§ 98.1.26574 - Legge 7 luglio 1989, n. 247.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/07/1989
Numero:247


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti, è convertito in [...]


§ 98.1.26574 - Legge 7 luglio 1989, n. 247.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti.

(G.U. 7 luglio 1989, n. 157)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164

     All'articolo 1:

     al comma 1, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "otto";

     al comma 2, la parola "5.000" è sostituita dalla seguente: "350";

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Fermo restando l'importo di lire 34 miliardi di cui al comma 4, le somme non impiegate per la concessione delle indennità di cui al comma 1 sono utilizzate per incrementare lo stanziamento dell'apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile a norma dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160";

     al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La somma di lire 34 miliardi è pertanto iscritta nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. 1. Il limite di 1.000 unità stabilito per l'anno 1989 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, è elevato, per lo stesso anno, a 1.350 unità, fermo restando l'onere di spesa valutato in lire 20 miliardi".