§ 86.7.1 - R.D. 29 settembre 1895, n. 636.
Approvazione del regolamento sulla sanità marittima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.7 sanità aerea e marittima
Data:29/09/1895
Numero:636


Sommario
Art. 1.      Il servizio di sanità marittima ha per oggetto di vigilare, per quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica, sui porti e sulle navi ancorate non che sugli arrivi e [...]
Art. 2.      In ogni scalo di approdo del Regno si presteranno al disimpegno del servizio sanitario marittimo, fornendo il personale e i mezzi di trasporto necessari, le locali [...]
Art. 3.      Il servizio di sanità marittima è disimpegnato ancora dalle stazioni sanitarie dell'Asinara (Sardegna), di Augusta (Sicilia), di Poveglia (Venezia), di Nisida (Napoli), [...]
Art. 4.      Gli uffici degli scali o porti del Regno, in ragione della maggiore o minore loro importanza e dei mezzi posti a loro disposizione per soddisfare alle esigenze del [...]
Art. 5.      Gli uffici appartenenti alla 1ª classe rilasciano patenti di sanità; ammettono a pratica tutte le provenienze marittime con patente netta e senza circostanze aggravanti [...]
Art. 6.      La competenza territoriale delle capitanerie ed uffici di porto per ciò che riguarda il servizio sanitario è quella stessa determinata dal regolamento marittimo
Art. 7.      Le capitanerie e gli uffici di porto per il disimpegno del servizio sanitario devono rimanere aperti dal levare del sole fino al tramonto
Art. 8.      In ogni caso di arrivo di navi in condizioni da essere sospette di pericolo per la salute pubblica, gli uffici di porto devono subito riferirne direttamente per [...]
Art. 9.      Sia nel presente regolamento, che nelle ordinanze sanitarie marittime si intenderà sempre sotto la denominazione di nave, in genere, ogni imbarcazione addetta alla [...]
Art. 10.      In ogni ufficio devono rimanere costantemente affissi, ostensibili al pubblico, il presente regolamento e il quadro delle ordinanze emanate dal Ministero dell'interno
Art. 11.      I medici di porto dipendono dal Ministero dell'interno
Art. 12.      I medici di porto stenderanno verbale di ogni loro visita nell'apposito registro di arrivo della nave, precisando tutte le circostanze che possono interessare la salute [...]
Art. 13.      I medici di porto, come ufficiali sanitari governativi, vigilano sulle condizioni igieniche del porto e delle navi ancorate. Essi dovranno informare immediatamente la [...]
Art. 14.      Il medico di porto avrà sempre facoltà di salire a bordo delle navi ancorate, in arrivo od in partenza, per assicurarsi della salute dell'equipaggio o dei passeggieri e [...]
Art. 15.      Nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari i medici di porto, in tutti i casi non contemplati dal presente regolamento, o dalle ordinanze ministeriali, dovranno [...]
Art. 16.      In qualunque circostanza i medici di porto sono obbligati a prestarsi alla cura dei malati nelle stazioni sanitarie, uniformandosi in questo caso alle istruzioni che [...]
Art. 17.      Ai medici di porto saranno corrisposti gli stipendi stabiliti nell'apposito organico approvato con regio decreto
Art. 18.      Nel caso di morte di qualche individuo a bordo di navi, nei porti o nelle stazioni sanitarie, in seguito a malattia di dubbio carattere, la cui conoscenza potesse [...]
Art. 19.      In caso di legittimo impedimento dei medici di porto ed ogni qual volta le esigenze del servizio lo richiedano, il prefetto, sentito il medico provinciale, potrà [...]
Art. 20.      I medici delegati al servizio sanitario negli scali sprovvisti di medico di porto, dietro incarico o richiesta della prefettura o del locale ufficio di porto, hanno [...]
Art. 21.      I medici di porto nell'esercizio delle proprie funzioni porteranno uno speciale distintivo, che sarà stabilito dal Ministero dell'interno d'accordo col Ministero della [...]
Art. 22.      Ove occorra di esaminare la natura del carico a bordo di navi in approdo od in partenza, se risulta di materie suscettibili di corruzione, o di accertare le condizioni [...]
Art. 23.      Di tutte le analisi, indagini, perizie e visite fatte sarà rilasciata dagli incaricati apposita relazione
Art. 24.      Il compenso dovuto ai periti per le analisi chimiche o microscopiche sarà stabilito giusta la tariffa ufficiale dei laboratori municipali d'igiene, approvata dal [...]
Art. 25.      Gli uffici di porto si varranno dell'intervento di interpreti per assumere i costituti dai capitani esteri in arrivo, quando nessuno tra gli impiegati addettivi sia [...]
Art. 26.      Sono accettati come interpreti coloro che siano idonei a tale professione, siano maggiori di età, non abbiano mai avuto condanna per reato contro la fede pubblica o per [...]
Art. 27.      Gli interpreti sono retribuiti dell'opera loro dal capitano della nave, pel quale l'hanno prestata, con un'indennità a seconda delle consuetudini locali
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 29 bis. 
Art. 29 ter. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 37 bis. 
Art. 37 ter. 
Art. 37 quater. 
Art. 38.      La patente di sanità attesta lo stato sanitario del luogo di partenza della nave, le condizioni igieniche della nave stessa e del carico, lo stato di salute [...]
Art. 39.      La patente è obbligatoria per tutte le navi nazionali ed estere, di guerra e di commercio, per le barche da pesca, pei battelli da diporto che partono per l'estero da un [...]
Art. 40.      La patente è valida per un solo viaggio, essa sarà rilasciata dalla capitaneria o dall'ufficio di porto del luogo in cui la nave prende l'intero carico o ne principia a [...]
Art. 41.      In conseguenza di quanto dispone l'articolo precedente, ove la nave, per completare il carico, approdi successivamente in altri porti nazionali dopo quello in cui le fu [...]
Art. 42.      Se la nave ha subìte misure imposte dal presente regolamento, da ordinanze di sanità marittima o prescritte dalle autorità locali, e parte prima di avere ottenuta libera [...]
Art. 43.      Gli uffici di porto non potranno segnare sulle patenti o sul documento di cui sopra, che la salute pubblica del luogo di partenza non è nelle condizioni normali, se non [...]
Art. 44.      Fermo restando il disposto dagli articoli 496, 497, 498 del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre [...]
Art. 45.      Se la nave fu soggetta a misure sanitarie, prima che le siano rilasciate le carte di bordo o le sia vidimata la sua patente, dovrà avere corrisposta la somma dovuta per [...]
Art. 46.      Le navi che approdano in uno dei porti dello Stato, e ne ripartono per l'estero senza prendere pratica entro le ventiquattro ore, non sono obbligate a provvedersi di una [...]
Art. 47.      Le patenti saranno conformi al modulo stabilito; verranno fornite agli uffici di porto dal Ministero dell'interno, e saranno firmate dal prefetto della provincia
Art. 48.      La patente deve essere rilasciata alla nave entro le ventiquattro ore che precedono la partenza
Art. 49.      Nel caso che uno o più porti dello Stato siano dichiarati dal Ministero dell'interno quali focolai di malattia infettiva e diffusiva, tutte le navi, nazionali od estere, [...]
Art. 50.      La vidimazione della patente sarà sempre fatta gratuitamente
Art. 51. 
Art. 52.      Ove nei porti in cui la nave approda non risiedano regie autorità consolari, le navi non saranno obbligate a recarsi nei porti viciniori per far vistare le patenti, [...]
Art. 53.      Ove la nave trasporti emigranti, ai sensi della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, dovrà farsene menzione sulla patente
Art. 54.      Le navi addette al trasporto delle merci, le barche da pesca o da traffico, i battelli da diporto, a vela ed a vapore, che trafficano fra i porti dello Stato o fanno [...]
Art. 55.      Le navi, addette al trasporto di merci, nei viaggi di lunga navigazione, ai sensi del citato art. 544 del regolamento marittimo, potranno essere sottoposte ad una [...]
Art. 56.      Tali visite dovranno, salvo casi eccezionali, rimessi al prudente criterio dell'autorità marittima, assistita, ove occorra, dal medico di porto, essere eseguite prima [...]
Art. 57.      Le disposizioni degli articoli precedenti obbligano tutte le navi nazionali in partenza dai porti dello Stato
Art. 58.      Tutte le navi addette a viaggi di lungo corso o di grande cabotaggio dovranno essere provvedute della cassetta di medicinali e della provvista di disinfettanti [...]
Artt. 59.  - 68.
Art. 69.      Tutte le navi in partenza, nazionali o straniere, destinate all'estero od ai porti dello Stato, con emigranti od immigranti a bordo, devono provvedersi della patente di [...]
Art. 70.      Ogni capitano o padrone di nave nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato è obbligato
Art. 71.      Alle norme indicate nell'articolo precedente saranno sottoposte anche le navi da guerra nazionali ed estere
Art. 72.      Nei tempi ordinarii le navi che viaggiano lungo le coste dello Stato, sempre che nessuna circostanza aggravante sia avvenuta a bordo nè abbiano avuta alcuna [...]
Art. 73.      La facilitazione, di cui nell'articolo precedente, cesserà qualora sia riconosciuta l'alterazione della salute di qualche individuo a bordo, oppure quando il Ministero [...]
Art. 74.      Le dichiarazioni fatte dal capitano, ai sensi dell'art. 70, prima dell'ammissione a pratica, saranno annotate in apposito registro, nel quale non è permessa alcuna [...]
Art. 75.      Allorquando l'autorità di porto dubita dell'esattezza della dichiarazione del capitano, potrà procedere all'esame di persone dell'equipaggio o di passeggieri, [...]
Art. 76.      Le interrogazioni da rivolgersi al capitano, al momento che questi chiede l'ammissione a pratica, dovranno essere di tal natura da accertare le condizioni sanitarie del [...]
Art. 77.      Le navi provenienti da paesi non soggetti a trattamenti sanitari, se la traversata fu incolume e non abbiano avute comunicazioni sospette durante la medesima, saranno di [...]
Art. 78.      Allorquando l'ufficiale di porto lo creda opportuno potrà, però, fare eseguire dal medico di porto o da un agente portuale una visita di ricognizione per accertare se lo [...]
Art. 79.      La visita di ricognizione non sarà eseguita per le navi da guerra, per le quali basta l'assicurazione del comandante o del medico di bordo
Art. 80.      Quando le navi in arrivo, per le disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze del Ministero dell'interno debbano essere sottoposte a visita medica, o questa [...]
Art. 81.      Abbenchè il luogo di provenienza di una nave non sia soggetto ad ordinanza sanitaria e la patente presentata sia netta, l'ufficio di porto ne sospenderà l'ammissione a [...]
Art. 82.      Ove si avveri qualcuna delle circostanze indicate dall'articolo precedente l'ufficiale di porto, mentre sospenderà la pratica, farà visitare la nave dal medico di porto, [...]
Art. 83.      Se le navi in arrivo, anche con patente netta, hanno a bordo animali vivi, equini, bovini, ovini o suini, sarà conceduto lo sbarco degli animali, salvo il disposto di [...]
Art. 84.      I capitani o padroni che comandano navi con carico di cereali, coloniali o sostanze alimentari o di bevande, nell'atto di ricevere la pratica, hanno obbligo di [...]
Art. 85.      Nel caso che gli ufficiali di porto facciano scoperta o ricevano denunzia dell'esistenza delle sostanze sopradette, guaste od adulterate a bordo di qualche nave, ne [...]
Art. 86.      Se dalle perizie fatte risulterà che le merci, di cui agli articoli precedenti, pur non essendo atte ad uso alimentare o di bevanda, possano essere utilizzate per uso [...]
Art. 87.      Ogni nave che arrivi con patente brutta o da località contemplata dalle ordinanze di sanità marittima, o con circostanze aggravanti durante la traversata, sarà [...]
Art. 88. 
Art. 89.      Le navi prive di patenti di sanità, se non ne siano dispensate a norma dell'art. 92, saranno sottoposte alla visita medica e alla disinfezione degli oggetti sudici di [...]
Art. 90.      Nei casi straordinari di un pericolo imminente e per cui la sospensione della libera pratica non sia giudicata sufficiente, gli uffici di porto potranno ordinare, sotto [...]
Art. 91.      Le navi, che, per ragione delle loro provenienze o di circostanze avvenute a bordo durante la traversata, debbano, per essere ammesse a libera pratica, subire misure [...]
Art. 92.      Il ministro dell'interno, d'accordo con quello della marina, potrà, in tempi ordinari, dispensare dalla presentazione in arrivo della patente di sanità, le provenienze [...]
Art. 93.      Ogni volta che su di una nave italiana, partita da un porto dello Stato, si manifesti uno o più casi sospetti di colera o di altri morbi infettivi e diffusivi di origine [...]
Art. 94.      In qualunque località una nave italiana si trovi fuori del Mediterraneo nelle suindicate condizioni, è autorizzata a dirigersi ad una delle stazioni sanitarie, e [...]
Art. 95. 
Art. 96.      Le navi che arrivano nei porti dello Stato con patente brutta per colera, o che sono partite da località dichiarate infette per tale morbo con ordinanza del Ministero [...]
Art. 97.      Tutte le dette navi saranno sottoposte a rigorosa visita medica delle persone a bordo ed alla disinfezione di tutti gli effetti di uso personale o domestico, i quali non [...]
Art. 98.      Le navi sulle quali si fossero verificati casi di colera durante la traversata o che presentassero all'arrivo casi dichiarati o sospetti di tale malattia, saranno [...]
Art. 99.      Potranno essere dispensate dal trasferirsi ad una stazione sanitaria, per le misure di cui all'articolo precedente, quelle navi, sulle quali, pur essendosi verificati [...]
Art. 100.      Le navi che arrivano nei porti dello Stato con patente brutta per febbre gialla, o che sono partite da località dichiarate infette per tale morbo con ordinanza del [...]
Art. 101.      Saranno ammesse a libera pratica, in seguito a rigorosa visita medica, le navi riconosciute in buone condizioni igieniche, sempre che abbiano un medico e un apparecchio [...]
Art. 102.      Saranno ammesse a libera pratica, in seguito a rigorosa visita medica ed a regolari disinfezioni degli effetti sudici di uso personale o domestico, quelle navi che non [...]
Art. 103.      Saranno ammesse a libera pratica, colle precauzioni accennate nell'articolo precedente e previa disinfezione dei locali che saranno indicati dal medico di porto, le navi [...]
Art. 104.      Saranno dirette ad una delle stazioni sanitarie marittime, quelle navi che, dopo avere avuto casi di febbre gialla a bordo, arrivino in un porto dello Stato e non si [...]
Art. 105.      Sarà in ogni caso vietato a qualunque nave proveniente da regioni infette da febbre gialla, di scaricare nei porti la sua zavorra, se risulti di terra o sabbia; tale [...]
Art. 106.      L'ufficiale di porto che, nel caso di naufragio di una nave, si reca sul luogo del sinistro per disimpegno degli incarichi commessigli dal "Regolamento per la esecuzione [...]
Art. 107.      Qualora l'autorità marittima venga a conoscere che su qualche punto del litorale, siano sbarcati clandestinamente individui o merci, dovrà recarsi sul posto per prendere [...]
Art. 108.      Nel caso fossero trovati sulla spiaggia degli oggetti abbandonati, l'ufficiale di porto, ove si tratti di effetti di uso personale o domestico, li farà sottoporre a [...]
Art. 109.      Gli agenti doganali, nel caso dello sbarco clandestino di passeggieri o di effetti di uso personale o domestico, saranno obbligati ad informarne gli uffici di porto, [...]
Art. 110.      Venendo rigettato dal mare sulla spiaggia qualche cadavere, l'ufficiale di porto ne darà immediato avviso al sindaco ed all'autorità giudiziaria
Art. 111.      L'ordine di servizio di ciascuna delle stazioni sanitarie dell'Asinara, Poveglia, Augusta, Brindisi, Genova e Nisida, o altra che si istituisca, sarà determinato da [...]
Art. 112.      I capitani delle navi che verranno inviate o si dirigeranno spontaneamente ad una delle dette stazioni per subirvi le misure sanitarie a norma del presente regolamento o [...]
Art. 113.      Di regola, i passeggieri e l'equipaggio subiranno il periodo di osservazione a bordo, scendendo soltanto alle stazioni sanitarie per farvi il bagno di pulizia e per [...]
Art. 114.      Quando tutte od alcuna delle persone imbarcate sulla nave dovessero rimanere nella stazione sanitaria per qualche tempo, prima che la nave abbia libera pratica, per le [...]
Art. 115.      Le persone ammalate e ricoverate nell'ospedale pagheranno la retta giornaliera stabilita dalla legge, salve le esenzioni stabilite pure dalla legge
Art. 116.      E' in facoltà delle persone ricoverate all'ospedale di chiamare, a loro spese, altro medico da quello della stazione
Art. 117.      I comandanti delle navi sono tenuti a rimborsare le spese per le misure sanitarie, alle quali sono sottoposti i passeggieri, gli oggetti d'uso, le merci e le navi [...]
Art. 118.      Le trasgressioni od infrazioni al presente regolamento sono punite a norma dell'art. 17 della legge sanitaria, con pene pecuniarie da lire 1.000 a lire 100.000, salvo le [...]


§ 86.7.1 - R.D. 29 settembre 1895, n. 636.

Approvazione del regolamento sulla sanità marittima.

(G.U. 4 novembre 1895, n. 259).

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito regolamento sulla sanità marittima, il quale sarà, d'ordine Nostro, vidimato e sottoscritto dai due ministri proponenti.

 

     Art. 2.

     Sono abrogate le istruzioni ministeriali pel servizio di sanità marittima in data 26 dicembre 1871.

     Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895

 

Capo I

ORDINAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO DI SANITA' MARITTIMA

 

     Art. 1.

     Il servizio di sanità marittima ha per oggetto di vigilare, per quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica, sui porti e sulle navi ancorate non che sugli arrivi e sulle partenze per la via di mare, e di eseguire e fare osservare quanto dispongono in proposito le leggi, i regolamenti relativi, le ordinanze e i decreti delle autorità competenti.

     Forma anche parte di questo servizio tutto quanto riflette il regime di difesa contro la trasmissione delle malattie infettive diffusive per la via di mare, col mezzo delle stazioni sanitarie marittime allo stesso scopo istituite.

     Dipende tale servizio dal Ministero dell'interno, col concorso del Ministero della marina, e ne curano il disimpegno i signori prefetti, a mezzo delle capitanerie ed uffici di porto, delle stazioni sanitarie marittime e del personale sanitario addettovi.

 

          Art. 2.

     In ogni scalo di approdo del Regno si presteranno al disimpegno del servizio sanitario marittimo, fornendo il personale e i mezzi di trasporto necessari, le locali capitanerie od uffici di porto, giusta le norme del presente regolamento e nel modo che sarà stabilito dai prefetti delle rispettive provincie, sentito il medico provinciale e il capitano di porto, capo di compartimento.

     Nei principali scali designati dal Ministero dell'interno, a questo servizio sono addetti uno o più medici di porto, nominati dallo stesso Ministero dell'interno giusta le norme ed il disposto del regio decreto 22 novembre 1894.

     Negli altri scali le visite alle navi e le altre incombenze esclusivamente tecnico sanitarie saranno disimpegnate da un medico appositamente delegato con decreto del prefetto, sul parere del consiglio provinciale sanitario, e scelto di preferenza fra periti medici igienisti o fra medici che abbiano compiuti studi speciali pratici di igiene.

     I doveri ed i diritti dei medici di porto, sia di nomina ministeriale che di delegazione prefettizia, sono stabiliti dal capo II del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il servizio di sanità marittima è disimpegnato ancora dalle stazioni sanitarie dell'Asinara (Sardegna), di Augusta (Sicilia), di Poveglia (Venezia), di Nisida (Napoli), di Genova e di Brindisi o di altre che in avvenire fossero istituite.

     Al personale ed al funzionamento di ciascuna di queste stazioni sanitarie viene provveduto dal Ministero dell'interno, come dal capo XIV del presente regolamento.

 

          Art. 4.

     Gli uffici degli scali o porti del Regno, in ragione della maggiore o minore loro importanza e dei mezzi posti a loro disposizione per soddisfare alle esigenze del servizio sanitario, saranno distribuiti in due classi, secondo l'annessa tabella.

 

          Art. 5.

     Gli uffici appartenenti alla 1ª classe rilasciano patenti di sanità; ammettono a pratica tutte le provenienze marittime con patente netta e senza circostanze aggravanti a bordo; ammettono a libera pratica le provenienze marittime da paesi colpiti dalle ordinanze quando nessuna circostanza aggravante sia avvenuta durante il viaggio e dopo aver fatto adempiere ai provvedimenti stabiliti dalle succitate ordinanze.

     Gli uffici di 2ª classe rilasciano patenti di sanità e possono ammettere soltanto a pratica le provenienze marittime con patente netta da paesi non colpiti da ordinanze e senza circostanze aggravanti a bordo.

 

          Art. 6.

     La competenza territoriale delle capitanerie ed uffici di porto per ciò che riguarda il servizio sanitario è quella stessa determinata dal regolamento marittimo.

 

          Art. 7.

     Le capitanerie e gli uffici di porto per il disimpegno del servizio sanitario devono rimanere aperti dal levare del sole fino al tramonto.

     Taluni di essi, che saranno designati dal Ministero della marina su proposta dei prefetti, dopo riconosciutone il bisogno nell'interesse del servizio, rimarranno aperti anche nelle ore notturne.

 

          Art. 8.

     In ogni caso di arrivo di navi in condizioni da essere sospette di pericolo per la salute pubblica, gli uffici di porto devono subito riferirne direttamente per telegrafo alla rispettiva prefettura.

 

          Art. 9.

     Sia nel presente regolamento, che nelle ordinanze sanitarie marittime si intenderà sempre sotto la denominazione di nave, in genere, ogni imbarcazione addetta alla navigazione.

 

          Art. 10.

     In ogni ufficio devono rimanere costantemente affissi, ostensibili al pubblico, il presente regolamento e il quadro delle ordinanze emanate dal Ministero dell'interno.

 

Capo II

DEI MEDICI DI PORTO

 

          Art. 11.

     I medici di porto dipendono dal Ministero dell'interno.

     L'ordine del loro servizio è regolato dal prefetto, sul parere del medico provinciale e del capo dell'ufficio di porto, e l'esecuzione del medesimo è sotto l'immediata vigilanza del capo dell'ufficio stesso. Essi hanno l'obbligo di prestarsi a tutte le visite e ispezioni relative al loro impiego, stabilite dal presente regolamento e dalle ordinanze vigenti o su richiesta del prefetto o del capo dell'ufficio del porto, ed a curare l'adempimento di tutti i provvedimenti sanitari sia nel porto che nelle stazioni sanitarie annesse.

     Ove le esigenze del servizio lo richiedano, dovranno prestare per turno servizio continuo di guardia presso l'ufficio della capitaneria o della stazione sanitaria.

 

          Art. 12.

     I medici di porto stenderanno verbale di ogni loro visita nell'apposito registro di arrivo della nave, precisando tutte le circostanze che possono interessare la salute pubblica, e specialmente l'esistenza a bordo di persone con sintomi che possano far sospettare d'una malattia infettiva e diffusiva.

     Anche dei casi di malattie comuni devono fare cenno nel registro, indicandone i caratteri.

 

          Art. 13.

     I medici di porto, come ufficiali sanitari governativi, vigilano sulle condizioni igieniche del porto e delle navi ancorate. Essi dovranno informare immediatamente la capitaneria del porto ed il medico provinciale di qualunque fatto, che possa interessare la salute pubblica, verificato nel porto stesso o a bordo delle dette navi, come di qualunque trasgressione alle leggi e regolamenti sanitari, proponendo i provvedimenti del caso. Gli stessi medici assisteranno il comandante del porto nell'esecuzione dei provvedimenti prescritti dalle autorità competenti.

 

          Art. 14.

     Il medico di porto avrà sempre facoltà di salire a bordo delle navi ancorate, in arrivo od in partenza, per assicurarsi della salute dell'equipaggio o dei passeggieri e della condizione igienica della nave o del carico. I capitani saranno obbligati a fornire al medico tutte le notizie, informazioni od indicazioni che potranno occorrergli.

     Quando si tratta di navi straniere dovrà però dare prima avviso della sua visita al capo dell'ufficio di porto.

 

          Art. 15.

     Nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari i medici di porto, in tutti i casi non contemplati dal presente regolamento, o dalle ordinanze ministeriali, dovranno uniformarsi alle speciali istruzioni che riceveranno dal medico provinciale.

     I medici di porto hanno l'obbligo di istruire il personale della capitaneria addetto ai servizi sanitari nelle operazioni di ispezione, di disinfezione, di lavatura ecc., alle quali potrà essere adibito.

 

          Art. 16.

     In qualunque circostanza i medici di porto sono obbligati a prestarsi alla cura dei malati nelle stazioni sanitarie, uniformandosi in questo caso alle istruzioni che riceveranno dal prefetto o dal Ministero.

 

          Art. 17.

     Ai medici di porto saranno corrisposti gli stipendi stabiliti nell'apposito organico approvato con regio decreto.

     Per gli speciali incarichi fuori del territorio del comune godranno delle indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 18.

     Nel caso di morte di qualche individuo a bordo di navi, nei porti o nelle stazioni sanitarie, in seguito a malattia di dubbio carattere, la cui conoscenza potesse interessare la scienza o la pubblica salute, i medici di porto proporranno al prefetto l'autopsia del cadavere, la quale, essendo dallo stesso autorizzata, verrà eseguita colle necessarie cautele da loro o da altre persone dell'arte che fossero pure a ciò delegate.

 

          Art. 19.

     In caso di legittimo impedimento dei medici di porto ed ogni qual volta le esigenze del servizio lo richiedano, il prefetto, sentito il medico provinciale, potrà incaricare altri medici di supplirli o aiutarli temporaneamente.

     La scelta dovrà cadere preferibilmente su periti medici igienisti, o su sanitari che abbiano fatto speciali studi d'igiene.

 

          Art. 20.

     I medici delegati al servizio sanitario negli scali sprovvisti di medico di porto, dietro incarico o richiesta della prefettura o del locale ufficio di porto, hanno obbligo di prestarsi a tutte le visite e ispezioni relative al loro incarico, e di curare l'esecuzione dei provvedimenti di sanità marittima a norma delle istruzioni ed ordinanze ministeriali o delle istruzioni del medico provinciale, uniformandosi a quanto è disposto per i medici di porto in questo regolamento.

     Per questi servizi sono loro corrisposte le indennità di visita e, all'occorrenza, di trasferta determinate per ciascun porto dal ministero dell'interno [1].

     Al pagamento si provvede in base a liquidazione del capo dell'ufficio di porto, dal ministero dell'interno o dalla capitaneria competente, mediante anticipazioni all'uopo disposte dal ministero stesso, cui ne dovrà esser reso conto trimestralmente [2].

 

          Art. 21.

     I medici di porto nell'esercizio delle proprie funzioni porteranno uno speciale distintivo, che sarà stabilito dal Ministero dell'interno d'accordo col Ministero della marina.

 

Capo III

DEI PERITI ED INTERPRETI SANITARI

 

          Art. 22.

     Ove occorra di esaminare la natura del carico a bordo di navi in approdo od in partenza, se risulta di materie suscettibili di corruzione, o di accertare le condizioni normali delle sostanze alimentari e delle bevande, o di procedere ad analisi interessanti la pubblica salute, spetta tale compito ai medici di porto. Nel caso di analisi chimiche o microscopiche che non possano essere eseguite dai detti medici, questi dovranno prelevare i campioni delle sostanze da esaminare a norma del regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti ecc., e trasmetterli ai laboratori designati dalla prefettura.

     Trattandosi di visitare animali, l'incarico sarà affidato al veterinario di porto, ed in mancanza di esso ad un veterinario delegato all'uopo dal prefetto, su parere del medico provinciale.

 

          Art. 23.

     Di tutte le analisi, indagini, perizie e visite fatte sarà rilasciata dagli incaricati apposita relazione.

 

          Art. 24.

     Il compenso dovuto ai periti per le analisi chimiche o microscopiche sarà stabilito giusta la tariffa ufficiale dei laboratori municipali d'igiene, approvata dal consiglio provinciale sanitario.

     Ai veterinari delegati alle perizie o alle visite sarà corrisposta un'indennità fissata dal prefetto, sentito il consiglio provinciale sanitario, e pubblicata negli uffici di porto per norma degli interessati.

 

          Art. 25.

     Gli uffici di porto si varranno dell'intervento di interpreti per assumere i costituti dai capitani esteri in arrivo, quando nessuno tra gli impiegati addettivi sia pratico della lingua parlata dal capitano, e questi od altra persona del suo equipaggio non siano capaci di spiegarsi in italiano od in francese.

 

          Art. 26.

     Sono accettati come interpreti coloro che siano idonei a tale professione, siano maggiori di età, non abbiano mai avuto condanna per reato contro la fede pubblica o per falsità in giudizio, e, se esteri, sieno inoltre muniti di un attestato di probità del console della rispettiva nazione.

     La scelta di detti interpreti spetta ai capi degli uffici di porto.

 

          Art. 27.

     Gli interpreti sono retribuiti dell'opera loro dal capitano della nave, pel quale l'hanno prestata, con un'indennità a seconda delle consuetudini locali.

 

Capo IV

MEDICI DI BORDO

 

          Art. 28. [3]

     Nessuno può imbarcare come medico di bordo se non sia fornito dell'autorizzazione a viaggiare con tale qualifica.

     L'autorizzazione è concessa dal ministero dell'interno ai medici, i quali abbiano sostenuto con esito favorevole speciali esami di idoneità, che avranno luogo, oltre che in Roma, nei principali porti del regno, che saranno designati dallo stesso ministero.

     Le sessioni di esami sono indette a cura del ministero dell'interno ogni cinque anni, o entro minor tempo quando ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della marina mercantile [4].

     Lo stesso ministero dell'interno chiama a far parte per ciascuna commissione esaminatrice un rappresentante della direzione generale della marina mercantile e uno del commissariato generale dell'emigrazione.

 

          Art. 29. [5]

     Per l'ammissione agli esami anzidetti, gli aspiranti alla autorizzazione per medico di bordo debbono presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono:

     1) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data del bando di concorso, il quarantacinquesimo anno di età [6];

     2) certificato di cittadinanza italiana;

     3) diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia conseguito nel regno o diploma di laurea di medicina e chirurgia conseguito presso una università del regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti;

     4) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi;

     5) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

     6) certificato di iscrizione in un ordine dei medici chirurgi del regno;

     7) certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo.

 

          Art. 29 bis. [7]

     Per i medici della regia marina e del regio esercito, i quali abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, siano essi in servizio attivo oppure no, l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, di cui all'art. 28, può essere concessa dal ministero dell'interno a seguito di speciali esami integrativi in ostetricia e in pediatria, che saranno indetti in apposite sessioni a cura del ministero stesso ed ai quali detti sanitari potranno essere ammessi in deroga del limite di età, di cui al numero 1 dell'art. 29.

     Per l'ammissione agli esami anzidetti i medici della regia marina e del regio esercito dovranno presentare, nei modi e termini indicati per ciascuna sessione, i documenti che saranno richiesti dal ministero dell'interno.

     Potranno essere esonerati da tali esami quelli fra gli aspiranti che dimostrino con i titoli presentati di avere prestato per almeno sei mesi servizio in un reparto ospedaliero o clinico per ciascuna delle specialità di ostetricia e pediatria.

 

          Art. 29 ter. [8]

     Qualora, a norma delle disposizioni vigenti, occorra per il servizio igienico e sanitario di bordo un secondo ed eventualmente un terzo medico, è data facoltà ai prefetti delle provincie marittime, ove concorrano speciali condizioni di necessità e di urgenza, di consentire che, in aggiunta al sanitario autorizzato, vengano imbarcati medici sprovvisti della autorizzazione, da scegliersi fra quei sanitari che il ministero iscrive in apposito elenco, a seguito della produzione dei seguenti documenti:

     1) certificato di cittadinanza italiana;

     2) diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, conseguito nel regno o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una università del regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti;

     3) certificato di iscrizione in un ordine dei medici e chirurgi del regno;

     4) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, di data non anteriore a due mesi;

     5) certificato penale di data non anteriore a due mesi;

     6) certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo.

     Non sarà concessa dal ministero la iscrizione in detto elenco a quei sanitari che non dimostrino, coi titoli presentati, di avere una sufficiente cultura nelle discipline igieniche e provata abilità nell'esercizio pratico della medicina, della chirurgia e della ostetricia.

     Qualora dall'esame del certificato, di cui al n. 6, risultino necessari nuovi accertamenti, questi sono compiuti con le formalità indicate al comma cinque dell'art. 37 bis.

     Ai detti sanitari competono i doveri prescritti dalle vigenti disposizioni per i medici autorizzati e sono applicabili le disposizioni relative ai medici di bordo autorizzati, contenute nei successivi articoli 33, 37 bis (secondo e ultimo comma) e 37 ter (eccettuata la lettera B).

 

          Art. 30. [9]

     Gli esami consteranno di prove scritte, pratiche ed orali, e dovranno accertare che gli aspiranti posseggono una sufficiente coltura nelle discipline igieniche ed in special modo nella igiene navale ed una adeguata abilità nell'esercizio pratico della medicina, della chirurgia e dell'ostetricia.

     Con decreto del Ministero dell'interno saranno approvati i relativi programmi particolareggiati, e verranno stabilite tutte le modalità relative alla procedura degli esami.

 

          Art. 31. [10]

     I medici che hanno ottenuto la autorizzazione a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti in apposito elenco presso il Ministero dell'interno. Copia di tale elenco tenuta in corrente dovrà essere depositata nelle prefetture delle provincie marittime, e presso le capitanerie ed uffici di porto di prima classe, e ne verrà data immediata comunicazione, a richiesta, alle Compagnie di navigazione ed agli armatori.

 

          Art. 32. [11]

 

          Art. 33. [12]

     I medici di bordo sono tenuti a prestare l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave. Tale assistenza è gratuita per le persone componenti l'equipaggio, per gli impiegati dello Stato che viaggino per ragioni di servizio, per i cittadini da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione ovvero che rimpatrino a spese dello Stato ovvero che siano indigenti, per gli apolidi e rifugiati emigranti, nonchè per gli emigranti di cittadinanza straniera che prendano imbarco in un porto della Repubblica.

     Per le prestazioni richieste dagli altri passeggeri i medici di bordo possono percepire l'onorario nella misura prevista dalla tariffa minima nazionale che all'epoca della percezione risulti, a norma dell'art 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, approvata con decreto del Presidente della Repubblica. Non danno comunque diritto alla percezione dell'onorario le prestazioni relative alle malattie, pertinenti alla navigazione ovvero infettive, soggette a denuncia, stabilite con successivo provvedimento del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la marina mercantile.

     I medici di bordo hanno qualità e competenza di ufficiale sanitario governativo per la tutela dell'igiene e sanità di bordo, durante l'intera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione.

 

          Art. 34. [13]

 

          Art. 35. [14]

 

          Art. 36. [15]

     I medici di bordo a carico dei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, potranno, senza pregiudizio delle pene sancite dalle vigenti leggi, essere sottoposti alle seguenti misure disciplinari:

     a) sospensione dell'autorizzazione d'imbarco per un periodo non eccedente un anno;

     b) revoca dell'autorizzazione d'imbarco con cancellazione dall'elenco dei medici autorizzati.

     Tali misure saranno applicate con decreto del ministro dell'interno, dopo che l'interessato sarà stato invitato a presentare, entro un termine prefisso, le sue discolpe.

     Quando la gravità dei fatti lo richieda, potrà tuttavia il Ministero decretare immediatamente la sospensione, salvo a completare in seguito il regolare procedimento.

 

          Art. 37. [16]

 

          Art. 37 bis. [17]

     Con decreto del ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni generali o parziali delle autorizzazioni ad imbarcare quale medico di bordo.[Omissis]

     A tale fine i sanitari autorizzati hanno l'obbligo di notificare al ministero dell'interno ogni cambiamento della loro residenza.

     Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare al ministero dell'interno il decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, unitamente ai certificati di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 29.

     Il ministero, qualora dall'esame dei documenti risultino le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale indicate nell'art. 29 e quelle relative ai viaggi compiuti di cui all'art. 37 ter, restituisce il decreto di autorizzazione con un visto, attestante la eseguita revisione.

     Ove dall'esame del certificato, di cui al n. 7 dell'art. 29, risultino necessari nuovi accertamenti, questi sono compiuti da una commissione all'uopo nominata di volta in volta e per ciascuna provincia dal ministero dell'interno, composta dal medico provinciale che la presiede, da un ufficiale medico di grado superiore del regio esercito o della regia marina, e dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici e chirurgi o da un medico suo delegato, componente del consiglio dell'ordine stesso.

     Le spese che possono occorrere per la convocazione della commissione sono a carico del sanitario interessato, che versa in deposito preventivo alla competente sezione di tesoreria provinciale la somma che il ministero dell'interno indica, per il tramite del prefetto.

     In ogni tempo il ministero dell'interno può fare obbligo al titolare della autorizzazione ad imbarcare quale medico di bordo, di sottoporsi a speciale visita di revisione, per accertare se esso possieda i requisiti fisici e psichici prescritti, da eseguirsi con le modalità indicate nei commi precedenti, nonché di dimostrare il possesso dei requisiti morali prescritti. Tale visita di revisione potrà essere ordinata dal ministero dell'interno anche quando ne riceva motivata proposta da parte del ministero degli affari esteri (commissariato generale dell'emigrazione).

 

          Art. 37 ter. [18]

     Indipendentemente dai motivi disciplinari di cui all'art. 36, l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo:

     A) Viene revocata dal ministero dell'interno:

     1) ogni qualvolta che in seguito a revisione ordinaria o straordinaria risultino minorate nel sanitario autorizzato la idoneità fisica o quella psichica indicate nel n. 7 dell'art. 29;

     2) quando sia intervenuta condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.

     B) Può essere revocata quando nel quinquennio intercedente fra una revisione e l'altra il sanitario autorizzato non abbia compiuto, con le funzioni di medico di bordo, almeno cinque viaggi. Tale circostanza deve risultare dai visti di andata e di ritorno ovvero di sola andata o di solo ritorno, secondo i casi, che il sanitario ha l'obbligo di fare apporre dalle competenti capitanerie di porto sul proprio decreto di autorizzazione.

     C) Viene sospesa:

     1) quando il sanitario autorizzato non si sottoponga, senza giustificato motivo, alla visita individuale o alla revisione collettiva di cui all'art. 37 bis;

     2) quando il sanitario autorizzato venga sottoposto a giudizio per delitto.

     La sospensione o la revoca sono adottate dal ministero dell'interno con proprio decreto motivato, da notificarsi all'interessato in via amministrativa.

     Il provvedimento del ministero è definitivo.

 

          Art. 37 quater. [19]

     Il capitano della nave che abbia imbarcato per il servizio igienico-sanitario uno o più medici di bordo, è tenuto ad annotare, motivandoli, nel giornale nautico e per ciascuno dei sanitari, gli eventuali addebiti da lui rilevati nel loro confronti.

     In tal caso l'estratto del giornale nautico, per la parte anzidetta, è sottoposto a visione del medico di bordo interessato, il quale dovrà firmarlo, e, al termine del viaggio, verrà consegnato dal capitano alla competente capitaneria di porto.

     La capitaneria trasmetterà detto documento al ministero dell'interno (direzione generale della sanità pubblica) unitamente alle deduzioni che i sanitari interessati ritengano di formulare.

 

Capo V

PATENTE DI SANITA'

 

          Art. 38.

     La patente di sanità attesta lo stato sanitario del luogo di partenza della nave, le condizioni igieniche della nave stessa e del carico, lo stato di salute dell'equipaggio e dei passeggeri al momento dell'inizio del viaggio e ad ogni approdo.

 

          Art. 39.

     La patente è obbligatoria per tutte le navi nazionali ed estere, di guerra e di commercio, per le barche da pesca, pei battelli da diporto che partono per l'estero da un porto dello Stato, salvo il caso di particolari disposizioni emanate dal ministro dell'interno, o di convenzioni internazionali che esonerino le navi trafficanti fra i porti degli Stati contraenti dal provvedersi della patente.

     Ove non sia necessaria la patente, si dovrà per le navi in partenza e ad ogni approdo annotare sul rispettivo ruolo di equipaggio o sulla licenza di cui sono munite, le indicazioni di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 40.

     La patente è valida per un solo viaggio, essa sarà rilasciata dalla capitaneria o dall'ufficio di porto del luogo in cui la nave prende l'intero carico o ne principia a ricevere parte, e conserva la sua validità finchè tutto il carico o parte di esso, rimanga a bordo.

 

          Art. 41.

     In conseguenza di quanto dispone l'articolo precedente, ove la nave, per completare il carico, approdi successivamente in altri porti nazionali dopo quello in cui le fu rilasciata la patente, questo documento non dovrà essere rinnovato ad ogni approdo, ma sarà invece solamente vidimato, senza tassa, dal rispettivo capitano o dal capo dell'ufficio di porto.

     La stessa norma sarà osservata per le navi che approdano di rilascio.

 

          Art. 42.

     Se la nave ha subìte misure imposte dal presente regolamento, da ordinanze di sanità marittima o prescritte dalle autorità locali, e parte prima di avere ottenuta libera pratica, verrà fatta annotazione dal capo dell'ufficio di porto sulla patente o sul documento di cui al secondo alinea dell'art. 39 delle condizioni sanitarie della nave stessa, coll'indicazione del trattamento sanitario al quale fu sottoposta.

 

          Art. 43.

     Gli uffici di porto non potranno segnare sulle patenti o sul documento di cui sopra, che la salute pubblica del luogo di partenza non è nelle condizioni normali, se non dietro ordine del Ministero dell'interno.

 

          Art. 44.

     Fermo restando il disposto dagli articoli 496, 497, 498 del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, gli uffizi di porto non rilasceranno la patente, nè regolarizzeranno i documenti di bordo, se non si siano acquisita la convinzione che la nave si trova in buone condizioni igieniche, e che essa è munita di quanto è prescritto dai regolamenti in vigore.

 

          Art. 45.

     Se la nave fu soggetta a misure sanitarie, prima che le siano rilasciate le carte di bordo o le sia vidimata la sua patente, dovrà avere corrisposta la somma dovuta per rimborso delle spese, legalmente stabilite, per le medesime, secondo apposita tabella approvata dal Ministero dell'interno.

 

          Art. 46.

     Le navi che approdano in uno dei porti dello Stato, e ne ripartono per l'estero senza prendere pratica entro le ventiquattro ore, non sono obbligate a provvedersi di una nuova patente anche se facciano operazioni in contumacia.

 

          Art. 47.

     Le patenti saranno conformi al modulo stabilito; verranno fornite agli uffici di porto dal Ministero dell'interno, e saranno firmate dal prefetto della provincia.

     Le indicazioni delle patenti circa la portata della nave, il nome del capitano, il numero dei componenti l'equipaggio e dei passeggieri, dovranno essere conformi alle risultanze delle carte di bordo.

 

          Art. 48.

     La patente deve essere rilasciata alla nave entro le ventiquattro ore che precedono la partenza.

     Nel caso succedano variazioni in questo frattempo nel comando della nave, nel numero dei componenti l'equipaggio o dei passeggieri, nel carico, o nelle condizioni sanitarie del luogo di partenza, saranno esse annotate sulla patente, e le stesse annotazioni saranno firmate dal capo dell'ufficio di porto.

 

          Art. 49.

     Nel caso che uno o più porti dello Stato siano dichiarati dal Ministero dell'interno quali focolai di malattia infettiva e diffusiva, tutte le navi, nazionali od estere, da guerra o di commercio, le barche e i battelli da diporto in partenza dai porti stessi per altri scali dello Stato, dovranno essere pure provveduti di patente, la quale sarà rilasciata gratuitamente e dovrà essere rinnovata ad ogni viaggio.

 

          Art. 50.

     La vidimazione della patente sarà sempre fatta gratuitamente.

 

          Art. 51. [20]

     Salvo il disposto di convenzioni internazionali o, comunque, reciprocità di trattamento, è obbligatorio il visto da parte dei regi consoli sulle patenti di sanità delle navi dirette a porti italiani.

 

          Art. 52.

     Ove nei porti in cui la nave approda non risiedano regie autorità consolari, le navi non saranno obbligate a recarsi nei porti viciniori per far vistare le patenti, dalle regie autorità consolari colà residenti.

 

          Art. 53.

     Ove la nave trasporti emigranti, ai sensi della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, dovrà farsene menzione sulla patente.

 

Capo VI

DELLE NAVI IN PARTENZA NON ADDETTE AL TRASPORTO DEI PASSEGGERI

 

          Art. 54.

     Le navi addette al trasporto delle merci, le barche da pesca o da traffico, i battelli da diporto, a vela ed a vapore, che trafficano fra i porti dello Stato o fanno viaggi di breve navigazione, indicati dall'art. 544 del regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile, sono, di massima ed ove non siano prescritte speciali misure sanitarie, esenti da ogni visita da parte dell'autorità sanitaria all'atto della partenza.

     Esse però dovranno essere visitate dal medico di porto, qualora si abbia motivo di credere che non siano in buone condizioni igieniche.

     Dovranno pure essere sottoposte a visita medica, qualora pervenga all'autorità marittima reclamo della maggioranza dell'equipaggio circa le condizioni igieniche della nave o la qualità dei viveri, o per altri motivi speciali. I reclami dell'equipaggio dovranno essere dal capo dell'ufficio di porto immediatamente comunicati al medico di porto, al quale spetterà di proporre al capo dell'ufficio stesso i provvedimenti sanitari che crederà opportuni, tenendo presenti la portata della nave e la sua destinazione, e di sorvegliarne l'esecuzione. In caso di contestazione ne sarà deferita la risoluzione al prefetto della provincia.

 

          Art. 55.

     Le navi, addette al trasporto di merci, nei viaggi di lunga navigazione, ai sensi del citato art. 544 del regolamento marittimo, potranno essere sottoposte ad una particolare ispezione dell'ufficio di porto, la quale avrà per oggetto di assicurarsi delle buone condizioni igieniche e sanitarie della nave e dell'equipaggio.

     Ove il capo dell'ufficio di porto lo creda opportuno, potrà provvedere che la ispezione accennata sia eseguita dal medico di porto.

 

          Art. 56.

     Tali visite dovranno, salvo casi eccezionali, rimessi al prudente criterio dell'autorità marittima, assistita, ove occorra, dal medico di porto, essere eseguite prima che la nave sia caricata, e non dovranno neppure, salvo i casi eccezionali suindicati, produrre ritardo nella partenza della nave.

 

          Art. 57.

     Le disposizioni degli articoli precedenti obbligano tutte le navi nazionali in partenza dai porti dello Stato.

     Ne sono solo esenti le navi da guerra ed i battelli da diporto.

 

          Art. 58.

     Tutte le navi addette a viaggi di lungo corso o di grande cabotaggio dovranno essere provvedute della cassetta di medicinali e della provvista di disinfettanti prescritte dalle istruzioni ministeriali.

     Sarà obbligo del capitano di far visitare la cassetta ed i disinfettanti, prima della partenza, dal medico di porto, che ne rilascerà analogo certificato senza l'esibizione del quale, l'ufficio di porto non consegnerà le carte di bordo.

     Per le navi che fanno viaggi periodici la visita di cui sopra sarà fatta solo ogni sei mesi.

 

Capo VII

DELLE NAVI IN PARTENZA ADDETTE AL TRASPORTO DEI PASSEGGERI

 

          Artt. 59. - 68. [21]

 

          Art. 69.

     Tutte le navi in partenza, nazionali o straniere, destinate all'estero od ai porti dello Stato, con emigranti od immigranti a bordo, devono provvedersi della patente di sanità o far vidimare il ruolo di equipaggio ai sensi dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1885, per comprovare lo stato di salute del luogo da cui partono. La patente o la vidimazione non sarà accordata se non dopo aver dimostrato l'adempimento di tutte le prescrizioni regolamentarie.

 

Capo VIII

DELLE NAVI IN ARRIVO NEGLI SCALI E PORTI DELLO STATO

 

          Art. 70.

     Ogni capitano o padrone di nave nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato è obbligato:

     1. Di mantenersi in completo isolamento, inalberando bandiera gialla, ed impedendo ogni comunicazione prima di avere ottenuto la libera pratica.

     2. [22]

     3. [23]

     4. [24]

 

          Art. 71.

     Alle norme indicate nell'articolo precedente saranno sottoposte anche le navi da guerra nazionali ed estere.

     Per esse però le informazioni e l'interrogatorio di cui nell'articolo precedente, saranno ricevute dal funzionario di porto che si reca loro incontro.

 

          Art. 72.

     Nei tempi ordinarii le navi che viaggiano lungo le coste dello Stato, sempre che nessuna circostanza aggravante sia avvenuta a bordo nè abbiano avuta alcuna comunicazione durante la traversata, sono esenti al loro approdo da ogni formalità sanitaria.

 

          Art. 73.

     La facilitazione, di cui nell'articolo precedente, cesserà qualora sia riconosciuta l'alterazione della salute di qualche individuo a bordo, oppure quando il Ministero dell'interno lo creda necessario per l'esistenza di qualche malattia infettiva e diffusiva nello Stato od all'estero.

     In tali condizioni i capitani dovranno osservare il disposto dell'art. 70.

 

          Art. 74.

     Le dichiarazioni fatte dal capitano, ai sensi dell'art. 70, prima dell'ammissione a pratica, saranno annotate in apposito registro, nel quale non è permessa alcuna cancellatura od alterazione, quando diano luogo a provvedimenti sanitari.

 

          Art. 75.

     Allorquando l'autorità di porto dubita dell'esattezza della dichiarazione del capitano, potrà procedere all'esame di persone dell'equipaggio o di passeggieri, sottoponendoli a tutto o parte dell'interrogatorio di cui all'articolo seguente.

     Per le navi da guerra basterà sempre la dichiarazione fatta col vincolo della parola d'onore, dal comandante o dall'ufficiale che lo rappresenta.

 

          Art. 76.

     Le interrogazioni da rivolgersi al capitano, al momento che questi chiede l'ammissione a pratica, dovranno essere di tal natura da accertare le condizioni sanitarie del luogo di partenza della nave, e degli scali intermedii toccati, il tempo impiegato nella traversata, la qualità e quantità del carico, il numero delle persone che si trovano a bordo, equipaggio e passeggieri, lo stato igienico della nave, ogni caso avvenuto e tutte le comunicazioni avute durante la traversata.

     Le risposte dei capitani non potranno farsi note ad estranei, nè essere portate a conoscenza del pubblico.

     I capitani esteri che parlano idioma non conosciuto dall'ufficiale di porto dovranno valersi dell'opera di un interprete, a norma del capo III del presente regolamento.

 

          Art. 77.

     Le navi provenienti da paesi non soggetti a trattamenti sanitari, se la traversata fu incolume e non abbiano avute comunicazioni sospette durante la medesima, saranno di regola poste in libera pratica appena il capitano sia stato interrogato, a sensi dell'articolo precedente.

 

          Art. 78.

     Allorquando l'ufficiale di porto lo creda opportuno potrà, però, fare eseguire dal medico di porto o da un agente portuale una visita di ricognizione per accertare se lo stato igienico della nave sia soddisfacente, se il numero degli individui a bordo corrisponde con quello che risulta dalla patente o dalle carte di bordo e con le dichiarazioni del capitano, e se tutte le persone a bordo non presentino indizi di malattia infettiva o diffusiva.

 

          Art. 79.

     La visita di ricognizione non sarà eseguita per le navi da guerra, per le quali basta l'assicurazione del comandante o del medico di bordo.

 

          Art. 80.

     Quando le navi in arrivo, per le disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze del Ministero dell'interno debbano essere sottoposte a visita medica, o questa sia ritenuta necessaria dalle autorità locali per condizioni speciali delle navi, il medico di porto passerà in rassegna tutti gli individui imbarcati o sul bordo della nave stessa, o, preferibilmente, quando è attuabile, in un locale del porto, nel quale possano scendere con le debite cautele di completo isolamento, sottoponendoli a quelle interrogazioni od indagini mediche che egli stimi opportune per accertarsi che non siano affetti da malattie infettive e diffusive.

     L'esame del medico si estenderà pure alle condizioni igieniche della nave.

     Le misure di disinfezione degli effetti sudici e di lavatura delle persone, come pure le disinfezioni dei locali sospetti di infezione della nave, stabilite dal presente regolamento o dalle ordinanze ministeriali, debbono essere eseguite sotto la vigilanza del medico di porto, a norma delle istruzioni emanate dal Ministero dell'interno.

 

          Art. 81.

     Abbenchè il luogo di provenienza di una nave non sia soggetto ad ordinanza sanitaria e la patente presentata sia netta, l'ufficio di porto ne sospenderà l'ammissione a pratica ogni qualvolta risulti una fra le seguenti circostanze:

     1° che il numero delle persone esistenti a bordo non concordi con quello segnato sulla patente e sul ruolo di equipaggio;

     2° che la patente non sia a stampa, o vi si rivelino cancellature, raschiature od alterazioni, oppure non corrisponda alle dichiarazioni del capitano;

     3° che risultino alterazioni nella salute di qualche persona a bordo;

     4° che il carico sia tutto od in parte composto di sostanze sospette di compromettere la salute pubblica, come stracci non confezionati secondo le ordinanze ministeriali o effetti di uso sudici;

     5° che le condizioni igieniche della nave non siano soddisfacenti;

     6° che nella traversata siasi verificato qualche caso di malattia dubbia o di morte, o se risulti di comunicazioni sospette avute nella traversata;

     7° che via sia grande agglomeramento di persone in condizioni poco soddisfacenti di nettezza.

 

          Art. 82.

     Ove si avveri qualcuna delle circostanze indicate dall'articolo precedente l'ufficiale di porto, mentre sospenderà la pratica, farà visitare la nave dal medico di porto, il quale, quando riscontri qualche pericolo per la pubblica salute, redigerà apposita relazione della visita, da trasmettersi immediatamente al prefetto, a cura dell'ufficiale suddetto, occorrendo per telegrafo, per le opportune istruzioni.

 

          Art. 83.

     Se le navi in arrivo, anche con patente netta, hanno a bordo animali vivi, equini, bovini, ovini o suini, sarà conceduto lo sbarco degli animali, salvo il disposto di speciali ordinanze, solo dopo che sia stato accertato, pel deposto del capitano o anche di qualche individuo dell'equipaggio interrogati separatamente, o, dove occorra, con visita del veterinario di porto, che gli animali non sono attaccati da nessuna malattia epizootica contagiosa.

     Riconoscendosi che gli animali siano affetti da malattie trasmissibili, l'ufficiale di porto o applicherà il disposto delle ordinanze in vigore per tali casi, se ve ne siano, o ne riferirà per telegrafo al prefetto per le opportune istruzioni.

 

          Art. 84.

     I capitani o padroni che comandano navi con carico di cereali, coloniali o sostanze alimentari o di bevande, nell'atto di ricevere la pratica, hanno obbligo di impegnarsi, mediante dichiarazione sottoscritta, di non permettere che ne sia sbarcata nessuna quantità che si trovi avariata, alterata o corrotta, e di prevenire in tale contingenza subito l'ufficio di porto, per quelle disposizioni che fossero del caso.

     Le stesse sostanze riconosciute avariate o alterate così da poter riuscire dannose all'uso cui sono destinate, saranno sommerse in mare a conveniente distanza dal porto o dalla riva, o distrutte altrimenti col fuoco.

 

          Art. 85.

     Nel caso che gli ufficiali di porto facciano scoperta o ricevano denunzia dell'esistenza delle sostanze sopradette, guaste od adulterate a bordo di qualche nave, ne faranno sollecito rapporto al prefetto, il quale provvederà ai termini della vigente legge sanitaria e del regolamento speciale sulla vigilanza igienica degli alimenti, bevande ed oggetti di uso domestico, salvo il disposto di speciali ordinanze in proposito.

 

          Art. 86.

     Se dalle perizie fatte risulterà che le merci, di cui agli articoli precedenti, pur non essendo atte ad uso alimentare o di bevanda, possano essere utilizzate per uso industriale, il prefetto, salvo il disposto di speciali prescrizioni del Ministero dell'interno, ne permetterà l'introduzione, facendo sorvegliare, per mezzo della forza pubblica, l'entrata e l'impiego di dette merci, per l'uso cui furono destinate, trattandole pure, ove sia necessario, con mezzi atti a renderle sempre riconoscibili da chiunque cui si offrissero clandestinamente per uso alimentario o di bevanda.

     Le spese derivanti dalle dette misure di vigilanza andranno a carico del proprietario della merce.

 

          Art. 87.

     Ogni nave che arrivi con patente brutta o da località contemplata dalle ordinanze di sanità marittima, o con circostanze aggravanti durante la traversata, sarà sottoposta alle misure in ogni speciale caso prescritte dal presente regolamento e dalle ordinanze in vigore.

     Le navi indicate nel precedente comma, le quali siano state sottoposte a misure sanitarie nel primo approdo del Regno, non dovranno essere nuovamente sottoposte alle medesime od altre misure sanitarie nei successivi scali del Regno, tranne nei casi di circostanze aggravanti in linea sanitaria sviluppatesi durante la traversata da uno all'altro scalo del Regno [25].

 

          Art. 88. [26]

     La patente è brutta agli effetti dell'articolo precedente quando alla medesima risulti, che, o nel luogo di partenza, o in alcuno degli scali intermedi toccato dalla nave esistesse in atto una malattia contagiosa, ovvero che manifestazioni di detta malattia si fossero avute da meno di venti giorni, salvo quanto possa essere disposto, per determinate malattie esotiche, da apposite ordinanze del Ministero dell'interno.

 

          Art. 89.

     Le navi prive di patenti di sanità, se non ne siano dispensate a norma dell'art. 92, saranno sottoposte alla visita medica e alla disinfezione degli oggetti sudici di uso personale o domestico, se pure non sarà il caso di applicarvi altre misure stabilite dal presente regolamento o dalle ordinanze in vigore.

 

          Art. 90.

     Nei casi straordinari di un pericolo imminente e per cui la sospensione della libera pratica non sia giudicata sufficiente, gli uffici di porto potranno ordinare, sotto la loro responsabilità, le misure d'urgenza che giudicheranno indispensabili per la conservazione della pubblica incolumità, riferendone immediatamente, a mezzo del telegrafo, al competente prefetto.

     Qualora l'ufficio di porto si valga della facoltà concessagli da questo articolo, dovrà far risultare dell'urgenza del motivo e della necessità della misura adottata con ordinanza, che sarà redatta appena sia possibile e verrà subito trasmessa al prefetto.

 

          Art. 91.

     Le navi, che, per ragione delle loro provenienze o di circostanze avvenute a bordo durante la traversata, debbano, per essere ammesse a libera pratica, subire misure sanitarie a norma del presente regolamento o di ordinanze in vigore, potranno, senza prendere libera pratica, fare operazioni di carico e scarico di merci, ed anche di passeggieri, assoggettandosi a tutte quelle misure di precauzione che saranno ritenute necessarie per evitare altri rapporti.

     Nel caso di sbarco di passeggieri si dovrà però richiedere speciale autorizzazione al prefetto, che la concederà solo su parere del medico provinciale.

     I passeggieri e gli oggetti sbarcati saranno soggetti alle misure sanitarie prescritte per il caso.

 

          Art. 92.

     Il ministro dell'interno, d'accordo con quello della marina, potrà, in tempi ordinari, dispensare dalla presentazione in arrivo della patente di sanità, le provenienze da determinati porti designati con speciale ordinanza.

 

Capo IX

NAVI IN VIAGGIO SOSPETTE DI INFEZIONE PER MORBI ESOTICI

 

          Art. 93.

     Ogni volta che su di una nave italiana, partita da un porto dello Stato, si manifesti uno o più casi sospetti di colera o di altri morbi infettivi e diffusivi di origine esotica, prima che sia uscita dal bacino del Mediterraneo, il comandante sarà obbligato a interrompere il viaggio, dirigendosi alla stazione sanitaria più vicina.

 

          Art. 94.

     In qualunque località una nave italiana si trovi fuori del Mediterraneo nelle suindicate condizioni, è autorizzata a dirigersi ad una delle stazioni sanitarie, e preferibilmente all'Asinara (Sardegna).

     Tanto in questo, come nel caso dell'articolo precedente, dovrà la nave dare avviso telegrafico della sua direzione per mezzo dei semafori.

 

Capo X

MISURE SANITARIE PER LE NAVI IN ARRIVO SOSPETTE DI INFEZIONI PER MALATTIE CONTAGIOSE COMUNI NEL REGNO

 

          Art. 95. [27]

     Per le navi in arrivo, che abbiano avuto nella traversata, o abbiano tuttora a bordo infermi o sospetti di vaiuolo, difterite, scarlattina e di altra malattia contagiosa e diffusiva, fra quelle comuni nelle nostre regioni, si effettueranno le seguenti misure:

     1) visita medica delle persone a bordo, disinfezione degli effetti d'uso personale e domestico degli ammalati e degli effetti non puliti delle persone che li hanno assistiti. Potranno dalla visita essere esentati i passeggieri di classe, sempre quando il medico di porto, sotto la sua responsabilità, ritenga non necessario di assoggettarveli;

     2) disinfezione completa degli ambienti ove siano stati o vi siano individui affetti dalla malattia contagiosa, a norma delle istruzioni ministeriali;

     3) sbarco ed invio degli ammalati o sospetti, all'ospedale di isolamento del luogo ove approda la nave o della località più vicina;

     4) vaccinazione di tutte le persone a bordo che non presentino segni evidenti di recente innesto, se si tratti di vaiuolo. La vaccinazione non è obbligatoria per passeggieri di nazionalità estera che non sbarcano nel Regno e sono diretti ad un porto estero;

     5) pulizia rigorosa delle parti della nave destinate a passeggieri e all'equipaggio, e, occorrendo, anche di altri locali.

     Alle navi anzidette, le quali abbiano a bordo un medico governativo R. commissario di emigrazione o un medico di bordo autorizzato; e che inoltre posseggano a bordo un adatto locale di isolamento, un adeguato apparecchio di disinfezione a vapore ed un apparecchio per la distruzione dei topi di tipo riconosciuto idoneo dal Ministero dell'interno e di sufficiente potenzialità, potrà l'ufficio portuale, sul conforme parere del medico di porto, concedere le seguenti agevolazioni:

     a) esenzione dalle misure sopra indicate ai numeri 1, 4 e 5 allorquando vi sia l'attestazione del medico R. commissario e del medico di bordo, fatta col vincolo della parola d'onore, che le misure stesse sono state completamente attuate a bordo nelle 24 ore immediatamente precedenti all'arrivo;

     b) autorizzazione al capitano della nave, che ne faccia richiesta, di non sbarcare il malato od i malati o sospetti, giusta quanto è più sopra indicato al n. 3, e di farli invece proseguire, in istato di isolamento sulla nave, fino a destinazione, salvo, occorrendo, di sorvegliarne l'isolamento a bordo, a mezzo di appositi agenti, durante la permanenza della nave nel porto;

     c) concessione della libera pratica anche prima che sia completata la effettuazione delle misure indicate più sopra ai numeri 2 e 3, sempre che siano date tutte le necessarie garanzie del sicuro ed integrale adempimento delle misure stesse nel più breve termine possibile.

 

Capo XI

MISURE SANITARIE PER LE NAVI IN ARRIVO SOSPETTE DI INFEZIONE PER COLERA

 

          Art. 96.

     Le navi che arrivano nei porti dello Stato con patente brutta per colera, o che sono partite da località dichiarate infette per tale morbo con ordinanza del Ministero dell'interno, per avere la libera pratica dovranno assoggettarsi alle misure indicate negli articoli seguenti.

 

          Art. 97.

     Tutte le dette navi saranno sottoposte a rigorosa visita medica delle persone a bordo ed alla disinfezione di tutti gli effetti di uso personale o domestico, i quali non siano trovati perfettamente puliti.

     I medici incaricati delle visite a bordo giudicheranno nei singoli casi se debbansi sottoporre a disinfezione anche gli indumenti di passeggeri o di persone dell'equipaggio.

 

          Art. 98.

     Le navi sulle quali si fossero verificati casi di colera durante la traversata o che presentassero all'arrivo casi dichiarati o sospetti di tale malattia, saranno inviate alla stazione sanitaria più vicina, dell'Asinara, o di Poveglia, o di Augusta, per subirvi la visita e le disinfezioni di cui all'articolo precedente e quelle altre misure sanitarie che, di volta in volta, saranno determinate dal Ministero dell'interno.

     Le navi che si trovano in viaggio in tali condizioni potranno direttamente recarsi a dette stazioni prima di approdare ad altro porto dello Stato, avvertendo possibilmente col mezzo dei semafori.

 

          Art. 99.

     Potranno essere dispensate dal trasferirsi ad una stazione sanitaria, per le misure di cui all'articolo precedente, quelle navi, sulle quali, pur essendosi verificati casi di colera nella traversata, non se ne siano poi ripetuti altri da almeno cinque giorni dopo la piena guarigione o la morte dei colpiti, ove le stesse navi abbiano medico e stufa a disinfezione regolamentare a bordo.

     Le misure sanitarie prescritte in tali condizioni saranno applicate nel porto stesso di approdo o nelle annesse stazioni sanitarie. In nessun caso però l'acqua della sentina potrà essere versata nel porto, se prima non sarà stata disinfettata a norma delle istruzioni ministeriali.

 

Capo XII

MISURE SANITARIE PER LE NAVI IN ARRIVO SOSPETTE DI INFEZIONE PER FEBBRE GIALLA

 

          Art. 100.

     Le navi che arrivano nei porti dello Stato con patente brutta per febbre gialla, o che sono partite da località dichiarate infette per tale morbo con ordinanza del Ministero dell'interno, per avere la libera pratica dovranno assoggettarsi alle misure indicate negli articoli seguenti.

 

          Art. 101.

     Saranno ammesse a libera pratica, in seguito a rigorosa visita medica, le navi riconosciute in buone condizioni igieniche, sempre che abbiano un medico e un apparecchio a disinfezione a vapore a bordo e risulti da dichiarazione esplicita dal sanitario:

     a) che non sieno stati sulle medesime caricati effetti sudici di uso personale o domestico, o che tali effetti vennero a bordo lavati e disinfettati convenientemente;

     b) che non si sia verificato durante la traversata alcun caso, ancorchè solo sospetto, di febbre gialla.

 

          Art. 102.

     Saranno ammesse a libera pratica, in seguito a rigorosa visita medica ed a regolari disinfezioni degli effetti sudici di uso personale o domestico, quelle navi che non si trovano in qualcuna delle condizioni dell'articolo precedente, sempre, beninteso, che consti da dichiarazione giurata del medico di bordo, od, in mancanza di questo, del capitano, non esservisi verificato durante il viaggio alcun caso, ancorchè solo sospetto, della precitata malattia.

 

          Art. 103.

     Saranno ammesse a libera pratica, colle precauzioni accennate nell'articolo precedente e previa disinfezione dei locali che saranno indicati dal medico di porto, le navi provvedute di medico e di stufa e disinfezione regolamentare a bordo, le quali, pur avendo avuto casi di febbre gialla durante il viaggio, ne siano rimaste immuni innanzi l'approdo, per cinque giorni almeno, dopo la piena guarigione o dopo la morte dei colpiti. In questo caso, però è necessaria un'attestazione giurata del medico, dalla quale risulti che siano state praticate le più rigorose disinfezioni degli effetti appartenenti ai malati ed ai locali in cui essi furono curati.

 

          Art. 104.

     Saranno dirette ad una delle stazioni sanitarie marittime, quelle navi che, dopo avere avuto casi di febbre gialla a bordo, arrivino in un porto dello Stato e non si trovino nelle condizioni dell'articolo precedente.

     Queste navi potranno anche trasferirsi direttamente alla stazione dell'Asinara, di Poveglia o di Augusta prima di approdare a qualsiasi porto italiano, per subirvi le misure che dal Ministero dell'interno verranno ordinate, dandone avviso semaforico.

 

          Art. 105.

     Sarà in ogni caso vietato a qualunque nave proveniente da regioni infette da febbre gialla, di scaricare nei porti la sua zavorra, se risulti di terra o sabbia; tale operazione dovrà farsi in alto mare alla distanza di 5 chilometri, almeno, dalla spiaggia.

 

Capo XIII

DEI NAUFRAGI, DEGLI SBARCHI CLANDESTINI E DEGLI OGGETTI GETTATI DAL MARE SULLA SPIAGGIA

 

          Art. 106.

     L'ufficiale di porto che, nel caso di naufragio di una nave, si reca sul luogo del sinistro per disimpegno degli incarichi commessigli dal "Regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile", dovrà accertarsi dello stato di salute dei naufraghi, e della loro provenienza.

     Nel caso che qualcuno dei naufraghi sia ammalato o la nave perduta provenga da località colpita da ordinanza sanitaria, l'ufficiale di porto provvederà perchè le persone siano tenute in osservazione, e siano loro prestati, possibilmente col concorso di un sanitario, i soccorsi necessari; informerà dell'accaduto l'autorità locale e chiederà telegraficamente istruzioni al prefetto.

 

          Art. 107.

     Qualora l'autorità marittima venga a conoscere che su qualche punto del litorale, siano sbarcati clandestinamente individui o merci, dovrà recarsi sul posto per prendere tutti i provvedimenti eventualmente necessari nell'interesse della pubblica salute.

 

          Art. 108.

     Nel caso fossero trovati sulla spiaggia degli oggetti abbandonati, l'ufficiale di porto, ove si tratti di effetti di uso personale o domestico, li farà sottoporre a disinfezione, oppure, ove ciò non sia possibile, li farà distruggere col fuoco.

 

          Art. 109.

     Gli agenti doganali, nel caso dello sbarco clandestino di passeggieri o di effetti di uso personale o domestico, saranno obbligati ad informarne gli uffici di porto, trattenendo intanto in isolamento le persone e gli oggetti.

 

          Art. 110.

     Venendo rigettato dal mare sulla spiaggia qualche cadavere, l'ufficiale di porto ne darà immediato avviso al sindaco ed all'autorità giudiziaria.

     Spetterà al sindaco di provvedere pel seppellimento, che dovrà essere eseguito con le norme stabilite pei morti di malattie contagiose, se non siasi altrimenti accertata altra causa della morte.

 

Capo XIV

STAZIONI SANITARIE

 

          Art. 111.

     L'ordine di servizio di ciascuna delle stazioni sanitarie dell'Asinara, Poveglia, Augusta, Brindisi, Genova e Nisida, o altra che si istituisca, sarà determinato da apposito regolamento, che sarà emanato dal Ministero dell'interno.

 

          Art. 112.

     I capitani delle navi che verranno inviate o si dirigeranno spontaneamente ad una delle dette stazioni per subirvi le misure sanitarie a norma del presente regolamento o di speciali ordinanze, dovranno prendere ancoraggio nel punto loro designato dall'autorità di porto ed uniformarsi, quindi, alle disposizioni dell'incaricato del servizio sanitario della stazione.

     In caso di contestazioni, provvederà il prefetto della rispettiva provincia, udito il medico provinciale, senza che tale ricorso abbia effetto sospensivo.

 

          Art. 113.

     Di regola, i passeggieri e l'equipaggio subiranno il periodo di osservazione a bordo, scendendo soltanto alle stazioni sanitarie per farvi il bagno di pulizia e per sottomettere alle disinfezioni opportune gli effetti sudici di uso personale e domestico, secondo sarà ordinato dal sanitario della stazione.

     Tanto allo sbarco e al rimbarco delle persone e degli effetti d'uso, quanto al trasporto e alla ripresa di questi ultimi agli apparecchi di disinfezione, dovrà provvedere il capitano della nave con personale ed imbarcazioni bene equipaggiate e in numero sufficiente, perchè tali operazioni si compiano regolarmente.

 

          Art. 114.

     Quando tutte od alcuna delle persone imbarcate sulla nave dovessero rimanere nella stazione sanitaria per qualche tempo, prima che la nave abbia libera pratica, per le misure sanitarie o per osservazione, il capitano della nave stessa è obbligato a provvedere al loro mantenimento.

 

          Art. 115.

     Le persone ammalate e ricoverate nell'ospedale pagheranno la retta giornaliera stabilita dalla legge, salve le esenzioni stabilite pure dalla legge.

 

          Art. 116.

     E' in facoltà delle persone ricoverate all'ospedale di chiamare, a loro spese, altro medico da quello della stazione.

 

Capo XV

SPESE PER MISURE SANITARIE

 

          Art. 117.

     I comandanti delle navi sono tenuti a rimborsare le spese per le misure sanitarie, alle quali sono sottoposti i passeggieri, gli oggetti d'uso, le merci e le navi stesse, sia nei porti, che nelle stazioni sanitarie.

     Le spese sopraddette saranno calcolate secondo una tariffa, che sarà approvata dal Ministero dell'interno e pubblicata in tutti gli uffici di porto e presso le stazioni sanitarie.

     Non sarà concessa la libera pratica alle navi fino a che non avranno soddisfatto alle sopracitate spese, ritraendone regolare ricevuta.

 

Capo XVI

PENE

 

          Art. 118.

     Le trasgressioni od infrazioni al presente regolamento sono punite a norma dell'art. 17 della legge sanitaria, con pene pecuniarie da lire 1.000 a lire 100.000, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal codice penale e da altre leggi [28].

 

 

TABELLE

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. unico del D.Lgs. 12 aprile 1917, n. 1056.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico del D.Lgs. 12 aprile 1917, n. 1056.

[3] Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288.

[4] Comma così sostituito dall'art. unico del R.D. 21 marzo 1929, n. 871.

[5] Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288.

[6] Numero così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 3 febbraio 1976, n. 479.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288.

[9] Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1 del R.D. 7 luglio 1910, n. 573.

[10] Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1 del R.D. 7 luglio 1910, n. 573.

[11] Articolo abrogato dall'art. 78 del R.D. 20 maggio 1897, n. 178.

[12] Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1972, n. 850.

[13] Articolo abrogato dall'art. 78 del R.D. 20 maggio 1897, n. 178.

[14] Articolo abrogato dall'art. 78 del R.D. 20 maggio 1897, n. 178.

[15] Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1 del R.D. 7 luglio 1910, n. 573.

[16] Articolo abrogato dall'art. 78 del R.D. 20 maggio 1897, n. 178.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288.

[20] Articolo così modificato dall'art. 1 del R.D. 23 settembre 1937, n. 2641.

[21] Articoli abrogati dall'art. 78 del R.D. 20 maggio 1897, n. 178.

[22] Numero abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 232, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[23] Numero abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 232, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[24] Numero abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 232, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[25] Comma aggiunto dall'art. 2 del R.D. 7 luglio 1910, n. 573.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.D. 7 luglio 1910, n. 573.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.D. 7 luglio 1910, n. 573.

[28] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati per effetto dell'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.