§ 94.1.948 - D.L. 30 maggio 1994, n. 324 .
Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:30/05/1994
Numero:324


Sommario
Art. 1.      1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, incluse quelle derivanti da cessioni di proprietà e dei relativi redditi, posseduti o controllati [...]
Art. 2.      1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed ai due regolamenti n. 3274 e n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea [...]
Art. 3.      1. Deroghe alle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, possono essere disposte, su richiesta degli interessati e a tutela di interessi italiani sia con riferimento a [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni del presente decreto e quelle del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, concernenti [...]
Art. 5.      1. All'art. 3-bis del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il [...]
Art. 6.  [4]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 94.1.948 - D.L. 30 maggio 1994, n. 324 [1] .

Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico.

(G.U. 1 giugno 1994, n. 126)

 

 

     Art. 1.

     1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, incluse quelle derivanti da cessioni di proprietà e dei relativi redditi, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dal Governo e dalle pubbliche amministrazioni della Libia o da una impresa libica.

     2. E' vietato porre a disposizione del Governo, delle pubbliche amministrazioni della Libia o di una impresa libica fondi o risorse finanziarie.

     3. Per impresa libica si intende qualsiasi impresa commerciale, industriale o di gestione di servizi di pubblica utilità, ovunque situata o stabilita, che risulti posseduta o controllata direttamente o indirettamente:

     a) dal Governo o da amministrazioni pubbliche della Libia;

     b) ovvero da qualunque "entità", ovunque situata o organizzata, posseduta o controllata dal Governo libico o da pubbliche amministrazioni libiche;

     c) ovvero da qualunque persona che agisca per conto del Governo libico o di pubbliche amministrazioni libiche, o per conto di qualunque "entità" di cui alla lettera b).

     4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle altre risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla fornitura di petrolio, di prodotti petroliferi, inclusi il gas naturale ed i prodotti da esso derivati, o di prodotti e di beni agricoli, che traggono la loro origine dalla Libia e che sono esportati dal quel Paese successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che detti fondi siano versati in conti bancari separati ed esclusivamente destinati a tale scopo.

     5. Ai conti bancari dell'ambasciata e dei consolati libici in Italia non si applicano i divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermo restando che i detti conti possono essere utilizzati esclusivamente per le esigenze istituzionali di tali rappresentanze.

     6. Gli istituti di credito sono tenuti a fornire al Ministero del tesoro, a partire dal maggio 1994, l'indicazione dei movimenti dei conti intrattenuti presso di essi dai soggetti di cui al comma 1 verificatisi nel mese precedente.

     7. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti nei confronti di residenti, assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma.

 

          Art. 2.

     1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed ai due regolamenti n. 3274 e n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea approvati in data 29 novembre 1993.

     2. Le garanzie e le controgaranzie, a qualunque titolo connesse con le transazioni rese inesigibili dalle misure restrittive stabilite con il presente decreto e con il regolamento n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea del 29 novembre 1993, sono estinte a decorrere dalla data in cui le garanzie potrebbero essere fatte valere. Devono considerarsi anche definitivamente estinte le garanzie e le controgaranzie finanziarie cui si applica il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre 1992, relativo all'Iraq.

     3. Nei confronti dei soggetti che in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui all'art. 1, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei due regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati dal Consiglio dell'Unione europea in data 29 novembre 1993, nonché alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre 1992.

     4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

 

          Art. 3.

     1. Deroghe alle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, possono essere disposte, su richiesta degli interessati e a tutela di interessi italiani sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Conservano efficacia i decreti di deroga emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuati sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili o di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimento di fondi o di altre attività in favore di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1.

     3. L'interessato dovrà dare preventiva comunicazione ai Ministeri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero di ogni cambiamento concernente gli assetti proprietari, che non rientri fra quelli vietati, nonché di ogni modifica della composizione degli organi amministrativi.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni del presente decreto e quelle del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, concernenti i divieti e le sanzioni nei confronti della Libia e degli Stati della ex Jugoslavia, cessano di avere efficacia dalla data in cui saranno sospese o revocate le misure stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in applicazione delle quali sono state emanate.

 

          Art. 5.

     1. All'art. 3-bis del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "2 bis. Ai fini delle ispezioni previste dagli articoli 2 e 3, il comandante della nave, o chi ne fa le veci, è tenuto, a richiesta e secondo le istruzioni dei nuclei ispettivi, a mettere a disposizione il carico depositandolo nelle aree indicate, nonché ad esibire le carte ed i documenti di bordo ed a fornire tutte le informazioni necessarie.". [2]

     2. All'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     "3 bis. Ove i soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'art. 3-bis, comma 2-bis, non vi provvedano tempestivamente, l'autorità preposta all'esecuzione dell'ispezione adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, anche a mezzo di imprese appositamente incaricate mediante affidamento a trattativa privata. La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è notificata agli interessati per il pagamento, a norma dell'art. 3-bis, comma 1.

     3 ter. Ove i soggetti tenuti a sostenere gli oneri di cui al presente articolo non vi provvedano tempestivamente, la prefettura territorialmente competente può anticipare le spese necessarie, sulla base della documentazione giustificativa delle competenti amministrazioni, fatta salva la rivalsa nei confronti dei soggetti summenzionati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le spese derivanti dalle operazioni di fermo, ispezione e sequestro effettuate in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite numeri 713/1991, 757/1992, 787/1992 e 820/1993 prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

     3 quater. Per le finalità di cui al comma 3-ter, è autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Le somme occorrenti, nei limiti dell'importo suddetto, sono versate alla contabilità speciale delle prefetture interessate. Le somme successivamente recuperate verranno versate al bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". [3]

 

          Art. 6. [4]

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 27 luglio 1994, n. 472.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.