§ 85.1.168 - D.L. 25 settembre 2002, n. 212.
Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:25/09/2002
Numero:212


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola.
Art. 2.  Accorpamenti e sdoppiamenti di classi.
Art. 3.  Finanziamento degli uffici scolastici regionali.
Art. 3 bis.  Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola.
Art. 4.  Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di [...]
Art. 5.  Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca.
Art. 5 bis.  Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo.
Art. 6.  Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori.
Art. 7.  Attività di servizio per gli studenti universitari.
Art. 7 bis.  Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 85.1.168 - D.L. 25 settembre 2002, n. 212. [1]

Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

(G.U. 26 settembre 2002, n. 226).

 

Art. 1. Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola.

     1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. [2]

     2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003. [3]

     3. All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. [4]

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. Accorpamenti e sdoppiamenti di classi.

     1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

     2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

 

     Art. 3. Finanziamento degli uffici scolastici regionali.

     1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3 bis. Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola. [5]

     1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina.

 

     Art. 4. Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999.

     1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. [6]

     2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4 bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: (omissis). [7]

 

     Art. 5. Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonchè ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

     2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto [8].

 

     Art. 5 bis. Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo. [9]

     1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta.

 

     Art. 6. Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori.

     1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis); [10]

     a bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: (omissis); [11]

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: (omissis); [12]

     c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti: (omissis). [13]

 

     Art. 7. Attività di servizio per gli studenti universitari.

     1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali. [14]

     2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: (omissis).

     2 bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997. [15]

 

     Art. 7 bis. Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università. [16]

     1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

 

     Art. 1. Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola.

     1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003.

     3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. Accorpamenti e sdoppiamenti di classi.

     1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

     2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

 

     Art. 3. Finanziamento degli uffici scolastici regionali.

     1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

     1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

     2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

 

     Art. 6. Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori.

     1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.";

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.";

     c) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "3 bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.".

 

     Art. 7. Attività di servizio per gli studenti universitari.

     1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

     2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma.".

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[2] Comma così modificato dalla L. 22 novembre 2002, n. 268, di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. 22 novembre 2002, n. 268, di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. 22 novembre 2002, n. 268, di conversione.

[5] Articolo inserito dalla L. 22 novembre 2002, n. 268, di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. 22 novembre 2002, n. 268, di conversione.

[7] Comma inserito dalla L. 22 novembre 2002, n. 268, di conversione.

[8] Comma già modificato dall'art. 3 bis del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 551, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[9] Articolo inserito dalla L. 22 novembre 2002, n. 268, di conversione.

[10] La lettera, come modificata dalla L. 22 novembre 2002, n. 268, di conversione, sostituisce il comma 1 dell’art. 4 della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[11] La presente lettera, aggiunta dalla L. 22 novembre 2002, n. 268, di conversione, sostituisce il comma 2 dell’art. 4 della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[12] La lettera, come modificata dalla 22 novembre 2002, n. 268, di conversione, sostituisce il comma 3 dell’art. 4 della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[13] La presente lettera, modificata dalla 22 novembre 2002, n. 268, di conversione, aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all’art. 4 della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[14] Comma così modificato dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione.

[15] Comma inserito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione.

[16] Articolo inserito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione.