§ 80.5.413 – D.L. 27 marzo 1995, n. 89.
Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:27/03/1995
Numero:89


Sommario
Art. 1.      1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie [...]
Art. 2.      1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione [...]
Art. 3.      1. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'art. 2, commi [...]
Art. 4.      1. La spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed il relativo onere fa carico ai [...]
Art. 5.      1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e [...]
Art. 6.      1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 [...]
Art. 7.      1. A parziale modifica del comma 9 dell'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la [...]
Art. 8.      1. Gli stanziamenti e i fondi comunque utilizzati per la erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale soggetto a [...]
Art. 9.      1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza [...]
Art. 10.      1. Dalla data di costituzione dell'ente "Poste Italiane", stabilita in base al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 80.5.413 – D.L. 27 marzo 1995, n. 89. [1]

Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

(G.U. 28 marzo 1995, n. 73).

 

     Art. 1.

     1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 2.

     1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni:

     a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;

     b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere;

     c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa.

 

          Art. 3.

     1. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995.

 

          Art. 4.

     1. La spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed il relativo onere fa carico ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno medesimo.

 

          Art. 5.

     1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, nonchè per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1° gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

 

          Art. 6.

     1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

     2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,n. 236, devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.

 

          Art. 7.

     1. A parziale modifica del comma 9 dell'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), limitatamente ad un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per soddisfare indispensabili esigenze connesse con i compiti relativi alla contrattazione per il pubblico impiego, può essere autorizzata ad avvalersi di non oltre cinquanta dipendenti, comprese le venticinque unità indicate nella tabella allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, appartenenti alle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili anche a tempo parziale, nell'ambito delle risorse disponibili e nelle forme e per le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 8 del medesimo art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. In caso di incarico a tempo parziale, il posto di esperto è impegnato al 50 per cento, restando disponibile la frazione rimanente. In tal caso, il compenso da determinarsi, ai sensi dell'art. 29, comma 3, o dell'art. 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è pari al 50 per cento di quello attribuito agli esperti con incarico a tempo pieno. L'art. 50, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, va interpretato nel senso che l'impiego di personale di altre amministrazioni in posizione di comando è consentito anche a tempo parziale.

     3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, per le ulteriori venticinque unità, è concessa dal Ministro per la funzione pubblica, su motivata proposta del comitato direttivo dell'Agenzia.

     4. Al fine di garantire la conclusione dei contratti di comparto del pubblico impiego, l'ARAN, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può direttamente avvalersi di consulenti a tempo determinato, nel limite massimo di cinque unità, di comprovata qualificazione professionale. Sull'attuazione della presente norma, il Presidente dell'ARAN invia annualmente dettagliata relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che riferisce al Parlamento.

 

          Art. 8.

     1. Gli stanziamenti e i fondi comunque utilizzati per la erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale soggetto a contrattazione collettiva, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti negli appositi capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni dello Stato per l'anno 1995, possono essere destinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato stipulati ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, al finanziamento di istituti di retribuzione accessoria finalizzati alla incentivazione della produttività previsti dai contratti medesimi, fino al limite massimo del 20 per cento di ciascuno stanziamento iniziale relativo al 1994.

     2. Il trasferimento degli stanziamenti di cui al comma 1 viene effettuato, con decreti del Ministro del tesoro mediante iscrizione ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. Alla ripartizione del predetto fondo tra le amministrazioni interessate si provvede, altresì, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di quanto statuito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

 

          Art. 9.

     1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, anche per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico ed ai fini della rideterminazione della struttura dei servizi e della dotazione organica dell'Istituto.

     2. E' fatto salvo l'obbligo di verifica dei carichi di lavoro con cadenza biennale, successivamente alla scadenza del 30 giugno 1995, come previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'art. 22, commi 15, 16, 17, 18 e 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

          Art. 10.

     1. Dalla data di costituzione dell'ente "Poste Italiane", stabilita in base al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e fino alla trasformazione dell'ente stesso in società per azioni, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, modificato ed integrato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350, e dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 17 maggio 1995, n. 186.