§ 80.5.576 - Legge 6 agosto 1967, n. 698.
Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:06/08/1967
Numero:698


Sommario
Art. 1.  Ruoli organici
Art. 2.  Personale dei ruoli aggiunti ex M.A.I.
Art. 3.  Personale a contratto tipo dell'ex M.A.I.
Art. 4.  Ingegneri e urbanisti
Art. 5.  Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi dell'Amministrazione centrale
Art. 6.  Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile
Art. 7.  Mansioni del personale stenodattilografo e del personale archivista
Art. 8.  Concorsi di ammissione alle qualifiche di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo
Art. 9.  Ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti
Art. 10.  Collocamento nel ruolo degli assistenti radiotecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e nel ruolo degli assistenti del Genio civile
Art. 11.  Indennità a particolari categorie di personale
Art. 12.  Operai permanenti
Art. 13.  Stato giuridico del personale operaio
Art. 14.  Impiegati assunti a contratto
Art. 15.  Riassorbimento dei posti in soprannumero
Art. 16.  Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati
Art. 17.  Riduzione di anzianità
Art. 18.  Onere finanziario
Art. 19.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 80.5.576 - Legge 6 agosto 1967, n. 698.

Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici.

(G.U. 18 agosto 1967, n. 206)

 

     Art. 1. Ruoli organici

     I ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione dei lavori pubblici, del Corpo del Genio civile, dei servizi radiotecnici e del personale dei sorveglianti idraulici, di cui ai quadri D. 14, C. 33, E. 54, P. A. 75, allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il ruolo organico dei disegnatori di cui alla tabella allegata alla legge 10 luglio 1960, n. 724, e il ruolo organico degli ufficiali idraulici di cui alla tabella allegata alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle A 1, A 2, B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, C 1, C 2, C 3, C 4, D 1, D 2, D 3, D 4, allegate alla presente legge.

     Il Presidente del Magistrato alle acque è anche Provveditore alle opere pubbliche per il Veneto.

     I posti di cui all'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 131, modificato dalle leggi 24 dicembre 1959, n. 1149, e 13 luglio 1965, n. 883, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo stesso, sono ridotti di una unità.

     L'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 131, è abrogato.

     E' soppresso il ruolo organico di direttore dei servizi radiotecnici, di cui al quadro D 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: l'incarico di direttore dei servizi radiotecnici è affidato ad un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico degli ingegneri del Genio civile.

     Il ruolo organico di cassiere dell'Amministrazione centrale di cui al quadro C 3 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso: le funzioni di cassiere sono esercitate da un funzionario appartenente ai ruoli organici della carriera di concetto con la qualifica non inferiore a quella di primo segretario ed equiparata.

     Il ruolo dei segretari del Genio civile assume la denominazione di ruolo unico dei segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici per gli uffici centrali, decentrati e periferici.

 

          Art. 2. Personale dei ruoli aggiunti ex M.A.I.

     Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, sono collocati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, di cui alle tabelle annesse alla presente legge, in ordine di anzianità di qualifica e di carriera, conservando, ad ogni effetto, detta anzianità.

     Il collocamento di detto personale nei ruoli organici è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, lasciando scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

     I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.

 

          Art. 3. Personale a contratto tipo dell'ex M.A.I.

     Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, che abbia optato per la conservazione di tale rapporto di impiego ai sensi delle leggi 29 aprile 1953, n. 430, e 9 luglio 1954, n. 431, e che sia stato trasferito alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, può, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'inquadramento nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici.

     Detto personale prenderà posto nelle qualifiche dei ruoli organici corrispondenti a quelle nelle quali risulta inquadrato nel contratto tipo e verrà collocato secondo l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza, dopo l'ultimo impiegato del ruolo ordinario di pari anzianità o qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità posseduta.

     L'inquadramento nei ruoli organici di detto personale deve avere luogo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ove occorra, anche in soprannumero.

 

          Art. 4. Ingegneri e urbanisti

     Il ruolo degli ingegneri e architetti urbanistici, di cui al quadro D 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso e gli impiegati già inquadrati nel ruolo stesso sono collocati, in ordine di anzianità di qualifica e di carriera, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ingegneri del Genio civile, conservando, ad ogni effetto, detta anzianità.

     Nel ruolo degli ingegneri del Genio civile sono istituite le qualifiche di urbanista (ex coefficiente 271), di urbanista principale (ex coefficiente 325), di urbanista superiore (ex coefficiente 402) e di urbanista capo (ex coefficiente 500). Nello stesso ruolo, 40 posti delle dotazioni organiche delle qualifiche iniziali, 20 posti della dotazione della qualifica di ingegnere superiore e 10 posti della dotazione della qualifica di ingegnere capo sono riservati al personale urbanista, per il reclutamento del quale, come anche per i concorsi ed esami di promozione, debbono essere emanati separati bandi.

     Per l'ammissione a tali concorsi e per il relativo programma di esame, restano in vigore le norme attuali; il programma del concorso speciale per la promozione ad urbanista capo è fissato in base alle norme di cui all'art. 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nei bandi di concorso per l'accesso alla carriera di ingegnere del Genio civile, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di riservare un determinato numero di posti a candidati in possesso di particolari lauree in ingegneria.

     Il punto IX dell'art. 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, che approva le norme relative al concorso per la nomina ad ingegnere in prova nel corpo del Genio civile, è modificato come segue: "Legislazione: leggi e regolamenti sui lavori pubblici".

 

          Art. 5. Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi dell'Amministrazione centrale

     Il ruolo degli archivisti dell'Amministrazione centrale di cui al quadro E 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

     E' istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi dell'Amministrazione centrale con l'organico di cui alla tabella C 3 allegata alla presente legge.

     Il personale appartenente al soppresso ruolo è inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianità di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianità a tutti gli effetti.

 

          Art. 6. Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile

     Il ruolo degli archivisti del Genio civile di cui al quadro E 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

     E' istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile con l'organico di cui alla tabella C 4 allegata alla presente legge.

     Il personale appartenente al soppresso ruolo è inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianità di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianità a tutti gli effetti.

 

          Art. 7. Mansioni del personale stenodattilografo e del personale archivista

     Il personale del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile con qualifica di allievo stenodattilografo, stenodattilografo aggiunto e stenodattilografo, differenziato dal personale archivista per tali tre qualifiche, svolge esclusivamente mansioni di stenodattilografia e di dattilografia negli uffici centrali, decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, cui è destinato in base al ruolo di appartenenza.

     Il personale dei suddetti ruoli con qualifica di applicato aggiunto, applicato e archivista, può essere adibito al servizio di dattilografia, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione, negli uffici centrali, decentrati e periferici cui è assegnato in base al ruolo di appartenenza.

 

          Art. 8. Concorsi di ammissione alle qualifiche di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo

     Per l'accesso alla qualifica di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile sono banditi separati concorsi: il numero `dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche nei rispettivi ruoli è determinato di volta in volta, in base alle esigenze di servizio, dal Ministro per i lavori pubblici, che può conferire tutti o parte dei posti in ciascun ruolo disponibili all'una o all'altra qualifica.

     Nel concorso per la qualifica di allievo stenodattilografo i candidati devono sostenere, oltre le prove scritte ed orali previste dalle vigenti norme, una prova pratica consistente in un saggio di scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano di prosa e nella conseguente trascrizione a macchina del brano stenografato.

     Ogni altra modalità della prova pratica di cui sopra è indicata nel bando di concorso.

 

          Art. 9. Ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti

     Il ruolo de marconisti del Genio civile di cui al quadro E 54 della tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso. E' istituito il ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici con l'organico di cui alla tabella C 2 allegata alla presente legge.

     Gli assistenti radiotecnici sono addetti:

     a) al mantenimento in efficienza delle stazioni radiotelegrafiche e della rete dei posti radio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

     b) all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti radio di amplificazione, registrazione e di ogni altra apparecchiatura del Ministero dei lavori pubblici.

     I marconisti sono addetti:

     a) all'esercizio della rete radiotelegrafica in funzione presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

     b) all'esercizio di ogni altra radiocomunicazione disposta dal Ministero dei lavori pubblici in tempi normali e in occasione di eventi straordinari.

     Per l'ammissione al concorso di accesso al ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti è prescritto il possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente.

     Costituirà titolo preferenziale, a parità di merito avere prestato lodevolmente servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio, ed inoltre, per i marconisti, il certificato di radiotelegrafista internazionale di prima e seconda classe.

 

          Art. 10. Collocamento nel ruolo degli assistenti radiotecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e nel ruolo degli assistenti del Genio civile

     I marconisti capi, i primi marconisti e i marconisti del soppresso ruolo sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto la propria anzianità di qualifica e di carriera.

     I marconisti aggiunti sono collocati nella corrispondente qualifica, conservando nella qualifica del nuovo ruolo l'anzianità complessiva posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella immediatamente inferiore del ruolo di provenienza.

     Gli allievi marconisti - ex coefficiente 157 - sono collocati nella qualifica di marconista aggiunto - ex coefficiente 180 - del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto l'anzianità di servizio maturata nella qualifica di allievo marconista.

     Agli assistenti del Genio civile è riconosciuta ad ogni effetto l'anzianità complessiva di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella di assistente aggiunto dello stesso ruolo.

     Gli assistenti aggiunti del Genio civile - ex coefficiente 157 - sono collocati nella qualifica di assistente del Genio civile - coefficiente 180 - conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nella qualifica di assistente aggiunto dello stesso ruolo.

 

          Art. 11. Indennità a particolari categorie di personale [1]

 

          Art. 12. Operai permanenti

     Il ruolo degli operai permanenti del Ministero per i lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, è soppresso.

     Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, sono istituiti, secondo la tabella D 5 allegata alla presente legge, i seguenti ruoli organici:

     1) Ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali dell'Amministrazione centrale, dei provveditorati e degli uffici decentrati;

     2) Ruolo del personale operaio addetto al servizio escavazione porti, cantieri e officine.

     I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie.

     Gli operai già collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai già collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.

     E' vietato il passaggio degli operai da un ruolo all'altro.

     Quando, per ragioni di salute, uno o più operai non possono più essere utilizzati nel servizio escavazione porti, cantieri e officine, è consentito che gli stessi possano passare nel ruolo dei servizi generali, a domanda e sentito il Consiglio di amministrazione, sempre che nel ruolo dei servizi generali siano disponibili i posti. I posti che si rendono vacanti nel ruolo del servizio escavazione porti, cantieri e officine, sono messi a concorso secondo le norme stabilite dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

     Le paghe annue lorde degli operai permanenti sono fissate, a partire dal 1° gennaio 1968, nelle seguenti misure:

     Capo operaio L. 1.067.500

     Operaio specializzato L. 956.600 [2]

     Operaio qualificato L. 880.300

     Operaio comune L. 833.100

     Il ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, è soppresso.

     Gli operai già collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai già collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.

     Agli effetti delle assunzioni obbligatorie previste dalle vigenti norme i posti dei ruoli previsti dalla tabella D 5 sono considerati appartenenti ad unico organico.

     Ove sia necessario collocare operai in soprannumero in uno dei ruoli previsti dalla tabella D 5, i posti che si rendono vacanti nell'altro ruolo debbono essere tenuti scoperti sino al totale riassorbimento dei soprannumerari.

 

          Art. 13. Stato giuridico del personale operaio

     Per il personale operaio del Ministero dei lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

 

          Art. 14. Impiegati assunti a contratto

     Gli impiegati assunti a contratto in base alle leggi 4 febbraio 1963, numero 129, e 1° luglio 1966, n. 506, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a domanda, da presentare a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, con la disciplina giuridica ed economica prevista dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, sul personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

     Gli impiegati di cui sopra assunti con la qualifica di ingegnere o di geologo sono collocati nella categoria I/A del personale non di ruolo; quelli assunti con la qualifica di geometra o di disegnatore sono collocati nella categoria II. Alle eventuali variazioni del contingente del personale non di ruolo provvede il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro. Ai suddetti impiegati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

     Il servizio reso a contratto è valutabile ad ogni effetto quale servizio non di ruolo.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la facoltà concessa al Ministero dei lavori pubblici con le citate leggi 4 febbraio 1963, n. 129, e 1° luglio 1966, n. 506, di assumere personale a contratto per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti.

 

          Art. 15. Riassorbimento dei posti in soprannumero

     Nella prima applicazione della presente legge, dopo il passaggio nei ruoli organici del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana previsto dal precedente art. 2, gli impiegati in soprannumero in ogni ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1951, n. 367, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e nelle leggi 19 aprile 1957, n. 270, 19 ottobre 1958, n. 928, 22 ottobre 1961, n. 1143, 3 novembre 1961, n. 1170, e 4 febbraio 1966, n. 32, sono collocati in organico per un numero di posti pari all'aumento apportato ad ogni organico detratti i posti necessari al passaggio di cui sopra.

     Il personale proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, che non sia col locato in organico ai sensi del precedente comma resta in soprannumero; per il riassorbimento di tale soprannumero si applicano le disposizioni della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

 

          Art. 16. Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati

     Nella prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'art. 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'art. 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodi di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

     Possono essere, altresì, collocati nella prima categoria, con le modalità di cui sopra, anche, ove occorra, in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria D o E, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

     Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

     Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore.

 

          Art. 17. Riduzione di anzianità

     I periodi di servizio prescritti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione ai concorsi, agli esami e agli scrutini per il conseguimento delle promozioni, sono ridotti a metà per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge: in ogni caso la riduzione non potrà superare i trenta mesi.

     La riduzione non si applica nei casi in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori a un biennio.

     Il beneficio della riduzione di cui al presente articolo non può essere attribuito più di una volta.

 

          Art. 18. Onere finanziario

     All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1967 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 19.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[2]  Importo così modificato dall'art. 23 della L. 18 marzo 1968, n. 249.