§ 77.6.79 - Legge 17 febbraio 1958, n. 140.
Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:17/02/1958
Numero:140


Sommario
Art. 1.      Il personale iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per effetto dell'art. 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, ha facoltà di chiedere, [...]
Art. 2.      L'art. 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti articoli gli interessati devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno [...]
Art. 4.      I termini di decadenza stabiliti nell'art. 3 si applicano anche nei confronti del personale che non abbia ancora esercitato la facoltà di riscatto contemplata dall'art. 3 della legge 14 maggio [...]
Art. 5.      Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli comporta l'integrale utilizzazione dei contributi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati nel [...]
Art. 6.      Ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in godimento al 1° dicembre 1957, è concesso un assegno una tantum pari ad un [...]


§ 77.6.79 - Legge 17 febbraio 1958, n. 140.

Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(G.U. 15 marzo 1958, n. 65).

 

     Art. 1.

     Il personale iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per effetto dell'art. 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, ha facoltà di chiedere, ai fini del trattamento di pensione a carico del Fondo citato, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anteriormente al 1° marzo 1953, utilizzando a tal fine i contributi a proprio favore nell'assicurazione predetta, gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, e versando gli importi eventualmente ancora necessari per la copertura dell'intera somma richiesta per il riconoscimento stesso.

 

          Art. 2.

     L'art. 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è sostituito dal seguente:

     "Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attività presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, è consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica".

 

          Art. 3.

     Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti articoli gli interessati devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e versare l'intero contributo dovuto al Fondo di previdenza, calcolato sulla retribuzione percepita nella misura vigente dalla data della domanda, entro un anno dalla notificazione dell'Istituto.

     L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente determina la decadenza della facoltà di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 4.

     I termini di decadenza stabiliti nell'art. 3 si applicano anche nei confronti del personale che non abbia ancora esercitato la facoltà di riscatto contemplata dall'art. 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, e nei confronti del personale che, pur avendo chiesto il riscatto ai sensi della indicata disposizione, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia ancora versati al Fondo di previdenza i necessari importi notificati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 5.

     Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli comporta l'integrale utilizzazione dei contributi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati nel periodo da riconoscere e non è ammesso nei casi in cui gli stessi contributi siano stati già computati ai fini della liquidazione di altra pensione.

 

          Art. 6.

     Ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in godimento al 1° dicembre 1957, è concesso un assegno una tantum pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione percepita.