§ 98.1.26400 - Legge 22 dicembre 1986, n. 913.
Modificazione dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1986
Numero:913


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'art. 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'art. 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, dall'art. 1 [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annui, si fa fronte con il Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26400 - Legge 22 dicembre 1986, n. 913.

Modificazione dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

(G.U. 30 dicembre 1986, n. 3011)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'art. 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'art. 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, e dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, è sostituito dal seguente:

     "In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

 

Zucchero

q.li

45.000

Caffé crudo

"

6.500

Surrogati di caffé

"

500

Cacao in grani

"

1.000

Thè

"

100

Semi di soia

"

8.500

Semi di arachidi

"

1.500

Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi

h.a.

2.000

Alcol denaturato

"

500

Birra

hl.

20.000

Benzina

q.li

450.000

Gasolio per autotrazione

"

100.000

Olio combustibile fluido

"

350.000

Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole

"

70.000

Petrolio

"

12.000

Olio lubrificante

q.li

8.000

Libri di testo scolastici in altre lingue o lingue miste approvati dall'amministrazione regionale

L.

15.000.000

Attrezzature per l'agricoltura

"

120.000.000

Attrezzature per l'industria, l'artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe

"

1.500.000.000

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annui, si fa fronte con il Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.