§ 85.1.181 - Legge 22 novembre 2002, n. 268.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:22/11/2002
Numero:268


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e [...]


§ 85.1.181 - Legge 22 novembre 2002, n. 268.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

(G.U. 25 novembre 2002, n. 276)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 473 del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al";

     al comma 2, le parole da: "20,731 milioni di euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003";

     al comma 3, le parole da: "All'onere" fino a: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003".

     Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis. - (Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola). - 1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina".

     All'articolo 4:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: "All'onere derivante dall'attuazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dall'attuazione del presente comma";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"";

     nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999".

     Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis. - (Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo). - 1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta".

     All'articolo 6, comma 1:

     alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,";

     dopo la lettera a), è inserita la seguente:

     "a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio"";

     alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: "I possessori dei diplomi di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico," e dopo le parole: "nonché ai corsi di laurea specialistica" sono inserite le seguenti: "e ai master di primo livello";

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     "3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

     3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento"".

     All'articolo 7:

     al comma 1, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: "e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997".

     Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis. - (Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università). - 1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi"".