§ 9.3.2 - D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973.
Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.3 assicurazioni obbligatorie per la r.c.
Data:24/11/1970
Numero:973


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicabilità del regolamento.
Art. 2.  Veicoli a motore in circolazione.
Art. 3.  Motoscafi e imbarcazioni a motore.
Art. 4.  Stazza lorda dei natanti e potenza dei motori.
Art. 5.  Gare e competizioni sportive.
Art. 6.  Veicoli a motore e natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
Art. 7.  Veicoli a motore immatricolati o registrati all’estero.
Art. 8.  Motoscafi e imbarcazioni a motore iscritti all’estero.
Art. 9.  Requisiti del certificato di assicurazione per i veicoli a motore.
Art. 10.  Requisiti del certificato di assicurazione per i natanti.
Art. 11.  Indicazioni facoltative.
Art. 12.  Sottoscrizione dei certificati di assicurazione.
Art. 13.  Effetti del certificato di assicurazione nei confronti dei terzi.
Art. 14.  Caratteristiche del contrassegno.
Art. 15.  Coassicurazione.
Art. 16.  Termini per il rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno.
Art. 17.  Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.
Art. 18.  Rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno.
Art. 19.  Cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.
Art. 20.  Formazione delle tariffe.
Art. 21.  Determinazione dei premi puri.
Art. 22.  Determinazione dei caricamenti.
Art. 23.  Condizioni generali di polizza.
Art. 23 bis.  Approvazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza.
Art. 24.  Condizioni generali e premio nelle polizze globali.
Art. 25.  Diminuzione o aggravamento del rischio in corso di contratto.
Art. 26.  Rischi non contemplati in tariffa e rischi con caratteri di particolarità od eccezionalità.
Art. 27.  Valutazione delle tariffe
Art. 28.  Riferimento a statistiche interaziendali o nazionali.
Art. 29.  Mancanza dei requisiti tecnici nelle tariffe presentate.
Art. 30.  Modificazione delle tariffe e delle condizioni generali approvate.
Art. 30 bis.  Composizione della commissione ministeriale.
Art. 30 ter.  Attribuzioni della commissione ministeriale e validità delle deliberazioni.
Art. 31.  Riserva premi.
Art. 32.  Riserva sinistri.
Art. 33.  Prospetto obbligatorio per il controllo della congruità della riserva sinistri.
Art. 34.  Insufficienza della riserva sinistri.
Art. 35.  Valutazione globale delle riserve tecniche.
Art. 36.  Registri obbligatori relativi ai sinistri.
Art. 37.  Composizione del comitato.
Art. 38.  Attribuzioni del comitato e validità delle deliberazioni.
Art. 39.  Modalità per la gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
Art. 40.  Rendiconto della gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
Art. 41.  Situazione patrimoniale della gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
Art. 42.  Vigilanza governativa sul “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
Art. 43.  Contributo da corrispondere all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
Art. 44.  Ritardato versamento del contributo.
Art. 45.  Designazione delle imprese.
Art. 46.  Gestione separata delle imprese designate.
Art. 47.  Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti.
Art. 48.  Rendiconto delle imprese designate.
Art. 49.  Convenzioni fra le imprese designate e l’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
Art. 50.  Obbligo per le imprese designate di fornire all’Istituto nazionale delle assicurazioni dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate.
Art. 51.  Tenuta del conto consortile da parte dell’Istituto nazionale delle assicurazioni e sua gestione.
Art. 52.  Modalità di immissione nel conto di una quota del 2% di ciascun rischio.
Art. 53.  Storni e quote di premio, per modificazione dei contratti.
Art. 54.  Comunicazioni all’Istituto nazionale delle assicurazioni delle partite da immettere nel conto.
Art. 55.  Comunicazione dei sinistri denunciati e della loro eliminazione.
Art. 56.  Versamenti e rimborsi per le partite immesse nel conto.
Art. 57.  Riserva premi per i rischi immessi nel conto.
Art. 58.  Deposito e investimento delle somme versate al conto e attribuzione dei redditi.
Art. 59.  Rendiconto della gestione del conto e riparto del saldo.
Art. 60.  Partite immesse nel conto per pagamenti e recuperi di sinistri avvenuti in esercizi precedenti.
Art. 61.  Nuovo calcolo della riserva per sinistri avvenuti in esercizi precedenti e comunicazione all’Istituto nazionale delle assicurazioni.
Art. 62.  Successive revisioni dei rendiconti della gestione del conto e nuovo riparto dei saldi.
Art. 63.  Comunicazioni all’Istituto nazionale delle assicurazioni degli elementi dei dati tecnici e statistici mediante appositi modelli ministeriali.
Art. 64.  Obbligo dell’Istituto nazionale delle assicurazioni di comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato i dati desunti dalla gestione del conto.
Art. 65.  Sanzioni amministrative.
Art. 66.  Contributo per la prima applicazione della legge.
Art. 67.  Adeguamento dei contratti in corso alle tariffe approvate.
Art. 68.  Immissione nel conto consortile dei rischi relativi ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Art. 69.  Partecipazione dei rappresentanti degli utenti alla commissione consultiva per le assicurazioni private.
Art. 70.  Modalità per la determinazione dei sinistri avvenuti nell’esercizio.
Art. 71.  Azione per conseguire le prestazioni di cui all’art. 37 della legge.
Art. 72.  Convenzioni con gli enti gestori dell’assicurazione sociale.


§ 9.3.2 - D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973.

Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

(G.U. 14 dicembre 1970, n. 315).

 

CAPO I

DELL’OBBLIGO DELL’ASSICURAZIONE

 

Art. 1. Ambito di applicabilità del regolamento. [1]

     Le norme del presente regolamento si applicano all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, in seguito denominata “legge”.

 

     Art. 2. Veicoli a motore in circolazione.

     Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

     Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.

 

     Art. 3. Motoscafi e imbarcazioni a motore. [2]

     Debbono essere coperte dall’assicurazione della responsabilità civile, a norma dell’art. 2 della legge e dell’art. 48 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, tutte le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto, quali definite dall’art. 1 della stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50, munite di motore di potenza superiore ai 3 HP fiscali.

     Debbono altresì essere coperti dall’assicurazione:

     a) i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. I predetti natanti si intendono adibiti ad uso privato quando siano posti in navigazione per uso personale diverso dal diporto, senza fine di lucro, del proprietario o del noleggiatore;

     b) i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali. L’assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

 

     Art. 4. Stazza lorda dei natanti e potenza dei motori.

     La potenza del motore e la stazza lorda da prendere in considerazione ai fini dell’obbligo di assicurazione sono quelle risultanti dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni.

     Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti all’estero si ha riguardo ai dati risultanti dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità del paese di iscrizione.

     Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti predetti, si ha riguardo al dislocamento considerando, ai fini dell’applicazione della legge, sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate di dislocamento.

 

     Art. 5. Gare e competizioni sportive.

     L’assicurazione stipulata a norma degli articoli 1 e 2 della legge non comprende la responsabilità per i danni causati in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove. Tale responsabilità deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall’art. 3 della legge.

     Gli organizzatori delle gare o competizioni sportive e delle relative prove di cui al comma precedente debbono allegare alla domanda di autorizzazione, la dichiarazione di una impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell’assicurazione prescritta dall’art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati la formula e la durata della gara o competizione ed ogni altro elemento utile al controllo dell’effettivo adempimento dell’obbligo assicurativo.

     L’assicurazione deve coprire la responsabilità nella quale possono incorrere l’organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare o competizioni ed alle relative prove.

 

     Art. 6. Veicoli a motore e natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

     Agli effetti dell’applicazione della legge sono equiparati ai veicoli a motore e ai natanti di proprietà dello Stato i veicoli a motore e i natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, per i quali, in base a convenzioni internazionali od a leggi speciali, lo Stato italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica.

 

     Art. 7. Veicoli a motore immatricolati o registrati all’estero.

     Per i veicoli a motore immatricolati o registrati in Stati esteri ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, può essere stipulata una speciale assicurazione “frontiera” di durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, con imprese di cui all’art. 10 della legge, che si avvalgano a tal fine dell’ente costituito in Italia e riconosciuto secondo le prescrizioni del secondo comma dell’art. 6 della legge stessa.

 

     Art. 8. Motoscafi e imbarcazioni a motore iscritti all’estero.

     Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti in Stati esteri l’obbligo dell’assicurazione si considera assolto anche quando la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranità dello Stato italiano sia assicurata con un’impresa italiana operante all’estero o con un’impresa straniera la quale abbia stipulato con un’impresa autorizzata ad esercitare in Italia un’apposita convenzione che obblighi quest’ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimi a stare in giudizio per le domande dei danneggiati. La convenzione deve essere approvata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

 

CAPO II

DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO

 

     Art. 9. Requisiti del certificato di assicurazione per i veicoli a motore.

     Il certificato di assicurazione per i veicoli di cui all’art. 1 della legge deve contenere i seguenti dati:

     a) denominazione, sede dell’assicuratore e altre indicazioni prescritte dall’art. 2250 del codice civile;

     b) nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - e domicilio o sede del contraente;

     c) tipo del veicolo;

     d) dati della targa di riconoscimento, o, quando questa non sia prescritta, dati d’identificazione del telaio e del motore;

     e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;

     f) numero del contratto di assicurazione.

     Il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d) del precedente comma, i dati della targa di prova.

     Per le assicurazioni relative a veicoli con rimorchio debbono essere rilasciati certificati distinti per la motrice e il rimorchio.

 

     Art. 10. Requisiti del certificato di assicurazione per i natanti.

     Il certificato di assicurazione per motoscafi o imbarcazioni a motore deve contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del primo comma del precedente art. 9 nonché quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall’apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

 

     Art. 11. Indicazioni facoltative.

     Le eventuali indicazioni diverse da quelle prescritte negli articoli precedenti debbono essere riportate in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione.

 

     Art. 12. Sottoscrizione dei certificati di assicurazione.

     I certificati di assicurazione debbono recare la firma dell’assicuratore o del suo agente autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce.

 

     Art. 13. Effetti del certificato di assicurazione nei confronti dei terzi.

     L’assicuratore non è obbligato nei confronti dei terzi danneggiati oltre la scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato, salvo che ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’art. 1901, secondo comma, del codice civile. In questo caso l’obbligo dell’assicuratore si estende fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell’anzidetto periodo.

     Qualora il certificato sia rilasciato in relazione ad un contratto di assicurazione di durata superiore alla scadenza in esso indicata o ad un contratto di durata corrispondente, ma recante clausola di tacito rinnovo, l’assicuratore deve far menzione nel certificato stesso della possibilità di applicazione della disposizione di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile.

 

     Art. 14. Caratteristiche del contrassegno.

     Il contrassegno previsto dall’art. 7 della legge deve essere conforme al modello descritto nell’allegato A e deve contenere:

     a) la denominazione dell’assicuratore;

     b) i dati della targa di riconoscimento per i veicoli a motore; i dati di iscrizione o, in mancanza, il marchio ed il numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova devono essere indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non è prescritta la targa di riconoscimento devono essere indicati i dati d’identificazione del telaio e del motore;

     c) il tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest’ultimo, il caso in cui l’assicurazione sia stipulata con riferimento al motore a norma del precedente art. 3, ultimo comma;

     d) il giorno, il mese e l’anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera e);

     e) la firma dell’assicuratore.

     Per i rimorchi e i semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.

     Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono essere muniti del contrassegno.

 

     Art. 15. Coassicurazione.

     Qualora l’obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con ripartizione del rischio in coassicurazione tra più assicuratori, se i coassicuratori si siano obbligati in solido, anziché in proporzione della rispettiva quota, e abbiano conferito ad uno di essi la delega perché, con l’accettazione dell’assicurato, agisca ed operi per conto e nell’interesse di tutti, sul certificato può essere menzionata la sola impresa delegataria, con la indicazione che il contratto è concluso in coassicurazione. Se i coassicuratori non si sono obbligati in solido, nel certificato debbono essere indicate tutte le imprese coassicuratrici.

     Nel contrassegno può, in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.

 

     Art. 16. Termini per il rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno.

     Il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell’assicuratore, entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, è stato pagato il premio e per quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio.

     Durante tale periodo l’adempimento dell’obbligo dell’assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall’assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto dall’art. 7, quarto comma, della legge.

 

     Art. 17. Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

     L’assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, può essere stipulata con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via.

     Gli assicuratori hanno facoltà di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova collaudo o dimostrazione.

     Essi rilasciano un attestato con l’indicazione degli elementi idonei all’identificazione del veicolo ed il periodo di validità dell’assicurazione. L’attestato deve essere applicato sul veicolo con le modalità prescritte dall’art. 7, quarto comma, della legge.

 

     Art. 18. Rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno.

     Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l’impresa con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione è tenuta a rilasciare un duplicato su richiesta ed a spese dell’assicurato. Se la perdita del certificato e del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento l’assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità.

     Il rilascio del duplicato deve essere annotato sull’esemplare del contratto di assicurazione in possesso dell’assicuratore. Sul certificato o sul contrassegno deve essere apposta con caratteri di colore rosso l’indicazione “duplicato”.

 

     Art. 19. Cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.

     Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo a motore o del natante che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente o il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove accorra, del nuovo contrassegno.

 

CAPO III

DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

 

     Art. 20. Formazione delle tariffe.

     Ogni impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli deve trasmettere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per la preventiva approvazione le tariffe dei premi relative all’assicurazione predetta che essa intende adottare, comprendendovi in ogni caso tutti i rischi dei quali è obbligatoria l’assicurazione in base alla legge [3].

     Le tariffe debbono essere formate per classi o gruppi di rischi aventi caratteri obiettivi comuni, quali il tipo o le caratteristiche tecniche del veicolo, la destinazione e l’uso di esso, la zona territoriale di immatricolazione e simili. Le classi o gruppi di rischi debbono essere sufficientemente ampi e omogenei in modo da consentire significative rilevazioni statistiche per il calcolo di tassi e valori medi specie per quanto riguarda la frequenza e il costo dei sinistri.

     Almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di tempo per il quale le tariffe sono state approvate o stabilite, l’Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del conto consortile mette a disposizione di ciascuna impresa i dati utili alla formazione delle tariffe desunti dalla gestione del predetto conto relativa sia all’impresa stessa sia alla generalità delle imprese [4].

     Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti. Gli uni e gli altri devono essere indicati separatamente nella tariffa [5].

 

     Art. 21. Determinazione dei premi puri.

     Il premio puro deve essere calcolato in modo da garantire, per ogni classe o gruppo di rischi, l’equilibrio fra la massa dei premi e il prevedibile onere dei relativi sinistri.

     La determinazione dei premi puri deve essere effettuata in base a rilevazioni statistiche, estese a un conveniente numero di esercizi, per ogni classe o gruppo di rischi, relative:

     a) al numero dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame ed a quello degli stessi sinistri che siano stati eliminati, nell’esercizio di avvenimento e in quelli successivi, senza pagamento di indennizzi;

     b) al numero nonché all’ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame, pagati nel corso dell’esercizio di avvenimento o nei successivi o ancora in riserva al momento della rilevazione, al netto dei recuperi per rivalsa. Nel determinare l’ammontare dei predetti sinistri si deve tener conto soltanto dell’importo dovuto al terzo danneggiato a titolo di risarcimento, ivi comprese le somme dovute per interessi e per eventuale svalutazione monetaria, nonché dell’importo delle spese sostenute dall’assicuratore, nei limiti del quarto della somma assicurata, per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato o l’assicuratore stesso [6];

     c) al numero dei veicoli esposti al rischio in ogni esercizio considerato, ragguagliato ad anno (veicoli-anno);

     d) ai fattori che l’impresa abbia preso in considerazione per determinare i gruppi o le classi di rischio cui si riferiscono le tariffe ovvero per determinare le differenziazioni o le variazioni di premio nel caso di tariffe che prevedano diverse misure o variazioni di premio in relazione al verificarsi o non verificarsi di sinistri entro un certo periodo di tempo, o a franchigia, o a limitata esposizione al rischio e simili [7].

     Le imprese che iniziano la loro attività o che, pur essendo già in esercizio, non dispongano di rilevazioni statistiche aziendali sufficientemente ampie ed estese a più esercizi così da consentire la formazione delle tariffe dei premi secondo i criteri indicati nel presente articolo e in quello precedente, possono fare ricorso anche a rilevazioni statistiche interaziendali.

     Ai fini delle rilevazioni statistiche di cui ai commi precedenti, i rischi assunti in coassicurazione debbono essere considerati come assunti per intero dall’impresa delegataria e non considerati dalle coassicuratrici.

     I risultati delle rilevazioni statistiche debbono essere opportunamente ponderati con l’applicazione dei necessari coefficienti di correzione per tenere conto delle variazioni avvenute rispetto alla situazione dei singoli esercizi considerati e di quelle che si prevede possano avvenire.

     Nella determinazione del premio puro si deve tener conto dei redditi netti derivanti all’impresa dall’investimento delle riserve tecniche, nonché del contributo che l’impresa deve versare all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” a norma dell’art. 31 della legge [8].

 

     Art. 22. Determinazione dei caricamenti. [9]

     I caricamenti, da aggiungere ai premi puri, debbono essere contenuti nei limiti stabiliti dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai sensi dell’art. 11, quarto comma, della legge. Entro tali limiti essi debbono essere calcolati tenendo conto per ogni singola classe o singolo gruppo di rischi, delle spese generali, di quelle di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese inerenti al servizio di liquidazione dei sinistri, escluse quelle indicate alla lettera b) del precedente art. 21, nonché delle spese, al netto dei relativi recuperi, sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui all’art. 19 della legge e di un margine industriale compensativo dell’alea di impresa.

     Nel determinare l’incidenza delle spese e degli oneri di cui al precedente comma si deve tener conto del prevedibile andamento degli stessi nel periodo di tempo per il quale la tariffa sarà applicata.

 

     Art. 23. Condizioni generali di polizza. [10]

     Le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli debbono trasmettere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per la preventiva approvazione le condizioni generali di polizza che intendono adottare per la predetta assicurazione, nonché tutte le modificazioni successivamente apportate alle condizioni approvate [11].

     (Omissis) [12].

 

     Art. 23 bis. Approvazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza. [13]

     Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui all’art. 11, sesto comma, della legge, propone al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di approvare le tariffe presentate dall’impresa o, nel caso in cui ritenga che tali tariffe non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, di stabilire altre tariffe ai sensi dell’art. 11, settimo comma, della legge.

     Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) esaminata la proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, provvede, anche in difformità della proposta stessa, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ad approvare le tariffe presentate dall’impresa ovvero a stabilire le tariffe che l’impresa è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l’approvazione delle condizioni generali di polizza presentate dall’impresa o per stabilire ai sensi dell’art. 11, settimo comma, della legge, altre condizioni generali nel caso in cui quelle presentate non possano essere approvate perché in contrasto con norme imperative o non rispondenti alle tariffe dei premi dell’impresa o, in genere, non idonee a garantire il regolare funzionamento dell’assicurazione in conformità alle disposizioni della legge.

     Nelle polizze debbono essere indicati gli estremi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) con cui sono state approvate o stabilite le condizioni generali.

 

     Art. 24. Condizioni generali e premio nelle polizze globali.

     Nei contratti che comprendano la copertura di altri rischi oltre quello della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, le condizioni generali e il premio relativo all’assicurazione del rischio di responsabilità civile debbono essere indicati distintamente da quelli relativi all’assicurazione degli altri rischi.

 

     Art. 25. Diminuzione o aggravamento del rischio in corso di contratto.

     In caso di diminuzione o di aggravamento del rischio in corso di contratto, l’assicurato al quale è comunicato il recesso, in applicazione degli articoli 1897 e 1898 del codice civile, può evitarlo offrendo di modificare il contratto con il diverso premio che, in relazione al rischio diminuito o aggravato, risulti applicabile in base alla tariffa approvata.

 

     Art. 26. Rischi non contemplati in tariffa e rischi con caratteri di particolarità od eccezionalità.

     Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle voci delle tariffe approvate, le imprese possono, facendone espressa menzione in polizza, determinare il premio in base agli elementi tecnici a loro disposizione, dando immediata comunicazione del contratto al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il Ministero, qualora ritenga che il premio applicato non sia adeguato al rischio assicurato, fissa il nuovo premio e lo comunica all’impresa. Le parti sono obbligate a modificare il contratto con effetto dalla data della sua stipulazione. Degli estremi del contratto modificato deve essere data comunicazione al Ministero.

     Qualora l’impresa cui sia proposta la stipulazione di un contratto di assicurazione ritenga che il rischio da assicurare presenti, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quello contemplato in tariffa, può stipulare il contratto sottoponendolo alla condizione che il premio di tariffa potrà essere modificato nella misura che sarà indicata nel contratto stesso, se il Ministero autorizzerà la modificazione proposta. A tal fine l’impresa deve trasmettere al Ministero copia del contratto, comunicando altresì tutti gli elementi tecnici a sua disposizione. Il Ministero, nel concedere l’autorizzazione, può anche stabilire il premio in misura diversa da quella proposta dall’impresa.

     I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati previo parere della commissione ministeriale prevista dall’art. 11, sesto comma, della legge [14].

 

     Art. 27. Valutazione delle tariffe [15].

     Le imprese, per consentire il controllo dell’osservanza in sede di formazione delle tariffe dei premi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 debbono presentare, insieme alle tariffe, una relazione dalla quale risultino i criteri tecnici e statistici seguiti per la formazione dei premi puri, nonché le rilevazioni statistiche e le documentazioni contabili relative alla determinazione dei caricamenti [16].

     La valutazione dei premi puri e dei caricamenti è effettuata sulla base delle risultanze delle rilevazioni statistiche annuali dei rischi assunti dalle imprese e dei sinistri verificatisi, dei dati desunti dalle verifiche dei bilanci delle imprese, delle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti dall’organo di vigilanza e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell’andamento dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. Le rilevazioni statistiche annuali sono desunte dalla gestione del conto consortile per l’impresa interessata o per imprese similari [17].

     (Omissis) [18].

 

     Art. 28. Riferimento a statistiche interaziendali o nazionali. [19]

     Qualora gli elementi statistici e tecnici necessari per la valutazione e approvazione delle tariffe dei premi puri presentate dalle imprese al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato non siano desumibili dalla gestione del conto consortile, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) si avvarrà, oltre che degli elementi forniti dalle imprese, di rilevazioni statistiche interaziendali effettuate in conformità del disposto dei precedenti articoli 20 e 21, nonché di ogni altro elemento tecnico da esso acquisito e utile alla conoscenza dell’andamento dell’assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli.

 

     Art. 29. Mancanza dei requisiti tecnici nelle tariffe presentate. [20]

 

     Art. 30. Modificazione delle tariffe e delle condizioni generali approvate. [21]

     La richiesta del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di modificare le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate, prevista dall’art. 11, ottavo comma, della legge, può essere effettuata quando si siano verificate variazioni dei rischi che importino una sperequazione, in eccesso o in difetto, tale da alterare sensibilmente l’equilibrio fra la massa dei premi e il presumibile ammontare dei relativi sinistri e delle spese ed oneri di cui al precedente art. 22.

 

     Art. 30 bis. Composizione della commissione ministeriale. [22]

     La commissione prevista dall’art. 11, sesto comma, della legge è costituita:

     a) dal dirigente generale preposto alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato o da chi ne fa le veci;

     b) da un rappresentante dell’Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile, designato dall’Istituto stesso;

     c) da cinque esperti nominati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

     I componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica due anni e possono essere confermati.

     I componenti la commissione sono nominati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto è nominato il presidente della commissione che è scelto fra i componenti della stessa.

     L’ufficio di segreteria della commissione è costituito presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

 

     Art. 30 ter. Attribuzioni della commissione ministeriale e validità delle deliberazioni. [23]

     Spetta alla commissione ministeriale dare parere al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato:

     a) sulle tariffe e sulle condizioni generali di polizza e successive modifiche trasmesse da ciascuna impresa al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per la preventiva approvazione;

     b) sui limiti per i caricamenti di cui all’art. 11, quarto comma, della legge;

     c) sulle tariffe e sulle condizioni generali di polizza che devono essere stabilite ai sensi dell’art. 11, settimo comma, della legge nel caso in cui quelle presentate dalle imprese non possano essere approvate;

     d) sulle modifiche delle tariffe e delle condizioni generali di polizza approvate che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può chiedere alle imprese a norma dell’art. 11, ottavo comma, della legge;

     e) sulla adozione per determinate categorie di veicoli a motore del provvedimento di cui all’art. 11, undicesimo comma, della legge.

     La commissione esprime anche parere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato a norma dell’art. 26, ultimo comma.

     Le riunioni della commissione sono valide quando intervengano almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

CAPO IV

DELLA RISERVA PREMI E DELLA RISERVA SINISTRI

 

     Art. 31. Riserva premi. [24]

 

     Art. 32. Riserva sinistri. [25]

     La riserva sinistri relativa all’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli deve essere calcolata, alla fine di ciascun esercizio, distinguendo i sinistri secondo l’esercizio di avvenimento. L’importo della riserva non può in alcun caso risultare inferiore, fino alla chiusura del quarto esercizio dopo quello di avvenimento dei sinistri, al 75% dell’ammontare dei premi di competenza del predetto esercizio di avvenimento diminuito dell’importo dei sinistri pagati afferenti a tali premi e delle relative spese di liquidazione.

     Agli effetti del comma precedente i premi di competenza sono quelli che risultano dal modello B del rendiconto per la gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli approvato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

 

     Art. 33. Prospetto obbligatorio per il controllo della congruità della riserva sinistri.

     Le imprese debbono compilare e trasmettere annualmente al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un prospetto, conforme ad apposito modello da approvare con decreto ministeriale, con il quale debbono essere forniti tutti i dati atti a consentire il controllo della congruità della riserva sinistri e, in particolare, i dati necessari a determinare, per i sinistri verificatisi in ciascun esercizio, l’andamento dei costi medi a partire dall’esercizio di avvenimento fino a quello della totale liquidazione.

     Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può esonerare dall’obbligo di fornire i dati, di cui al prospetto previsto al comma precedente, le imprese per le quali i dati stessi possono essere desunti, per un congruo numero di esercizi, dalle rilevazioni del conto consortile di cui all’art. 14 della legge.

 

     Art. 34. Insufficienza della riserva sinistri. [26]

     Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, qualora, dai dati forniti con il prospetto di cui al primo comma del precedente articolo o acquisiti dal conto consortile o da altri elementi, rilevi che la riserva sinistri, ancorché corrispondente alla misura minima prevista dal precedente art. 32, è inferiore all’ammontare occorrente per far fronte alla totale liquidazione dei sinistri stessi, invita l’impresa ad adottare le misure necessarie ad eliminare l’insufficienza, assegnando a tale scopo un termine non inferiore a sessanta giorni.

 

     Art. 35. Valutazione globale delle riserve tecniche.

     Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, qualora constati che il rapporto fra l’ammontare complessivo delle riserve tecniche (premi e sinistri) costituite dall’impresa alla fine di ciascun esercizio per l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, ed i relativi premi lordi acquisiti dall’impresa nello stesso esercizio, è notevolmente inferiore all’analogo rapporto accertato per l’insieme delle imprese operanti nel territorio nazionale o per gruppi di imprese similari, invita l’impresa interessata a fornire le giustificazioni necessarie a dimostrare la regolarità della gestione nonostante la rilevata discordanza.

 

     Art. 36. Registri obbligatori relativi ai sinistri.

     Le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono tenere presso la sede centrale, oltre ai registri e al repertorio di cui all’art. 49 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, i seguenti registri per l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli:

     a) registro dei sinistri pagati, con l’indicazione di quelli pagati parzialmente;

     b) registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;

     c) registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio;

     d) registro dei sinistri già definitivamente pagati o eliminati senza pagamento, per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione.

     I registri di cui al precedente comma possono essere formati da schede o da tabulati meccanografici; è altresì consentito di riunire due o più registri, purché sia sempre possibile l’esatta e completa rilevazione degli elementi propri a ciascuno di essi.

     Nei registri di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma, le operazioni debbono essere iscritte in ordine cronologico.

     Alla fine di ogni esercizio debbono essere posti in evidenza in ciascun registro il numero complessivo e l’importo totale dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento.

     Nei registri di cui alle lettere a) e b) sono inoltre indicati alla fine di ogni esercizio, gli importi della relativa riserva caduta nell’esercizio per anno di generazione nonché per totale [27].

 

CAPO V [28]

DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

 

     Art. 37. Composizione del comitato. [29]

     Il comitato previsto dall’art. 20, primo comma, della legge è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne sono membri di diritto.

     Ne fanno altresì parte:

     a) tre rappresentanti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui almeno due della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

     b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     c) il dirigente del servizio dell’Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”;

     d) tre rappresentanti delle imprese assicuratrici, scelti dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato su designazione dell’associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;

     e) due rappresentanti degli utenti di autoveicoli, scelti dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato su terne proposte da enti e da associazioni di categoria interessati.

     Quando il comitato debba adottare le deliberazioni di cui al secondo comma dell’art. 38 la composizione dello stesso è integrata da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del personale dipendente da imprese di assicurazione e da un rappresentante degli agenti di assicurazione scelti dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

     I componenti il comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

     L’ufficio di segreteria del comitato è composto da tre membri, di cui due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il terzo designato dall’Istituto nazionale delle assicurazioni.

 

     Art. 38. Attribuzioni del comitato e validità delle deliberazioni. [30]

     Spetta al comitato dare parere al consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni:

     1) sulle questioni relative all’applicazione delle disposizioni della legge concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada”;

     2) sulla designazione delle imprese di cui al secondo comma dell’art. 20 della legge;

     3) sulle convenzioni da stipularsi da parte dell’Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”;

     4) sulle somme da anticipare, a norma dell’art. 12 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, al commissario liquidatore di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa che abbiano stipulato contratti per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

     5) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni ritenga di sottoporgli.

     Spetta altresì al comitato di deliberare, a norma dell’art. 11, terzo e quarto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il trasferimento del portafoglio di imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta amministrativa e la ripartizione fra le imprese cessionarie del relativo personale.

     Le riunioni del comitato sono valide quando intervengano almeno sei dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni sulle materie indicate al comma precedente, per le quali occorre la presenza di almeno otto componenti.      Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     Ai membri del comitato spetta un gettone di presenza e a quelli della segreteria una indennità nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni.

 

     Art. 39. Modalità per la gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.

     L’Istituto nazionale delle assicurazioni deve tenere contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, nonché una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.

     Il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, nel deliberare sull’impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

 

     Art. 40. Rendiconto della gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.

     Il rendiconto della gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, approvato dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, deve essere trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui esso si riferisce [31].

     Il rendiconto deve comprendere le seguenti voci:

     In entrata:

     1) contributi di competenza dell’esercizio;

     2) redditi ricavati dall’impiego delle somme disponibili;

     3) somme recuperate dalle imprese designate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese e distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell’esercizio o in esercizi anteriori;

     4) somme recuperate direttamente dall’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” in dipendenza di azioni di surrogazione verso imprese poste in liquidazione coatta [32];

     5) rimborsi di anticipazioni effettuate al commissario liquidatore a norma dell’art. 12 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 [33];

     6) interessi di mora per il ritardato versamento dei contributi;

     7) altre entrate, da indicare analiticamente;

     - eventuale disavanzo.

     In uscita:

     1) somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e delle relative spese di liquidazione, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell’esercizio o in esercizi anteriori. Le predette somme debbono essere altresì distinte a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell’art. 19 della legge;

     2) somme pagate dall’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada” per sinistri e per spese di liquidazione in caso di applicazione dell’art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 o dell’art. 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738 [34];

     3) somme anticipate a norma dell’art. 12 del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, al commissario liquidatore di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa [35];

     4) quota delle spese generali sostenute dalle imprese designate per la gestione dei sinistri a carico del Fondo, quali risultano dai rendiconti delle imprese stesse;

     5) spese sostenute dall’Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione del Fondo;

     6) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni di cui all’art. 20, ultimo comma, della legge;

     5) altre uscite, da indicare analiticamente;

     - eventuale avanzo.

 

     Art. 41. Situazione patrimoniale della gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.

     Il rendiconto di cui all’articolo precedente deve essere accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell’esercizio:

     Nell’attivo:

     1) la consistenza di cassa;

     2) l’ammontare dei depositi presso istituti di credito;

     3) altre attività mobiliari, da indicare analiticamente;

     4) i crediti per contributi non incassati;

     5) altre partite creditorie, da indicare analiticamente;

     - l’eventuale saldo a conguaglio.

     Nel passivo:

     1) i debiti verso le imprese designate per i rimborsi di somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;

     2) altre partite debitorie, da indicare analiticamente;

     - l’eventuale saldo a conguaglio.

     In apposita colonna interna deve essere posto in evidenza l’avanzo o il disavanzo risultante dal rendiconto di cui al precedente articolo, distinguendolo dal saldo a conguaglio positivo o negativo riportato dall’esercizio precedente.

     Ai fini della determinazione del contributo di cui all’art. 31 della legge, il rendiconto deve essere altresì corredato da un prospetto dal quale deve risultare, in base alle comunicazioni effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese designate, dal commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 o dall’impresa cessionaria del portafoglio a norma del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, l’ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dai predetti soggetti alla fine dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto [36].

     Gli importi suddetti debbono essere distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in esercizi anteriori e a seconda che si riferiscano ai sinistri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell’art. 19 della legge.

 

     Art. 42. Vigilanza governativa sul “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.

     Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può chiedere in qualunque momento all’Istituto nazionale delle assicurazioni notizie e dati sulla gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.

 

     Art. 43. Contributo da corrispondere all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.

     Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato determina con proprio decreto, sulla base dei risultati del rendiconto della gestione dell’anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell’anno successivo all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese sono tenute a versare un contributo provvisorio relativo all’anno stesso, determinato applicando l’aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

     Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall’impresa e quella anticipata ai sensi del comma precedente, nonché il versamento del saldo a debito o credito dell’impresa stessa sono effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio dell’esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio [37].

 

     Art. 44. Ritardato versamento del contributo.

     In caso di ritardato versamento di tutto o di parte del contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto essere effettuato.

 

CAPO VI [38]

DELLE IMPRESE DESIGNATE

 

     Art. 45. Designazione delle imprese.

     Le imprese che debbono provvedere alla liquidazione dei sinistri di cui all’art. 19 della legge sono designate con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, sentito il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua capacità finanziaria e dell’esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri.

     I decreti di designazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 46. Gestione separata delle imprese designate.

     Le imprese designate debbono tenere gestione separata dei sinistri di cui all’art. 19 della legge, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 48 e 50 del presente regolamento.

     Per la predetta gestione le imprese debbono tenere separatamente presso la sede centrale tutti i registri di cui al precedente art. 36, con le stesse modalità previste da detto articolo.

 

     Art. 47. Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti.

     La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all’art. 19 della legge debbono recare, oltre la denominazione dell’impresa e le altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione: “Impresa designata a norma dell’art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.

     Le imprese non possono utilizzare l’intestazione di cui al precedente comma per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri di cui all’art. 19 della legge.

 

     Art. 48. Rendiconto delle imprese designate.

     Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate debbono trasmettere all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, deve comprendere le seguenti voci:

     1) pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti nell’esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori. I predetti pagamenti debbono anche essere distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell’art. 19 della legge;

     2) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui al punto 1);

     3) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui all’art. 19 della legge;

     4) somme recuperate dall’impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell’esercizio o negli esercizi precedenti.

     Al rendiconto deve essere allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall’impresa nei rapporti con l’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.

     Da tale estratto conto debbono risultare:

     Nella parte A:

     1) l’importo dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci 1), 2) e 3) di cui al primo comma del presente articolo;

     2) l’importo degli interessi attivi sulle somme anticipate dall’impresa in conformità di quanto stabilito nelle convenzioni di cui all’art. 20, ultimo comma, della legge;

     3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo;

     - l’eventuale saldo conguaglio.

     Nella parte B:

     1) l’importo dei rimborsi da parte della gestione autonoma del Fondo all’impresa per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;

     2) le somme recuperate nel semestre dall’impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese;

     3) l’importo degli interessi passivi;

     4) altre somme eventualmente accreditate al Fondo;

     - l’eventuale saldo conguaglio.

     Il rendiconto deve essere trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si riferisce.

     Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate debbono trasmettere all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” un prospetto dal quale deve risultare l’ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell’esercizio cui si riferisce il prospetto [39].

     Gli importi suddetti debbono essere distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell’esercizio medesimo o in esercizi anteriori.

     I documenti indicati nel presente articolo debbono essere sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate.

 

     Art. 49. Convenzioni fra le imprese designate e l’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.

     Le convenzioni fra le imprese designate e l’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, di cui all’art. 20, ultimo comma, della legge, debbono, in ogni caso, regolare:

     a) il termine entro il quale l’Istituto dovrà comunicare il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese a norma del precedente art. 48;

     b) il termine entro il quale l’Istituto, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dovrà rimettere alle imprese designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali;

     c) le modalità per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;

     d) i casi di giustificata necessità in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla precedente lettera b);

     e) i criteri cui le imprese dovranno attenersi per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all’art. 19 della legge e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;

     f) i casi in cui le imprese dovranno chiedere il preventivo benestare all’Istituto prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonché le procedure cui le imprese dovranno attenersi nei rapporti con l’Istituto in caso di contestazioni relative a sinistri di cui all’art. 19 della legge.

 

     Art. 50. Obbligo per le imprese designate di fornire all’Istituto nazionale delle assicurazioni dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate.

     L’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, può chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell’art. 19 della legge. Le stesse imprese designate debbono tenere a disposizione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione.

     Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha facoltà di disporre ispezioni presso le imprese designate, per controllare l’osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento, dei decreti, delle istruzioni ministeriali, nonché delle convenzioni di cui all’ultimo comma dell’art. 20 della legge.

     Le imprese debbono mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con la gestione autonoma del Fondo e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri, e debbono fornire le notizie e i dati che siano ad esse richiesti.

 

CAPO VII

DEL CONTO CONSORTILE

 

     Art. 51. Tenuta del conto consortile da parte dell’Istituto nazionale delle assicurazioni e sua gestione.

     Il conto consortile di cui al secondo comma dell’art. 14 della legge è tenuto dall’Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese di assicurazione.

     La gestione del conto è disciplinata dalle disposizioni che seguono, nonché, per quanto da esse non previsto, da apposite convenzioni che l’Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto stesso, stipulerà con le imprese. Le convenzioni dovranno essere comunicate al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

 

     Art. 52. Modalità di immissione nel conto di una quota del 2% di ciascun rischio.

     Le imprese debbono immettere nel conto consortile una quota pari al 2% di tutti i rischi da esse assunti in ciascun esercizio per l’assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, limitatamente per questi ultimi, a quelli soggetti all’obbligo di assicurazione.

     La immissione si effettua mediante attribuzione al conto, distintamente per ciascun rischio assunto nell’esercizio e in relazione ad ogni singolo veicolo o natante, di una quota del 2%:

     a) della prima rata di premio e delle rate successive alla prima, comprese quelle relative a contratti tacitamente rinnovati, al lordo degli accessori e dedotte le sole imposte a carico degli assicurati. Insieme al premio lordo devono essere immessi nel conto consortile anche gli interessi di frazionamento del premio, i diritti a qualsiasi titolo spettanti all’assicuratore ed ogni altro importo che costituisca corrispettivo della copertura del rischio.

     Per i premi relativi a contratti con clausole del tipo di quelle previste dal precedente art. 21, secondo comma, lettera d), l’immissione nel conto consortile deve essere accompagnata dall’indicazione della clausola contenuta nel contratto e dell’entità della relativa riduzione di premio accordata dall’assicuratore;

     b) delle integrazioni di premio recuperate nell’esercizio in relazione a contratti con clausole del tipo di quelle indicate nel citato art. 21, secondo comma, lettera d);

     c) degli storni, degli annullamenti e dei rimborsi di premio;

     d) dei pagamenti, compresi quelli parziali, effettuati nell’esercizio per indennizzi e spese di liquidazione relativi a sinistri che siano avvenuti nell’esercizio stesso;

     e) dei recuperi di indennizzi a qualsiasi titolo realizzati nell’esercizio per sinistri avvenuti nell’esercizio stesso, al netto delle relative spese;

     f) dei sinistri, avvenuti nell’esercizio, che alla data di chiusura dell’esercizio stesso risultino ancora da pagare [40].

     Per le assicurazioni relative a veicoli a motore e natanti soggetti all’obbligo di assicurazione si intendono per rischi assunti, agli effetti dell’applicazione del precedente comma, quelli per i quali sono stati emessi il certificato di assicurazione di cui all’art. 7 della legge o gli attestati di cui all’articolo 17 del presente regolamento.

 

     Art. 53. Storni e quote di premio, per modificazione dei contratti.

     Nel caso di modificazioni del contratto debbono essere separatamente immessi nel conto consortile gli eventuali storni di premio effettuati in relazione al contratto modificato e la quota di premio relativa all’appendice di modifica o alla nuova polizza.

 

     Art. 54. Comunicazioni all’Istituto nazionale delle assicurazioni delle partite da immettere nel conto. [41]

     Le comunicazioni all’Istituto nazionale delle assicurazioni delle partite di cui al precedente art. 52, lettere a), b), c), d), e) da immettere nel conto consortile, debbono essere effettuate entro il trimestre successivo al mese nel quale le operazioni relative hanno avuto corso; quella delle partite di cui alla lettera f) dello stesso art. 52 deve essere effettuata entro il 15 giugno dell’anno successivo alla data di chiusura dell’esercizio.

 

     Art. 55. Comunicazione dei sinistri denunciati e della loro eliminazione.

     Le imprese debbono comunicare all’Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile, i sinistri avvenuti in ciascun esercizio, nonché le eliminazioni dei sinistri stessi effettuate dopo la denuncia nel corso dell’esercizio senza pagamento di indennizzo [42].

     Le comunicazioni debbono essere fatte sinistro per sinistro, entro il mese successivo a quello in cui l’impresa ha ricevuto la denuncia o ha effettuato l’eliminazione.

 

     Art. 56. Versamenti e rimborsi per le partite immesse nel conto.

     Nel termine che sarà stabilito dalle convenzioni previste dal secondo comma del precedente art. 51, le imprese debbono versare al conto consortile, per ciascun trimestre dell’esercizio, gli importi relativi alle partite di cui all’art. 52, lettere a), b), e) immesse nel conto nel corso del trimestre. Entro il medesimo termine l’Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, deve rimborsare alle imprese gli importi delle partite di cui al citato art. 52, lettere c), d) immesse nel conto nel corso del trimestre stesso.

 

     Art. 57. Riserva premi per i rischi immessi nel conto. [43]

     Alla fine di ogni esercizio l’Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, provvede a calcolare, sulla base dei dati trasmessi dalle imprese e in conformità ai criteri indicati all’art. 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, la riserva premi relativa ai rischi immessi nel conto consortile, in corso alla chiusura dell’esercizio.

 

     Art. 58. Deposito e investimento delle somme versate al conto e attribuzione dei redditi.

     Le somme versate al conto consortile sono depositate a cura dell’ente gestore in conti correnti bancari. La parte eccedente la necessaria liquidità è investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

     I redditi ricavati dagli investimenti della riserva per sinistri ancora da liquidare sono attribuiti e versati alle imprese, con le modalità previste nelle convenzioni di cui al secondo comma del precedente art. 51, in proporzione dell’ammontare delle riserve sinistri da ciascuna di esse immesse nel conto consortile.

     Gli altri redditi sono attribuiti al conto stesso.

 

     Art. 59. Rendiconto della gestione del conto e riparto del saldo.

     Alla fine di ciascun esercizio l’Istituto nazionale delle assicurazioni redige un rendiconto nel quale debbono essere iscritti:

     In entrata:

     1) la riserva premi calcolata alla fine dell’esercizio precedente;

     2) i premi e gli altri elementi di cui ai precedenti articoli 52, secondo comma, lettere a) e b) e 53;

     3) i recuperi di cui alla lettera e) del citato art. 52, secondo comma;

     4) i redditi di cui all’ultimo comma del precedente art. 58, al netto dei relativi oneri;

     5) gli eventuali interessi attivi e ogni altra entrata.

     In uscita:

     1) la riserva premi calcolata alla fine dell’esercizio;

     2) gli storni, gli annullamenti e rimborsi di premi di cui alla lettera c) del precedente art. 52, secondo comma, nonché gli storni di cui al precedente art. 53;

     3) i pagamenti di cui alla lettera d) del citato art. 52, secondo comma;

     4) la riserva sinistri [44];

     5) le spese di gestione del conto consortile sostenute in conformità delle convenzioni di cui al secondo comma del precedente art. 51, al netto di quanto recuperato direttamente da singole imprese per oneri particolari addebitabili alle imprese medesime;

     6) gli eventuali interessi passivi ed ogni altra uscita.

     Il saldo positivo o negativo del rendiconto viene ripartito fra le imprese partecipanti al conto consortile in proporzione dei premi immessi da ciascuna di esse nel conto stesso, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

     Il rendiconto e il piano di riparto del saldo, approvati dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, debbono essere trasmessi al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, corredati da una relazione illustrativa, entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla data di chiusura dell’esercizio [45].

     I documenti di cui al comma precedente sono depositati presso l’ente gestore e le imprese interessate possono prenderne visione.

 

     Art. 60. Partite immesse nel conto per pagamenti e recuperi di sinistri avvenuti in esercizi precedenti.

     Le imprese debbono porre a carico del conto consortile una quota pari al 2%:

     a) dei pagamenti, anche parziali, effettuati in ciascun esercizio per indennizzi e spese in relazione a sinistri avvenuti in esercizi precedenti e già immessi nel conto ai sensi dell’art. 52, secondo comma lettera f);

     b) dei pagamenti, anche parziali, effettuati in ciascun esercizio per indennizzi e spese in relazione a sinistri avvenuti in esercizi precedenti e già eliminati, per i quali sia stata riaperta nell’esercizio la procedura di liquidazione.

     Le imprese debbono invece porre a favore del conto consortile una quota pari al 2% dei recuperi a qualsiasi titolo realizzati in ciascun esercizio per sinistri avvenuti in esercizi precedenti, al netto delle relative spese.

     Le imprese debbono inoltre comunicare al conto consortile le eliminazioni, effettuate nell’esercizio, di sinistri avvenuti in esercizi precedenti già immessi nel conto consortile ai sensi dell’art. 52, secondo comma lettera f).

     Le comunicazioni al conto consortile debbono essere effettuate, distintamente per ciascun anno di avvenimento dei sinistri, entro il bimestre successivo al mese nel quale le operazioni predette hanno avuto corso.

     L’Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, provvede a rimborsare alle imprese gli importi pagati di cui ai punti a) e b) del presente articolo, nel termine e con le modalità stabilite nelle convenzioni di cui al precedente art. 51, secondo comma. Le imprese debbono versare al conto consortile nel termine e con le modalità suindicati i recuperi di cui al secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 61. Nuovo calcolo della riserva per sinistri avvenuti in esercizi precedenti e comunicazione all’Istituto nazionale delle assicurazioni.

     Le imprese, alla fine di ciascun esercizio e tenendo conto di quanto disposto ai precedenti articoli 32 e 34, debbono procedere a un nuovo calcolo della riserva relativa ai sinistri avvenuti in esercizi precedenti e che risultino ancora da liquidare e debbono comunicarne l’importo all’Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, nel termine previsto dalle convenzioni di cui al precedente art. 51, secondo comma.

     La predetta comunicazione deve essere effettuata, distintamente per ciascun sinistro e per ciascun esercizio di avvenimento dei sinistri, entro il 31 maggio successivo alla data di chiusura dell’esercizio.

 

     Art. 62. Successive revisioni dei rendiconti della gestione del conto e nuovo riparto dei saldi.

     I rendiconti relativi agli esercizi di avvenimento dei sinistri saranno riveduti in relazione alle variazioni positive o negative che, per effetto delle operazioni previste dai precedenti articoli 60 e 61, si verifichino nell’importo della riserva sinistri costituita alla fine dell’esercizio precedente. A seguito di tali rettifiche si procederà al conguaglio dei saldi risultanti dai singoli rendiconti ed al riparto dei relativi importi.

     Entro il 31 ottobre di ciascun anno l’Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, deve trasmettere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato i rendiconti rettificati a seguito della revisione di cui al precedente comma [46].

 

     Art. 63. Comunicazioni all’Istituto nazionale delle assicurazioni degli elementi dei dati tecnici e statistici mediante appositi modelli ministeriali.

     Tutte le comunicazioni che debbono essere fatte all’Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile, a norma degli articoli precedenti, debbono essere corredate, per ciascun rischio, dalle indicazioni statistiche e tecniche necessarie per consentire la rilevazione dei dati e degli elementi che l’Istituto suddetto è tenuto a trasmettere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, a norma dell’art. 14, secondo comma, della legge.

     Le comunicazioni stesse debbono essere fatte con appositi moduli conformi al modello approvato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Detti moduli potranno essere sostituiti da schede o da altri mezzi direttamente elaborati con sistemi elettronici o meccanici.

 

     Art. 64. Obbligo dell’Istituto nazionale delle assicurazioni di comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato i dati desunti dalla gestione del conto.

     L’Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, oltre ai rendiconti previsti nei precedenti articoli 59 e 62 deve trasmettere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, distintamente per esercizio, per imprese o gruppo di imprese e per classe di rischi, i dati e gli elementi desunti dalla gestione di tale conto che siano richiesti dallo stesso Ministero ai fini della valutazione e dell’approvazione delle tariffe dei premi previste dal primo comma dell’art. 14 della legge.

 

CAPO VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 65. Sanzioni amministrative.

     Gli amministratori e i direttori delle imprese di cui all’art. 10 della legge che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente regolamento sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni comminate dalle disposizioni in vigore.

     La violazione delle disposizioni degli articoli 9, 10 e 14, primo e secondo comma, del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da lire 2.000 a lire 20.000 [47].

     La violazione delle disposizioni degli articoli 16, primo comma, e 18, secondo comma, è punita con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 30.000.

     La violazione delle disposizioni degli articoli 36, 43, secondo e terzo comma, 46, 47, ultimo comma, 66, primo comma, nonché delle disposizioni contenute nel Capo VII del presente regolamento che stabiliscono per le imprese l’obbligo delle comunicazioni e dei versamenti in esse previsti all’Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile, è punita con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000.

     Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dal prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 66. Contributo per la prima applicazione della legge.

     Il contributo dovuto a norma dell’ultimo comma dell’art. 31 della legge, per l’anno in cui inizierà ad avere applicazione l’obbligo di assicurazione, deve essere versato dalle imprese all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, nel termine di novanta giorni da quello di pubblicazione del presente regolamento.

     Detto contributo è dovuto per il suo intero ammontare, stabilito nell’ultimo comma dell’art. 31 della legge, qualunque sia il periodo intercorrente fra la data di applicazione dell’art. 19 della legge ed il 31 dicembre successivo e per esso non si fa luogo a conguaglio.

     Qualora dopo il primo anno in cui inizierà ad avere applicazione l’obbligo di assicurazione persistano ancora a carico del Fondo gli oneri di cui all’art. 37 della legge, il contributo rimarrà stabilito anche per l’anno successivo al primo nella misura del 3%.

 

     Art. 67. Adeguamento dei contratti in corso alle tariffe approvate.

     I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore dell’obbligo dell’assicurazione debbono essere adeguati alle tariffe approvate. L’assicuratore, tuttavia, può differire tale adeguamento fino alla prima scadenza annuale per i contratti già stipulati per somme non inferiori ai massimali indicati nella tabella A, allegata alla legge, fermi restando gli obblighi derivanti dalla legge stessa.

 

     Art. 68. Immissione nel conto consortile dei rischi relativi ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

     I rischi relativi ai contratti in corso alla data di entrata in vigore dell’obbligo dell’assicurazione debbono essere immessi nel conto consortile a decorrere dalla prima scadenza annuale del premio.

 

     Art. 69. Partecipazione dei rappresentanti degli utenti alla commissione consultiva per le assicurazioni private.

     Nel caso in cui la commissione consultiva per le assicurazioni private sia richiesta di esprimere pareri in materia di tariffe per l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, chiama a partecipare alle riunioni, a norma dell’art. 79, secondo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, esperti di particolare competenza scelti fra le diverse categorie di utenti per coadiuvare la commissione nell’assolvimento del suo compito.

 

     Art. 70. Modalità per la determinazione dei sinistri avvenuti nell’esercizio. [48]

     Ai fini del calcolo della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell’esercizio stesso qualunque sia la data della denuncia. Per i sinistri non ancora denunciati entro il 31 dicembre dell’esercizio, si procederà ad una stima del numero e degli importi dei sinistri stessi da imputare a riserva sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei sinistri denunciati nell’esercizio [49].

     (Omissis) [50].

 

     Art. 71. Azione per conseguire le prestazioni di cui all’art. 37 della legge.

     L’azione per conseguire le prestazioni di cui all’art. 37 della legge contro le imprese designate a norma dell’art. 20 della stessa spetta agli aventi diritto al risarcimento e agli assicurati che abbiano risarcito il danno, nei limiti della quota, non soddisfatta con la prima distribuzione dell’attivo, del credito per il quale sono stati ammessi al passivo della liquidazione coatta. Spetta anche, in surrogazione nei diritti degli assicurati responsabili, agli aventi diritto non risarciti e non ammessi al passivo, nei limiti della quota, non soddisfatta con la prima distribuzione, del credito per il quale è avvenuta l’ammissione al passivo dell’assicurato responsabile.

 

     Art. 72. Convenzioni con gli enti gestori dell’assicurazione sociale.

     Gli enti gestori dell’assicurazione sociale possono stipulare con gli assicuratori le imprese designate apposite convenzioni, con le quali possono essere stabilite le modalità per il rimborso delle spese da essi sostenute per prestazioni erogate ai danneggiati ed essere previsti criteri per la determinazione, anche in via forfettaria, delle somme da rimborsare.

 

 

ALLEGATO A

Descrizione del modello di contrassegno

 

     Il contrassegno di cui all’art. 7 della legge ed all’art. 14 del presente regolamento ha forma rettangolare, delle seguenti dimensioni, giusta il fac-simile in basso riprodotto:

     larghezza mm. 80;

     lunghezza mm. 76 (pari a 3 pollici).

     Esso comprende una fascia bianca di mm. 3, sui lati di mm. 76 e di mm. 6, sui lati di mm. 80.

     La stampa è in litografia su carta del peso di gr. 70 al metro quadrato.

     I colori di stampa devono essere resistenti all’esposizione solare e così distribuiti:

     Fregio - colore blu la parte esterna, colore terra di Siena la parte interna;

     Fondo - colore giallino;

     Testo - colore nero.

     Le zone destinate ad essere completate con i dati richiesti debbono essere stampate in millerighe, tipo assegno bancario.

     Modello

     (omissis).


[1] Articolo così modificato dall' art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[2] Articolo così sostituito dall' art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[3] Comma così modificato dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[4] Comma così sostituito dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[5] Comma aggiunto dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[6] Lettera così sostituita dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[7] Lettera così modificata dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[8] Comma aggiunto dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[9] Articolo così sostituito dall' art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[10] Rubrica così modificata dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[11] Comma così modificato dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[12] Comma abrogato dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[13] Articolo inserito dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[14] Comma aggiunto dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[15] Rubrica così modificata dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[16] Comma così modificato dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[17] Comma così sostituito dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[18] Comma abrogato dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[19] Articolo così modificato dall' art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[20] Articolo abrogato dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[21] Articolo così modificato dall' art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[22] Articolo inserito dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[23] Articolo inserito dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[24] Articolo abrogato dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[25] Articolo così sostituito dall' art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[26] Articolo così sostituito dall’ art. 38 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[27] Comma aggiunto dall’ art. 77 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[28] Capo abrogato dall'art. 41 del D.M. 28 aprile 2008, n. 98.

[29] Articolo così sostituito dall' art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[30] Articolo così sostituito dall' art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[31] Comma così modificato dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[32] Numero inserito dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, con conseguente modificazione della successiva numerazione.

[33] Numero inserito dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, con conseguente modificazione della successiva numerazione.

[34] Numero inserito dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, con conseguente modificazione della successiva numerazione.

[35] Numero inserito dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, con conseguente modificazione della successiva numerazione.

[36] Comma così sostituito dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[37] Comma così modificato dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[38] Capo abrogato dall'art. 41 del D.M. 28 aprile 2008, n. 98.

[39] Comma così sostituito dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[40] Lettera così sostituita dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[41] Articolo così modificato dall' art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[42] Comma così modificato dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[43] Articolo così modificato dall' art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[44] Numero così sostituito dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[45] Comma così modificato dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[46] Comma così modificato dall’ art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[47] La sanzione minima di lire 2000 di cui al presente comma è stata elevata a lire 4.000 dall’ art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[48] Articolo così sostituito dall' art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

[49] Comma così modificato dall’ art. 77 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[50] Comma abrogato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.