§ 93.1.11 - Legge 14 maggio 1949, n. 269.
Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.1 autoservizi
Data:14/05/1949
Numero:269


Sommario
Art. 1.      Agli agenti addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, collocati anticipatamente in quiescenza a norma del regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, [...]
Art. 2.      L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, è modificato come segue
Art. 3.  [1]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, le quali non siano in grado di garantire agli agenti medesimi un trattamento non inferiore a quello assicurato dal [...]
Art. 6.  [4]


§ 93.1.11 - Legge 14 maggio 1949, n. 269.

Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione

(G.U. 7 giugno 1949, n. 129)

 

 

     Art. 1.

     Agli agenti addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, collocati anticipatamente in quiescenza a norma del regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 881, fruenti del trattamento di pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 1948, il diritto ad una maggiorazione del trattamento medesimo, rapportata a tanti quarantesimi dello stipendio o paga utile a pensione goduti alla data del collocamento a riposo degli agenti medesimi, per quanti erano gli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti di età e di servizio previsti dall'art. 9, lettera b) del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

     Per gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione a carico delle Casse speciali è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione fino alla concorrenza del trattamento che sarebbe ad essi spettato, in base allo stipendio o paga utile a pensione goduti alla data di collocamento a riposo, qualora avessero raggiunto i normali requisiti di età e di servizio previsti dai regolamenti delle Casse medesime.

     Il trattamento di pensione liquidato ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, è mantenuto qualora esso sia per l'agente più favorevole di quello risultante dalla applicazione del precedente comma.

 

          Art. 2.

     L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, è modificato come segue:

     "L'obbligo dell'iscrizione al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1945:

     a) al personale ordinario di cui alle lettere a) e c) dell'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie. L'iscrizione al Fondo è mantenuta per il personale di cui alla lettera b) del precitato art. 8 che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, risulti già iscritto al Fondo medesimo;

     b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extraurbane, esercitate da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1° gennaio 1945 non fosse già iscritto al Fondo;

     c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui alle precedenti lettere a) e b)".

 

          Art. 3. [1]

     Il personale indicato nell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, compreso quello che al 1° gennaio 1945, aveva cessato dal rivestire la qualifica di "ordinario", "effettivo" od "in servizio continuativo per essere stato trasferito in ruolo, ha facoltà di chiedere, agli effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, con le citate qualifiche, anteriormente alla detta data, utilizzando a tal fine i contributi già versati in proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonchè versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura della intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso.

 

          Art. 4. [2]

     Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attività presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, è consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica.

 

          Art. 5.

     Gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, le quali non siano in grado di garantire agli agenti medesimi un trattamento non inferiore a quello assicurato dal Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sono iscritti al Fondo medesimo a decorrere dal 1° luglio 1948.

     Il periodo di iscrizione presso le Casse speciali sarà riconosciuto, ai fini del trattamento a carico del Fondo nazionale, entro i limiti del periodo per il quale potranno essere coperte le corrispondenti riserve matematiche mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati presso le Casse e dei contributi versati nella assicurazione generale obbligatoria per gli agenti iscritti alla medesima.

     Alla copertura delle riserve matematiche, per tutto o parte del restante periodo di iscrizione alle Casse speciali, potrà provvedere l'interessato con versamenti a proprio carico.

     Agli agenti collocati in quiescenza, che abbiano beneficiato del trattamento di previdenza assicurato dalle Casse speciali di cui al precedente primo comma, è riconosciuta la facoltà di conseguire la pensione nei limiti e con le modalità stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo, purchè gli agenti stessi ne facciano richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge [3] .

 

          Art. 6. [4]


[1]  Articolo così modificato dall'art. 23 della L. 28 dicembre 1952, n. 4435.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 17 febbraio 1958, n. 140.

[3]  Termin prorogato di un anno dal 23 marzo 1955 dall'art. unico. della L. 2 febbraio 1955, n. 80.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 28 dicembre 1952, n. 4435.