§ 98.1.30662 - D.P.R. 3 febbraio 1976, n. 479.
Modificazione all'art. 29 del regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 - Elevazione dei limiti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/02/1976
Numero:479


Sommario
Art. unico.      Il n. 1) dell'art. 29 del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato dal regio decreto 7 luglio 1910, n. 593 e dal regio decreto 29 [...]


§ 98.1.30662 - D.P.R. 3 febbraio 1976, n. 479.

Modificazione all'art. 29 del regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 - Elevazione dei limiti di età per gli esami di idoneità all'imbarco dei medici di bordo.

(G.U. 16 luglio 1976, n. 186)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 29 del regolamento di sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636;

     Vista la legge 18 ottobre 1973, n. 645, concernente la modifica dell'art. 119 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

     Udito il Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Il n. 1) dell'art. 29 del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato dal regio decreto 7 luglio 1910, n. 593 e dal regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288, è sostituito come segue:

     "1) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data del bando di concorso, il quarantacinquesimo anno di età".