§ 67.4.12B - Legge 8 ottobre 1973, n. 645.
Modifica all'art. 119 del codice della navigazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:08/10/1973
Numero:645


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 119 del codice della navigazione è modificato come segue:
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 119 del codice della navigazione è modificato come segue:


§ 67.4.12B - Legge 8 ottobre 1973, n. 645.

Modifica all'art. 119 del codice della navigazione.

(G.U. 3 novembre 1973, n. 284)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 119 del codice della navigazione è modificato come segue:

     "Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'età non deve superare i quarantacinque anni".

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 119 del codice della navigazione è modificato come segue:

     "Il Ministro per la marina mercantile può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può altresì consentire l'immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano".