§ 67.4.185 – D.L. 5 maggio 1989, n. 164.
Misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:05/05/1989
Numero:164


Sommario
Art. 1.      1. Entro il 30 giugno 1989, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, può essere [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 67.4.185 – D.L. 5 maggio 1989, n. 164. [1]

Misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti.

(G.U. 8 maggio 1989, n. 105).

 

     Art. 1.

     1. Entro il 30 giugno 1989, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, può essere concessa, per la durata massima di otto mesi, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese, delle aziende e delle ditte di cui all'art. 9, comma 10 bis, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, le quali versino in stato di grave crisi, determinato dalla contrazione dei traffici marittimi, e che ne facciano domanda al Ministero della marina mercantile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [2].

     2. Per ogni singola impresa, azienda o ditta è determinato, con il decreto di cui al comma 1 il numero delle indennità concedibili, che non può essere complessivamente superiore a 350 [3].

     3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'art. 8, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

     3 bis. Fermo restando l'importo di lire 34 miliardi di cui al comma 4, le somme non impiegate per la concessione delle indennità di cui al comma 1 sono utilizzate per incrementare lo stanziamento dell'apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile a norma dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 [4].

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 34 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'art. 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. La somma di lire 34 miliardi è pertanto iscritta nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale [5].

 

          Art. 1 bis. [6]

     1. Il limite di 1.000 unità stabilito per l'anno 1989 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, è elevato, per lo stesso anno, a 1.350 unità, fermo restando l'onere di spesa valutato in lire 20 miliardi.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 7 luglio 1989, n. 247.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 7 luglio 1989, n. 247.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 7 luglio 1989, n. 247.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione 7 luglio 1989, n. 247.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 7 luglio 1989, n. 247.

[6] Articolo inserito dalla L. di conversione 7 luglio 1989, n. 247.