§ 91.1.26 - D.P.R. 22 maggio 2001, n. 276.
Regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8° censimento dell'industria e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.1 censimenti
Data:22/05/2001
Numero:276


Sommario
Art. 1.  Date di rilevazione - Disciplina
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Campo di osservazione del censimento generale della popolazione
Art. 4.  Campo di osservazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici
Art. 5.  Campo di osservazione del censimento generale dell'industria e dei servizi
Art. 6.  Unità di rilevazione del censimento generale della popolazione
Art. 7.  Unità di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici
Art. 8.  Unità di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi
Art. 9.  Questionari e modelli dei censimenti
Art. 10.  Organi di censimento
Art. 11.  Operazioni censuarie
Art. 12.  Definizione delle basi territoriali
Art. 13.  Censimento e anagrafe della popolazione
Art. 14.  Trattamento giuridico-economico
Art. 15.  Requisiti
Art. 16.  Conferimento dell'incarico
Art. 17.  Compiti dei rilevatori
Art. 18.  Compiti dei coordinatori
Art. 19.  Assunzioni e collaborazioni professionali
Art. 20.  Obbligo di risposta
Art. 21.  Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati
Art. 22.  Fornitura di dati
Art. 23.  Diffusione dei dati
Art. 24.  Comunicazione e pubblicità
Art. 25.  Contributo forfetario
Art. 26.  Gestione dei fondi e oneri finanziari


§ 91.1.26 - D.P.R. 22 maggio 2001, n. 276.

Regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8° censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144

(G.U. 11 luglio 2001, n. 159)

 

 

Capo I

 

Date di rilevazione, obiettivi, campo di osservazione e disciplina

 

     Art. 1. Date di rilevazione - Disciplina

     1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il 14° censimento generale della popolazione e il censimento generale delle abitazioni sono fissati nel giorno di domenica 21 ottobre 2001; l'8° censimento generale dell'industria e dei servizi è fissato nel giorno di lunedì 22 ottobre 2001.

     2. Il censimento generale della popolazione è riferito alla mezzanotte tra il 20 e 21 ottobre 2001.

     3. Lo svolgimento dei censimenti è disciplinato dalle disposizioni delle leggi vigenti, specificamente indicate negli articoli seguenti, e del presente regolamento ed è condotto nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Istat, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche mediante apposite circolari. Le prescrizioni potranno, in particolare, riguardare la costituzione degli uffici di censimento, le modalità e i tempi di raccolta dei dati, il relativo controllo di qualità.

 

          Art. 2. Obiettivi

     1. Il censimento generale della popolazione:

     a) fornisce informazioni sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione;

     b) determina la popolazione legale;

     c) fornisce dati e informazioni per l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente.

     2. Il censimento generale delle abitazioni, che comprende anche il censimento degli edifici, fornisce informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici. Il censimento degli edifici consente, altresì, la normalizzazione degli elenchi comunali degli edifici.

     3. Il censimento generale dell'industria e dei servizi fornisce:

     a) informazioni sulle principali caratteristiche strutturali del sistema economico dell'industria e dei servizi;

     b) dati e informazioni per l'aggiornamento e il completamento degli archivi statistici delle imprese attive e delle istituzioni, costituiti ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.

 

          Art. 3. Campo di osservazione del censimento generale della popolazione

     1. Il censimento generale della popolazione rileva, in ciascun Comune, la popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e la popolazione presente, nonché le caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socio-economiche e la mobilità territoriale.

     2. La popolazione residente censita è considerata popolazione legale.

     3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il censimento rileva, altresì, la consistenza e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici ivi presenti, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato e integrato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal decreto legislativo 1° agosto 1991, n. 253.

 

          Art. 4. Campo di osservazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici

     1. Il censimento generale delle abitazioni rileva, in ciascun Comune, la consistenza numerica e le caratteristiche delle abitazioni, occupate e non occupate, nonché la sola consistenza numerica degli altri tipi di alloggio occupati.

     2. Il censimento degli edifici rileva, in ciascun Comune, la consistenza numerica e le caratteristiche degli edifici ad uso residenziale o misto, nonché, nelle sole località abitate, la consistenza numerica degli edifici ad uso non residenziale e di quelli non utilizzati.

 

          Art. 5. Campo di osservazione del censimento generale dell'industria e dei servizi

     1. Il censimento generale dell'industria e dei servizi rileva in ciascun Comune la consistenza numerica delle unità giuridico-economiche e delle loro unità locali, costituite dalle istituzioni pubbliche, dalle istituzioni private, dalle imprese che esercitano la propria attività, anche in forma artigianale, nei settori dell'industria, del commercio, dei trasporti e comunicazioni, del credito e assicurazione e in altri servizi, dalle imprese che esercitano la silvicoltura, la pesca e le attività di trasformazione annesse ad aziende agricole, nonché dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti. Sono incluse nel campo di osservazione tutte le unità iscritte nel registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad eccezione delle unità di rilevazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197.

     2. Il censimento generale dell'industria e dei servizi rileva altresì le caratteristiche fondamentali delle singole unità giuridico-economiche e delle loro unità locali.

 

Capo II

 

Unità e modelli di rilevazione

 

          Art. 6. Unità di rilevazione del censimento generale della popolazione

     1. Le unità di rilevazione del censimento generale della popolazione sono:

     a) la famiglia;

     b) le singole persone;

     c) la convivenza.

     2. Per famiglia si intende la famiglia anagrafica previa dall'articolo 4 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Le singole persone sono unità di rilevazione anche se non costituiscono famiglia ai sensi dell'articolo 4 citato. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica prevista dall'articolo 5 del regolamento anagrafico.

 

          Art. 7. Unità di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici

     1. Le unità di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici sono:

     a) le abitazioni;

     b) gli altri tipi di alloggio, solo se occupati;

     c) gli edifici.

     2. Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente, in tutto o in parte, ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.

     3. Per altri tipi di alloggio s'intende la tipologia abitativa, non classificabile come abitazione, che alla data del censimento risulta occupata da una o più persone come dimora stabile o temporanea: baracche, roulottes e simili.

     4. Per edificio s'intende una costruzione, dotata di una propria struttura indipendente, di concezione ed esecuzione unitarie, contenente spazi stabilmente utilizzabili da persone per usi destinati all'abitazione o alla produzione di beni o servizi, con le eventuali pertinenze, delimitata da pareti continue, esterne o divisorie e da coperture e dotata di almeno un accesso dall'esterno.

 

          Art. 8. Unità di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi

     1. L'unità di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi è l'unità giuridico-economica, unitamente alle sue unità locali, ai sensi del regolamento CEE 15 marzo 1993, n. 696, del regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223.

     2. Le unità giuridico-economiche comprendono:

     a) le imprese e i lavoratori autonomi, tra i quali i liberi professionisti;

     b) le istituzioni pubbliche e le istituzioni private.

     3. Per unità locale si intende il luogo, variamente denominato stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, ambulatorio, abitazione e simili, in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita, purché sia presidiato da almeno un addetto. Costituiscono, altresì, unità locali, sempre che siano fisicamente o funzionalmente distinte da altra unità locale, anche la sede d'impresa, nonché le sedi degli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.

 

          Art. 9. Questionari e modelli dei censimenti

     1. Le notizie che formano oggetto delle rilevazioni censuarie sono raccolte mediante appositi questionari e modelli predisposti dall'Istat, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

     2. E' fatto divieto di utilizzare, per la raccolta dei dati, questionari e modelli diversi da quelli predisposti dall'Istat e di abbinare alle rilevazioni censuarie altre indagini che non siano disposte dall'Istat, fatto salvo per le province autonome di Trento e di Bolzano, quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

 

Capo III

 

Organi e operazioni di censimento

 

          Art. 10. Organi di censimento

     1. L'Istat sovrintende a tutte le operazioni censuarie e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento dei censimenti.

     2. Per l'esecuzione dei censimenti l'Istat si avvale degli uffici di statistica dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), del Ministero dell'interno e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE). L'Istat può, altresì, avvalersi degli alti enti e organismi del Sistema statistico nazionale.

     3. Agli Uffici di statistica dei Comuni e delle CCIAA sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I Comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e dell'articolo 30, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione dei compiti di cui all'articolo 11, comma 10, e all'articolo 13.

     4. I Comuni che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile a un dipendente con adeguata professionalità.

     5. I Comuni e le CCIAA possono attribuire le funzioni di cui al comma 3 agli uffici di censimento costituiti per il censimento dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197, adottando le misure opportune per adeguare gli uffici stessi ai compiti connessi all'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1.

     6. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta le operazioni di censimento attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della Regione.

     7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o dei soggetti incaricati delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'Istat, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, attiva le procedure necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie.

 

          Art. 11. Operazioni censuarie

     1. Le operazioni censuarie sono svolte secondo criteri di tempestività, efficienza, riservatezza e qualità, anche con l'ausilio di sistemi informatizzati.

     2. L'Istat, per lo svolgimento dei propri compiti, può affidare, tramite convenzioni e contratti, fasi di rilevazione censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

     3. L'Istat stabilisce il periodo di raccolta dei dati presso le unità di rilevazione. Il calendario della raccolta dei dati è comunicato agli organi di censimento ed è reso noto al pubblico mediante il manifesto di cui all'articolo 20, comma 1.

     4. L'Istat può stabilire procedure differenziate di rilevazione per particolari categorie di unità di rilevazione, nonché, per i Comuni capoluogo di area metropolitana di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alla complessità organizzativa della raccolta delle informazioni. Tali procedure possono prevedere l'affidamento, previa intesa con l'Istat, di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati nel rispetto dei criteri indicati nel comma 1.

     5. Gli uffici di censimento comunali provvedono alla distribuzione, raccolta, revisione e controllo quantitativo e qualitativo dei questionari di rilevazione. Gli uffici di censimento provinciali provvedono all'assistenza tecnica, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività dei Comuni. I suddetti uffici espletano inoltre le altre attività indicate nelle circolari emanate dall'Istat.

     6. Per lo svolgimento delle attività indicate nel comma 5, gli uffici di censimento comunali e gli uffici di censimento provinciali possono avvalersi di altri uffici dell'ente di appartenenza.

     7. I Sindaci e i Prefetti intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

     8. Ai Gruppi di lavoro presso le Prefetture, di cui alla direttiva n. 5 del Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione statistica (Comstat) del 15 ottobre 1991, costituiti anche pro tempore, ed integrati con un rappresentante della regione e con un rappresentante della provincia, sono attribuite le funzioni di Comitati provinciali di censimento, con il compito di assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie, nonché di segnalare al Sindaco o al Prefetto, per gli interventi di competenza, le eventuali disfunzioni ed irregolarità riscontrate nel corso delle operazioni censuarie. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è costituito un Comitato provinciale di censimento secondo le modalità previste da un apposito accordo con l'Istat.

     9. Gli uffici di censimento comunali e provinciali predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento complessivo dell'attività censuaria. I Comitati provinciali di censimento di cui al comma 8, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, possono essere attivati anche dai suddetti uffici. Ai fini del monitoraggio delle operazioni censuarie, l'Istat si avvale, altresì, degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e dell'Unioncamere.

     10. Al termine delle operazioni del censimento generale della popolazione e del censimento generale dell'industria e dei servizi, il Sindaco trasmette all'Istat i questionari e i modelli compilati.

 

          Art. 12. Definizione delle basi territoriali

     1. Il Sindaco verifica e assicura che i competenti uffici abbiano ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

     2. Il Sindaco attesta che la validazione o il disegno dei confini comunali, delle delimitazioni delle località, dei limiti delle sezioni di censimento, nonché la compilazione della relativa modulistica, siano effettuate dagli uffici competenti, secondo le disposizioni impartite dall'Istat.

 

          Art. 13. Censimento e anagrafe della popolazione

     1. I Comuni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, effettuano l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle notizie, raccolte con apposito modello in occasione del censimento generale della popolazione, riguardanti il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, e il comune di residenza dei soggetti censiti. Le istruzioni per la revisione delle anagrafi vengono impartite dall'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno.

     2. L'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno, attiva, nei confronti dei Comuni inadempienti, le procedure necessarie per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1.

 

Capo IV

 

Rilevatori e coordinatori

 

          Art. 14. Trattamento giuridico-economico

     1. I Comuni affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente o, qualora questo non sia disponibile o sia insufficiente, a personale non dipendente. I Comuni e le CCIAA affidano l'incarico di coordinatore a personale non dipendente, ove non sia possibile il ricorso a personale dipendente o questo non sia sufficiente. L'utilizzazione di rilevatore e coordinatori non dipendenti avviene secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, della collaborazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettere b) e d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, del lavoro autonomo occasionale, dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196.

     2. Il compenso dei rilevatori e dei coordinatori dipendenti e non dipendenti è determinato ai sensi degli articoli 25 e 26, ed è erogato nel rispetto delle disposizioni concernenti il relativo trattamento fiscale e previdenziale.

     3. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori sono coperte da un'assicurazione, stipulata dall'Istat, contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione per i rilevatori e i coordinatori dipendenti copre solo le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio.

 

          Art. 15. Requisiti

     1. Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza di rilevazione o che siano dipendenti comunali. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

     2. Gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore devono produrre idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti ed ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della nomina di cui all'articolo 16, comma 5. In luogo della suddetta documentazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva.

     3. Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di laurea, o del diploma universitario, in particolare, nelle discipline statistiche, economiche o sociali.

 

          Art. 16. Conferimento dell'incarico

     1. In ciascun Comune viene nominato un rilevatore, di norma, ogni quattrocento unità di rilevazione da censire. I Comuni che, alla data del 31 dicembre 2000, avevano una popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti si avvalgono, di norma, di coordinatori nella misura di uno ogni quattromila unità di rilevazione. Nei restanti Comuni i compiti dei coordinatori sono svolti dall'Ufficio comunale di censimento.

     2. L'Istat, in presenza di motivate esigenze connesse al numero dei rilevatori o delle unità di rilevazione e alle caratteristiche del territorio, può consentire deroghe ai criteri di cui al comma 1 secondo le prescrizioni dettate dalle circolari previste dall'articolo 1, comma 3.

     3. Il responsabile dell'Ufficio di censimento accerta che gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1, e redige l'elenco delle persone da ammettere ad apposito corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'Ufficio di censimento può far ricorso ad una preselezione da condursi sulla base della diversa ponderazione dei titoli di cui all'articolo 15, comma 3.

     4. Il corso di istruzione di cui al comma 3, per i rilevatori e coordinatori comunali, si conclude con una selezione effettuata secondo le modalità stabilite dall'Istat.

     5. I Comuni e le CCIAA conferiscono, su proposta del responsabile dell'Ufficio di censimento, l'incarico di rilevatore e coordinatore e provvedono, su segnalazione del responsabile dell'Ufficio di censimento, a sollevare dall'incarico i rilevatori e i coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.

 

          Art. 17. Compiti dei rilevatori

     1. I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai responsabili degli uffici di censimento comunali e dai coordinatori comunali, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e, se necessario, collaborando con essi alla compilazione dei questionari.

     2. I rilevatori provvedono alla consegna e al ritiro dei fogli di famiglia, di convivenza e dei questionari relativi al censimento generale dell'industria e dei servizi, alla compilazione dei questionari del censimento degli edifici, alla verifica dell'esistenza di tutte le unità economiche presenti nella lista loro assegnata, nonché all'esecuzione dei compiti indicati nelle circolari di cui all'articolo 1 comma 3.

     3. Al momento del ritiro i rilevatori provvedono ad effettuare per ciascun questionario i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte fornite. Qualora i rilevatori non riescano ad ottenere i chiarimenti necessari, ne danno immediata comunicazione ai coordinatori o, in loro assenza, al responsabile dell'ufficio di censimento comunale.

     4. I questionari e i modelli compilati, ove richiesto nelle istruzioni fornite dall'Istat sono sottoscritti dai rilevatori.

     5. Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie dei censimenti e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.

 

          Art. 18. Compiti dei coordinatori

     1. I coordinatori comunali controllano giornalmente l'attività dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate, segnalano al responsabile dell'ufficio comunale di censimento eventuali inadempienze e difficoltà organizzative e provvedono a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale.

     2. I coordinatori provinciali svolgono compiti di monitoraggio e assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali e a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento provinciale.

 

Capo V

 

Personale Istat e CCIAA

 

          Art. 19. Assunzioni e collaborazioni professionali

     1. L'Istat e le C.C.I.A.A. per l'esecuzione delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, procedono ad assunzioni di personale, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con contratto a tempo determinato secondo le modalità stabilite dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero ricorrono alla collaborazione professionale di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Capo VI

 

Trattamento dei dati e tutela della riservatezza

 

          Art. 20. Obbligo di risposta

     1. Gli obblighi e le modalità per la raccolta dei dati sono resi noti da ciascun Comune mediante l'affissione di apposito manifesto ufficiale fornito dall'Istat.

     2. Le persone fisiche, i legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti e organismi oggetto dei censimenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le notizie richieste con i questionari di rilevazione.

     3. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

     4. I soggetti di cui al comma 2, i quali entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dal calendario di cui all'articolo 11, comma 3, non abbiano ricevuto i questionari ovvero, avendoli ricevuti non abbiano potuto riconsegnarli al rilevatore, devono darne comunicazione entro venti giorni dalla scadenza dei termini suddetti, all'Ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente alla consegna o al ritiro dei questionari stessi.

 

          Art. 21. Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati

     1. Alle notizie raccolte in occasione dei censimenti si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

     2. Le operazioni di censimento che comportino trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché di quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

     3. I rilevatori e coordinatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

     4. I responsabili degli uffici di censimento sono designati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la tutela della riservatezza dei dati.

 

          Art. 22. Fornitura di dati

     1. L'Istat fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale che ne facciano richiesta, i dati relativi alle singole unità di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza nonché i dati relativi ai territori limitrofi che risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel rispetto del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e, in particolare, di quanto ivi disposto all'articolo 10, comma 6.

     2. L'Istat fornisce agli enti ed organismi non facenti parte del Sistema statistico nazionale, per soli scopi statistici, i dati di cui al comma 1, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

     3. L'Istat fornisce ai comuni che ne facciano richiesta le informazioni del censimento degli edifici ai fini di cui all'articolo 2, comma 2.

     4. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici o altri sistemi concordati tra gli uffici, gli enti e gli organismi di cui ai commi 1 e 2, e l'Istat, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la fornitura. Tale rimborso non potrà superare gli importi indicati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

     5. L'ufficio di statistica è tenuto al rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati forniti dall'Istat e adotta le misure necessarie per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio è fatto divieto di fornire gli stessi dati ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

 

          Art. 23. Diffusione dei dati

     1. Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale del Paese, l'Istat è autorizzato a rendere disponibili i dati dei censimenti relativi alla consistenza delle unità di rilevazione ed alle principali caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, e agli articoli 4 e 5, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

          Art. 24. Comunicazione e pubblicità

     1. L'Istat promuove, nelle forme ritenute più efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonché l'utilizzazione da parte della collettività dei dati pubblicati.

     2. Gli organi censuari, assumendone il relativo onere finanziario, possono promuovere d'intesa con l'Istat anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attività di cui al comma 1.

     3. Le regioni, avvalendosi dei propri Uffici di statistica, possono avviare, d'intesa con l'Istat, iniziative divulgative e attività informative sulle finalità dei censimenti.

     4. Il manifesto ufficiale di cui all'articolo 20, comma 1, e gli altri mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istat sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) e i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

 

Capo VII

 

Disposizioni finanziarie e di amministrazione

 

          Art. 25. Contributo forfetario

     1. Agli organi incaricati di svolgere le operazioni censuarie è corrisposto dall'Istat un contributo forfetario, onnicomprensivo, determinato in base al numero e alla tipologia delle unità censite e delle attività censuarie espletate, alla complessità e alla dispersione territoriale delle unità di rilevazione. Il contributo è comprensivo di una quota destinata ai Comuni che abbiano svolto le operazioni di confronto contestuale al censimento, di cui all'articolo 13. Gli ulteriori oneri restano a carico dei bilanci degli organi censuari.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alle spese di carattere generale, ivi comprese le spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento, e al pagamento dei compensi ai rilevatori e ai coordinatori. La somma totale dei contributi onnicomprensivi non può superare il 75 per cento degli stanziamenti attribuiti per i censimenti generali 2000-2001, detratti quelli destinati al censimento dell'agricoltura di cui all'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-città, sono definiti, per i comuni e per le CCIAA, tenuto conto dei diversi compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 11 e nei limiti di cui al comma 2, i criteri di ripartizione tra le seguenti voci di spesa, nonché le relative modalità di erogazione:

     a) spese di carattere generale, ivi comprese le quote di cui all'articolo 26, comma 3;

     b) spese per compensi alle attività di rilevazione e coordinamento tecnico;

     c) spese per contributi differenziati per la raccolta di informazioni delle unità di cui all'articolo 11, comma 4;

     d) spese per la quota destinata alle operazioni di confronto contestuale di cui all'articolo 13.

 

          Art. 26. Gestione dei fondi e oneri finanziari

     1. L'Istat è autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfetario previsto dall'articolo 25 calcolate percentualmente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

     2. Il saldo è corrisposto dopo che gli organi censuari avranno ultimato le operazioni di rispettiva competenza a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati dall'Istat.

     3. Una quota pari al 5 per cento del contributo di cui all'articolo 25, comma 1, è destinata a incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari di cui all'articolo 10, comma 3, o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed è erogata ai dipendenti e, nel limite del 10 per cento della quota, ai dirigenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento, tenuto conto delle diverse modalità e responsabilità, nonché al personale che abbia svolto le operazioni di confronto contestuale censimento-anagrafe limitatamente alla quota di contributo destinata a tali operazioni. Per l'Istat l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza, correlato alle operazioni censuarie, è fissato in sede di bilancio di previsione e non potrà superare l'importo complessivo di lire trecento milioni, in ciascuno degli anni 2001-2003.

     4. I Comuni e le CCIAA tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.

     5. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi alle istruzioni emanate dall'Istat.