§ 67.4.286 – D.P.R. 4 aprile 2001, n. 232.
Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:04/04/2001
Numero:232


Sommario
Art. 1.  Provenienze marittime da scali di Paesi facenti parte dell'Unione europea.
Art. 2.  Provenienze marittime da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
Art. 3.  Concessione della libera pratica alle navi senza visita sanitaria a bordo.
Art. 4.  Concessione della libera pratica alle navi con visita sanitaria a bordo.
Art. 5.  Uffici abilitati alla concessione della libera pratica e dell'autorizzazione sanitaria.
Art. 6.  Comunicazione dei provvedimenti adottati.
Art. 7.  Tariffe.
Art. 8.  Dichiarazione marittima di sanità.
Art. 9.  Acquisizione della documentazione.
Art. 10.  Possibilità di revoca di concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo.
Art. 11.  Abrogazione di norme.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 67.4.286 – D.P.R. 4 aprile 2001, n. 232.

Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi.

(G.U. 19 giugno 2001, n. 140).

 

     Art. 1. Provenienze marittime da scali di Paesi facenti parte dell'Unione europea.

     1. All'approdo sul territorio nazionale non sono espletate formalità sanitarie nei riguardi di navi, persone e merci provenienti da scali di Paesi facenti parte dell'Unione europea.

     2. E' comunque fatta salva, nel caso in cui i Paesi di cui al comma 1 siano sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanità ovvero per altri giustificati motivi, la possibilità di ogni controllo sulle navi, i viaggiatori e le merci in arrivo, per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco. A tale fine, onde consentire l'adozione delle misure sanitarie necessarie, è fatto obbligo al Comandante della nave di comunicare ogni eventuale situazione di interesse sanitario in relazione allo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni di malattia infettiva o sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica.

     3. L'autorizzazione sanitaria è attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite del suo Agente raccomandatario marittimo. Detta dichiarazione deve riportare l'indicazione della data e dell'ora della concessione dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco.

 

          Art. 2. Provenienze marittime da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

     1. Per le navi provenienti da scali di Paesi non aderenti all'Unione europea l'effettuazione delle operazioni di sbarco di passeggeri e merci è consentita solo dopo la concessione della libera pratica.

     2. La libera pratica può essere concessa previa visita sanitaria a bordo o, in alternativa, senza visita sanitaria a bordo ma previa acquisizione dal Comandante della nave delle notizie concernenti la situazione sanitaria di bordo, secondo le modalità indicate all'articolo 3.

     3. Le navi provenienti da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea e sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanità sono comunque ammesse alla libera pratica soltanto previa visita sanitaria effettuata a bordo.

 

          Art. 3. Concessione della libera pratica alle navi senza visita sanitaria a bordo.

     1. E' consentita la concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo a navi provenienti da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea e non sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanità.

     2. La libera pratica senza visita sanitaria a bordo è concessa previa valutazione della richiesta scritta del Comando di bordo avanzata tramite telegramma, telefax o altri mezzi di trasmissione elettronica.

     3. La richiesta di concessione della libera pratica deve essere inoltrata all'interno dell'arco di tempo compreso tra l'arrivo e le dodici ore antecedenti l'arrivo della nave e deve pervenire non meno di quattro ore prima dell'arrivo stesso.

     4. Nel caso in cui il tempo di navigazione sia inferiore alle dodici ore, la richiesta di concessione della libera pratica avanzata dal Comando di bordo deve essere inoltrata subito dopo la partenza della nave e deve comunque pervenire non meno di novanta minuti prima dell'arrivo stesso.

     5. Il messaggio di richiesta deve contenere i seguenti dati:

     a) il nome della nave e del suo Agente raccomandatario marittimo;

     b) la data e l'orario di partenza;

     c) la data e l'orario previsto di arrivo;

     d) il porto capolinea;

     e) l'ultimo porto di scalo;

     f) la situazione sanitaria di bordo dal momento della partenza al momento della richiesta di concessione della libera pratica, con particolare riferimento a fatti che possano riguardare la tutela della salute pubblica e la profilassi delle malattie infettive;

     g) l'eventuale numero e causa dei decessi intervernuti durante il viaggio;

     h) la presenza o meno a bordo del medico;

     i) il numero dei membri dell'equipaggio;

     l) il numero totale dei passeggeri;

     m) il numero dei passeggeri sbarcanti;

     n) le generalità del Comandante della nave ed eventuale firma.

     6. I messaggi devono essere compilati, in chiaro, in lingua italiana, inglese o francese.

     7. La libera pratica è attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo.

     8. E' fatto obbligo al Comandante della nave in navigazione di comunicare in ogni momento, anche dopo la concessione della libera pratica di cui al comma 1, ogni variazione della situazione sanitaria di bordo in relazione allo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni di malattia infettiva o sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica. In tal caso l'eventuale libera pratica concessa è revocata e all'arrivo in porto la nave è ammessa alla libera pratica soltanto dopo la visita sanitaria effettuata a bordo.

 

          Art. 4. Concessione della libera pratica alle navi con visita sanitaria a bordo.

     1. La libera pratica con visita sanitaria a bordo è concessa alle navi di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 3, comma 8. La libera pratica è attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo. Detta dichiarazione deve riportare l'indicazione della data a dell'ora della concessione della libera pratica.

     2. Fatte salve intercorrenti situazioni igienico-sanitarie di particolare gravità o rilevanza epidemiologica sono consentiti la salita a bordo, ove necessario, del pilota del porto, l'attracco a banchina della nave e, previo consenso dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera rilasciante la libera pratica, la discesa a terra del pilota del porto, prima della visita sanitaria effettuata a bordo; prima della concessione della libera pratica non sono invece ammessi lo sbarco o la salita a bordo di altre persone e di merci e ogni altra operazione.

     3. L'autorità marittima vigila sull'isolamento della nave di cui al comma 2 richiedendo, se del caso, al Prefetto territorialmente competente l'intervento delle Forze di polizia.

 

          Art. 5. Uffici abilitati alla concessione della libera pratica e dell'autorizzazione sanitaria.

     1. Tutti gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della sanità e tutte le loro relative articolazioni territoriali sono abilitati a concedere la libera pratica, nonché ad esperire gli eventuali controlli sulle navi, i viaggiatori e le merci in arrivo da scali marittimi di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco.

     2. Per facilitare il traffico marittimo e per consentire ogni economia di gestione, il rilascio della libera pratica senza visita sanitaria a bordo può essere, con apposito provvedimento, centralizzato a livello nazionale.

 

          Art. 6. Comunicazione dei provvedimenti adottati.

     1. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, informano tempestivamente le competenti Autorità marittime e il Comando della nave, anche tramite l'Agente raccomandatario marittimo, dei provvedimenti adottati e comunque, ottenuta la libera pratica, il Comandante della nave è da ritenersi autorizzato, per quanto riguarda il profilo sanitario, a dar corso alle operazioni di sbarco e imbarco di passeggeri e merci.

 

          Art. 7. Tariffe.

     1. Le spese inerenti alle operazioni per la concessione della libera pratica e fissate con decreto del Ministro della sanità sono a carico della nave, che vi provvede anche per il tramite del suo Agente raccomandatario marittimo.

     2. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento deve essere rimessa non oltre le ventiquattro ore successive all'arrivo della nave all'Ufficio di sanità marittima, area e di frontiera.

     3. Nessuna spesa è a carico della nave per i controlli e per il conseguente rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2.

 

          Art. 8. Dichiarazione marittima di sanità.

     1. Durante la visita sanitaria a bordo ovvero, nel caso di concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo, durante la sosta in porto e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'arrivo della nave, il Comando di bordo deve provvedere a far pervenire all'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera la dichiarazione marittima di sanità, prevista dall'articolo 90 della legge 9 febbraio 1982, n. 106.

 

          Art. 9. Acquisizione della documentazione.

     1. In caso di impossibilità alla ricezione diretta da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera della documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, ed all'articolo 8, la stessa è acquisita per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo dell'Armatore della nave.

 

          Art. 10. Possibilità di revoca di concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo.

     1. La possibilità della concessione della libera pratica via telegramma, telefax o altri mezzi di trasmissione elettronica, può essere sospesa a giudizio del Ministero della sanità ove vengano a determinarsi particolari circostanze di natura sanitaria.

 

          Art. 11. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 70, primo comma, numeri 2, 3 e 4 del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, nonché quelle contenute nei decreti del Ministro della sanità, di concerto col Ministro della marina mercantile, del 24 giugno 1959, 3 giugno 1963, 29 luglio 1970, 22 ottobre 1976, 25 maggio 1983, 30 ottobre 1984 e 2 ottobre 1987.

 

          Art. 12. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.