§ 41.5.40 - D.Lgs. 1 agosto 1991, n. 253.
Norme per la determinazione della consistenza dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano a norma dell'art. 89, terzo comma, del testo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:01/08/1991
Numero:253


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, come modificato [...]
Art. 2.      1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, come modificato [...]
Art. 3.      1. Dopo l'art. 18 bis, introdotto dal presente decreto dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per [...]
Art. 4.      1. Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente: "La presidenza di ciascuna commissione è assunta, con alternanza per [...]


§ 41.5.40 - D.Lgs. 1 agosto 1991, n. 253.

Norme per la determinazione della consistenza dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano a norma dell'art. 89, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(G.U. 13 agosto 1991, n. 189, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, nonchè dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1985, n. 108, è sostituito dal seguente:

     "Art. 18.

     1. Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione di aggregazione ad uno di essi.

     2. La dichiarazione è resa su modello composto di tre fogli congiunti, rispettivamente contrassegnati A/1, A/2 e A/3 e conformi ai fac-simile allegati al presente decreto legislativo.

     3. Resa la dichiarazione, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, così ritirato, è trasmesso direttamente dal rilevatore alla pretura circondariale ovvero alla sezione distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante. Il cancelliere che conserva il foglio A/1 certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia. Il personale della pretura è tenuto al segreto d'ufficio. La richiesta di esibizione del certificato o della predetta copia in casi diversi da quelli consentiti dalla legge costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge.

     4. Il foglio A/2 è collocato dal dichiarante in apposita busta bianca chiusa anonima recante indicazione del comune, è così ritirata dal rilevatore, che autentica la busta, ed è dal medesimo trasmesso direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale inoltra le buste, senza aprirle, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio A/2 e la relativa busta non devono recare, a pena di nullità, sottoscrizione o segno, ancorchè apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione. Al contenuto dei fogli A/2 si estendono le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati in pubblicazione ufficiale dell'ISTAT inviata anche ai comuni.

     5. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.

     6. Se il cittadino residente in provincia di Bolzano non ha potuto rendere la dichiarazione per forza maggiore o per la sua assenza dalla provincia durante il periodo intercorso tra la consegna dei moduli del censimento alla unità di rilevazione e il ritiro dei moduli dalla stessa, la dichiarazione è resa, collocata in busta gialla chiusa nominativa, entro sei mesi dal rientro nella provincia o dalla cessazione della causa di forza maggiore al pretore competente, il quale provvede con decreto motivato non appellabile sull'ammissione del cittadino alla dichiarazione assunte sommarie informazioni sulla sussistenza dell'impedimento. Della dichiarazione sono redatti solo i fogli A/1 e A/3.

     7. Dopo il censimento, la dichiarazione è resa, su foglio A/1 collocato dal dichiarante in busta gialla chiusa nominativa, entro un anno:

     a) dal compimento del quattordicesimo anno di età;

     b) dal riacquisto della capacità da parte dell'interdetto per infermità di mente;

     c) dal trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano del cittadino in essa non residente alla data del censimento.

     8. La busta di cui al comma 7 è consegnata dal dichiarante alla pretura circondariale o alla sezione distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante stesso ovvero al segretario comunale del comune di residenza il quale la trasmette entro cinque giorni al predetto ufficio giudiziario, consegnando al dichiarante attestazione dell'avvenuta trasmissione. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.

     9. Il comune di residenza avvisa i cittadini di cui al comma 7 dell'obbligo previsto da detto comma.

     10. L'appartenenza e l'aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1, che conserva validità sino al successivo censimento. La dichiarazione attesta l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge.".

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, nonchè dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1985, n. 108, è inserito il seguente:

     "Art. 18 bis.

     1. Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui all'art. 18 è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potestà parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potestà sul minore o che lo rappresentano; non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 316, nè l'art. 321 del codice civile.

     2. La dichiarazione di appartenenza o aggregazione del cittadino minore di cui al comma 1 è resa su foglio B conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio è collocato in busta rosa chiusa anonima recante indicazione del comune e si applica l'art. 18, comma 4.

     3. Coloro che esercitano congiuntamente la potestà parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 2 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.".

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'art. 18 bis, introdotto dal presente decreto dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, nonchè dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1985, n. 108, è inserito il seguente:

     "Art. 18 ter.

     1. Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza delle dichiarazioni di cui agli articoli 18 e 18-bis, il presidente della Giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarità eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al presidente della Giunta provinciale ed al comune competente. La provincia è legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della libertà e della segretezza delle predette dichiarazioni.".

 

          Art. 4.

     1. Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente: "La presidenza di ciascuna commissione è assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.".