§ 86.7.2 - R.D. 7 luglio 1910, n. 573.
Sostituzione delle disposizioni in vari articoli del regolamento sulla sanità marittima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.7 sanità aerea e marittima
Data:07/07/1910
Numero:573


Sommario
Art. 1.      Alle disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 33 (1° comma), 36, del regolamento sulla sanità marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636 e [...]
Art. 2.      All'art. 87 del regolamento sulla sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      Agli articoli 88 e 95 del regolamento sulla sanità marittima, approvato col R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono sostituiti i seguenti
Art. 4.      Nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, sarà provveduto alla revisione degli elenchi degli autorizzati ad imbarcare come medico di bordo per [...]


§ 86.7.2 - R.D. 7 luglio 1910, n. 573.

Sostituzione delle disposizioni in vari articoli del regolamento sulla sanità marittima.

(G.U. 24 agosto 1910, n. 197).

 

 

     Art. 1.

     Alle disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 33 (1° comma), 36, del regolamento sulla sanità marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636 e successivamente modificate cogli articoli 21, 22, 23, 25 (1° comma) e 28 (1° comma), del regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri (approvato con i RR. decreti 20 maggio 1897, n. 178 e 19 ottobre 1898, n. 454), sono sostituite le seguenti:

     "Art. 28. - Nessuno può imbarcare come medico di bordo, se non sia fornito della autorizzazione a viaggiare con tale qualifica. L'autorizzazione è concessa dal Ministero dell'interno ai medici, i quali abbiano sostenuto con successo gli speciali esami di idoneità, che saranno annualmente indetti, in apposita sessione, a cura del Ministero stesso".

     "Art. 29. - Per l'ammissione agli esami anzidetti gli aspiranti all'autorizzazione per medico di bordo dovranno presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono:

     1°) atto di nascita;

     2°) certificato di cittadinanza italiana;

     3°) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito, da non meno di due anni compiuti, in una Università del Regno;

     4°) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi;

     5°) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

     6°) certificato di sana e robusta costituzione di data recente.

     Potranno presentarsi altresì titoli di studio e di servizio, e pubblicazioni scientifiche".

     "Art. 30. - Gli esami consteranno di prove scritte, pratiche ed orali, e dovranno accertare che gli aspiranti posseggono una sufficiente coltura nelle discipline igieniche ed in special modo nella igiene navale ed una adeguata abilità nell'esercizio pratico della medicina, della chirurgia e dell'ostetricia.

     Con decreto del Ministero dell'interno saranno approvati i relativi programmi particolareggiati, e verranno stabilite tutte le modalità relative alla procedura degli esami".

     "Art. 31. - I medici che hanno ottenuto la autorizzazione a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti in apposito elenco presso il Ministero dell'interno. Copia di tale elenco tenuta in corrente dovrà essere depositata nelle prefetture delle provincie marittime, e presso le capitanerie ed uffici di porto di prima classe, e ne verrà data immediata comunicazione, a richiesta, alle Compagnie di navigazione ed agli armatori".

     "Art. 33. (1° comma). - I medici di bordo debbono prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave. Essi hanno, inoltre, qualità e competenza di ufficiale sanitario governativo, per la tutela dell'igiene e sanità a bordo durante l'intiera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione; fatta eccezione pei piroscafi sui quali sia imbarcato anche un medico governativo in qualità di regio commissario, al quale spetterà la qualifica di ufficiale sanitario per la durata del viaggio, cui egli sia addetto come funzionario del Governo".

     "Art. 36. - I medici di bordo a carico dei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, potranno, senza pregiudizio delle pene sancite dalle vigenti leggi, essere sottoposti alle seguenti misure disciplinari:

     a) sospensione dell'autorizzazione d'imbarco per un periodo non eccedente un anno;

     b) revoca dell'autorizzazione d'imbarco con cancellazione dall'elenco dei medici autorizzati.

     Tali misure saranno applicate con decreto del ministro dell'interno, dopo che l'interessato sarà stato invitato a presentare, entro un termine prefisso, le sue discolpe.

     Quando la gravità dei fatti lo richieda, potrà tuttavia il Ministero decretare immediatamente la sospensione, salvo a completare in seguito il regolare procedimento".

 

          Art. 2.

     All'art. 87 del regolamento sulla sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

     "Le navi indicate nel precedente comma, le quali siano state sottoposte a misure sanitarie nel primo approdo del Regno, non dovranno essere nuovamente sottoposte alle medesime o ad altre misure sanitarie nei successivi scali del Regno, tranne nei casi di circostanze aggravanti in linea sanitaria sviluppatesi durante la traversata da uno all'altro scalo del Regno".

 

          Art. 3.

     Agli articoli 88 e 95 del regolamento sulla sanità marittima, approvato col R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono sostituiti i seguenti:

     "Art. 88. - La patente è brutta agli effetti dell'articolo precedente quando alla medesima risulti, che, o nel luogo di partenza, o in alcuno degli scali intermedi toccati dalla nave esistesse in atto una malattia contagiosa, ovvero che manifestazioni di detta malattia si fossero avute da meno di venti giorni, salvo quanto possa essere disposto, per determinate malattie esotiche, da apposite ordinanze del Ministero dell'interno".

     "Art. 95. - Per le navi in arrivo, che abbiano avuto nella traversata, o abbiano tuttora a bordo infermi o sospetti di vaiuolo, difterite, scarlattina e di altra malattia contagiosa e diffusiva, fra quelle comuni nelle nostre regioni, si effettueranno le seguenti misure:

     1°) visita medica delle persone a bordo, disinfezione degli effetti d'uso personale e domestico degli ammalati e degli effetti non puliti delle persone che li hanno assistiti. Potranno dalla visita essere esentati i passeggieri di classe, sempre quando il medico di porto, sotto la sua responsabilità, ritenga non necessario di assoggettarveli;

     2°) disinfezione completa degli ambienti ove siano stati o vi siano individui affetti dalla malattia contagiosa, a norma delle istruzioni ministeriali;

     3°) sbarco ed invio degli ammalati o sospetti, all'ospedale di isolamento del luogo ove approda la nave o della località più vicina;

     4°) vaccinazione di tutte le persone a bordo che non presentino segni evidenti di recente innesto, se si tratti di vaiuolo. La vaccinazione non è obbligatoria per passeggieri di nazionalità estera che non sbarcano nel Regno e sono diretti ad un porto estero;

     5°) pulizia rigorosa delle parti della nave destinate a passeggieri e all'equipaggio, e, occorrendo, anche di altri locali.

     Alle navi anzidette, le quali abbiano a bordo un medico governativo regio commissario di emigrazione o un medico di bordo autorizzato; e che inoltre posseggano a bordo un adatto locale di isolamento, un adeguato apparecchio di disinfezione a vapore ed un apparecchio per la distruzione dei topi di tipo riconosciuto idoneo dal Ministero dell'interno e di sufficiente potenzialità, potrà l'ufficio portuale, sul conforme parere del medico di porto, concedere le seguenti agevolazioni:

     a) esenzione dalle misure sopra indicate ai numeri 1, 4, 5 allorquando vi sia l'attestazione del medico regio commissario e del medico di bordo, fatta col vincolo della parola d'onore, che le misure stesse sono state completamente attuate a bordo nelle 24 ore immediatamente precedenti all'arrivo;

     b) autorizzazione al capitano della nave, che ne faccia richiesta, di non sbarcare il malato od i malati o sospetti, giusta quanto è più sopra indicato al n. 3, e di farli invece proseguire, in istato di isolamento sulla nave, fino a destinazione, salvo, occorrendo, di sorvegliarne l'isolamento a bordo, a mezzo di appositi agenti, durante la permanenza della nave nel porto;

     c) concessione della libera pratica anche prima che sia completata la effettuazione delle misure indicate più sopra ai numeri 2 e 3, sempre che siano date tutte le necessarie garanzie del sicuro ed integrale adempimento delle misure stesse nel più breve termine possibile".

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 4.

     Nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, sarà provveduto alla revisione degli elenchi degli autorizzati ad imbarcare come medico di bordo per eliminare tutti coloro che per età, o per condizioni fisiche, non si trovino più in grado di compiere in modo soddisfacente le relative funzioni, e coloro che non abbiano più preso imbarco da almeno dieci anni.

     A tutti i rimanenti sarà provvisoriamente consentito di continuare nell'esercizio della funzione; ma è fatto ad essi obbligo di ottenere, entro un biennio, una nuova autorizzazione nel modo stabilito dall'art. 1 del presente decreto.

     Il biennio decorrerà dalla pubblicazione degli elenchi riveduti; ed a cura del Ministero dell'interno sarà provveduto, durante il biennio stesso, a bandire una o più sessioni di esami a seconda del bisogno.

     La nuova autorizzazione potrà anche, durante il biennio, essere concessa, con dispensa dalle prove di esame e sul conforme parere di una Commissione nominata dal Consiglio superiore di sanità, a tutti quelli fra i medici indicati nel secondo comma del presente articolo, che posseggano titoli sufficienti di studio e di servizio per la idoneità alla funzione.