§ 9.2.5 - L. 11 novembre 1986, n. 772.
Disciplina della coassicurazione comunitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.2 assicurazioni contro i danni
Data:11/11/1986
Numero:772


Sommario
Art. 1.      1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, tra imprese [...]
Art. 2.      1. Le assicurazioni di cui all’art. 1 debbono essere effettuate con contratto unico sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
Art. 3.      1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento possono liberamente partecipare con imprese aventi la [...]
Art. 4.      1. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento che partecipano a coassicurazioni poste in essere [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni contro i danni sul territorio della Repubblica debbono comunicare trimestralmente al Ministero dell’industria, del commercio e [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.     
Art. 10.      1. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilita a norma della legge 10 giugno [...]
Art. 11. 
Art. 12.      1. Le operazioni di coassicurazione relative ai rischi di cui agli articoli 1 e 3 non sono subordinate a condizioni diverse da quelle previste nella presente legge.


§ 9.2.5 - L. 11 novembre 1986, n. 772. [1]

Disciplina della coassicurazione comunitaria.

(G.U. 25 novembre 1986, n. 274).

 

Art. 1.

     1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, tra imprese che abbiano la loro sede legale in Stati membri della Comunità economica europea, a condizione che:

     a) almeno una delle imprese partecipanti al contratto sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;

     b) i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi [2].

     2. [3].

     3. Le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea possono partecipare al contratto anche per il tramite di una sede secondaria costituita in uno Stato membro diverso da quello della sede legale. Possono ugualmente partecipare al contratto sedi secondarie in altro Stato membro della Comunità di imprese aventi sedi legali in Italia.

     4. Restano disciplinate dall’art. 1911 del codice civile le operazioni di coassicurazione, in relazione ad un rischio situato nel territorio della Repubblica, tra due o più imprese autorizzate all’esercizio dell’industria delle assicurazioni ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295.

 

     Art. 2.

     1. Le assicurazioni di cui all’art. 1 debbono essere effettuate con contratto unico sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.

     2. I coassicuratori debbono dare delega ad uno di essi affinché curi la gestione del contratto per conto e nell’interesse di tutti.

     3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni a lui demandate con la delega e a lui spettanti secondo gli usi relativi alla pratica della coassicurazione [4].

     4. Tra le sue attribuzioni deve essere sempre compresa quella di determinare le condizioni di assicurazione ed il tasso di premio da applicare al contratto.

     5. Il coassicuratore delegatario, se stabilito nel territorio della Repubblica, è tenuto altresì al pagamento dell’imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sull’importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto secondo le disposizioni recate dalla predetta legge, salvo il suo diritto a recuperare dagli altri coassicuratori l’importo pagato per la parte afferente le quote di premio e degli accessori di pertinenza degli stessi [5].

     6. L’impresa stabilita in altro Stato membro della Comunità economica europea che intenda assumere il ruolo di coassicuratore delegatario deve essere in regola con quanto previsto dall’art. 16 della direttiva CEE n. 88/357, del 22 giugno 1988, e deve altresì nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell’imposta di cui all legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni [6].

 

     Art. 3.

     1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento possono liberamente partecipare con imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea, anche se non stabilite in Italia, alle coassicurazioni di rischi situati fuori del territorio italiano ma all’interno del territorio della predetta Comunità, regolate dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 78/473 del 30 maggio 1978. Tuttavia, per poter assumere il ruolo di coassicuratore delegatario, le imprese stesse debbono essere abilitate all’accesso agli altri Stati membri della Comunità economica europea ed essere in regola, nello Stato membro di ubicazione del rischio, con quanto previsto dall’art. 16 della direttiva CEE n. 88/357, del 22 giugno 1988 [7].

     2. Le quote assunte attraverso la partecipazione alle coassicurazioni di cui al comma 1 sono comprese nel portafoglio italiano.

 

     Art. 4.

     1. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento che partecipano a coassicurazioni poste in essere a norma della presente legge debbono rispettare, per il calcolo e la copertura delle riserve tecniche relative alle quote da esse assunte, le disposizioni di cui agli articoli 30, 30 bis, 30 ter, 30 quater, 31, 31 bis, 31 ter, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nonché, in quanto applicabili, quelle di cui all’art. 34 della stessa legge. Tuttavia, per le operazioni effettuate a norma dell’art. 3, le predette imprese, quando non siano coassicuratrici delegatarie, debbono costituire la riserva sinistri, proporzionalmente alla quota di rischio assunta, in misura non inferiore a quella determinata dall’impresa delegataria, secondo le disposizioni della legislazione nazionale alla stessa applicabile [8].

     2. Le attività a copertura delle riserve tecniche possono essere localizzate, ai sensi dell’art. 82 della legge 10 giugno 1978, n. 295, a scelta dell’impresa, nel territorio della Repubblica o, se diverso, nel territorio dello Stato nel quale è stabilita l’impresa delegataria.

     3. [9].

 

     Art. 5. [10]

 

     Art. 6.

     1. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni contro i danni sul territorio della Repubblica debbono comunicare trimestralmente al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), mediante apposito modello, che sarà stabilito dallo stesso Ministero, gli estremi, ivi compresa l’indicazione degli altri coassicuratori e del Paese nel quale è situato il rischio assicurato, di tutte le operazioni di coassicurazione poste in essere a norma della presente legge nel corso di ciascun trimestre dell’anno.

     2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito l’ISVAP, operando, ove occorra, in accordo con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, prende tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni della presente legge [11].

     3. Per le finalità di cui al precedente comma 2, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’ISVAP possono chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritengano utili. Lo stesso Ministero può, a sua volta, fornire alle predette autorità di vigilanza informazioni e dati riguardanti le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio nazionale che partecipino ad operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge.

     4. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del comma 3 non costituisce violazione del segreto d’ufficio .

 

          Art. 7. [12]

 

     Art. 8. [13]

 

     Art. 9.

     1. La disposizione di cui all’art. 114, terzo comma, lettera c), del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, cessa di avere applicazione nei riguardi delle operazioni di coassicurazione effettuate a norma dell’art. 1 della presente legge [14].

     2. In deroga a quanto previsto dal primo comma dello stesso art. 114 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, è consentita la mediazione per il collocamento all’estero in coassicurazione ai sensi della presente legge di quote di rischi situati nel territorio italiano.

 

     Art. 10.

     1. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilita a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, le obbligazioni derivanti dalla partecipazione ai contratti di coassicurazione regolati dalla presente legge sono trattate allo stesso modo delle obbligazioni derivanti dalla stipulazione, da parte della stessa impresa, degli altri contratti di assicurazione.

 

     Art. 11. [15]

 

     Art. 12.

     1. Le operazioni di coassicurazione relative ai rischi di cui agli articoli 1 e 3 non sono subordinate a condizioni diverse da quelle previste nella presente legge.

     2. La presente legge non si applica alle coassicurazioni alle quali non partecipino imprese aventi la propria sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea, diverso dall’Italia.


[1] Abrogata dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[2] Comma così sostituito dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[3] Comma abrogato dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[4] Comma così modificato dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[5] Comma così modificato dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[6] Comma aggiunto dall’art. 32 del del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[7] Comma così modificato dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[8] Comma così modificato dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[9] Comma abrogato dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[10] Articolo abrogato dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[11] Comma così modificato dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[12] Articolo abrogato dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[13] Articolo abrogato dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[14] Comma così modificato dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[15] Articolo abrogato dall’art. 32 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.L’art. 32 del D.Lgs. 49/1992 è stato abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.