§ 77.4.1 - R.D. 30 settembre 1920, n. 1538.
Approvazione del regolamento speciale per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:30/09/1920
Numero:1538


Sommario
Art. 1.      Il contributo che, a termini del decreto-legge luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, deve essere versato per gli agenti addetti alle aziende considerate nel decreto [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      I periodi di interruzione del servizio, nei quali sia continuata la corresponsione anche in misura ridotta dello stipendio o paga o direttamente dalle aziende o [...]
Art. 4.      I contributi versati alla cassa nazionale per le assicurazioni per i periodi di servizio dal 1° gennaio 1920 in poi sono assegnati
Art. 5.  [2]
Art. 6.      Ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1919, la cassa nazionale per le assicurazioni sociali compila i bilanci tecnici dei fondi di cui ai num. 2 e 3 dell'art. 4, [...]
Art. 7.  [6]
Art. 8.  [7]
Art. 9.      L'invalidità deve risultare da un certificato medico, debitamente autenticato, per il quale la cassa potrà stabilire un apposito formulario
Art. 10.  [8]
Art. 11.  [9]
Art. 12.      La pensione a favore dell'agente è a carico dei fondi di cui ai num. 1 e 3 dell'art. 4, qualora l'atto della liquidazione della pensione secondo il presente regolamento [...]
Art. 13.      Gli agenti che cessano definitivamente dal prestare servizio prezzo aziende considerate dal decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, senza aver acquistato diritto a pensione [...]
Art. 14.      L'agente il quale ha acquistato diritto alla pensione a termini dell'art. 7 e che, oltre ai servizi computati utili per la pensione a termini del presente regolamento, [...]
Art. 15.  [13]
Art. 16.      Quando un agente alla morte non lasci vedova, o questa sia decaduta dal diritto a pensione, o quando la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, il diritto a [...]
Art. 17.  [14]
Art. 18.      Nel caso in cui un agente inscritto alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali e soggetto all'obbligo dell'assicurazione a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, [...]
Art. 19.      Le pensioni a carico della cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono pagate a rate mensili anticipate per mezzo degli uffici postali o degli organi locali della [...]
Art. 20.      Il trattamento, spettante ai sensi del penultimo comma dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, agli agenti che entro il quinquennio di [...]
Art. 21.      Agli effetti della pensione sono computati utili
Art. 22.      Per gli agenti in pianta stabile o in prova al 1° gennaio 1919 si considera come stipendio iniziale, agli effetti dell'art. 10, quello goduto alla data medesima e come [...]
Art. 23.      La misura della pensione per gli agenti con servizi anteriori al 1° gennaio 1919 è eguale a tanti cinquantesimi della paga o stipendio base quanti sono gli anni di [...]
Art. 24.      Quanto è disposto dall'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, si applica anche agli agenti che hanno lasciato il servizio dopo il [...]
Art. 25.      Le disposizioni del presente regolamento si applicano a favore degli agenti che hanno lasciato il servizio dopo il 31 dicembre 1918 ed a favore delle famiglie degli [...]
Art. 26.      Pel periodo del quinquennio di cui al penultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, la parte di pensione corrispondente agli anni di servizio di [...]
Art. 27.      I libretti di inscrizione emessi dalla cassa nazionale a favore degli agenti, a termini delle leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, debbono essere [...]
Art. 28.  [18]
Art. 29.      La partecipazione al fondo per gli assegni vedovili, ed al fondo per la integrazione degli assegni di invalidità e di vecchiaia gestiti dalla cassa nazionale deve essere [...]
Art. 30.  [19]
Art. 31.      Ciascun partecipante a casse speciali ordinate con il sistema dei conti individuali a base mutua o a semplice risparmio ha diritto, indipendentemente dalla deliberazione [...]
Art. 32.      Per gli agenti, con servizi anteriori al 1° gennaio 1919, i quali partecipano a termini degli art. 29 e 31 del presente regolamento al fondo per gli assegni vedovili ed [...]
Art. 33.      Gli agenti a favore dei quali sia stato assicurato un trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione, emesse prima della entrata in vigore del presente [...]
Art. 34.      Per il personale addetto alle aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, gli anni di servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1919, con [...]
Art. 35.  [20]
Art. 36.      Le amministrazioni esercenti sono obbligate a fornire alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali le notizie riguardanti il personale stabile e in prova necessarie [...]
Art. 37.  [21]
Art. 38.      La risoluzione delle controversie relative all'applicazione del presente regolamento è deferita, in prima istanza, alle commissioni locali di cui all'art. 7 del Regio [...]


§ 77.4.1 - R.D. 30 settembre 1920, n. 1538.

Approvazione del regolamento speciale per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, alle province e ai comuni.

(G.U. 10 novembre 1920, n. 265)

 

 

     Art. unico.

     E' approvato l'annesso regolamento speciale, firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente, riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie e da comuni.

 

 

Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti

REGOLAMENTO PER LA PREVIDENZA

 

Disposizioni di carattere generale

 

     Art. 1.

     Il contributo che, a termini del decreto-legge luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, deve essere versato per gli agenti addetti alle aziende considerate nel decreto medesimo, decorre dal 1° gennaio 1919.

     La parte di contributo a carico degli esercenti è stabilita in misura eguale al 9 per cento delle paghe, stipendi, assegni ed indennità; quella a carico del personale in misura eguale al 6 per cento.

     L'intero contributo, compresa la parte a carico del personale, deve essere versato dagli esercenti alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali di regola a rate mensili e, per le aziende che a norma dell'art. 28 hanno casse speciali, secondo quanto sia stabilito nei rispettivi statuti.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     I periodi di interruzione del servizio, nei quali sia continuata la corresponsione anche in misura ridotta dello stipendio o paga o direttamente dalle aziende o indirettamente da casse di soccorso, sono considerati, a tutti gli effetti del presente regolamento, come periodi di lavoro.

     I periodi nei quali abbia luogo la sospensione di stipendio o paga sono considerati, qualunque ne sia il motivo, come periodi di lavoro a tutti gli effetti del presente regolamento, quando la loro durata non eccede un mese.

     Il servizio militare prestato per obbligo di leva è computato utile a norma dell'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per la liquidazione di una pensione supplementare, secondo il disposto dell'art. 14 del presente regolamento.

     Durante il periodo di sospensione dello stipendio o paga è in facoltà dell'esercente o dell'agente di corrispondere integralmente e per una durata non superiore a quella massima del periodo di aspettativa il contributo come se la sospensione non esistesse ottenendone il risarcimento agli effetti della pensione.

 

Inscritti alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali

 

          Art. 4.

     I contributi versati alla cassa nazionale per le assicurazioni per i periodi di servizio dal 1° gennaio 1920 in poi sono assegnati:

     1) in ragione del 4 per cento al "Fondo assicurati obbligatori" se si tratti di persone soggette all'obbligo dell'assicurazione secondo il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e al "Fondo assicurati facoltativi" se non si tratti di persone soggette al predetto obbligo;

     2) in ragione del 3 per cento ad un "Fondo per gli assegni vedovili per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto";

     3) in ragione dell'8 per cento ad un "Fondo per la integrazione delle pensioni di invalidità o di vecchiaia per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto".

     I contributi versati per l'anno 1919 sono assegnati al fondo di cui al n. 3.

     I fondi di cui al num. 2 e 3 sono gestiti separatamente dalla cassa nazionale secondo le norme di cui negli articoli seguenti: l'interesse da accreditarsi annualmente a favore di quei fondi è quello medio risultante dagli investimenti della cassa nazionale.

 

          Art. 5. [2]

     Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione [3] .

     Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è composto dai seguenti membri:

     a) il direttore generale della previdenza e delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

     b) il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti;

     c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     d) quattro rappresentanti del personale e quattro rappresentanti delle aziende;

     e) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale [4] .

     Il Comitato predetto è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro [5] .

     Esso è costituito:

     a) dal presidente dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale; in caso di sua assenza od impedimento, si applica l'art. 9 del Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935-XIV, n. 1827;

     b) da due membri del consiglio di amministrazione, designati dal consiglio stesso;

     c) dal direttore generale dell'ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

     d) da quattro rappresentanti del personale e da quattro rappresentanti delle aziende designati dalle rispettive organizzazioni sindacali competenti e nominati con Decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le comunicazioni; essi rimangono in carica per il periodo di durata in carica dei membri del comitato esecutivo dell'istituto;

     e) dal direttore generale dell'istituto.

     Ai consiglieri dell'istituto, che sono chiamati a far parte del comitato di vigilanza, spetta una indennità di lire 6000 annue, ridotta alla metà per i consiglieri che siano funzionari dello Stato, al lordo della doppia riduzione del 12 per cento prevista dai regi decreti-legge 20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

     La relazione sulle liquidazioni degli assegni ed il bilancio annuale del fondo debbono essere sottoposti all'esame del comitato per le sue eventuali osservazioni.

 

          Art. 6.

     Ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1919, la cassa nazionale per le assicurazioni sociali compila i bilanci tecnici dei fondi di cui ai num. 2 e 3 dell'art. 4, presenta i bilanci stessi al comitato di cui all'art. 5 e ne dà comunicazione al ministero per i lavori pubblici ed a quello del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 7. [6]

 

          Art. 8. [7]

 

          Art. 9.

     L'invalidità deve risultare da un certificato medico, debitamente autenticato, per il quale la cassa potrà stabilire un apposito formulario.

     Nel caso in cui si proceda all'accertamento dell'invalidità mediante il collegio medico di cui all'art. 42 del regolamento tipo per il personale, approvato con decreto 10 marzo 1920, n. 3176, dal ministero dei lavori pubblici, la cassa avrà diritto di far intervenire nel collegio stesso un medico di propria fiducia.

     La cassa potrà chiedere che l'invalidità sia accertata mediante il collegio medico, di cui all'art. 42 del regolamento suddetto e con l'intervento di un medico di propria fiducia, anche nel caso in cui non sia sorta contestazione tra l'agente e l'azienda per la dispensa dal servizio.

     In ogni caso dall'accertamento sanitario dovrà risultare la causa e il grado della invalidità ed in particolare dovrà risultare se l'invalidità abbia carattere soltanto professionale, o assuma anche il carattere determinato al secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

 

          Art. 10. [8]

     Per la determinazione della misura delle pensioni si assume come base la media degli stipendi o paghe ragguagliate ad anno e degli assegni accessori sottoposti a ritenuta, che furono goduti dall'agente nell'ultimo triennio di servizio, od in quello in cui abbiano ottenuto un trattamento migliore, purché però la differenza tra la detta media e lo stipendio iniziale dell'agente all'atto della inscrizione alla cassa, divisa per il numero degli anni di effettiva inscrizione, dia un quoziente non superiore ad un trentesimo, né inferiore ad un cinquantesimo dello stipendio iniziale.

     Se il quoziente suddetto è inferiore ad un cinquantesimo dello stipendio iniziale si assume come base lo stipendio iniziale stesso aumentato di tanti cinquantesimi quanti sono gli anni di servizio: se il quoziente è superiore al trentesimo si assume come base lo stipendio iniziale aumentato di tanti trentesimi quanti sono gli anni di servizio.

 

          Art. 11. [9]

     (Omissis) [10]

     (Omissis) [11]

     (Omissis) [12]

     Si considera come anno intero di servizio la frazione superiore a sei mesi.

 

          Art. 12.

     La pensione a favore dell'agente è a carico dei fondi di cui ai num. 1 e 3 dell'art. 4, qualora l'atto della liquidazione della pensione secondo il presente regolamento si verifichino contemporaneamente le condizioni per la liquidazione della pensione sui fondi di cui all'art. 1° secondo le disposizioni del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e del relativo regolamento; in tal caso la quota di pensione a carico dei fondi di cui al n. 1 è determinata secondo le precitate disposizioni, rimanendo la differenza a carico del fondo di cui al n. 3. Qualora invece all'atto della liquidazione della pensione secondo il presente regolamento non si verifichino le ricordate condizioni, la pensione sarà liquidata integralmente sul fondo di cui al n. 3, fino quando non si verifichino le condizioni per la liquidazione di una parte di essa sui fondi di cui al n. 1, rimanendo allora a carico del fondo di cui al n. 3 solo la differenza.

 

          Art. 13.

     Gli agenti che cessano definitivamente dal prestare servizio prezzo aziende considerate dal decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, senza aver acquistato diritto a pensione a termini del presente regolamento, hanno diritto che siano accreditati a loro favore:

     1) i versamenti di cui al n. 1 dell'art. 4;

     2) i contributi di cui al n. 3 dell'articolo suddetto, nei casi di riduzione dei posti per limitazione o soppressione totale o parziale di servizi, debitamente approvata dall'autorità governativa.

     Se si tratti di persone non soggette all'obbligo dell'assicurazione, a termini del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, tutti i predetti contributi saranno accreditati a loro favore, con le date dei rispettivi versamenti e con le forme dei versamenti facoltativi.

     Se si tratti invece di persone soggette all'obbligo di assicurazione, a termini del decreto-legge 21 aprile 1919, l'accreditamento sarà fatto con le forme dei versamenti facoltativi o di quelli obbligatorii, secondo che si tratti rispettivamente dei contributi indicati al n. 2 od 1 del presente articolo.

 

          Art. 14.

     L'agente il quale ha acquistato diritto alla pensione a termini dell'art. 7 e che, oltre ai servizi computati utili per la pensione a termini del presente regolamento, può farne valere altri utili per la pensione a termini del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, ha diritto che in base ai relativi contributi obbligatori gli sia liquidata, quando ricorrano le condizioni di età e di invalidità stabilite dal decreto suddetto, la pensione supplementare in relazione all'importo totale di tali contributi, secondo le norme del decreto 21 aprile 1919, n. 603, e ciò indipendentemente dalla liquidazione della pensione ai sensi del presente regolamento.

 

          Art. 15. [13]

     La pensione indiretta o di riversibilità a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto spetta:

     a) alla vedova dell'iscritto deceduto dopo il raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di invalidità. Se la morte dell'assicurato è avvenuta per causa di servizio, la vedova ha diritto alla pensione qualunque sia il numero degli anni di contribuzione;

     b) alla vedova del pensionato, ancorchè il matrimonio sia posteriore alla data di decorrenza della pensione, purchè, in questo ultimo caso, il pensionato abbia contratto matrimonio in età inferiore ai 72 anni, siano trascorsi almeno due anni fra la data del matrimonio e quella della morte e tra i coniugi esista una differenza di età inferiore ai 20 anni.

     Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o la morte sia avvenuta per causa di infortunio sul lavoro.La pensione non spetta alla vedova di iscritto o di pensionato quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa.

     Cessa il diritto a pensione per la vedova dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio.

 

          Art. 16.

     Quando un agente alla morte non lasci vedova, o questa sia decaduta dal diritto a pensione, o quando la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, il diritto a pensione si riversa cumulativamente sugli orfani minorenni legittimi, legittimati o naturali purché riconosciuti, escluse le figlie maritate anche se minorenni.

 

          Art. 17. [14]

     La pensione alla vedova e agli orfani di età non superiore ai 21 anni o inabili al lavoro, è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

     a) il 50% alla vedova;

     b) il 10% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche la vedova, oppure il 20% se hanno diritto a pensione soltanto i figli, salvo quanto è disposto nei seguenti comma:

     La pensione ai superstiti non potrà essere in ogni caso, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto.

     Ai fini del calcolo e dei limiti di cui sopra non si computano le maggiorazioni stabilite per i figli a carico.

     La pensione è corrisposta per intero alla vedova anche per la quota spettante ai figli minorenni se si tratta di figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e se essa convive con i figli stessi; se la vedova non convive con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due la vedova.

     Se invece con la vedova e i figli minorenni da lei avuti dal matrimonio con l'agente vi sono figli minorenni naturali, legittimati o riconosciuti, o nati da precedente matrimonio con l'agente, la pensione è corrisposta per due terzi alla vedova ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero.

     Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

     Gli orfani di madre che abbia contribuito al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto alla pensione nella misura stabilita dal presente articolo anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre che abbiano ambedue contribuito al fondo hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

     Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonchè gli equiparati ad essi secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria [15] .

     I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di riversibilità quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto dopo la data di decorrenza della medesima [16] .

     Quando l'iscritto muoia senza lasciare superstiti aventi diritto a pensione ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purchè:

     1) siano conviventi ed a carico dell'iscritto al momento della di lui morte;

     2) non abbiano altri figli che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto. La misura della pensione è pari per ciascuno dei genitori al 15 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto. Per i fini previsti dal presente articolo si intendono equiparati ai genitori gli adottandi, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto [17] .

 

          Art. 18.

     Nel caso in cui un agente inscritto alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali e soggetto all'obbligo dell'assicurazione a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, muoia dopo il 1° gennaio 1920 senza tramandare alla famiglia diritto a pensione, è corrisposta alla vedova, purché non separata per propria colpa con sentenza passata in giudicato, o in mancanza di essa ai figli di età inferiore a quindici anni, un assegno mensile di lire 50 per sei mesi a decorrere dalla morte.

     Metà di tale onere è a carico dell'annualità di cui all'art. 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603; l'altra metà è a carico del fondo assicurati obbligatori della cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

 

          Art. 19.

     Le pensioni a carico della cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono pagate a rate mensili anticipate per mezzo degli uffici postali o degli organi locali della cassa.

     Esse non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri per il pagamento delle diarie relative, sono esenti da pignoramento o sequestro e non possono essere soggette a riduzione salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

     Le rate di pensione non riscosse si prescrivono dopo cinque anni a beneficio del fondo di cui al n. 2 dell'art. 4.

 

          Art. 20.

     Il trattamento, spettante ai sensi del penultimo comma dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, agli agenti che entro il quinquennio di applicazione del decreto stesso abbiano raggiunto o raggiungano l'età per il collocamento in quiescenza, stabilita nei regolamenti per il personale delle singole aziende, senza avere la possibilità di essere mantenuti in servizio a termini dell'ultimo comma del detto art. 8 è determinato dagli art. 21 e seguenti del presente regolamento.

 

Disposizioni transitorie per gli inscritti alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali

 

          Art. 21.

     Agli effetti della pensione sono computati utili:

     a) gli anni di servizio prestati in qualità di agenti stabili o in prova presso le aziende considerate dalle leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, per tutto il periodo dell'entrata in vigore delle leggi medesime fino all'entrata in vigore del decreto-legge luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467;

     b) gli anni di servizio prestato in qualità di agenti stabili o in prova, ed in età superiore a trentacinque anni, per gli agenti addetti ai servizi sedentari e superiore a trenta per quelli addetti ai servizi attivi, presso le aziende considerate dalle leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, anteriormente all'entrata in vigore delle leggi medesime, e quelli compiuti, oltre i detti limiti di età, presso aziende anche se municipalizzate esercenti tramvie urbane a trazione meccanica e servizi pubblici di navigazione interna urbani con motori meccanici, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467.

     Per il personale delle aziende presso le quali non esistevano regolamenti organici, gli anni di servizio da computarsi utili per la pensione sono quelli compiuti dopo l'assunzione per servizi continuativi.

 

          Art. 22.

     Per gli agenti in pianta stabile o in prova al 1° gennaio 1919 si considera come stipendio iniziale, agli effetti dell'art. 10, quello goduto alla data medesima e come anni di servizio, ai soli effetti dell'articolo medesimo, quelli compiuti a decorrere dal 1° gennaio 1919.

     La paga media dell'ultimo triennio, nel caso di liquidazioni di pensioni da effettuarsi avanti il 1922, si determina assumendo per il periodo di servizio compiuto dopo il 1° gennaio 1919 la paga effettiva goduta, e, per quanto manca a completare il triennio, la paga al 1° gennaio 1919.

 

          Art. 23.

     La misura della pensione per gli agenti con servizi anteriori al 1° gennaio 1919 è eguale a tanti cinquantesimi della paga o stipendio base quanti sono gli anni di servizio di cui alla lettera a) dell'art. 21, e a tanti sessantesimi quanti sono gli anni di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo medesimo, oltre a tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio compiuti a decorrere dal 1° gennaio 1919.

     In ogni caso la pensione non può essere superiore a quella che sarebbe liquidata secondo le norme dell'art. 11 in base agli anni di servizio posteriori al 1° gennaio 1919, ed a quelli delle lettere a) e b) dell'art. 21.

     Si applicano per le pensioni così liquidate le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 11.

 

          Art. 24.

     Quanto è disposto dall'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, si applica anche agli agenti che hanno lasciato il servizio dopo il 1° gennaio 1919, ma avanti l'entrata in vigore del presente regolamento e che chiedono la liquidazione della pensione a norma dell'articolo seguente.

     Nel caso in cui contro il rigetto della domanda di cui sopra sia avanzato ricorso si procede ad una visita di revisione con le norme dell'art. 9.

 

          Art. 25.

     Le disposizioni del presente regolamento si applicano a favore degli agenti che hanno lasciato il servizio dopo il 31 dicembre 1918 ed a favore delle famiglie degli agenti morti dopo il 31 dicembre 1918 con effetto dalla data di cessazione dal servizio e salva deduzione dell'indennità o delle rate di pensione già corrisposte all'agente e delle indennità corrisposte o contributi rimborsati alla sua famiglia.

     La pensione eventualmente già liquidata all'agente a norma delle leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, è computata in conto della pensione da liquidarsi a norma del presente regolamento.

 

          Art. 26.

     Pel periodo del quinquennio di cui al penultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, la parte di pensione corrispondente agli anni di servizio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 21 del presente regolamento, per gli agenti che devono andare in quiescenza per non trovarsi in condizioni di poter essere mantenuti in servizio, a termini dell'ultimo comma dell'art. 8 anzidetto, fatta deduzione della pensione corrispondente ai contributi ordinari e speciali versati in conformità delle leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, o altrimenti versati dalle aziende, e relative quote di concorso della cassa nazionale per le assicurazioni sociali attribuite fino a tutto l'anno 1919, e la parte di pensione per le vedove e gli orfani è a carico delle rispettive aziende.

     La cassa nazionale per le assicurazioni sociali liquida e paga le pensioni anche per la parte corrispondente ai servizi arretrati e si rivale sulle aziende delle rate corrisposte per la parte di pensione posta direttamente a loro carico. Gli oneri derivanti all'azienda dall'applicazione di siffatte disposizioni sono compensabili a norma degli art. 13 e 14 del citato decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467.

 

          Art. 27.

     I libretti di inscrizione emessi dalla cassa nazionale a favore degli agenti, a termini delle leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, debbono essere restituiti dalle aziende alla cassa nazionale, la quale li consegnerà, dietro richiesta, ai rispettivi titolari dopo la regolarizzazione dei contributi dovuti fino al 31 dicembre 1918.

     Gli agenti possono far versamenti volontari, secondo le norme del titolo VI del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

 

Inscritti alle casse speciali

 

          Art. 28. [18]

     Sono esonerate dall'obbligo di inscrivere il proprio personale alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le aziende che al 7 aprile 1919 avevano casse speciali già approvate secondo le norme dell'art. 215 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. Nei casi in cui alla data suddetta, in conseguenza di arbitrati o in altri modi giudicati efficaci e regolari dalla commissione per l'equo trattamento vigessero presso le aziende norme per le quali sia accordato al personale un trattamento di quiescenza superiore a quello di cui godono gli inscritti alla cassa nazionale, od in caso che a detto trattamento sia provveduto con casse speciali già costituite, ancorché non approvate secondo le norme dell'art. 215 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, o con le casse in via di costituzione, la commissione per l'equo trattamento, accertato che i relativi impegni siano garantiti nei rapporti tecnici e finanziari con la istituzione di una gestione finanziaria distinta da quella della azienda e purché lo statuto venga presentato entro l'anno 1920 ed approvato in conformità dell'art. 215 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, potrà pure concedere l'esonero dall'obbligo di inscrivere il personale alla cassa nazionale, quando due terzi, almeno, del personale interessato sia favorevole al mantenimento della cassa speciale e gli ordinamenti della cassa nazionale non consentano ad essa di assumere la gestione del trattamento particolare.

     Gli statuti delle casse speciali, già istituite a norma del citato articolo, debbono essere modificati in conformità dell'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, in modo che ne risulti assicurato un trattamento in rendita vitalizia o in capitale a favore dell'agente, o in caso di morte a favore della sua famiglia, che sia in complesso non inferiore a quello stabilito dal presente regolamento.

     In ogni caso per gli agenti soggetti alla obbligatorietà della assicurazione secondo il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, sarà versato alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali il contributo stabilito dall'art. 4 del decreto-legge suddetto.

     Tale contributo sarà prelevato totalmente o in parte , sul contributo destinato alla cassa speciale, a meno che l'azienda e il personale non concordino di provvedere agli obblighi del decreto-legge con ulteriori versamenti.

     Però se l'ordinamento della cassa speciale non consente il prelevamento del contributo e se l'azienda ed il personale non possono sottostare ad ulteriori versamenti a norma del precedente comma, sarà provveduto, sentita la commissione centrale per l'equo trattamento, nel modo previsto dall'art. 197 del regolamento approvato col regio decreto 29 febbraio 1920, n. 245.

 

          Art. 29.

     La partecipazione al fondo per gli assegni vedovili, ed al fondo per la integrazione degli assegni di invalidità e di vecchiaia gestiti dalla cassa nazionale deve essere deliberata ed approvata nei modi previsti dai rispettivi statuti delle casse speciali, per le modificazioni degli statuti medesimi.

     La partecipazione all'uno dei fondi surricordati non può essere deliberata separatamente dalla partecipazione all'altro.

     Nella deliberazione può essere stabilito che debbano partecipare ai due fondi soltanto gli agenti assunti in servizio posteriormente alla data stabilita nella deliberazione stessa, restando esclusi gli agenti precedentemente assunti in servizio, oppure che vi partecipino anche questi ultimi.

     In questo secondo caso la cassa speciale può deliberare il trasferimento totale o parziale dei propri fondi alla cassa nazionale, stabilendo il modo di ripartizione dei fondi stessi tra i propri partecipanti.

     Per ciascuno di questi sarà aperto presso la cassa nazionale un conto individuale sul quale, con le forme dei versamenti facoltativi, sarà accreditata la corrispondente quota di riparto.

 

          Art. 30. [19]

     Se la cassa speciale è ordinata con il sistema dei conti individuali a risparmio, ciascun partecipante ha facoltà, facendone dichiarazione nel termine di due mesi dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, di rinunciare alla inscrizione nella cassa nazionale, salvo qualora si tratti di un agente soggetto alla assicurazione obbligatoria secondo il decreto-legge 21 aprile 1919, quanto è disposto all'art. 28 per la parte di contributo obbligatorio secondo la detta legge.

     In tal caso l'agente che ha rinunciato al trasferimento, o in caso di morte, la sua famiglia non ha diritto a pensione a termine del presente regolamento, ma ha diritto invece alla liquidazione del conto a risparmio secondo le norme statutarie della cassa speciale oltre, se si tratti di un assicurato obbligatorio, agli assegni che la cassa nazionale corrisponde per gli assicurati obbligatori.

 

          Art. 31.

     Ciascun partecipante a casse speciali ordinate con il sistema dei conti individuali a base mutua o a semplice risparmio ha diritto, indipendentemente dalla deliberazione preveduta al primo comma dell'art. 30, purché non abbia superata l'età di quarantacinque anni, e purché ne faccia domanda entro un anno dalla approvazione del presente regolamento o entro un anno dalla assunzione in servizio, se posteriore, di optare per la inscrizione alla cassa nazionale e la partecipazione al fondo per assegni vedovili ed a quello per la integrazione degli assegni di invalidità e vecchiaia, conseguendo i diritti stabiliti dal presente regolamento per gli inscritti alla cassa nazionale e rinunciando a quelli della cassa speciale.

     In tal caso, se il contributo secondo lo statuto della cassa speciale è superiore al 15 per cento sulle paghe, stipendi o indennità, l'eccedenza è accreditata, con le forme dei versamenti volontari, nel conto individuale aperto presso la cassa nazionale.

     Se il partecipante che opta per la inscrizione alla cassa nazionale si trovava già in servizio all'approvazione del presente regolamento deve essere provveduto, a cura della cassa speciale presso la quale l'agente era inscritto, alla determinazione della corrispondente quota di riparto nella cassa stessa e la somma relativa deve essere trasferita al conto individuale presso la cassa nazionale, con le forme dei versamenti facoltativi.

 

          Art. 32.

     Per gli agenti, con servizi anteriori al 1° gennaio 1919, i quali partecipano a termini degli art. 29 e 31 del presente regolamento al fondo per gli assegni vedovili ed a quello per la integrazione delle pensioni di invalidità e di vecchiaia, e trasferiscono alla cassa nazionale la propria quota di riparto nella cassa speciale, sono computati utili agli effetti della pensione, da liquidarsi in conformità degli articoli 7 e 15, anche gli anni di servizio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 21.

     La parte di pensione corrispondente agli anni di servizio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 21, fatta deduzione della pensione corrispondente alla quota di riparto, è a carico delle rispettive aziende, ed è compensabile giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 26.

 

          Art. 33.

     Gli agenti a favore dei quali sia stato assicurato un trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione, emesse prima della entrata in vigore del presente regolamento, dall'istituto nazionale delle assicurazioni e da imprese private autorizzate ad operare nel regno, possono, facendone dichiarazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, optare per la continuazione del contratto di assicurazione. In tal caso, se l'ammontare del premio di assicurazione sia inferiore al contributo dovuto secondo l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1919, la differenza deve essere versata alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali con le forme e con i diritti derivanti dai versamenti volontari.

     Se l'agente rinuncia alla continuazione del contratto di assicurazione esso deve essere inscritto alla cassa nazionale. In tal caso se le condizioni del contratto consentano il riscatto della polizza, il valore di riscatto suddetto deve essere versato alla cassa nazionale con la forma dei versamenti facoltativi; ed a favore dell'agente o della sua famiglia si applicano le disposizioni dell'art. 33, intendendosi sostituite alle parole "quota di riparto" le parole "valore di riscatto".

     Se la polizza dell'agente il quale rinuncia alla intimazione del contratto di assicurazione non può essere riscattata ma può essere liberata, l'agente può ottenere che siano computati utili dalla cassa agli effetti della pensione da liquidarsi in conformità degli art. 7 e 16 anche gli anni di servizio di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 21, purché faccia cessione alla cassa del capitale o della rendita assicurata.

     Si applica anche in tal caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 32.

 

Agenti delle aziende municipalizzate

 

          Art. 34.

     Per il personale addetto alle aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, gli anni di servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1919, con inscrizione facoltativa od obbligatoria alla cassa di previdenza per le pensioni dei segretari ed altri impiegati dagli enti locali in forza delle leggi 20 dicembre 1914, n. 1382, ed 11 giugno 1916, n. 720, e gli anni di servizio arretrato riscattati a termini delle predette leggi sono computati agli effetti del diritto della pensione e della misura di questa secondo le norme del presente regolamento.

 

          Art. 35. [20]

     La pensione liquidata in base al presente regolamento a favore di agenti che possono far valere, a norma dell'articolo precedente, anni di inscrizione facoltativa od obbligatoria alla cassa di previdenza per le pensioni dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, è posta per una parte a carico della cassa predetta e per la parte rimanente a carico dei fondi di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 4 secondo le norme dell'art. 12.

     La parte di pensione a carico della cassa di previdenza per le pensioni, di segretari ed altri impiegati degli enti locali è eguale alla pensione che sarebbe spettata all'agente se avesse continuato ad appartenere alla cassa predetta moltiplicata per il rapporto tra gli anni di servizio con l'inscrizione alla cassa predetta e il numero totale di anni di servizio utili per la pensione.

     Le disposizioni dell'art. 34 e del presente articolo si applicano anche a favore degli agenti già inscritti alla cassa di previdenza predetta, essendo addetti ad aziende precedentemente gestite da provincie o comuni, e poi cedute all'industria privata.

 

          Art. 36.

     Le amministrazioni esercenti sono obbligate a fornire alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali le notizie riguardanti il personale stabile e in prova necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

     Saranno presi accordi tra la cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed i circoli ferroviari per regolare le ispezioni che la cassa predetta ha facoltà di affidare ai propri incaricati, a norma del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245.

     Sono punite con le ammende previste dall'ultimo comma dell'articolo 194 del regolamento stesso le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

 

          Art. 37. [21]

     Qualora le aziende esercenti non versino nei termini prefissi i contributi per la previdenza secondo le norme emanate dalla cassa nazionale, il ministero dei lavori pubblici, sulla richiesta della cassa stessa diffiderà l'azienda inadempiente a versare i contributi medesimi entro un ulteriore termine da essa stabilito. Ove l'azienda non ottemperi a tale diffida il ministero dei lavori pubblici provvederà, sentita la commissione centrale per l'equo trattamento, alla esecuzione di ufficio, rivalendosi dei detti contributi sulle sovvenzioni governative disponibili e sui prodotti dell'esercizio con le forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Le note delle somme dovute alla cassa nazionale sono rese esecutive dal direttore generale della cassa stessa.

 

          Art. 38.

     La risoluzione delle controversie relative all'applicazione del presente regolamento è deferita, in prima istanza, alle commissioni locali di cui all'art. 7 del Regio Decreto 11 marzo 1920, n. 270, ed in sede di ricorso, contro le decisioni delle commissioni stesse, alla commissione per l'equo trattamento, di cui all'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467.

 

 

     Tabella A

     Ferrovie e tramvie intercomunali e promiscue di carattere ferroviario e non di carattere urbano. - Personale dei servizi attivi.

     Capo deposito - Capo tecnico - Sorvegliante della linea (funivie) - Controllori capi o capi del personale viaggiante - Assistente di manutenzione - Controllore viaggiante - Capo marittimo (funivie) - Capo tronco (funivie) - Capo deposito o capo officina (funicolari) - Capo manovratore - Capo deviatore - Sorvegliante (della sede stradale, del telegrafo, degli apparati centrali) - Elettro-macchinista o guidatore - Macchinista - Sorveglianti linea aerea - Capo squadra operai (capo linea, capo elettricista, capo officina delle funivie) - Capo verificatore - Capo treno - Verificatore - Operaio - Capo squadra linea aerea - Guidatore - Fuochista autorizzato - Manovratore delle gru (funivie) - Capo squadra marittimo (funivie) - Macchinista meccanico (funicolari) - Capo posto (funivie) - Conduttore o guardafreno - Capo squadra manovratori - Capo squadra deviatori - Capo squadra manovali - Capo squadra cantonieri - Fuochisti - Assistenti guidatori locomotori - Capo squadra manovratori (funivie) - Motoristi (funivie) - Bigliettario viaggiante - Tirafili - Manovratori - Manovali di manovra (funivie) - Deviatori - Accenditori, accudienti, fuochisti di notte - Fuochisti di macchine fisse - Aiuto operai - Frenatori - Operai di manutenzione della sede stradale e fabbricati - Manovali aiuto elettricisti (funivie) - Marinai (funivie) - Chiattaioli (funivie) - Guardalinea (funivie) - Guardiani - Manovali di tutti i servizi (esclusi quelli degli uffici) - Pulitori - Untori - Guardiani di notte - Guardie e custodi in genere alle stazioni, ai magazzini ed agli impianti - Cantonieri - Guardabarriere.

 

     Tabella B

     Tramvie urbane e tramvie intercomunali e promiscue con carattere urbano. - Personale dei servizi attivi.

     Capo deposito - Capo tecnico - Capo di officina - Assistente alla manutenzione - Capi operai dirigenti - Capi operai - Capi officina - Controllore capo - Capo garage (per il servizio della rete) - Sorveglianza linea aerea - Capi squadra operai e capi verificatori - Capi rimessa - Controllori viaggianti - Capi sottostazioni convertitrici - Capi squadra (alle merci, manutenzione della linea) - Sotto capo garage (per il servizio della rete) - Guidatori - Operai - Capo scuderia (per il servizio della trazione meccanica) - Chauffeur (per il servizio della rete) - Armatori - Tirafili - Bigliettari e fattorini - Cocchieri (per il servizio della trazione meccanica) - Deviatori (scambisti) - Aiuto operai - Fuochisti di macchine fisse - Stalliere (per il servizio della trazione meccanica) - Cantonieri - Manovali (pulitori di vettura, untori, raschini, custodi, ecc., esclusi quelli degli uffici).

 

     Tabella C

     Qualifiche speciali dei servizi di navigazione interna. - Personale dei servizi attivi.

     Capitano - Ispettore di macchina o Capo macchinista - Macchinista - Capo timoniere - Applicato di bordo - Controllore - Timoniere - Vice-timoniere - Assistente di bordo - Fuochista - Conducente di barche - Pontoniere - Marinaio - Carbonato - Accenditore o accudiente.

     NB. - Per le altre qualifiche si fa riferimento all'analoga tabella A per le ferrovie.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 1 del R.D. 1° luglio 1937, n. 1569.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs.Lgt. 28 maggio 1945, n. 402.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs.Lgt. 28 maggio 1945, n. 402.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs.Lgt. 28 maggio 1945, n. 402.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs.Lgt. 28 maggio 1945, n. 402.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 28 maggio 1945, n. 402.

[10]  Comma abrogato dall'art. 26 della L. 28 dicembre 1952, n. 4435.

[11]  Comma abrogato dall'art. 12 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[12]  Comma abrogato dall'art. 26 della L. 28 dicembre 1952, n. 4435.

[13]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1968, n. 376.

[14]  Articolo così sostituito dall'art. 9 della D.Lgs.Lgt. 28 maggio 1945, n. 402.

[15]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[16]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[17]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[18]  Articolo così modificato dall'art. 1 del R.D. 15 febbraio 1923, n. 574.

[19]  Articolo così modificato dall'art. 2 del R.D. 15 febbraio 1923, n. 574.

[20]  Articolo così modificato dall'art. 3 del R.D. 15 febbraio 1923, n. 574.

[21]  Articolo così modificato dall'art. 4 del R.D. 15 febbraio 1923, n. 574.