§ 98.1.26544 - Legge 7 marzo 1989, n. 85.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/03/1989
Numero:85


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26544 - Legge 7 marzo 1989, n. 85. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti.

(G.U. 10 marzo 1989, n. 58)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4

     All'articolo 1:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le disponibilità del citato capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono utilizzate, nel limite massimo di lire 11 miliardi, per la concessione di un contributo dello Stato per agevolare il prepensionamento dei dipendenti di cui al comma 10-bis dell'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Detto contributo è pari ad una quota dei ratei di pensione anticipatamente corrisposti dall'INPS. È conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 10-bis del predetto art. 9, fermo restando che gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del citato art. 9 e del presente comma restano a carico delle aziende, imprese e ditte. Le restanti disposizioni di cui al medesimo comma 10-bis si applicano fino al 31 dicembre 1989. Il prepensionamento è effettuato con le modalità di cui al richiamato art. 9. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce la quota dei ratei di pensione da corrispondere e le ulteriori modalità applicative. Le disponibilità di cui al primo periodo del presente comma devono coprire per ogni beneficiario una spesa per contributi pari al valore attuale della quota dei ratei di pensione relativa ad un arco temporale di sei anni".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.