§ 94.1.915 - D.L. 15 maggio 1993, n. 144 .
Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:15/05/1993
Numero:144


Sommario
Art. 1.      1. Piena e intera esecuzione è data alla decisione n. 235 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio in data 26 aprile 1993
Art. 2.      1. Il sequestro dei mezzi di trasporto, previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 990/93 del Consiglio del 26 aprile 1993 e dall'art. 8 della decisione CECA n. 235 del [...]
Art. 3.      1. Le navi fermate in alto mare in applicazione delle risoluzioni n. 713/91, n. 757/92, n. 787/92 e n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono, se [...]
Art. 3 bis.  [3]
Art. 4.      1. Contro i provvedimenti di sequestro e confisca previsti dagli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al TAR. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 25, comma 5, [...]
Art. 5.      1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro degli affari esteri, assicura l'unità di indirizzo e il coordinamento delle attività degli [...]
Art. 6.      1. Al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 7.      1. Gli oneri comunque connessi ai fermi, alle ispezioni, agli accertamenti, ai sequestri e alle confische previsti dal presente decreto restano a carico dei soggetti [...]
Art. 8.      1. La sanzione prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, si applica, con le modalità previste [...]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 94.1.915 - D.L. 15 maggio 1993, n. 144 [1] .

Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia.

(G.U. 17 maggio 1993, n. 113)

 

 

     Art. 1.

     1. Piena e intera esecuzione è data alla decisione n. 235 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio in data 26 aprile 1993.

 

          Art. 2.

     1. Il sequestro dei mezzi di trasporto, previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 990/93 del Consiglio del 26 aprile 1993 e dall'art. 8 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, è disposto dal prefetto competente per territorio quale rappresentante del Governo, che adotta le misure necessarie, sentite le amministrazioni interessate. Il sequestro è mantenuto fino alla data di cessazione dell'embargo nei confronti della Repubblica federale jugoslava.

     2. I mezzi di trasporto indicati dall'art. 9 del regolamento CEE n. 990/93 e dall'art. 9 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993 sono ispezionati e trattenuti a fini di indagine delle autorità doganali preposte al controllo competenti per territorio.

     3. Qualora dalla ispezione risulti accertata la violazione delle disposizioni dei summenzionati atti, l'autorità procedente:

     a) confisca, unitamente al carico colpito dall'embargo, i mezzi di trasporto battenti la bandiera nazionale o appartenenti a soggetti di cittadinanza o nazionalità italiana;

     b) negli altri casi, confiscata la merce colpita da embargo, informa immediatamente, tramite il Ministero degli affari esteri, il consolato rappresentante lo Stato interessato e pone a disposizione dello stesso, per le determinazioni di sua competenza, il mezzo di trasporto, che viene trattenuto sotto sequestro, fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 2. Qualora lo Stato interessato non provveda, entro venti giorni dalla data della comunicazione, a ritirare il mezzo di trasporto, previo pagamento delle spese ed impegnandosi contestualmente ad adottare le misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente procede alla confisca del mezzo stesso [2] .

     4. Qualora l'ispezione dia esito negativo, il mezzo di trasporto con il relativo carico sono rilasciati, fermo quanto disposto dall'art. 7, comma 2.

     5. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2 riferiscono al Ministero degli affari esteri e alle altre amministrazioni interessate in ordine alle procedure e ai provvedimenti adottati.

 

          Art. 3.

     1. Le navi fermate in alto mare in applicazione delle risoluzioni n. 713/91, n. 757/92, n. 787/92 e n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono, se necessario, scortate nelle rade e nei porti italiani, per l'ispezione al carico, da parte delle forze militari assegnate al controllo dell'embargo deliberato con le suddette risoluzioni. Alle ispezioni nelle rade e nei porti provvedono, nei tempi strettamente necessari per gli accertamenti, i reparti operativi del Corpo delle capitanerie di porto o della Guardia di finanza, facendone rapporto al prefetto e alle altre amministrazioni competenti. In caso di esito negativo dell'ispezione, la nave deve lasciare le acque territoriali nel termine indicato nell'apposito certificato d'ispezione, salvo che sia in possesso della prescritta documentazione doganale del carico e fermo quanto disposto dall'art. 7, comma 2. Restano in ogni caso fermi i poteri spettanti alle altre amministrazioni dello Stato nei confronti delle navi italiane e straniere a tutela degli interessi pubblici loro affidati dalla legge.

     2. Se dalla ispezione risulti accertata la violazione delle risoluzioni di cui al comma 1, il prefetto, quale rappresentante del Governo, provvede in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle navi fermate in alto mare che si ha ragione di ritenere, sulla base di motivi gravi e concordanti, abbiano scaricato materiali e merci in porti della Repubblica federale jugoslava.

 

          Art. 3 bis. [3]

     1. I provvedimenti di sequestro e di confisca delle merci e dei mezzi di trasporto sono notificati al comandante o conduttore del mezzo e ai soggetti che nei documenti di trasporto, di bordo e commerciali sono indicati come vettori, proprietari, armatori, o ai loro rappresentanti o raccomandatari, ai rispettivi recapiti ivi indicati. Per i soggetti titolari dei diritti sulle merci e sui mezzi di trasporto i cui nominativi o recapiti non risultino nei documenti summenzionati vale a tutti gli effetti la notifica ai comandanti o conduttori dei mezzi stessi.

     2. Ai procedimenti di sequestro, custodia dei mezzi sequestrati, confisca e vendita dei mezzi confiscati ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto si applicano le disposizioni del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, in quanto compatibili.

     2 bis. Ai fini delle ispezioni previste dagli articoli 2 e 3, il comandante della nave, o chi ne fa le veci, è tenuto, a richiesta e secondo le istruzioni dei nuclei ispettivi, a mettere a disposizione il carico depositandolo nelle aree indicate, nonché ad esibire le carte ed i documenti di bordo ed a fornire tutte le informazioni necessarie [4] .

 

          Art. 4.

     1. Contro i provvedimenti di sequestro e confisca previsti dagli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al TAR. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 [5] .

 

          Art. 5.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro degli affari esteri, assicura l'unità di indirizzo e il coordinamento delle attività degli organi dello Stato incaricati dell'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di embargo ai Paesi della ex Jugoslavia e impartisce le direttive occorrenti, avvalendosi del supporto di un comitato formato da alti funzionari designati dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero e della marina mercantile.

 

          Art. 6.

     1. Al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'art. 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti ad imprese che abbiano sede in Italia e siano controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti sopra menzionati.";

     b) all'art. 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di fornire servizi finanziari connessi con attività economiche svolte in tali Stati.".

     2. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengano a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, e del comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data in cui siano venuti a conoscenza del controllo esercitato dai soggetti serbi o montenegrini nel caso di imprese a partecipazione estera.

 

          Art. 7.

     1. Gli oneri comunque connessi ai fermi, alle ispezioni, agli accertamenti, ai sequestri e alle confische previsti dal presente decreto restano a carico dei soggetti titolari dei diritti relativi ai mezzi di trasporto sottoposti alle suddette misure, e alle merci trasportate.

     2. Il rilascio delle navi previsto dagli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione della dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135, attestante la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese indicate al comma 1.

     3. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti adottati dalle autorità competenti in esecuzione delle risoluzioni dell'ONU, dei regolamenti comunitari e delle decisioni della CECA in materia di embargo nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

     3 bis. Ove i soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'art. 3-bis, comma 2-bis, non vi provvedano tempestivamente, l'autorità preposta all'esecuzione dell'ispezione adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, anche a mezzo di imprese appositamente incaricate mediante affidamento a trattativa privata. La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è notificata agli interessati per il pagamento, a norma dell'art. 3-bis, comma 1 [6] .

     3 ter. Ove i soggetti tenuti a sostenere gli oneri di cui al presente articolo non vi provvedano tempestivamente, la prefettura territorialmente competente può anticipare le spese necessarie, sulla base della documentazione giustificativa delle competenti amministrazioni, fatta salva la rivalsa nei confronti dei soggetti summenzionati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le spese derivanti dalle operazioni di fermo, ispezione e sequestro effettuate in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite numeri 713/1991, 757/1992, 787/1992 e 820/1993 prima dell'entrata in vigore del presente decreto [7] .

     3 quater. Per le finalità di cui al comma 3-ter, è autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Le somme occorrenti, nei limiti dell'importo suddetto, sono versate alla contabilità speciale delle prefetture interessate. Le somme successivamente recuperate verranno versate al bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [8] .

 

          Art. 8.

     1. La sanzione prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, si applica, con le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo, anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 990/93 e nella decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, nonché alle violazioni delle disposizioni introdotte nel citato decreto-legge con l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto.

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 16 luglio 1993, n. 230.

[2]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 30 maggio 1994, n. 324.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 30 maggio 1994, n. 324.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 30 maggio 1994, n. 324.

[8]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 30 maggio 1994, n. 324.