§ 67.4.184 – D.L. 9 gennaio 1989, n. 4.
Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:09/01/1989
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore del personale degli [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 67.4.184 – D.L. 9 gennaio 1989, n. 4. [1]

Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti.

(G.U. 9 gennaio 1989, n. 6).

 

     Art. 1.

     1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore del personale degli enti e delle aziende portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonchè dei dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e dei controllori merci del porto di Venezia, il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1990, nel limite di mille unità per ciascun anno. Il relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, fa carico alle disponibilità residue del capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 del citato decreto-legge [2].

     1 bis. Le disponibilità del citato capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono utilizzate, nel limite massimo di lire 11 miliardi, per la concessione di un contributo dello Stato per agevolare il prepensionamento dei dipendenti di cui al comma 10-bis dell'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Detto contributo è pari ad una quota dei ratei di pensione anticipatamente corrisposti dall'INPS. é conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 10-bis del predetto art. 9, fermo restando che gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del citato art. 9 e del presente comma restano a carico delle aziende, imprese e ditte. Le restanti disposizioni di cui al medesimo comma 10-bis si applicano fino al 31 dicembre 1989. Il prepensionamento è effettuato con le modalità di cui al richiamato art. 9. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce la quota dei ratei di pensione da corrispondere e le ulteriori modalità applicative. Le disponibilità di cui al primo periodo del presente comma devono coprire per ogni beneficiario una spesa per contributi pari al valore attuale della quota dei ratei di pensione relativa ad un arco temporale di sei anni [3].

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì differito al 31 dicembre 1989 il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nel limite di mille unità. Al relativo onere, valutato in lire 127 miliardi per il triennio 1989-1991, si provvede, quanto a lire 119 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori portuali".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Le nuove dotazioni organiche del personale di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, per l'anno 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per l'anno 1990, entro il 31 dicembre 1989, con le procedure di cui all'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Con le medesime procedure sono altresì stabiliti i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali.

     5. Continuano ad applicarsi, per l'anno 1989, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 10-bis, e 11 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nonchè dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 7 marzo 1989, n. 85.

[2] Il limite di mille unità per anno di cui al presente comma è stato elevato a 1.350 unità, per l'anno 1989, dall'art. 1 bis del D.L. 5 maggio 1989, n. 164.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 7 marzo 1989, n. 85.