§ 80.5.199 – L. 25 novembre 1957, n. 1139.
Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:25/11/1957
Numero:1139


Sommario
Art. 1.      Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, [...]
Art. 2.      Sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tutte le attività e passività gestite dal Fondo per il credito ai dipendenti [...]
Art. 3.      Gli impiegati ed i salariati non di ruolo, che abbiano compiuto almeno sette anni del rapporto di impiego o di lavoro con le Amministrazioni dello Stato o con le Aziende [...]
Art. 4.      Possono usufruire della concessione dei mutui quinquennali e decennali i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo [...]
Art. 5.      L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è autorizzato ad investire a disponibilità del Fondo di previdenza per il personale civile e [...]
Art. 6.      La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti, è stabilita dal Consiglio di [...]
Art. 7.      All'attività creditizia svolta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in applicazione della presente legge, del n. 5 dell'art. 11 della [...]
Art. 8.      Il Comitato speciale per il credito è nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed è composto
Art. 9.      Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non [...]
Art. 10.      L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gode, soltanto per lo speciale servizio relativo all'assistenza creditizia, degli stessi diritti e [...]
Art. 11.      Le attività patrimoniali devolute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi della presente legge, nonché gli incrementi [...]
Art. 12.      Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio [...]
Art. 13.      L'iscritto al Fondo di previdenza, che abbia ottenuto la liquidazione dell'indennità di buonuscita e venga riassunto in servizio con reiscrizione al predetto Fondo, può, [...]
Art. 14.      Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità, conferiti e da conferirsi ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto [...]
Art. 15.      L'aliquota di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno vitalizio [...]
Art. 16.      Per i casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano [...]
Art. 17.      Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità in corso di godimento al 1° luglio 1956 vengono riliquidati, con effetto da tale data, con l'applicazione [...]
Art. 18.      L'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è sostituito dal seguente
Art. 19.      Dall'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi è escluso ciascuno dei superstiti dell'iscritto alla gestione previdenza qualora un [...]
Art. 20.      Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni già conferiti quanto per [...]
Art. 21.      La parte degli aggi annualmente liquidati a ciascuna ricevitoria del lotto esente dal contributo a favore del Fondo di previdenza previsto dall'art. 67 del testo unico [...]
Art. 22.      I nuovi importi annui degli assegni vitalizi risultanti dalla applicazione dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 20, sono riferiti a dodici mensilità. La tredicesima [...]
Art. 23.      Sono abrogate le disposizioni contrarie o, comunque, incompatibili con la presente legge
Art. 24.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.5.199 – L. 25 novembre 1957, n. 1139.

Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale.

(G.U. 7 dicembre 1957, n. 303).

 

Titolo I

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA CREDITIZIA AI DIPENDENTI STATALI

 

     Art. 1.

     Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il quale provvede:

     a) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 del suddetto testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia prestato garanzia;

     b) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato, nonché ai personali di cui agli articoli 9 e 10 del suddetto testo unico, nei casi di accertate necessità familiari entro i limiti delle disponibilità, fissate, per ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

     c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito diretto.

     La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, è esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione.

 

          Art. 2.

     Sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tutte le attività e passività gestite dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, comprese le operazioni dirette di cessione in ammortamento, nonché la quota di patrimonio riferibile alla garanzia delle operazioni in corso.

     I trasferimenti patrimoniali previsti nel comma precedente sono disposti con decreto del Ministero per il tesoro, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo alla fine dell'esercizio finanziario in cui entrerà in vigore la presente legge.

     Dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo il Fondo non potrà esercitare alcuna attività creditizia.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge cesseranno da parte del Tesoro le somministrazioni di fondi autorizzate a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dalla legge 24 febbraio 1955, n. 62.

     Le somme che alla stessa data risulteranno a debito del Fondo per il credito, in applicazione della citata legge e di altri precedenti provvedimenti, saranno restituite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti dello Stato, unitamente agli interessi maturati sino al giorno precedente l'inizio del rimborso, in quindici annualità costanti comprensive di capitale ed interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data dell'ultima somministrazione effettuata a favore del Fondo per il credito al tasso di interesse del 4 per cento.

 

          Art. 3.

     Gli impiegati ed i salariati non di ruolo, che abbiano compiuto almeno sette anni del rapporto di impiego o di lavoro con le Amministrazioni dello Stato o con le Aziende statali, possono contrarre prestiti con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, estinguibile in sessanta mensilità verso cessione di quote dello stipendio o del salario non superiori al quinto.

     Ai prestiti di cui al precedente comma si applicano le norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dalle successive modificazioni e integrazioni, nonché dal relativo regolamento, per i prestiti diretti già concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

     Dagli impiegati e dai salariati non di ruolo è dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il contributo dello 0,50 per cento sugli stipendi e sui salari analogamente a quanto stabilito per il personale di ruolo dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

     Tale contributo è rimborsabile dopo la cessazione dal servizio, secondo le norme dettate dal citato art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza.

 

          Art. 4.

     Possono usufruire della concessione dei mutui quinquennali e decennali i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il limite minimo di anzianità di anni quattro di servizio permanente.

     Detta concessione è estesa ai sottufficiali dal grado di brigadiere compreso in poi del Corpo della pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo delle foreste dello Stato soggetti a rafferma, dopo quattro anni dalla promozione a brigadiere.

 

          Art. 5.

     L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è autorizzato ad investire a disponibilità del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, istituito con l'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, anche nelle operazioni di prestito indicate all'art. 1 lettera b) ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.

     Sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali i contributi stabiliti dagli articoli 17 e 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, modificato dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonché il contributo previsto dall'art. 3 della presente legge.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1956, il contributo di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è rimborsato, dopo la cessazione dal servizio, con le norme dettate dell'articolo medesimo, soltanto agli appartenenti alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza.

 

          Art. 6.

     La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti, è stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non può superare quella indicata dagli articoli 26 e 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

     La misura della quota per rischi di insolvenza sarà comunque sottoposta a revisione, per l'eventuale riduzione, al termine del primo decennio di applicazione della presente legge.

     Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera, anche per le categorie di personale non aventi diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione, l'aliquota della retribuzione fondamentale unica, che secondo le norme dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, viene assunto a base del trattamento stesso.

     Ai fini del computo della quota cedibile dei magistrati di ogni ordine e grado, si considera l'aliquota della retribuzione fondamentale unica di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1956, n. 1431.

 

          Art. 7.

     All'attività creditizia svolta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in applicazione della presente legge, del n. 5 dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e del punto g) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, è proposto un Comitato speciale per il credito col compito:

     a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui agli articoli 1 lettera b), 4, 5 e 6 della presente legge e di stabilire le direttive per la loro erogazione;

     b) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;

     c) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;

     d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;

     e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito ed all'andamento dei servizi relativi;

     f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

     Per i prestiti di cui alla lettera g) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, la misura degli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi dell'operazione non potrà comunque superare il tasso del 6,50 per cento.

     I provvedimenti di concessione dei prestiti sono insindacabili nel merito.

     Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

 

          Art. 8.

     Il Comitato speciale per il credito è nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed è composto:

     1) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alla lettera a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;

     2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma.

     Alle sedute del Comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal Collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con voto consultivo.

     Il Comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), e) ed f) del precedente art. 7.

     Per i lavori relativi ai punti a) e d) del precedente articolo, il Comitato si suddivide in due Sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2).

     I due Sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale.

     Il Comitato delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

     E' deferito al Comitato l'esame dei casi in cui i due Sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimità nelle decisioni.

 

          Art. 9.

     Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

     Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le Amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

 

          Art. 10.

     L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gode, soltanto per lo speciale servizio relativo all'assistenza creditizia, degli stessi diritti e facilitazioni anche fiscali già riconosciuti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17.

     Ai prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale non di ruolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

 

          Art. 11.

     Le attività patrimoniali devolute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi della presente legge, nonché gli incrementi patrimoniali che deriveranno dalla riscossione dei contributi previsti dai precedenti articoli 3 e 5 e dall'attività creditizia, sono destinati ad aumentare la riserva del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

     Per lo speciale servizio del credito è istituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali una gestione autonoma.

 

Titolo II

MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AL TRATTAMENTO

DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI STATALI

 

          Art. 12.

     Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per il conseguimento del diritto all'indennità di buonuscita, è ridotto ad un biennio compiuto per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1956.

     L'aliquota di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità è, nei casi suddetti, elevata ad un venticinquesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva, restando soppresse le maggiorazioni previste dal terzo comma dell'art. 48 del citato testo unico.

 

          Art. 13.

     L'iscritto al Fondo di previdenza, che abbia ottenuto la liquidazione dell'indennità di buonuscita e venga riassunto in servizio con reiscrizione al predetto Fondo, può, al termine del richiamo, conseguire la riliquidazione dell'indennità per il periodo complessivo del servizio prestato, purché la durata della reiscrizione, per la parte successiva al 30 giugno 1956, risulti di almeno due anni compiuti. La riliquidazione viene effettuata sulla base dell'aliquota stabilita dal precedente art. 12 e dell'ultima retribuzione annua contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello della indennità di buonuscita già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima concessione e quella definitiva.

     Le norme concernenti la corresponsione di un supplemento dell'indennità di buonuscita, contenute nell'art. 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, rimangono in vigore per i casi di reiscrizione di durata inferiore a due anni successivi al 30 giugno 1956. Le norme stesse rimangono in vigore anche per i casi contemplati nel comma precedente, qualora risultino più favorevoli per gli interessati.

 

          Art. 14.

     Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità, conferiti e da conferirsi ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni sono, con effetto dal 1° luglio 1956, riversibili successivamente e nell'ordine indicato dalle dette disposizioni, a tutti i superstiti o gruppi di superstiti dell'iscritto aventi diritto, i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni medesime. Qualora la cessazione dal servizio dell'iscritto abbia dato o dia luogo al trattamento di pensione normale o di privilegio, in mancanza di superstiti con diritto alla relativa riversibilità o quando questi vengono a cessare, si fa luogo alla concessione dell'assegno vitalizio ai superstiti o gruppi di superstiti aventi diritto.

     L'ultimo comma dell'art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, è soppresso.

     Il secondo comma dell'art. 16 del testo unico sopracitato, sostituito dall'art. 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è abrogato. L'assegno vitalizio compete alla vedova anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'iscritto, purché il matrimonio stesso sia durato almeno un anno, ovvero sia nata prole, ancorché postuma, di matrimonio più recente.

     Il superstite dell'iscritto, avente diritto a pensione indiretta di riversibilità, ha facoltà di optare per la concessione dell'assegno vitalizio qualora quest'ultimo risulti più favorevole.

 

          Art. 15.

     L'aliquota di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno vitalizio diretto, è elevata, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, da un cinquantesimo ad un quarantesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva.

     Per gli stessi casi del precedente comma:

     a) viene sostituita, alla tabella di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1951, n. 1352, quella allegata alla presente legge, che indica gli importi degli assegni vitalizi indiretti o di riversibilità a favore dei superstiti aventi diritto:

     b) è elevato da lire 3000 a lire 5100 annue l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilità, nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127;

     c) è concessa, come parte integrante dell'assegno vitalizio, una rendita vitalizia costante di annue lire 30.000 per gli assegni diretti e lire 27.000 per quelli indiretti o di riversibilità, che assorbe l'assegno temporaneo di contingenza di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante.

 

          Art. 16.

     Per i casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano decorrenza posteriore a tale data, sono determinati con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 15 prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° luglio 1956.

     Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma precedente, si considera, in corrispondenza del grado o della qualifica rivestita dall'iscritto alla data della cessazione, il trattamento economico iniziale al 1° luglio 1956, previsto per la corrispondente qualifica dagli ordinamenti delle carriere dei personali statali, vigenti a tale data. Per l'iscritto non appartenente alle categorie dei personali riguardati dai predetti ordinamenti, viene attribuito, come grado o qualifica rivestita alla data della cessazione, quella del personale civile di ruolo dello Stato cui alla data stessa spettava un trattamento economico iniziale pari o immediatamente inferiore a quello ultimo effettivamente goduto dall'iscritto, considerando tale trattamento per la parte sulla quale era operante la ritenuta ai fini previdenziali.

 

          Art. 17.

     Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità in corso di godimento al 1° luglio 1956 vengono riliquidati, con effetto da tale data, con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 15, prendendo a base, per ciascuno assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° luglio 1956 determinata nel modo indicato al comma secondo del precedente art. 16. L'importo annuo così risultante in nessun caso può essere inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1956 calcolato in base alle disposizioni di legge in vigore a tale data e con l'aumento del 16 per cento. L'eventuale differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

 

          Art. 18.

     L'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è sostituito dal seguente:

     "Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, sono concessi, mediante concorso per titoli, agli ex dipendenti e loro superstiti, come appresso:

     1) ex dipendenti cessati dal servizio per infermità o età avanzata senza diritto a pensione, appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza;

     2) vedove senza pensione, contro le quali non sia stata pronunziata sentenza di separazione per loro colpa o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purché il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorché postuma, di matrimonio più recente;

     3) prole orfana senza pensione (prole minorenne, maggiorenne inabile, figlie nubili o vedove ultraquanrantenni);

     4) i genitori;

     5) i fratelli e le sorelle inabili.

     Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo".

 

          Art. 19.

     Dall'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi è escluso ciascuno dei superstiti dell'iscritto alla gestione previdenza qualora un altro superstite, o gruppo di superstiti, dello stesso iscritto risulti contemporaneamente titolare di assegno vitalizio riguardato dal precedente art. 14 oppure di pensione o, comunque, ne abbia contemporaneamente diritto.

 

          Art. 20.

     Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni già conferiti quanto per quelli da conferire, a lire:

     84.000, per gli assegni vitalizi diretti;

     78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova;

     72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente art. 18.

     L'elevazione degli importi degli assegni vitalizi facoltativi stabiliti dal comma precedente assorbe l'assegno temporaneo di contingenza, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante.

     Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.

 

          Art. 21.

     La parte degli aggi annualmente liquidati a ciascuna ricevitoria del lotto esente dal contributo a favore del Fondo di previdenza previsto dall'art. 67 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, riguarda i primi cinque milioni di lire di riscossione annua.

 

          Art. 22.

     I nuovi importi annui degli assegni vitalizi risultanti dalla applicazione dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 20, sono riferiti a dodici mensilità. La tredicesima mensilità dovuta nella seconda quindicina del mese di dicembre è determinata in base agli importi predetti.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

          Art. 23.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie o, comunque, incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 24.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Tabella degli assegni vitalizi indiretti o di riversibilità, a favore dei superstiti aventi diritto, relativi ai casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° marzo 1966 [1]

 

 

Importo annuo per 12

 

 

 

 

 

mensilità dell'assegno

 

 

 

 

 

vitalizio a favore:

Ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto

 

degli orfani

 

 

 

 

 

della

e genitori,

 

 

 

 

 

vedova

fratelli,

 

 

 

 

 

 

sorelle

fino a

L.

800.000

 

 

114.000

93.000

da

L.

800.001

fino a L.

1.000.000

135.000

112.500

"

"

1.000.001

"

1.200.000

165.000

137.500

"

"

1.200.001

"

1.400.000

195.000

162.500

"

"

1.400.001

"

1.600.000

225.000

187.500

"

"

1.600.001

"

1.800.000

255.000

212.500

"

"

1.800.001

"

2.000.000

285.000

237.500

"

"

2.000.001

"

2.200.000

315.000

262.500

"

"

2.200.001

"

2.400.000

345.000

287.500

"

"

2.400.001

"

2.600.000

375.000

312.500

"

"

2.600.001

"

2.800.000

405.000

337.500

"

"

2.800.001

"

3.000.000

435.000

362.500

oltre

L.

3.000.000

"

 

465.000

387.500

 


[1] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759.