§ 18.4.19 - D.L. 27 febbraio 1984, n. 15 .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:27/02/1984
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...]
Art. 2.      L'agevolazione prevista dall'art. 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, così come estesa dall'art. 2, [...]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 18.4.19 - D.L. 27 febbraio 1984, n. 15 [1] .

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

(G.U. 27 febbraio 1984, n. 57)

 

 

     Art. 1.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 54.504 a L. 63.254 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi.

     2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 38.886 a L. 43.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

     3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata a L. 5.450,40 a L. 6.325,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 8.160 a L. 9.177 e da L. 9.722 a L. 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

     5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentati rispettivamente da L. 3.059 a L. 3.298, da L. 3.478 a L. 3.937 e da L. 9.742 a L. 12.252 per quintale.

     6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-b) dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 5.400 a L. 18.000 per quintale.

     7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 52.635 a L. 62.665 per quintale.

     8. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 162,16 a L. 195,50 al metro cubo.

 

          Art. 2.

     L'agevolazione prevista dall'art. 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, così come estesa dall'art. 2, secondo comma della legge 12 maggio 1982, n. 231, e scadente il 13 marzo 1984 ai sensi dell'art. 2, primo comma, della medesima legge, è prorogata al 13 marzo 1986 [2] .

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 18 aprile 1984, n. 85.

[2]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 settembre 1987 dall'art. 2 della legge 17 aprile 1986, n. 109.

[3]  Articolo soppresso dalla legge di conversione