§ 77.6.88 - Legge 28 luglio 1961, n. 830.
Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:28/07/1961
Numero:830


Sommario
Art. 1.  Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955.
Art. 2.  Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilità.
Art. 3.  Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della riversibilità di pensione.
Art. 4.  Assegni "ad personam".
Art. 5.  Soppressione del contributo per l'indennità di caropane e riassorbimento delle indennità di caropane già liquidate.
Art. 6.  Abrogazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria.
Art. 7.  Trattamenti minimi.
Art. 8.  Esenzioni fiscali.
Art. 9.  Tredicesima mensilità.
Art. 10.  Pensioni di anzianità.
Art. 11.  Collocamento anticipato in quiescenza.
Art. 12.  Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
Art. 13.  Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro non è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Collegio medico.
Art. 14.  Decorrenza delle pensioni di invalidità e di anzianità.
Art. 15.  Norme per la determinazione annuale del contributo.
Art. 16.  Versamento del contributo. Tenuta dei conti.
Art. 17.  Oneri per l'assistenza malattia per gli anni dal 1955 al 1960; prelevamenti dal Fondo di riserva istituito dall'art. 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.
Art. 18.  Riscatti.
Art. 19.  Trattamento di previdenza ai pensionati durante i periodi di rioccupazione.
Art. 20.  Retribuzione soggetta a contributo.
Art. 21.  Retribuzione pensionabile.
Art. 22.  Elenchi annuali di contribuzione.
Art. 23.  Esclusione del computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotranviarie.
Art. 24.  Adeguamenti periodici delle pensioni.
Art. 25.  Prosecuzione volontaria della contribuzione.
Art. 26.  Determinazione della misura del contributo volontario.
Art. 27.  Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi.
Art. 28.  Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari.
Art. 29.  Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione.
Art. 30.  Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all'art. 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.
Art. 31.  Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo.
Art. 32.  Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi.
Art. 33.  Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi.
Art. 34.  Pensione di invalidità agli iscritti volontari: stato invalidante.
Art. 35.  Liquidazione della posizione assicurativa.
Art. 36.  Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 37.  Ricorsi e termini per la loro presentazione.
Art. 38.  Entrata in vigore ed abrogazioni.


§ 77.6.88 - Legge 28 luglio 1961, n. 830.

Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

(G.U. 30 agosto 1961, n. 214).

 

     Art. 1. Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955.

     A decorrere dal 1° gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando ai trattamenti in atto, con esclusione della indennità di caropane, nonché delle integrazioni per trattamento minimo e per assegno ad personam di cui agli articoli 6 e 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata.

     Il miglioramento derivante dalla liquidazione di cui al comma precedente assorbe le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo, l'indennità di caropane, ferma restando la norma di cui al successivo art. 4.

 

          Art. 2. Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilità.

     Le pensioni indirette e di riversibilità, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1° dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo, le percentuali stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

 

          Art. 3. Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della riversibilità di pensione.

     All'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonché gli equiparati ad essi secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

     I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di riversibilità quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto dopo la data di decorrenza della medesima.

     Quando l'iscritto muoia senza lasciare superstiti aventi diritto a pensione ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purché:

     1) siano conviventi ed a carico dell'iscritto al momento della di lui morte;

     2) non abbiano altri figli che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto. La misura della pensione è pari per ciascuno dei genitori al 15 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto. Per i fini previsti dal presente articolo si intendono equiparati ai genitori gli adottandi, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto".

 

          Art. 4. Assegni "ad personam".

     Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sarà assegnata ad personam riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

 

          Art. 5. Soppressione del contributo per l'indennità di caropane e riassorbimento delle indennità di caropane già liquidate.

     Il contributo posto a carico delle aziende, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° gennaio 1961.

     Dalla stessa data, è del pari soppresso il trattamento di caropane in favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

     Il trattamento di caropane, corrisposto ai titolari di pensione in corso di godimento con decorrenza successiva al 31 dicembre 1954, continua ad essere disciplinato dalle preesistenti disposizioni; la relativa indennità è, tuttavia, assorbibile fino a concorrenza, in occasione di futuri aumenti a qualsiasi titolo dovuti.

     Le attività e le passività risultanti al 31 dicembre 1960 per la corresponsione del trattamento di caropane a favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sono trasferite al Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

 

          Art. 6. Abrogazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria.

     A decorrere dal 1° gennaio 1961, è abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, con le successive modificazioni.

     L'assicurazione generale obbligatoria verserà al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione i capitali di copertura delle quote di pensione che saranno liquidate sulla base delle posizioni costituite anteriormente alla data suddetta, in favore degli agenti, per effetto dei contributi assegnati all'assicurazione generale ai sensi dello stesso art. 2.

 

          Art. 7. Trattamenti minimi. [1]

 

          Art. 8. Esenzioni fiscali.

     Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione si intendono estese le disposizioni contenute nell'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

 

          Art. 9. Tredicesima mensilità.

     Nei casi in cui l'ammontare dei miglioramenti da apportarsi alla pensione, ai sensi dell'art. 24 della presente legge, risulti uguale o superiore ad un dodicesimo della misura annua della pensione in godimento, questa ultima, nuovamente liquidata per tener conto degli anzidetti miglioramenti, sarà dovuta con la decorrenza prevista per i miglioramenti stessi, in 13 aliquote di cui una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

     Qualora l'ammontare dei miglioramenti previsti nel precedente comma risulti inferiore a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione in godimento, l'ammontare stesso sarà corrisposto in unica soluzione, in occasione delle festività natalizie.

     Per i titolari di pensione fruenti di assegno ad personam l'ammontare dei miglioramenti di cui al primo comma assorbe fino a concorrenza l'assegno ad personam e la eventuale eccedenza del miglioramento, se di ammontare inferiore al trattamento mensile complessivo in atto, sarà corrisposta in unica soluzione in occasione delle festività natalizie.

     Con le modalità di cui al primo comma saranno corrisposte anche le pensioni liquidate a far tempo dalla data di applicazione dei previsti miglioramenti.

     Restano ferme le modalità di corresponsione già vigenti, per le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di applicazione dell'art. 24 della presente legge, ove queste non conseguano alcun miglioramento agli effetti dell'articolo citato.

 

          Art. 10. Pensioni di anzianità.

     Gli iscritti che abbiano compiuto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55°, se donne, hanno diritto alla pensione di anzianità, qualora possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo e siano stati esonerati dal servizio anche se su loro domanda.

     I requisiti di cui al precedente comma sono richiesti per il conseguimento della pensione a decorrere dal 1° gennaio 1969.

     Per il periodo antecedente a tale data, fermi restando gli altri requisiti, il requisito minimo di contribuzione è cosi ridotto:

fino al:

1964

10/15

per il :

1965

11/15

per il :

1966

12/15

per il :

1967

13/15

per il :

1968

14/15

     Sono abrogati gli articoli 10 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311, e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

 

          Art. 11. Collocamento anticipato in quiescenza.

     L'art. 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come segue:

     "Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di età e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di età, formi un totale non inferiore ai 15 anni.

     Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:

     a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;

     b) il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compirà il 60° anno di età.

     Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.

     Il versamento dalle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.

     L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.

     La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo art. 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.

     Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età è considerato utile in conformità delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza".

 

          Art. 12. Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

     Gli iscritti al Fondo ai quali è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere collocati in pensione per invalidità:

     a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;

     b) quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti.

     Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.

     La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera b) non può essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione.

     Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell'art. 11 del regolamento medesimo modificato dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, nonché il primo e secondo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

 

          Art. 13. Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro non è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Collegio medico.

     Gli iscritti al Fondo cui non è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno diritto alla pensione di invalidità purché:

     a) siano stati esonerati dal servizio per inabilità alle mansioni della propria qualifica;

     b) possano far valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al Fondo.

     Hanno altresì diritto alla pensione gli iscritti indicati dal precedente comma, quando siano divenuti inabili in modo permanente e per motivi di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 12.

     L'invalidità ai fini della pensione è accertata dal sanitario dell'I.N.P.S.

     In caso di contestazione l'accertamento è deferito, su domanda dell'iscritto, ad un Collegio composto di 3 medici: uno designato dall'Istituto predetto, uno dall'iscritto ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dal medico provinciale della Provincia di residenza dell'iscritto.

     Gli accertamenti collegiali si svolgono presso la sede dell'I.N.P.S. della Provincia di residenza dell'iscritto e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

     Quanto ai termini in materia di ricorsi al Collegio medico e delle relative decisioni, si applicano le norme di cui all'art. 37.

     Contro le decisioni del Collegio medico è ammesso ricorso alla autorità giudiziaria, anche da parte dell'I.N.P.S., nei termini previsti dall'articolo richiamato nel precedente comma.

 

          Art. 14. Decorrenza delle pensioni di invalidità e di anzianità.

     Le pensioni di invalidità e di anzianità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'esonero dell'agente dal servizio.

 

          Art. 15. Norme per la determinazione annuale del contributo.

     Per un quinquennio, il Governo della Repubblica è delegato a determinare annualmente, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, la misura complessiva del contributo dovuto per la copertura degli oneri del fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, compresa la quota per l'assistenza di malattia ai pensionati ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, nonché le aliquote di ripartizione del contributo stesso tra i due Fondi. Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

     Finché non è stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

     Per l'anno 1961, il contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è stabilito nel 22,60 per cento della retribuzione di cui all'art. 20 della presente legge ed è per il 16,80 per cento a carico delle aziende e per 5,80 per cento a carico degli agenti.

     Il contributo complessivo predetto è assegnato per lo 0,60 per cento al Fondo di previdenza e per il rimanente 22 per cento al Fondo di integrazione.

     Le eventuali successive variazioni nella misura del complessivo contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione in applicazione del presente articolo, saranno ripartite tra le aziende e gli agenti rispettivamente, in ragione di due terzi ed un terzo.

     A decorrere dal 1° gennaio 1961 la percentuale prevista dall'art. 18, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è ridotta dal 3 per cento all'1 per cento.

     L'art. 17 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

 

          Art. 16. Versamento del contributo. Tenuta dei conti.

     A decorrere dal 1° gennaio 1961 i contributi sono versati cumulativamente alla fine del mese successivo a quello cui si riferisce la relativa retribuzione.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita in apposito conto alle aziende tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data del pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1° settembre.

     A tal fine, entro il 15 febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nell'anno precedente.

     Il conto di cui al secondo comma del presente articolo viene chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.

     Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare la prescritta comunicazione entro il termine del 15 febbraio sarà chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi più recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     L'imputazione dei contributi e dei versamenti al conto di cui al presente articolo non costituisce rapporto di conto corrente.

     Qualora gli interessi risultanti a carico delle aziende alla fine dell'anno superino l'ammontare dell'1 per cento delle somme complessivamente ad esse addebitate del corso dell'anno, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo una penalità pari al 20 per cento degli interessi medesimi.

     Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.

     I contributi e gli interessi calcolati sulla base della comunicazione di cui al terzo comma, o degli elementi di cui ai quinto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi inviati dalle aziende in applicazione del successivo art. 22.

     L'estratto conto comunicato alle aziende con la diffida al pagamento costituisce prova idonea ai sensi e per gli effetti dell'art. 635 del Codice di procedura civile, secondo comma.

 

          Art. 17. Oneri per l'assistenza malattia per gli anni dal 1955 al 1960; prelevamenti dal Fondo di riserva istituito dall'art. 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

     Alla copertura degli oneri accertati per l'assistenza di malattia ai titolari di pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, per gli anni 1955-56-57-58-59-60, sarà provveduto mediante prelevamenti, sino alla concorrenza, dalle disponibilità del fondo di riserva di cui all'art. 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

 

          Art. 18. Riscatti. [2]

 

          Art. 19. Trattamento di previdenza ai pensionati durante i periodi di rioccupazione. [3]

 

          Art. 20. Retribuzione soggetta a contributo. [4]

 

          Art. 21. Retribuzione pensionabile. [5]

 

          Art. 22. Elenchi annuali di contribuzione. [6]

 

          Art. 23. Esclusione del computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotranviarie.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.

 

          Art. 24. Adeguamenti periodici delle pensioni. [7]

 

          Art. 25. Prosecuzione volontaria della contribuzione.

     Gli agenti che, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, non siano più soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e non abbiano conseguito il diritto a pensione secondo le norme per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno facoltà di continuare in forma volontaria la loro iscrizione al Fondo predetto, purché vi abbiano contribuito per almeno 5 anni.

     Le relative domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di 6 mesi dalla data dalla quale è cessato l'obbligo della iscrizione al Fondo.

     L'inosservanza del termine stabilito con il comma precedente comporta la decadenza dalla facoltà di cui al presente articolo.

 

          Art. 26. Determinazione della misura del contributo volontario.

     Gli agenti che si avvalgono della facoltà prevista dal precedente art. 25 debbono versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno da questo stabilite, il contributo per il Fondo di previdenza e per quello di integrazione sulla retribuzione pensionabile ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dalla quale è cessato, per gli agenti stessi, l'obbligo di iscrizione al Fondo ed in base alle aliquote contributive stabilite per gli agenti in servizio.

     Annualmente tale retribuzione è adeguata in base alla variazione del numero indice del costo della vita rispetto a quella determinata nell'anno precedente, applicando l'aliquota contributiva stabilita per gli agenti di servizio.

 

          Art. 27. Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi.

     Gli iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano sospeso il versamento dei contributi in applicazione dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, hanno facoltà di chiedere l'applicazione, in loro favore, delle disposizioni di cui al precedente art. 25, facendone domanda, entro sei mesi dalla data stessa, a pena di decadenza.

     In tal caso il contributo da versare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà perequato alla retribuzione pensionabile dell'agente in servizio alla data stessa, presso l'azienda di comune provenienza ed avente qualifica ed anzianità di grado corrispondenti a quelle che l'iscritto volontario aveva alla data di cessazione dal servizio.

     Il mancato esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta l'applicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 322.

     Per gli iscritti volontari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 29.

 

          Art. 28. Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari.

     Gli iscritti volontari che abbiano raggiunto i 55 anni di età ed abbiano contribuito al Fondo per almeno 20 anni possono conseguire anticipatamente la pensione purché versino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in unica soluzione, il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.

     La pensione da liquidarsi ai sensi del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     Il versamento della somma corrispondente all'onere di cui al primo comma del presente articolo deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto ne ha fatto richiesta.

     Gli articoli 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, e 15 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, continuano ad avere vigore per coloro che risultino iscritti volontari al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 29. Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione.

     Gli iscritti che cessino dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a carico del Fondo dopo avere compiuto almeno 15 anni di contribuzione, qualora non chiedano di continuare volontariamente i versamenti, restano iscritti al Fondo stesso senza corrispondere i relativi contributi.

     In tale caso le prestazioni a carico del Fondo sono limitate alla pensione di anzianità ed a quella di riversibilità.

     Tuttavia la pensione spetta anche in caso d'invalidità, agli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo 20 anni di contribuzione.

     La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età stabilita dal precedente art. 9 ed è liquidata sulla base della retribuzione sulla quale sono stati versati gli ultimi 12 contributi mensili, adeguata alla stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti.

     La pensione di invalidità, liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente comma, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

 

          Art. 30. Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all'art. 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

     Gli iscritti volontari che, pur essendosi trovati nelle condizioni di cui all'art. 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, non si siano avvalsi della facoltà in esso prevista, hanno diritto, al compimento dei limiti di età e sempre che avessero raggiunto 20 anni di contribuzione alla data del 1° febbraio 1952, ad una pensione in misura pari a quella che sarebbe loro spettata secondo le norme vigenti alla data in cui cessarono il versamento del contributo.

     La misura della pensione così liquidata viene adeguata in applicazione delle norme emanate dopo la data di cessazione del versamento.

     Le pensioni in godimento a carico del Fondo liquidate agli iscritti che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo saranno riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi precedenti.

     Le stesse disposizioni si applicano per gli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo il 1° gennaio 1952, con almeno 20 anni di contribuzione, e che abbiano conseguito la pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 31. Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo.

     I contributi versati nella assicurazione generale in favore di un iscritto volontario al Fondo con un rapporto di lavoro per il quale sia obbligatoria la iscrizione nell'assicurazione stessa, potranno dar luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste dall'assicurazione generale, esclusa la quota di soccorso dello Stato, qualora l'iscritto raggiunga le condizioni per il diritto alla pensione a carico del Fondo.

     In caso contrario si applicano le disposizioni contenute nel successivo art. 35.

 

          Art. 32. Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi.

     In caso di sospensione del versamento dei contributi, per un periodo superiore a sei mesi, da parte degli iscritti volontari che non abbiano conseguito diritto alla pensione a carico del Fondo e che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 29 si applicano le disposizioni del successivo art. 35.

     Le stesse norme si applicano nei confronti degli iscritti che, per un periodo superiore a sei mesi, abbiano versato il contributo al Fondo in misura inferiore a quella dovuta a norma della presente legge.

 

          Art. 33. Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi.

     Gli iscritti volontari al Fondo che non abbiano sospeso il versamento dei contributi conseguono la pensione con gli stessi requisiti e nella stessa misura stabiliti per gli agenti iscritti obbligatoriamente, considerati, agli effetti del computo, anche i periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma della presente legge.

     Ove si tratti della pensione d'invalidità, saranno tenute anche presenti le disposizioni del successivo art. 34.

 

          Art. 34. Pensione di invalidità agli iscritti volontari: stato invalidante.

     L'iscritto volontario si considera invalido quando ricorrano gli estremi per il riconoscimento della invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Ai fini dell'accertamento della invalidità si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della presente legge.

 

          Art. 35. Liquidazione della posizione assicurativa. [8]

 

          Art. 36. Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Un funzionario del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero medesimo.

 

          Art. 37. Ricorsi e termini per la loro presentazione.

     Salvo quanto disposto dall'art. 13, contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni previste per gli iscritti al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

     Non è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in sede amministrativa.

     Il termine per ricorrere in via amministrativa è di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato entro novanta giorni dalla data della ricezione del ricorso.

     Il termine per ricorrere in via amministrativa, avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e concernenti le prestazioni già concesse, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'azione giudiziaria non può essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato per la decisione amministrativa.

     Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, avverso le decisioni in materia di prestazioni già adottate dal Comitato di vigilanza di cui al primo comma del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 38. Entrata in vigore ed abrogazioni.

     Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1, 2, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21 e 22.

     E' abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

 

 

     Tabella di rivalutazione delle pensioni.

Anno di liquidazione

Coefficiente di rivalutazione

1919

2,75

1920

2,75

1921

2,75

1922

2,70

1923

2,70

1924

2,70

1925

2,65

1926

2,65

1927

2,45

1928

2,40

1929

2,40

1930

2,30

1931

2,30

1932

2,30

1933

2,30

1934

2,15

1935

2,15

1936

2,10

1937

2,10

1938

1,90

1939

1,90

1940

1,75

1941

1,70

1942

1,65

1943

1,60

1944

1,50

1945

1,45

1946

1,40

1947

1,35

1948

1,30

1949

1,25

1950

1,25

1951

1,20

1952

1,15

1953

1,10

1954

1,02

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 28 marzo 1968, n. 376.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 28 marzo 1968, n. 376.

[3] Articolo abrogato dall'art. 43 della L. 29 ottobre 1971, n. 889.

[4] Articolo abrogato dall'art. 43 della L. 29 ottobre 1971, n. 889.

[5] Articolo abrogato dall'art. 43 della L. 29 ottobre 1971, n. 889.

[6] Articolo abrogato dall'art. 43 della L. 29 ottobre 1971, n. 889.

[7] Articolo abrogato dall'art. 32 della L. 29 ottobre 1971, n. 889.

[8] Articolo abrogato dall'art. 43 della L. 29 ottobre 1971, n. 889.