§ 80.11.37 - D.P.R. 20 giugno 1984, n. 536.
Regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:20/06/1984
Numero:536


Sommario
Art. 1.      Il Dipartimento della funzione pubblica, in attesa dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è organizzato secondo le disposizioni del presente [...]
Art. 2.      Il Ministro per la funzione pubblica può essere coadiuvato, per l'adempimento dei compiti attribuiti al Dipartimento o delegatigli, anche da esperti in materie [...]
Art. 3.      Il compenso globale da corrispondere agli esperti, in relazione all'importanza dell'opera da svolgere e dei risultati da conseguire, è determinato con lo stesso decreto [...]
Art. 4.      Il capo di gabinetto coadiuva il Ministro per la funzione pubblica, se nominato, nell'assicurare il coordinamento dell'attività dei servizi, dei gruppi studio o lavoro, [...]
Art. 5.      I servizi del Dipartimento sono i seguenti
Art. 6.      Il Servizio I "Affari generali e coordinamento"
Art. 7.      Il Servizio II "Studi e legislazione"
Art. 8.      Il Servizio III "Documentazione e tecnologia"
Art. 9.      Il Servizio IV "Relazioni sindacali"
Art. 10.      Il Servizio V "Amministrazioni dello Stato e relativo personale"
Art. 11.      Il Servizio VI "Amministrazioni pubbliche territoriali e locali e relativo personale"
Art. 12.      Il Servizio VII "Enti pubblici e relativo personale"
Art. 13.      Il Servizio VIII "Funzionamento della pubblica amministrazione"
Art. 14.      In occasione delle trattative per la stipula degli accordi compartimentali ed intercompartimentali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere costituiti [...]
Art. 15.      Il Ministro per la funzione pubblica, o per sua delega il capo di gabinetto, riunisce trimestralmente la conferenza dei dirigenti i servizi del Dipartimento per [...]
Art. 16.      Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale di personale dei ruoli ordinari e speciali delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e degli enti [...]
Art. 17.      La posizione di fuori ruolo può essere disposta per i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori universitari e i dirigenti dello Stato, in conformità alle [...]
Art. 18.      Il personale in possesso di precisi requisiti di professionalità e specializzazione, è richiesto nominativamente ed è assegnato al Dipartimento, previo assenso [...]
Art. 19.      Tutto il personale in servizio presso il Dipartimento deve partecipare agli appositi corsi di aggiornamento professionale e seminari organizzati periodicamente dalla [...]
Art. 20.      Per il personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, il Ministro competente per gli accordi di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, [...]
Art. 21.      Fermo restando il numero complessivo del contingente di personale da collocare in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento della funzione pubblica ed il numero [...]


§ 80.11.37 - D.P.R. 20 giugno 1984, n. 536.

Regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica.

(G.U. 3 settembre 1984, n. 242)

 

 

Capo I

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     Il Dipartimento della funzione pubblica, in attesa dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, se nominato, sono titolari delle competenze relative al Dipartimento medesimo.

     Il Dipartimento, oltre ad essere titolare dei compiti conferitigli dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è anche organismo di ausilio del Ministro per la funzione pubblica per l'esplicazione delle altre competenze delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per la funzione pubblica può essere coadiuvato, per l'adempimento dei compiti attribuiti al Dipartimento o delegatigli, anche da esperti in materie giuridiche, finanziarie, aziendalistiche, statistiche, informatiche, nonché in contabilità nazionale, in forza della disposizione contenuta nell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

     Gli esperti sono nominati, nel limite massimo di otto unità, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, e scelti fra le categorie di personale indicate nell'art. 5, secondo comma, tra professori ordinari delle Università o fra persone estranee alla pubblica amministrazione.

     Il Ministro può disporre che gli esperti analizzino, in commissioni appositamente costituite e per un periodo predeterminato, specifici problemi, rilevanti per il Dipartimento.

     Per il coordinamento normativo e funzionale dell'informatica nell'amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici il Ministro per la funzione pubblica costituisce con proprio decreto una commissione alla quale potranno partecipare estranei alla pubblica amministrazione.

     Il presidente della predetta commissione è scelto tra il personale indicato nell'art. 5, secondo comma, e di cui alla tabella allegata al presente decreto.

 

          Art. 3.

     Il compenso globale da corrispondere agli esperti, in relazione all'importanza dell'opera da svolgere e dei risultati da conseguire, è determinato con lo stesso decreto di nomina o con altro successivo, adottato dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 4.

     Il capo di gabinetto coadiuva il Ministro per la funzione pubblica, se nominato, nell'assicurare il coordinamento dell'attività dei servizi, dei gruppi studio o lavoro, dell'opera degli esperti. Cura, inoltre, la sottoposizione all'esame del Ministro degli schemi di atti provenienti dai servizi e dai gruppi di lavoro, previa eventuale integrazione della relativa istruttoria.

 

          Art. 5.

     I servizi del Dipartimento sono i seguenti:

     Servizio I: "Affari generali e coordinamento";

     Servizio II: "Studi e legislazione";

     Servizio III: "Documentazione e tecnologia";

     Servizio IV: "Relazioni sindacali";

     Servizio V: "Amministrazioni dello Stato e relativo personale";

     Servizio VI: "Amministrazioni pubbliche territoriali e locali e relativo personale";

     Servizio VII: "Enti pubblici e relativo personale";

     Servizio VIII: "Funzionamento della pubblica amministrazione".

     Il Ministro per la funzione pubblica, con unico o distinti provvedimenti, prepone alla direzione del Servizio II anche personale scelto fra le categorie indicate nella legge 2 aprile 1979, n. 97, e alla direzione degli altri servizi dirigenti generali dello Stato di livello C, ferme restando le norme in tema di comando o di collocamento fuori ruolo.

     I servizi possono essere articolati, per omogeneità di materia, in reparti, che a loro volta possono essere suddistinti in sezioni.

 

Capo II

I SINGOLI SERVIZI

 

          Art. 6.

     Il Servizio I "Affari generali e coordinamento":

     cura l'amministrazione del personale in servizio presso il Dipartimento, i procedimenti di spesa; dirige la ragioneria, l'economato e l'archivio;

     coordina il lavoro delle commissioni di esperti costituite nell'ambito del Dipartimento; tratta gli affari generali e riservati;

     predispone il piano annuale di ispezioni per la verifica, anche sul luogo, della corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, province, comuni e gli altri enti pubblici, indicati nella legge 29 marzo 1983, n. 93;

     sovrintende alla struttura necessaria per ausiliare gli ispettori di cui all'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

     predispone la metodologia per la verifica di efficienza e produttività dell'azione amministrativa del Dipartimento;

     cura i rapporti internazionali ai sensi dell'art. 27, n. 11, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed il collegamento con il delegato italiano presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.);

     cura i rapporti con il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

     cura i rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, in vista dell'acquisizione di elementi di giudizio sul funzionamento amministrativo della stessa e sul rendimento delle sue strutture, ferme restando le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472. I provvedimenti concernenti il funzionamento amministrativo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ferme restando le competenze fissate con legge del comitato direttivo, del comitato didattico e del direttore della Scuola superiore, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica, ove questi sia nominato.

 

          Art. 7.

     Il Servizio II "Studi e legislazione":

     coadiuva il Ministro nell'elaborazione delle proposte legislative e regolamentari di sua iniziativa, sentiti i competenti servizi del Dipartimento;

     cura la preparazione delle risposte alle interrogazioni o interpellanze parlamentari nelle materie di competenza del Dipartimento, seguendone l'istruttoria presso i competenti uffici;

     provvede all'attività istruttoria e di documentazione relativa agli affari all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e che attengano a materie comprese nella competenza del Dipartimento;

     cura i rapporti con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e per i rapporti con gli organi costituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     segue l'andamento dei lavori parlamentari, anche allo scopo di assicurare una adeguata e tempestiva informazione dei competenti servizi del Dipartimento;

     coordina l'attività di raccolta e diffusione, all'interno del Dipartimento e verso le altre amministrazioni pubbliche, della documentazione giuridica, parlamentare, amministrativa e giurisdizionale attinente alle competenze del Dipartimento;

     cura i rapporti con gli altri organi costituzionali, gli organi ausiliari del Governo, le regioni, relativamente agli affari oggetto della competenza del Dipartimento;

     provvede all'esame degli schemi di atti normativi proposti sia dai servizi del Dipartimento, sia dalle altre amministrazioni, nelle materie oggetto della competenza del Dipartimento, anche sotto i profili della fattibilità amministrativa, con particolare riferimento alla compiuta intellegibilità degli enunciati e all'idoneità delle strutture amministrative ad assolvere i compiti da attribuire. Il Servizio tiene i collegamenti con gli uffici del Parlamento competenti in tema di verificazione preventiva dei disegni e proposte di legge, ai quali potrà fornire i dati informativi;

     cura l'analisi di modelli organizzativi e istituzionali.

 

          Art. 8.

     Il Servizio III "Documentazione e tecnologia":

     cura il coordinamento delle informazioni riguardanti sia provvedimenti ministeriali, sia l'attività istituzionale del Ministro; la pubblicazione di rapporti, saggi o raccolte su argomenti specifici direttamente connessi alle funzioni del Dipartimento;

     cura, oltre alle normali attività di reperimento, segnalazione e conservazione delle documentazioni di stampa (quotidiana, periodica, interna ed estera, specializzata), necessarie all'attività del Ministro e del Dipartimento, i rapporti con gli organi di informazione e provvede alla tempestiva pubblicazione quotidiana della rassegna stampa;

     cura, altresì, l'osservatorio del pubblico impiego, la ricerca di informazioni e la loro custodia e memorizzazione, anche mediante le tecniche di trasmissione dati a distanza; elabora i dati statistici ed attuariali relativi ai vari aspetti dell'attività del Dipartimento della funzione pubblica;

     cura i collegamenti con il C.N.E.L., il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'Istituto centrale di statistica ed altri organismi similari, anche privati, per l'analisi comparativa dei settori pubblico e privato nelle materie di competenza del Dipartimento.

     La biblioteca del Dipartimento è compresa nel Servizio "Documentazione" e cura, oltre alla custodia, secondo i criteri aggiornati di biblioteconomia, dei libri e delle pubblicazioni periodiche o quotidiane specializzate, la rassegna della stampa periodica e delle nuove accessioni.

     Il centro elaborazione dati, quale struttura operativa del Dipartimento, è diretto dal Servizio "Documentazione", il quale sovrintende altresì alle strutture tecniche preordinate alla rapida trasmissione di notizie.

     Il Servizio, d'intesa con gli altri servizi, predispone ed aggiorna il programma per la informatizzazione delle attività del Dipartimento e determina la priorità di trattamento delle informazioni che il centro elaborazione dati deve realizzare. Tale programmazione è sottoposta al parere della conferenza dei dirigenti del Dipartimento.

     Il Servizio tratta inoltre le seguenti materie:

     tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali, con le modalità di cui all'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

     attività necessarie per assicurare, sentito il Ministro del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato;

     massima utilizzazione e coordinamento delle tecnologie e dell'informatica nella pubblica amministrazione;

     ricognizione, sentito il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, del potenziale informativo esistente nell'ambito della pubblica amministrazione, e dei servizi automatizzati con tecniche informatiche, nonché degli effetti sui costi e sull'utilizzazione del personale;

     collegamento con centri di elaborazione dati di amministrazioni o enti pubblici e privati che utilizzino o gestiscano centri di informazione, di documentazione e di elaborazione dei dati ai fini della gestione informatica delle attività del Dipartimento e stipulazione, sentiti il Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria generale dello Stato, delle relative convenzioni; salvo eccezionali e motivate ragioni, le pubbliche amministrazioni sono tenute a consentire, alle condizioni da stabilire nelle predette convenzioni, al collegamento con i propri centri di elaborazione dati e archivi elettronici;

     ricognizione di edifici pubblici e privati per eventuali installazioni di asili nido e mense per i dipendenti civili dello Stato.

 

          Art. 9.

     Il Servizio IV "Relazioni sindacali":

     cura la contrattazione collettiva nel pubblico impiego, in collaborazione con i servizi competenti, per i singoli comparti previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché la contrattazione intercompartimentale;

     cura la ricognizione di tutte le organizzazioni sindacali del pubblico impiego, raccolta e custodia dei loro statuti e relative modificazioni; cura i rapporti con le stesse organizzazioni;

     cura l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti sia le aspettative ed i permessi per motivi sindacali sia l'attuazione dell'art. 11, quinto e sesto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

     cura l'attività di indirizzo in materia di tutela sindacale del pubblico impiego;

     cura l'attività riguardante l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione;

     predispone e aggiorna il repertorio degli accordi collettivi e dei codici di autoregolamentazione.

 

          Art. 10.

     Il Servizio V "Amministrazioni dello Stato e relativo personale":

     cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di impiego statale;

     cura il coordinamento delle iniziative di riammodernamento dell'amministrazione statale e di organizzazione dei relativi servizi anche per quanto riguarda i connessi aspetti informatici;

     cura il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale estraneo alla contrattazione, nonché la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi.

 

          Art. 11.

     Il Servizio VI "Amministrazioni pubbliche territoriali e locali e relativo personale":

     cura il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni, del Servizio sanitario nazionale; cura la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

     cura il coordinamento delle iniziative sia di riordino dei detti enti che di organizzazione dei relativi servizi;

     collabora con il Servizio "Studi e legislazione" nell'esame preventivo delle leggi approvate dall'assemblea regionale siciliana e dai consigli regionali, per la parte che può ricadere nelle materie oggetto dei compiti del Dipartimento.

 

          Art. 12.

     Il Servizio VII "Enti pubblici e relativo personale":

     cura le iniziative, l'esame e i pareri circa la normativa concernente l'ordinamento, gli organici e la disciplina giuridica ed economica del personale degli enti pubblici, delle camere di commercio, degli istituti autonomi per le case popolari, nonché degli enti lirici, della Cassa per il Mezzogiorno, degli enti privati di interesse pubblico con esclusione degli enti territoriali e locali;

     cura il completamento dei processi di mobilità e definizione delle posizioni di stato, di trattamento economico di attività e previdenziali del personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma destinato o da destinare alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, nonché agli enti pubblici;

     cura, d'intesa con il Ministero del tesoro, il coordinamento tra la normativa di stato dei pubblici dipendenti e quella concernente il trattamento del personale che cessa dal servizio, anche per quanto concerne le interrelazioni con i corrispondenti trattamenti dei lavoratori privati.

 

          Art. 13.

     Il Servizio VIII "Funzionamento della pubblica amministrazione":

     cura la predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione;

     cura il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

     cura lo studio delle semplificazioni delle procedure concernenti le amministrazioni dello Stato e quelle degli enti pubblici;

     cura la predisposizione degli indicatori di produttività per tutte le amministrazioni pubbliche anche con studi comparati;

     effettua l'analisi dei costi dei servizi pubblici e della loro funzionalità;

     procede all'individuazione dei fabbisogni di personale nelle pubbliche amministrazioni e programmazione del relativo reclutamento;

     cura i rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per l'aggiornamento professionale dei pubblici dipendenti appartenenti ai vari comparti.

 

          Art. 14.

     In occasione delle trattative per la stipula degli accordi compartimentali ed intercompartimentali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere costituiti appositi gruppi di studio o di lavoro con il compito di fornire l'assistenza amministrativa, giuridica e tecnica al Ministro per la funzione pubblica.

     Della struttura di cui al precedente comma, coordinata da un funzionario dirigente un servizio, fanno parte un funzionario addetto ad ogni servizio.

     Strutture composte ai sensi del precedente comma possono essere costituite per problemi di particolare rilevanza o per affari che attengono alla competenza di più servizi.

     Per la promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie per le quali si ritenga necessario l'apporto della competenza di personale non appartenente al Dipartimento possono essere temporaneamente istituiti, con decreto del Ministro, appositi gruppi di studio e commissioni, composti in modo da assicurare l'integrazione di differenti competenze professionali.

     Gli esperti, previsti dall'art. 2, possono essere nominati quali componenti dei gruppi di studio o di lavoro indicati nei commi precedenti.

 

          Art. 15.

     Il Ministro per la funzione pubblica, o per sua delega il capo di gabinetto, riunisce trimestralmente la conferenza dei dirigenti i servizi del Dipartimento per verificare i risultati dell'attività svolta e analizzare le prospettive programmatiche per l'azione futura del Dipartimento.

     Il Ministro per la funzione pubblica riunisce, presso il Dipartimento, almeno due volte l'anno la conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e a quelli di organizzazione e metodo dei singoli Ministeri.

     La conferenza è riunita per il rilevamento delle problematiche relative al personale e all'organizzazione e per la verifica dei risultati delle metodologie seguite.

 

Capo III

PERSONALE

 

          Art. 16.

     Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale di personale dei ruoli ordinari e speciali delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e degli enti pubblici anche economici.

     Il contingente del personale, previsto nel comma precedente, è determinato nella misura fissata nella tabella allegata al presente decreto.

 

          Art. 17.

     La posizione di fuori ruolo può essere disposta per i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori universitari e i dirigenti dello Stato, in conformità alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

     La posizione di fuori ruolo, relativamente al restante personale del Dipartimento, può essere disposta in misura non superiore ad un terzo del contingente complessivo previsto dalla tabella allegata al presente decreto.

     Il personale, che non sia collocato fuori ruolo, è in posizione di comando, che può avere la durata massima di cinque anni, salvo conferma.

     Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, anche se economici, sono tenuti a dar corso alle richieste di personale, di cui al presente articolo, salvo comprovate improrogabili esigenze di servizio adeguatamente motivate.

 

          Art. 18.

     Il personale in possesso di precisi requisiti di professionalità e specializzazione, è richiesto nominativamente ed è assegnato al Dipartimento, previo assenso dell'interessato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 19.

     Tutto il personale in servizio presso il Dipartimento deve partecipare agli appositi corsi di aggiornamento professionale e seminari organizzati periodicamente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.

 

          Art. 20.

     Per il personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, il Ministro competente per gli accordi di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è il Ministro per la funzione pubblica.

 

          Art. 21.

     Fermo restando il numero complessivo del contingente di personale da collocare in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento della funzione pubblica ed il numero dei funzionari con qualifica di dirigente generale o equiparata, la ripartizione interna ai quadri fra le qualifiche di cui alla tabella allegata al presente decreto potrà essere modificata, in relazione a sopravvenute particolari esigenze funzionali del Dipartimento, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

     Le eventuali variazioni numeriche non dovranno comunque comportare necessità di ulteriori stanziamenti di bilancio.

 

 

     Contingente del personale del Dipartimento

Quadro A

 

Qualifica o funzione

Numero

Magistrati ordinari e amministrativi, professori universitari ordinari ......................................................

6

Esperti ............................................................................

8

 

14

Quadro B

 

Qualifica o funzione

Numero

Dirigenti generali ..........................................................

8

Dirigenti superiori, equiparati o equiparabili ..........

13

Primi dirigenti, equiparati o equiparabili .................

14

Ispettori ..........................................................................

10

 

45

Quadro C

 

Qualifica o funzione

Numero

Ruolo ad esaurimento, VIII e VII qualifica funzione ed equiparati .................................................................

62

Vi - V - IV qualifica funzionale ed equiparati ............

104

III - II - I qualifica funzionale ed equiparati ...............

38

 

204

Totale generale ............................................................

204