§ 98.1.25928 - Legge 12 aprile 1984, n. 65.
Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/04/1984
Numero:65


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito, con modificazioni, nella legge 1° [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1984 in lire 54.500 milioni, si provvede quanto a lire 52.900 milioni mediante [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.25928 - Legge 12 aprile 1984, n. 65.

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(G.U. 14 aprile 1984, n. 105)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1981, n. 431, e con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, nonchè quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, anch'esse prorogate con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, restano ulteriormente in vigore.

     Il monte ore per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984 è fissato in 7.640.000 ore, delle quali 240.000 per il personale degli archivi notarili.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1984 in lire 54.500 milioni, si provvede quanto a lire 52.900 milioni mediante il maggiore gettito derivante dall'attuazione del provvedimento legislativo recante adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59, e quanto a lire 1.600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'amministrazione degli archivi notarili.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.