§ 9.5.19 - D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.
Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:15/01/1992
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Contratti di assicurazione stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi.
Art. 4.  Grandi rischi.
Art. 5.  Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea.
Art. 6.  Condizioni specifiche di assicurazione per circostanze particolari del rischio.
Art. 7.  Collocamento di rischi all'estero.
Art. 8.  Comunicazioni all'ISVAP e programma di attività.
Art. 9.  Poteri dell'ISVAP.
Art. 10.  Esercizio della vigilanza.
Art. 11.  Comunicazioni relative alle operazioni effettuate.
Art. 12.  Conto tecnico di gestione.
Art. 13.  Riserve tecniche.
Art. 14.  Trasferimento di portafoglio.
Art. 15.  Limitazione dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e cumulo dell'attività in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi.
Art. 16.  Condizioni per l'assicurazione dei grandi rischi.
Art. 17.  Autorizzazione per l'assicurazione di altri rischi e condizioni per il rilascio.
Art. 18.  Diniego dell'autorizzazione.
Art. 19.  Disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie.
Art. 20.  Informativa del contraente.
Art. 21.  Esercizio della vigilanza.
Art. 22.  Altri poteri dell'ISVAP.
Art. 23.  Conto tecnico di gestione.
Art. 24.  Riserve tecniche.
Art. 25.  Trasferimento di portafoglio.
Art. 25 bis.  Rappresentante per la gestione dei sinistri.
Art. 26.  Rappresentanza fiscale.
Art. 27.  Legge applicabile ai contratti di assicurazione contro i danni.
Art. 28.  Imposta sulle assicurazioni.
Art. 29.  Funzioni dell'ISVAP.
Art. 30.  Pubblicità.
Art. 31.  Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295.
Art. 32.  Modifiche ed integrazioni alla legge 11 novembre 1986, n. 772.
Art. 33.  Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Art. 34.  Segreto d'ufficio.
Art. 35.  Impugnativa dei bilanci delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa.
Art. 36.  Onorabilità delle persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa di assicurazione.
Art. 37.  Decadenza dei soggetti preposti alla amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione.
Art. 38.  Insufficienza della riserva sinistri.
Art. 39.  Struttura dell'ISVAP.
Art. 40.  Assunzione del personale dell'ISVAP.


§ 9.5.19 - D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE.

(G.U. 3 febbraio 1992, n. 27, S.O.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Definizioni. [1]

 

     Art. 2. Ambito di applicazione. [2]

 

     Art. 3. Contratti di assicurazione stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi. [3]

 

     Art. 4. Grandi rischi. [4]

 

     Art. 5. Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea. [5]

 

     Art. 6. Condizioni specifiche di assicurazione per circostanze particolari del rischio. [6]

 

     Art. 7. Collocamento di rischi all'estero. [7]

 

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE

STABILITE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

 

     Art. 8. Comunicazioni all'ISVAP e programma di attività. [8]

 

     Art. 9. Poteri dell'ISVAP. [9]

 

     Art. 10. Esercizio della vigilanza. [10]

 

     Art. 11. Comunicazioni relative alle operazioni effettuate. [11]

 

     Art. 12. Conto tecnico di gestione. [12]

 

     Art. 13. Riserve tecniche. [13]

 

     Art. 14. Trasferimento di portafoglio. [14]

 

TITOLO III
NORME APPLICABILI

ALLE IMPRESE STABILITE IN ALTRO STATO

MEMBRO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

 

     Art. 15. Limitazione dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e cumulo dell'attività in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi. [15]

 

     Art. 16. Condizioni per l'assicurazione dei grandi rischi. [16]

 

     Art. 17. Autorizzazione per l'assicurazione di altri rischi e condizioni per il rilascio. [17]

 

     Art. 18. Diniego dell'autorizzazione. [18]

 

     Art. 19. Disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie. [19]

 

     Art. 20. Informativa del contraente. [20]

 

     Art. 21. Esercizio della vigilanza. [21]

 

     Art. 22. Altri poteri dell'ISVAP. [22]

 

     Art. 23. Conto tecnico di gestione. [23]

 

     Art. 24. Riserve tecniche. [24]

 

     Art. 25. Trasferimento di portafoglio. [25]

 

     Art. 25 bis. Rappresentante per la gestione dei sinistri. [26]

 

     Art. 26. Rappresentanza fiscale. [27]

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI SULLA LEGGE APPLICABILE

AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

 

     Art. 27. Legge applicabile ai contratti di assicurazione contro i danni. [28]

 

TITOLO V
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE TRIBUTARIA SULLE ASSICURAZIONI

 

     Art. 28. Imposta sulle assicurazioni. [29]

 

TITOLO VI
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE

SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ISVAP

 

     Art. 29. Funzioni dell'ISVAP. [30]

 

     Art. 30. Pubblicità. [31]

 

     Art. 31. Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295. [32]

 

     Art. 32. Modifiche ed integrazioni alla legge 11 novembre 1986, n. 772. [33]

 

     Art. 33. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. [34]

 

     Art. 34. Segreto d'ufficio. [35]

 

     Art. 35. Impugnativa dei bilanci delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa. [36]

 

     Art. 36. Onorabilità delle persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa di assicurazione. [37]

 

     Art. 37. Decadenza dei soggetti preposti alla amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione. [38]

 

     Art. 38. Insufficienza della riserva sinistri.

     1. L'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 39. Struttura dell'ISVAP.

     1. L'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 40. Assunzione del personale dell'ISVAP.

     1. Il secondo comma dell'art. 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

 

Allegato 1A

Conto tecnico di gestione. [39]

 

 

Allegato 1B

Conto tecnico di gestione [40]


[1] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[2] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509 e ora abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[3] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[4] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509 e ora abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[5] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[6] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[7] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[8] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[9] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[10] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[11] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509 e ora abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[12] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[13] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[14] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[15] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[16] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509 e ora abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[17] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509 e ora abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[18] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[19] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509 e ora abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[20] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[21] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[22] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[23] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[24] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509 e ora abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[25] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[26] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509 e ora abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[27] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[28] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[29] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[30] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[31] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[32] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[33] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[34] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[35] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[36] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[37] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[38] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[39] Tabella abrogata dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[40] Tabella abrogata dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.