§ 98.1.25959 - Legge 28 luglio 1984, n. 408.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/07/1984
Numero:408


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio [...]
Art. 2.      Le situazioni conseguenti agli aumenti dell'imposta, di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico), non ancora definite con la corresponsione dell'imposta per le quali [...]
Art. 3.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 17 aprile [...]


§ 98.1.25959 - Legge 28 luglio 1984, n. 408.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

(G.U. 2 agosto 1984, n. 212)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/1981 e n. 319/1981, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2:

     il comma 2 è soppresso;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel comma 1 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 20 per cento dal 1° marzo 1986".

     All'art. 3:

     al comma 1, la cifra "350.000" è sostituita dalla seguente: "420.000";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in L. 340.000 per ettanidro";

     il comma 2 è soppresso.

     Dopo l'art. 3 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 3-bis. - 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'alcole metilico, propilico ed isopropilico sono abolite.

     2. E' altresì abolito il diritto erariale speciale sull'alcole metilico, propilico ed isopropilico denaturati con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali stabilito in L. 2.000 per ettanidro dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415.

     3. E' vietato l'impiego di alcole metilico nella produzione di alimenti e bevande, profumerie alcoliche, cosmetici e prodotti d'igiene personale, medicinali, disinfettanti ed essenze naturali e sintetiche. E' altresì vietato l'impiego di alcole metilico come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri, prodotti di uso domestico, fatte salve in tutti i casi le quantità derivanti dalla denaturazione dall'alcole etilico, utilizzato allo scopo, e le tolleranze e deroghe espressamente previste dalle leggi speciali applicabili ai prodotti considerati.

     4. L'alcole metilico deve essere imballato ed etichettato in conformità a quanto per esso previsto dalle norme di attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi e la sua detenzione e commercio sono subordinati alle prescrizioni concernenti il commercio delle sostanze velenose di cui agli articoli 146 e 147 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

     Art. 3-ter. - L'agevolazione di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito in legge, con modificazioni, della legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, è estesa ai fabbricanti di estratti alcolici aromatizzanti alle condizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

     Art. 3-quater. - All'alcole etilico denaturato, impiegato in usi industriali ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, soggetto al pagamento del diritto erariale speciale, si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415".

     All'art. 4:

     al comma 1, le parole "L'aumento di imposta stabilito dall'art. 3 si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Gli aumenti di imposta stabiliti dall'art. 3 si applicano" e le parole "l'aumento non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "gli aumenti non si applicano";

     il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     "2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di imposta stabilite dall'art. 3, per le esportazioni, rispettivamente, successive al 30 giugno 1986 e al 31 dicembre 1988.

     2-bis. Per il marsala e le acqueviti di origine viticola l'esenzione dall'aumento di imposta di fabbricazione, di cui al comma 1, si applica anche se essi sono estratti dagli speciali magazzini di invecchiamento dopo il 30 giugno 1986".

     Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

     "Art. 4-bis. - 1. La riduzione di imposta di fabbricazione sugli spiriti prevista per la preparazione del vino marsala e del vermouth dall'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è estesa a tutti i vini liquorosi e a tutti i vini aromatizzati, ivi compresi quelli prodotti nei Paesi C.E.E. ed importati in Italia, secondo norme da adottare, entro il 31 dicembre 1985, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     2. Con decreto di cui al comma 1 deve essere esteso ai vini liquorosi l'obbligo di vendita al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno di Stato vigente per i vini aromatizzati, e devono essere determinate le caratteristiche di tale contrassegno, che verrà ceduto al prezzo stabilito per quello vigente per i vini aromatizzati".

     All'art. 5 le parole "Per le ditte produttrici di bevande alcoliche" sono sostituite dalle seguenti: "Per le ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche".

     All'art. 6:

     al comma 3, lettera b), le parole "e delle patate" sono sostituite dalle seguenti: ", delle patate, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni,

     dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985".

     All'art. 7 il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutate in lire 25 miliardi 700 milioni nell'anno 1984, in lire 51 miliardi 300 milioni nell'anno 1985 e in lire 75 miliardi 300 milioni nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali".

     L'art. 8 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Le situazioni conseguenti agli aumenti dell'imposta, di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico), non ancora definite con la corresponsione dell'imposta per le quali era prevista la compensazione ai sensi del quarto comma dell'art. 18, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, e per le quali non sia stata presentata, pur sussistendone il titolo, la denuncia o la domanda di rimborso di cui all'art. 5 della legge di sanatoria 28 ottobre 1980, n. 687, possono essere regolarizzate mediante invio all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita richiesta corredata dalla documentazione eventualmente non ancora prodotta, a suo tempo stabilita, a norma del citato art. 5, dal Ministero delle finanze.

     Restano ferme tutte le altre disposizioni e formalità di cui alla legge 28 ottobre 1980, n. 687, ed al decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.

 

          Art. 3.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72.