§ 77.6.63 - Legge 28 dicembre 1952, n. 4435.
Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:28/12/1952
Numero:4435


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1952 le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sono liquidate o riliquidate, se in godimento alla entrata in [...]
Art. 2.      La misura delle pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1951 in poi comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. [...]
Art. 3.      Per la riliquidazione delle pensioni in godimento concesse con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1945 ed il 31 dicembre 1950, si assume come base di calcolo la retribuzione goduta nell'anno [...]
Art. 4.      L'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è costituito, per le pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945, da una [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Salvo il disposto del successivo art. 7, il trattamento complessivo annuo di pensione determinato ai sensi dei precedenti articoli non può essere inferiore a lire 120.000 per le pensioni di [...]
Art. 7.      L'ammontare delle pensioni determinate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 non può superare i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo delle pensioni stesse.
Art. 8. 
Art. 9.      La pensione complessiva dovuta ai superstiti si determina applicando alla pensione diretta integrata o al trattamento minimo di cui al primo comma del precedente art. 6 (escluse le quote [...]
Art. 10.      Per gli agenti già iscritti alle Casse speciali aziendali che abbiano conseguito la pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ai sensi [...]
Art. 11.      Agli effetti della ripartizione degli oneri fra il fondo di previdenza di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e il fondo di integrazione istituito con il decreto [...]
Art. 12.      Agli agenti che abbiano proseguito volontariamente, con o senza versamento di contributi, l'iscrizione al fondo di previdenza e che abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione nel [...]
Art. 13.      Gli agenti iscritti volontariamente al Fondo, con o senza versamento di contributi, i quali non abbiano conseguito il diritto a pensione alla data del 1° febbraio 1952, hanno facoltà di [...]
Art. 14.      Per gli iscritti volontari pensionati e pensionandi con decorrenze comprese fra il 1° febbraio 1952 ed il 1° gennaio 1953, la retribuzione base per il computo della pensione da liquidare ai [...]
Art. 15.      L'indennità da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte degli agenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. [...]
Art. 16.      Agli effetti dell'applicazione degli articoli 12, 13, 14 e 15, tanto per retribuzione base per il computo della pensione, quanto per retribuzione imponibile si intende quella costituita dagli [...]
Art. 17. 
Art. 18.      L’1 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al fondo di integrazione è destinato alla costituzione di una speciale riserva
Art. 19.      In caso di variazioni da apportare alla misura percentuale complessiva del contributo ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, le quote da porre [...]
Art. 20.      La misura delle pensioni risultanti dalla applicazione della presente legge sarà variata per la parte a carico del fondo di integrazione in rapporto alle variazioni di carattere collettivo [...]
Art. 21.      Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è sostituito dal seguente:
Art. 22.      L'integrazione supplementare di lire 300 mensili a carico dello Stato di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 1952.
Art. 23.      L'art. 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è modificato come segue:
Art. 24.      A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'obbligo della iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi [...]
Art. 25. 
Art. 26.      Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, quelle del primo e terzo comma dell'art. 11 del regolamento approvato con [...]
Art. 27.      Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici [...]


§ 77.6.63 - Legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(G.U. 4 febbraio 1953, n. 28).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1952 le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sono liquidate o riliquidate, se in godimento alla entrata in vigore della presente legge, a norma degli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     La misura delle pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1951 in poi comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è pari a tanti quarantesimi della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivamente prestato per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione.

     Qualora nei dodici mesi precedenti l'esonero l'agente sia stato assente senza paga o con paga ridotta, la retribuzione da prendersi a base per il calcolo della pensione è quella percepita per lo stesso periodo dall'agente di pari qualifica e anzianità di grado del pensionando in servizio presso la stessa azienda.

     Nel caso debba procedersi alla liquidazione della pensione di invalidità per causa di servizio o ai superstiti di agente, il quale al momento del decesso per causa di servizio non possa far valere dodici mesi di effettivo servizio utile a pensione, la retribuzione sulla quale deve essere calcolata la pensione si determina ragguagliando ad anno la retribuzione percepita per il periodo di servizio effettivamente prestato.

 

          Art. 3.

     Per la riliquidazione delle pensioni in godimento concesse con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1945 ed il 31 dicembre 1950, si assume come base di calcolo la retribuzione goduta nell'anno 1950 dal personale in servizio presso la stessa azienda dalla quale dipendeva il pensionato ed avente qualifica ed anzianità di grado pari a quella di questo ultimo.

     La misura di tali pensioni, comprensiva dell'assegno integrativo, è determinata in tanti quarantacinquesimi, quarantaquattresimi, quarantatreesimi, quarantaduesimi, quarantunesimi e quarantesimi della predetta retribuzione, a seconda che le rispettive decorrenze siano comprese fra il 1° febbraio e il 31 dicembre 1945 o il 1° gennaio ed il 31 dicembre degli anni 1946, 1947, 1948, 1949 o 1950 per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della pensione.

 

          Art. 4.

     L'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è costituito, per le pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945, da una maggiorazione della pensione annua liquidata a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, calcolata secondo le seguenti percentuali:

sulle prime lire 3.300 e importi inferiori

3.700 %

sull'eccedenza delle:

 

L.

3.301

fino a

L.

3.950

3.600 %

L.

3.951

fino a

L.

4.600

3.100 %

L.

4.601

fino a

L.

5.250

2.785 %

L.

5.251

fino a

L.

5.900

2.680 %

L.

5.901

fino a

L.

6.550

2.600 %

L.

6.551

fino a

L.

8.000

2.500 %

L.

8.001

fino a

L.

10.000

2.400 %

L.

10.001

fino a

L.

15.000

2.300 %

L.

15.001

fino a

L.

20.000

2.200 %

L.

20.001

fino a

L.

25.000

1.900 %

L.

25.001

fino a

L.

30.000

1.500 %

L.

30.001

fino a

L.

35.000

900 %

L.

35.001

fino a

L.

40.000

400 %

L.

40.001

fino a

L.

45.000

200 %

L.

45.001

fino a

L.

50.000

100 %

oltre L. 50.000

50 %

 

          Art. 5. [1]

 

          Art. 6.

     Salvo il disposto del successivo art. 7, il trattamento complessivo annuo di pensione determinato ai sensi dei precedenti articoli non può essere inferiore a lire 120.000 per le pensioni di vecchiaia e a lire 96.000 per le pensioni di invalidità.

     Le pensioni dirette liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942 sono aumentate di un decimo del loro ammontare complessivo (compreso l'assegno integrativo) per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

 

          Art. 7.

     L'ammontare delle pensioni determinate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 non può superare i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo delle pensioni stesse.

     Per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1945 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora dalla riliquidazione operata ai sensi dei predetti articoli risultino importi inferiori a quelli calcolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e del decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, la differenza resterà assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

 

          Art. 8. [2]

 

          Art. 9.

     La pensione complessiva dovuta ai superstiti si determina applicando alla pensione diretta integrata o al trattamento minimo di cui al primo comma del precedente art. 6 (escluse le quote supplementari per i figli a carico) le percentuali stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402. Le stesse percentuali si applicano nel caso di integrazione di pensione ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1° settembre 1942.

 

          Art. 10.

     Per gli agenti già iscritti alle Casse speciali aziendali che abbiano conseguito la pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'art. 5 della legge 14 maggio 1949, n. 269, si tiene conto, ai fini dell'applicazione alternativa dell'art. 3 o dell'art. 4 della presente legge, della data in cui gli agenti stessi hanno raggiunto i requisiti di età e di servizio per il conseguimento della pensione a carico del Fondo.

 

          Art. 11.

     Agli effetti della ripartizione degli oneri fra il fondo di previdenza di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e il fondo di integrazione istituito con il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, la quota di pensione da porre a carico del Fondo di previdenza è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, in relazione ai risultati dei bilanci tecnici da compilarsi periodicamente a norma dell'art. 6 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1569.

     Fino alla compilazione del prossimo bilancio tecnico la quota predetta è fissata in un ventesimo del complessivo trattamento di pensione.

 

          Art. 12.

     Agli agenti che abbiano proseguito volontariamente, con o senza versamento di contributi, l'iscrizione al fondo di previdenza e che abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1951 ed il 31 gennaio 1952, la pensione stessa sarà liquidata o riliquidata in ragione di tanti quarantesimi della retribuzione goduta nell'anno 1951 dagli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi la stessa qualifica e anzianità di grado che gli agenti iscritti volontari avevano al momento della cessazione della iscrizione obbligatoria.

 

          Art. 13.

     Gli agenti iscritti volontariamente al Fondo, con o senza versamento di contributi, i quali non abbiano conseguito il diritto a pensione alla data del 1° febbraio 1952, hanno facoltà di chiedere, entro sei mesi dal giorno di entrata in vigore della presente legge, di proseguire il versamento del contributo parificando dal 1° gennaio 1952 la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva a quelle degli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi alla data predetta la stessa qualifica ed anzianità di grado che gli iscritti volontari avevano al momento della cessazione dell'iscrizione obbligatoria al fondo.

 

          Art. 14.

     Per gli iscritti volontari pensionati e pensionandi con decorrenze comprese fra il 1° febbraio 1952 ed il 1° gennaio 1953, la retribuzione base per il computo della pensione da liquidare ai sensi del precedente art. 2 si determina ragguagliando ad anno la retribuzione imponibile sulla quale è stato determinato il contributo volontario dal 1° gennaio 1952 fino alla data di decorrenza della pensione.

 

          Art. 15.

     L'indennità da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte degli agenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, va riferita alla retribuzione percepita dai pari grado in servizio presso l'azienda di comune provenienza nel semestre immediatamente precedente la presentazione della domanda di pensionamento.

 

          Art. 16.

     Agli effetti dell'applicazione degli articoli 12, 13, 14 e 15, tanto per retribuzione base per il computo della pensione, quanto per retribuzione imponibile si intende quella costituita dagli emolumenti elencati alle lettere a), b) e c) del precedente art. 8, tenuto conto delle esclusioni previste dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

 

          Art. 17. [3]

 

          Art. 18.

     L’1 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al fondo di integrazione è destinato alla costituzione di una speciale riserva [4].

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, potrà, essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza.

     I fondi disponibili della riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalità e limiti previsti per gli investimenti dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 19.

     In caso di variazioni da apportare alla misura percentuale complessiva del contributo ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, le quote da porre a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno fissate in misura proporzionale alle aliquote stabilite per gli anni 1952 e 1953 con l'art. 17 della presente legge.

 

          Art. 20.

     La misura delle pensioni risultanti dalla applicazione della presente legge sarà variata per la parte a carico del fondo di integrazione in rapporto alle variazioni di carattere collettivo intervenute nelle retribuzioni soggette a contributo posteriormente al 1° gennaio 1952 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita.

     Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni a norma del comma precedente sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1° gennaio 1952 o alla data della precedente variazione, abbiano subito nel complesso aumenti o diminuzioni pari o superiori al 12 per cento ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui detta percentuale è raggiunta.

 

          Art. 21.

     Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è sostituito dal seguente:

     "In caso di ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere gli interessi di mora computabili al tasso del 5 per cento, se il ritardo non ecceda i sei mesi, e del 7 per cento, se il ritardo sia maggiore di sei mesi".

 

          Art. 22.

     L'integrazione supplementare di lire 300 mensili a carico dello Stato di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 1952.

 

          Art. 23.

     L'art. 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è modificato come segue:

     "Il personale indicato nell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, compreso quello che al 1° gennaio 1945 aveva cessato dal rivestire la qualifica di "ordinario", "effettivo" od "in servizio continuativo” per essere stato trasferito in ruolo, ha facoltà di chiedere, agli effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, con le citate qualifiche, anteriormente alla detta data, utilizzando a tal fine i contributi già versati in proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonché versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura della intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso".

 

          Art. 24.

     A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'obbligo della iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è esteso al personale effettivo ed a quello adibito in modo continuativo a servizi automobilistici urbani ed extra urbani, anche se esercitati da aziende non contemplate dall'art. 10, lettera c), del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, modificato con l'art. 2 della legge 14 maggio 1949, n. 269.

 

          Art. 25. [5]

 

          Art. 26.

     Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, quelle del primo e terzo comma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato dall'art. 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 402 e quelle degli articoli 3, terzo comma, 5, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, nonché l'art. 6 della legge 14 maggio 1949, n. 269.

 

          Art. 27.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, entro il termine del 31 dicembre 1955.

     Nella formazione del predetto testo unico il Governo della Repubblica ha altresì la facoltà di integrare e di modificare le disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e con le altre leggi dello Stato.


[1] Articolo abrogato dall'art. 43 della L. 29 ottobre 1971, n. 889.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[4] Comma così modificato dall'art. 15 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[5] Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 28 luglio 1961, n. 830.