§ 20.2.2 - Regolamento 29 novembre 1993, n. 3275.
Regolamento (CE) n. 3275/93 del Consiglio che vieta di accogliere le richieste in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.2 cooperazione politica europea
Data:29/11/1993
Numero:3275


Sommario
Art. 1.      Ai fini del presente regolamento:
Art. 2.      1. E' vietato soddisfare o adottare qualsiasi disposizione volta a soddisfare qualunque richiesta presentata da:
Art. 3.      Fatte salve le misure decise ai sensi della risoluzione 883
Art. 4.      In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dall'articolo 2 incombe alla persona che prosegue l'accoglimento della [...]
Art. 5.      Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.2.2 - Regolamento 29 novembre 1993, n. 3275.

Regolamento (CE) n. 3275/93 del Consiglio che vieta di accogliere le richieste in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 883 [993] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano.

(G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 295).

 

 

Art. 1.

     Ai fini del presente regolamento:

     1) per «contratto o transazione» si intende qualsiasi transazione indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi che vincolano parti identiche o meno; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia e controgaranzia finanziaria e qualsiasi credito anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

     2) per «richiesta» si intende qualsiasi richiesta sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che si collega all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:

     a) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o che ad essi si collega;

     b) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

     c) una richiesta di indennizzo relativo ad un contratto o ad una transazione;

     d) una domanda riconvenzionale;

     e) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

     3) per «misure decise ai sensi della risoluzione 883 [1993] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano» si intendono le misure prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o le misure adottate dalle Comunità europee, nonché da Stati, paesi o organizzazioni internazionali in applicazione di, in relazione o conformemente alle decisioni pertinenti di detto Consiglio di sicurezza oppure qualsiasi azioni, comprese le azioni militari, autorizzata da detto Consiglio di sicurezza riguardo alla prevenzione degli scambi nei confronti della Libia;

     4) per «persona fisica o giuridica nella Libia» si intende:

     a) lo Stato della Libia o qualsiasi ente pubblico del paese;

     b) qualsiasi cittadino della Libia;

     c) qualsiasi persona giuridica avente sede o il proprio centro decisionale nella Libia;

     d) qualsiasi persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da una o più persone tra quelle sopra menzionate;

     e) qualsiasi persona che avanza richieste tramite o a beneficio di una persona fisica o giuridica di cui alle lettere da a) a d).

Fatto salvo l'articolo 2, l'esecuzione di un contratto o di una transazione deve anch'essa essere considerata come colpita dalle misure decise ai sensi della risoluzione 883 [1993] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, allorché l'esistenza o il contenuto della richiesta risulta direttamente o indirettamente da tali misure.

 

     Art. 2.

     1. E' vietato soddisfare o adottare qualsiasi disposizione volta a soddisfare qualunque richiesta presentata da:

     a) persone fisiche o giuridiche nella Libia o operanti tramite una persona fisica o giuridica nella Libia;

     b) persone fisiche o giuridiche operanti direttamente o indirettamente per conto o a vantaggio di una o più persone fisiche o giuridiche nella Libia;

     c) persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di una cessione di diritti o che presentano una richiesta tramite o sotto la responsabilità di una o più persone fisiche o giuridiche nella Libia;

     d) qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 8 della risoluzione 883 [1993] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

     e) persone fisiche o giuridiche che formulano una richiesta derivante dell'esecuzione di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria o ad essa correlata, a vantaggio di una o più persone fisiche o giuridiche sopramenzionate,

che deriva o si riferisce ad un contratto o ad una transazione la cui esecuzione è stata colpita, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, dalle misure decise ai sensi della risoluzione 883 [1993] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano.

     2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica nel territorio della Comunità nonché a qualsiasi cittadino di uno Stato membro e a qualsiasi persona giuridica registrata o costituita in base alla legislazione di uno Stato membro.

 

     Art. 3.

     Fatte salve le misure decise ai sensi della risoluzione 883 [1993] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, le disposizioni di cui all'articolo 2 non sono applicabili:

     a) alle richieste relative ai contratti o alle transazioni, ad eccezione delle garanzie e delle controgaranzie finanziarie, per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate in detto articolo dimostrano dinanzi a una giurisdizione di uno Stato membro che la richiesta è stata accolta dalle parti anteriormente all'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione 883 [1993] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che tali misure non hanno avuto incidenza sull'assistenza o sul contenuto della richiesta;

     b) alle richieste di pagamento in virtù di un contratto di assicurazione riguardante un fatto avvenuto anteriormente all'adozione delle misure di cui all'articolo 2, o in virtù di un contratto di assicurazione in uno Stato membro in cui tale contratto ha carattere obbligatorio;

     c) alle richieste di pagamento di somme di denaro versate su un conto bloccato in base alle misure di cui all'articolo 2, purché tale pagamento non riguardi somme versate a titolo di garanzia dei contratti contemplati in detto articolo;

     d) alle richieste relative a contratti di lavoro soggetti alla legislazione degli Stati membri;

     e) alle richieste relative al pagamento di merci per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi ad una giurisdizione di uno Stato membro che esse sono state esportate prima dell'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione 883 [1993] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che dette misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;

     f) alle richieste relative a somme per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi ad una giurisdizione di uno Stato membro che esse sono dovute in base ad un prestito contratto prima dell'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione 883 [1993] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che dette misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta, purché la richiesta non comprenda un importo sotto forma di interesse, indennizzo o altro, al fine di compensare il fatto che, come conseguenza di tali misure, l'esecuzione non è avvenuta in conformità dei termini del contratto o della transazione in questione.

 

     Art. 4.

     In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dall'articolo 2 incombe alla persona che prosegue l'accoglimento della richiesta stessa.

 

     Art. 5.

     Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1993, ore 00.01 «Eastern Standard Time» di New York.