per il proprio diretto consumo, con divieto di ogni cessione a terzi, sia a titolo oneroso, sia gratuito.

     La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del competente consiglio provinciale dell'economia corporativa dalla quale risulti la natura dell'impresa o dell'industria esercitata dal richiedente, e l'attestazione che i quantitativi di prodotti petroliferi per i quali si chiede l'importazione sono proporzionati all'entità dell'azienda del richiedente.

     Le aziende industriali o agricole che effettuano importazioni periodiche di prodotti petroliferi devono inoltre presentare al ministero delle corporazioni un preventivo delle quantità di detti prodotti che intenderanno importare durante l'anno solare corrente o in quello successivo.

 

          Art. 11.

     Il versamento della tassa, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge, deve effettuarsi da parte dei richiedenti prima del rilascio della licenza, per le licenze generali; e prima dello sdoganamento di ogni partita, per quelle speciali.

 

Titolo II

TRATTAMENTO INDUSTRIALE DEGLI OLII MINERALI.

 

          Art. 12.

     La concessione prevista dall'art. 4 della legge, concernente il trattamento industriale degli olii minerali, non può avere una durata maggiore degli anni venti.

     Quando la domanda di concessione è connessa con una domanda di licenza generale di importazione, a sensi del titolo I della legge, con lo stesso decreto di concessione si può provvedere ad accordare la licenza generale anzidetta.

     E' parimenti tenuto a chiedere la concessione di cui all'art. 4 della legge, con le modalità prescritte dal presente regolamento in quanto applicabili, chiunque intenda procedere alla trasformazione, rettificazione e comunque alla elaborazione di olii derivati da carbon fossile, lignite, catrame, rocce asfaltiche e scisti bituminosi, od anche procedere alla rigenerazione degli olii minerali lubrificati, od alla composizione di miscele carburanti comunque contenenti prodotti provenienti dagli olii minerali o dalle sostanze suindicate.

 

          Art. 13. [1]

 

          Art. 14. [2]

 

          Art. 15. [3]

     Gli impianti devono avere una potenzialità sufficiente ad assicurare con regolarità la lavorazione dei quantitativi annui di materie prime indicati nell'atto di concessione, tenuto anche conto dei presumibili periodi di fermata per manutenzione ordinaria e straordinaria.

     Al fine di accertare l'effettiva potenzialità degli impianti, le amministrazioni concedenti hanno la facoltà di imporre un esperimento di lavorazione a pieno regime per un periodo non superiore a due mesi.

     Salvo casi di forza maggiore la lavorazione in ciascun mese non potrà mai discendere al di sotto della metà della lavorazione normale corrispondente ad un dodicesimo dei quantitativi annui di materie prime che alle imprese è concesso di trattare.

 

          Art. 16.

     (Omissis) [4].

     La concessione predetta avrà pieno effetto legale dopo che il concessionario avrà rilasciato formalmente dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel decreto di concessione.

     Avvenuta l'accettazione delle clausole predette, il ministero delle corporazioni ne darà comunicazione a quello delle finanze.

 

          Art. 17.

     Il decreto di concessione emanato ai sensi dell'art. 5 della legge deve contemplare:

     a) l'oggetto e la durata della concessione;

     b) il termine entro il quale il concessionario è tenuto a porre in esercizio l'opificio autorizzato;

     c) i quantitativi delle varie specie di prodotti derivati che l'impresa concessionaria è autorizzata ad immettere annualmente in consumo nel regno;

     d) le garanzie richieste al concessionario in base al combinato disposto degli art. 3, lett. g) e 5, lett. c) della legge.

 

          Art. 18.

     Qualsiasi revisione delle quantità di materie prime ammesse alla trasformazione, e dei prodotti che l'impresa concessionaria è autorizzata ad immettere annualmente in consumo nel regno, dovrà formare oggetto di una nuova concessione, rilasciata in forma uguale a quella iniziale.

 

          Art. 19. [5]

 

          Art. 20.

     L'azienda concessionaria è obbligata ad osservare la tenuta di speciali registri dai quali risultino:

     a) la quantità e la qualità delle materie prime petrolifere introdotte nello stabilimento;

     b) la quantità e la qualità delle materie prime messe in lavorazione;

     c) la quantità e la qualità dei singoli prodotti derivati ottenuti;

     d) la quantità e la qualità dei prodotti comunque estratti dallo stabilimento;

     e) la quantità e la qualità delle materie prime e dei prodotti giacenti nei serbatoi, nei magazzini e nelle singole zone di lavorazione.

     Alla fine di ciascun anno, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni concedenti, l'azienda predetta dovrà compilare un verbale di inventario da cui risultino i dati annuali sopra specificati.

     Il verbale suddetto sarà compilato in triplice esemplare, di cui uno resterà presso lo stabilimento, e gli altri saranno inviati rispettivamente al ministero delle corporazioni ed al ministero delle finanze.

     L'azienda concessionaria deve inoltre tenere un registro nel quale saranno riportati i risultati delle analisi delle materie prime introdotte nello stabilimento e dei prodotti estratti, nonché i rendimenti percentuali di lavorazione.

 

          Art. 21.

     Per quanto riguarda il regime dei depositi, con o senza serbatoi, facenti parte di impianti destinati al trattamento degli olii minerali, o ai medesimi annessi, sono applicabili le norme di cui al titolo III seguente.

 

Titolo III

CONCESSIONI DI DEPOSITI E DI DISTRIBUTORI.

 

          Art. 22.

     (Omissis) [6]

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     La domanda diretta ad ottenere la concessione per l'impianto di un distributore automatico di carburanti deve indicare, oltre gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del presente articolo, la distanza del progettato impianto dal più vicino distributore di carburanti, nonché gli estremi di approvazione dell'apparecchio automatico da parte del ministero dell'interno e del competente ufficio di verifica metrica; deve altresì indicare se detto apparecchio è di fabbricazione nazionale od estera.

    (Omissis) [10].

     La domanda di concessione per impianti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti deve essere esibita in unico esemplare.

 

          Art. 23. [11]

 

          Art. 24.

     La capacità di un serbatoio destinato a contenere olii minerali è espressa dal volume geometrico del serbatoio stesso.

     La capacità di un deposito di olii minerali è data dalla somma delle capacità geometriche dei vari serbatoi in esso installati, a qualsiasi prodotto petrolifero destinati, più la quantità massima, espressa in metri cubi, dei prodotti petroliferi dei quali sia stato autorizzato l'immagazzinamento in fusti od altri imballaggi.

     Per determinare la potenzialità dei depositi sono applicabili i criteri stabiliti dalle norme di sicurezza di cui all'art. 23 della legge.

     Fra la capacità di un serbatoio indicata nell'atto di concessione e quella risultante dal collaudo del serbatoio stesso, è ammessa una tolleranza, in più od in meno, di non oltre il 4 per cento.

 

          Art. 25.

     La gestione dei depositi deve essere esercitata dal concessionario o da un suo rappresentante.

     Il concessionario può tuttavia cedere in locazione il deposito; ma in tal caso dovrà ottenere preventivo benestare dalle amministrazioni concedenti.

     Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburati possono essere ceduti dal concessionario in comodato a terzi.

     In quantunque caso però tutti gli obblighi contenuti nell'atto di concessione rimangono a carico del concessionario del deposito o dell'apparecchio per la distribuzione automatica di carburanti.

 

          Art. 26.

     L'impianto e l'esercizio di deposito, con o senza serbatoi, di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, la cui capacità non sia superiore ai 5 metri cubi e per i quali le norme di sicurezza di cui all'articolo 23 della legge non prescrivano cautele speciali, non sono soggetti alla concessione di cui all'art. 11 della legge.

 

          Art. 27.

     L'impianto e l'esercizio dei depositi per usi privati, agricoli ed industriali superiori ai 25 metri cubi di capacità, sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente decreto, secondo le modalità che saranno stabilite nell'atto di concessione.

     L'impianto degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli od industriali, è concesso soltanto alle condizioni che gli apparecchi stessi siano installati su suolo privato, nell'interno di stabilimenti, fabbricati o recinti di proprietà dei richiedenti, convenientemente distanti dal suolo pubblico e che sia esclusa ogni cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

     Non è consentito l'uso di apparecchi di distribuzione automatica per il petrolio colorato e per i residui colorati destinati ad usi agricoli ed ammessi a speciali agevolazioni fiscali.

     I richiedenti di concessioni per impianto di depositi di olii minerali o di apparecchi di distribuzione automatica di carburante per usi agricoli ed industriali devono dimostrare con certificati del competente consiglio provinciale dell'economia corporativa, di esercitare per proprio conto e nome un'azienda od un'industria nelle quali trovino impiego olii minerali. Devono inoltre dimostrare che il consumo medio di olii minerali della loro azienda è in relazione alle capacità dei depositi per i quali si richiede la concessione.

 

          Art. 28. [12]

 

          Art. 29.

     Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti collegati ad un serbatoio superiore ai 5 metri cubi, sono soggetti alla disciplina dei depositi di olii minerali.

     I distributori automatici a doppia erogazione sono soggetti alla disciplina dei depositi soltanto quando la capacità complessiva dei due serbatoi superi i 10 metri cubi.

 

          Art. 30.

     Le concessioni accordate ai sensi dell'art. 11 della legge non sostituiscono la licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico, né la licenza che fosse eventualmente prescritta da regolamenti locali.

     Tuttavia, i titolari di dette concessioni, avranno diritto ad ottenere le licenze sopra indicate non appena essi abbiano prestato le garanzie eventualmente richieste ed abbiano ottemperato alle norme di sicurezza.

     Le licenze di cui sopra non possono peraltro essere rilasciate se non a chi è munito della concessione ministeriale, né essere revocate senza il consenso del ministero delle corporazioni.

 

          Art. 31.

     Le autorità alle quali, a termini delle norme di sicurezza di cui all'art. 23 della legge, spetta ricevere le denunce di depositi di olii minerali non soggetti a concessione ministeriale, dovranno trasmettere, trimestralmente, l'elenco dei depositi stessi al ministero delle corporazioni, a mezzo della competente prefettura.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI.

 

          Art. 32.

     La misura delle scorte di riserva sarà stabilita nella licenza di importazione e nei decreti di concessione di cui agli art. 4 e 11 della legge.

     E' data facoltà al Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per le finanze, di variare tale misura, sentita la Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera istituita presso detto Ministero, allorquando se ne rilevi l'opportunità in relazione alle esigenze del Paese [13] .

     La scorta di riserva non potrà essere in alcun caso stabilita in misura superiore al 30 per cento della capacità dei depositi [14] .

 

          Art. 33.

     Le scorte di riserva di cui all'articolo precedente devono essere costituite entro sei mesi dalla data della licenza generale di importazione o da quella della messa in esercizio dell'opificio o del deposito, nella misura di almeno un sesto al mese.

 

          Art. 34.

     Il titolare di licenza di importazione ed il concessionario di stabilimenti petroliferi e di depositi di olii minerali, ai quali non sia rinnovata la licenza o la concessione, hanno il diritto di mettere in lavorazione ed in consumo, dopo la scadenza della licenza o della concessione, le scorte di riserva cui erano obbligati.

 

          Art. 35.

     Le comunicazioni delle notizie e dei dati a norma dell'art. 3, lettera c), richiamato agli articoli 5, lett. c), e 12, lett. f) della legge, devono essere fatte al ministero delle corporazioni con le modalità che saranno prescritte dal ministero stesso.

 

          Art. 36.

     Per il controllo dell'osservanza degli obblighi e delle clausole contenute nei decreti di concessione per l'impianto e l'esercizio di opifici per il trattamento industriale degli olii minerali, ovvero di depositi e distributori automatici di olii minerali e di carburanti, saranno incaricati funzionari delle varie amministrazioni interessate secondo la rispettiva competenza.

     I funzionari incaricati del controllo, qualora accertino trasgressioni alle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, ne daranno notizia al ministero delle corporazioni per gli eventuali provvedimenti ai termini degli articoli 17 e 21 della legge.

     Indipendentemente dalle disposizioni vigenti sulla legge e sul regolamento doganali e dalle altre prescrizioni per la vigilanza finanziaria degli opifici e dei depositi agli effetti del dazio e della tassa di vendita, il ministero delle finanze ha facoltà di prescrivere tutte le opere e tutte le cautele che riterrà del caso per la tutela degli interessi dell'erario.

 

          Art. 37.

     I concessionari di opifici o di depositi devono tenere un elenco nominativo del personale amministrativo, tecnico ed operaio dipendente, sia che presti servizio nella sede principale dell'impresa, sia in altre località, con la indicazione della nazionalità e delle specifiche mansioni di ciascun dipendente.

     I concessionari, su richiesta del ministero delle corporazioni, dovranno comunicare, anche periodicamente, al ministero stesso, copia dei detti elenchi, e fornire qualunque altro dato relativo al personale tecnico, amministrativo ed operaio impiegato nell'azienda.

 

          Art. 38.

     I titolari di licenze generali di importazione ed i concessionari di cui agli articoli 4 e 11 della legge, hanno l'obbligo di consentire, su richiesta del ministero delle corporazioni, la priorità della fornitura a determinati servizi statali e pubblici.

     In caso di necessità, tali sevizi potranno essere indicati con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con i ministri interessati.

     In tal caso il ministero delle corporazioni comunicherà detto decreto ai titolari di licenze generali ed ai concessionari dai quali intende sia rispettata la priorità di fornitura.

     La cessione dei prodotti prelevati a tale titolo sarà effettuata ai prezzi correnti del mercato.

 

          Art. 39.

     Il ministro per le corporazioni, per assicurare la esecuzione di convenzioni di interesse nazionale che riguardino l'importazione, la lavorazione ed il deposito di olii minerali di speciale provenienza, può imporre come misura generale e contemporanea a tutti i titolari di licenze generali di olii minerali greggi, di residui e di prodotti derivati, di ritirare direttamente o indirettamente, attraverso apposite organizzazioni che all'uopo potranno essere costituite, determinate quantità di detti prodotti, in misura proporzionale alle loro importazioni.

     Per la prima applicazione delle imposizioni di cui al precedente comma, l'amministrazione dovrà dare agli interessati un congruo avviso.

     I prezzi di cessione dei prodotti di cui sopra saranno stabiliti con riferimento ai prezzi mondiali per prodotti aventi caratteristiche identiche o similari.

 

          Art. 40.

     Le licenze e le concessioni di cui agli articoli 2, 4 e 11 della legge non sono trasferibili senza la preventiva autorizzazione del ministero delle corporazioni, di concerto col ministero delle finanze.

 

          Art. 41.

     (Omissis) [15].

     (Omissis) [16].

     Qualora dalla commissione suprema di difesa sia richiesta la partecipazione al collaudo delle opere anche dell'autorità militare, questa deve essere tempestivamente avvisata.

 

          Art. 42.

     I concessionari di impianti di cui agli articoli 4 e 11 della legge non possono sospendere l'esercizio degli impianti stessi senza autorizzazione del ministero delle corporazioni.

 

          Art. 43.

     La durata dell'occupazione del suolo pubblico o privato, necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione, ovvero per il collocamento di serbatoi di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, o di distributori automatici, prevista dall'art. 19 della legge è determinata in relazione alla durata fissata nell'atto di concessione rilasciato dalle amministrazioni concedenti, ai sensi degli articoli 4 e 11 della legge.

     La durata delle concessioni riguardanti impianti da eseguire su area di pertinenza del pubblico demanio marittimo è fissata dal ministero delle corporazioni, di concerto con il ministero delle comunicazioni.

 

          Art. 44.

     Gli stabilimenti di lavorazione ed i depositi di olii minerali e di carburanti, sono costieri ed interni.

     Sono costieri quelli impianti nell'ambito del pubblico demanio marittimo o il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso.

     Sono pure costieri quelli impiantati fuori del pubblico demanio marittimo, nel territorio di comuni litoranei o di comuni situati lungo corsi d'acqua o canali destinati alla navigazione marittima, e che siano collegati al mare od ai corsi d'acqua e canali suddetti mediante tubazioni fisse o volanti per il rifornimento o la discarica dei liquidi petroliferi.

     Sono interni gli altri stabilimenti e depositi di olii minerali e di carburanti.

 

          Art. 45.

     Per l'impianto e l'esercizio degli stabilimenti e depositi costieri di cui al precedente articolo, come pure per l'impianto e l'esercizio delle tubazioni, fisse o volanti, necessarie per collegare gli stabilimenti ed i depositi interni al mare od ai corsi e canali d'acqua destinati alla navigazione marittima, sono fatte salve le facoltà spettanti all'amministrazione competente, a mente delle disposizioni legislative e regolamentari per la marina mercantile.

 

          Art. 46. [17]

 

          Art. 47.

     Le spese relative all'istruttoria delle domande di concessione per impianto di stabilimenti, depositi e distributori, sono a carico dei richiedenti, e quelle per le verifiche ed i controlli di ogni genere sono a carico dei concessionari.

 

          Art. 48.

     Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di stabilimento per la lavorazione degli olii minerali, ovvero di deposito degli olii stessi, e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dal prefetto, previo benestare del ministero delle corporazioni.

     Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo, ed è obbligato a risarcire quest'ultimo di qualunque danno comunque arrecatogli.

 

          Art. 49.

     La commissione di cui all'art. 15 della legge delibera a maggioranza assoluta di voti.

     In caso di parità di voti, prevale quello del presidente o di chi lo sostituisce.

 

          Art. 50.

     Le disposizioni contenute negli art. 2, 4, e 11 della legge non sono applicabili alle amministrazioni dello Stato.

     Tuttavia, le amministrazioni stesse sono tenute a trasmettere al ministero delle corporazioni mensilmente i dati di produzione degli stabilimenti da esse gestiti e, semestralmente, l'elenco dei depositi con serbatoi di olii minerali e dei distributori di carburanti di propria pertinenza.

 

          Art. 51.

     Alla scadenza delle concessioni, di cui agli art. 4 e 11 della legge, il concessionario ha l'obbligo di rimettere in pristino le zone pubbliche o demaniali occupate dagli impianti, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti dall'amministrazione cui le zone appartengano, salvo contraria disposizione contenuta nell'atto di concessione.

 

          Art. 52.

     La decadenza delle concessioni di cui agli art. 4 e 11 della legge importa la immediata cessazione dell'esercizio degli impianti, salva contraria disposizione data col provvedimento di decadenza.

     Essa importa altresì la decadenza delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dal secondo comma dell'art. 18 della legge stessa.

     Peraltro, la revoca di dette autorizzazioni e dei nulla osta, o l'annullamento di essi, non hanno effetto se non dopo l'eventuale revoca delle concessioni previste dagli art. 4 e 11 della legge.

     Tuttavia, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, l'autorità competente può ordinare la immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso il vuotamento dei serbatoi, dandone avviso al ministero delle corporazioni per i provvedimenti di sua competenza.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

 

          Art. 53.

     Il regime delle licenze per l'importazione degli olii minerali di cui al titolo I della legge, avrà inizio a partire dal 1° gennaio 1935.

 

          Art. 54.

     Le domande di licenza generali di importazione, valevoli a datare dal 1° gennaio 1935, dovranno essere dirette al ministero delle corporazioni, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del regno del presente regolamento.

     Per gli anni successivi le domande di licenza di cui al precedente comma dovranno essere presentate almeno sei mesi prima della data nella quale il richiedente si propone di iniziare l'importazione.

 

          Art. 55.

     Fino a quando resterà in vigore l'attuale regime doganale degli olii minerali, loro residui e derivati, gli stabilimenti di cui all'art. 7 della legge saranno sottoposti a vigilanza finanziaria ai fini dei riscontri previsti dal presente regolamento ed ai fini dell'applicazione della tassa di vendita e dei diritti accessori dovuti sui prodotti estratti a norma delle vigenti disposizioni.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 24 novembre 1967, n. 1439.

[4]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[6]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[7]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[8]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[9]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[10]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[13]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 2 agosto 1961, n. 1134.

[14]  Comma aggiunto dall'art. unico del D.P.R. 2 agosto 1961, n. 1134.

[15]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[16]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.