§ 46.8.10 - R.D. 7 giugno 1928, n. 1369.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sull'opera di previdenza dei personali civile e militare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:07/06/1928
Numero:1369


Sommario
Art. 1.      La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale dell'opera di previdenza, ne tiene [...]
Art. 2.      Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza esercita, nell'interesse dell'opera di previdenza, tutte le attribuzioni [...]
Art. 3.      Il bilancio di previsione delle spese di amministrazione viene compilato annualmente, nel mese di ottobre, dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e [...]
Art. 4.      Il rendiconto della gestione dell'opera di previdenza, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, è sottoposto alla commissione parlamentare di vigilanza per [...]
Art. 5.      La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, nelle situazioni contabili da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del regno e nella [...]
Art. 6.      Presso ciascuna sezione di regia tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale con la denominazione "Opera di previdenza a favore dei personali civile e [...]
Art. 7.      La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, rappresentate dell'opera di previdenza, a mezzo del tesoriere centrale o delle [...]
Art. 8.      I fondi dell'opera di previdenza che risultino in eccedenza in rapporto agli impegni, sono investiti, nel più breve termine possibile e nel miglior interesse dell'opera, [...]
Art. 9.      I beni immobili che pervengono all'opera di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno [...]
Art. 10.      Il consiglio di amministrazione della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle [...]
Art. 11.      Gli incanti sono tenuti presso l'intendenza di finanza nella cui provincia sono situati i beni
Art. 12.      La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza può richiedere l'opera degli uffici tecnici di finanza e di quelli del genio civile [...]
Art. 13.      I beni mobili infruttiferi, che non siano utilizzabili per gli istituti e per le scuole di cui al primo comma del precedente art. 9, sono alienati nei modi e nelle forme [...]
Art. 14.      Per l'amministrazione provvisoria dei beni destinati alla utilizzazione o all'alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato
Art. 15.      La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, nel ricevere donazioni, lasciti, legati in favore dell'opera di previdenza, può [...]
Art. 16.      La direzione generale dalla cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, nel compilare i bilanci tecnici quinquennali dell'opera di previdenza a norma [...]
Art. 17.      Dopo assicurati i benefici che di diritto spettano agli iscritti e ai loro superstiti, la direzione generale predetta determina altresì le disponibilità previste per il [...]
Art. 18.      Fino alla compilazione del primo bilancio tecnico dell'opera di previdenza la direzione generale suindicata determina volta per volta il valore capitale degli assegni [...]
Art. 19.      Le domande dirette al conseguimento dei benefici dell'opera di previdenza, e i documenti che si uniscono, sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato [...]
Art. 20.      La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, qualora sia possibile, chiede d'ufficio i documenti mancanti e provvede alla [...]
Art. 21.      Al pagamento delle borse di studio, dell'indennità di buona uscita, nonchè delle somme dovute per assistenza sanitaria, per ricovero di orfani in convitti, e di ogni [...]
Art. 22.      Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione dell'opera di previdenza in quanto siano applicabili, le [...]
Art. 23.      Sono iscritte all'opera di previdenza le categorie dei personali (civile e militare) indicate dagli art. 2 a 7 del testo unico approvato col regio decreto 26 febbraio [...]
Art. 24.      Il funzionario civile o il militare, collocato a riposo, ovvero destituito, dimissionario, o comunque dispensato dal servizio, cessa contemporaneamente di essere [...]
Art. 25.      Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria od in congedo provvisorio cessano di essere iscritti all'opera di previdenza, salvo ad esservi riammessi nel caso di [...]
Art. 26.      Sino a tutto l'anno 1928 il contributo dell'iscritto all'opera di previdenza è costituito da una ritenuta in ragione di lire 0,70 per cento sullo stipendio e sulle [...]
Art. 27.      Il contributo di cui al precedente art. 26 è pure dovuto
Art. 28.      Il personale daziario delle quattro cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, iscritto all'opera di previdenza in base all'art. 4 del testo [...]
Art. 29.      Il personale iscritto all'opera di previdenza in base all'art. 5 del testo unico predetto, è soggetto dal 1° luglio 1927 o dalla successiva data di iscrizione al [...]
Art. 30.      Sino a tutto l'anno 1928 il personale iscritto all'opera di previdenza in virtù dell'art. 6 del citato testo unico paga il contributo del 0,70 per cento sullo stipendio [...]
Art. 31.      Il personale proveniente dal cessato regime, iscritto all'opera di previdenza dal 1° luglio 1923, giusta l'art. 7 del citato testo unico, è tenuto al pagamento del [...]
Art. 32.      Entro il mese di luglio di ogni anno le ragionerie delle amministrazioni centrali dispongono, mediante emissione di mandato diretto sulla tesoreria centrale a favore [...]
Art. 33.      L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'opera di previdenza per i contributi di cui al precedente articolo, è fatto dalle competenti ragionerie delle [...]
Art. 34.      Parimenti con mandati diretti sulla tesoreria centrale, intestati alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice [...]
Art. 35.      Durante l'anno 1928, nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di regia tesoreria provinciale convertono tutte le ritenute del 2 per cento liquidate sugli assegni [...]
Art. 36.      Quando gli assegni variabili pagati sui fondi forniti con mandati di anticipazione e su altri fondi speciali pagati a tutto il 31 dicembre 1928 siano contabilizzati al [...]
Art. 37.      Le amministrazioni autonome dello Stato versano la ritenuta del 2 per cento effettuata sugli assegni variabili corrisposti al personale dipendente sino al 31 dicembre [...]
Art. 38.      Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di regia tesoreria convertono l'importo complessivo delle somme introitate nella contabilità speciale dell'opera di previdenza [...]
Art. 39.      Le ragionerie delle amministrazioni centrali trasmettono annualmente alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, [...]
Art. 40.      I contributi dovuti dal personale dipendente dal senato del regno, dalla camera dei deputati, dal ministero della real casa, dalle regie scuole menzionate negli articoli [...]
Art. 41.      Entro il 10 luglio ed il 10 gennaio di ogni anno, le amministrazioni indicate nel precedente art. 40 devono trasmettere alla direzione generale della cassa depositi e [...]
Art. 42.      Per il personale delle amministrazioni indicate nel precedente art. 40, soggetto alla ritenuta del 2 per cento sugli assegni variabili, l'elenco dovrà contenere anche [...]
Art. 43.      Nell'ultimo giorno di ciascun semestre le sezioni del tesoro ritirano dalle sezioni di regia tesoreria provinciale le matrici dei bollettari consunti nel semestre e, con [...]
Art. 44.      La vigilanza sulla riscossione delle entrate dell'opera è esercitata dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, che con la [...]
Art. 45.      L'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione deve inviare, oltre l'istanza, l'atto di nascita e il decreto col quale [...]
Art. 46.      L'assegno vitalizio a favore delle persone di famiglia dell'iscritto viene conferito nell'ordine di precedenza stabilito dagli articoli 16, 17 e 18 del testo unico [...]
Art. 47.      Non è dovuto l'assegno vitalizio dall'opera di previdenza agli iscritti cessati dal servizio per dimissioni, revoca o destituzione, neanche quando essi risultino [...]
Art. 48.      Per ottenere l'assegno vitalizio gli aventi diritto debbono inviare direttamente, o per mezzo dell'amministrazione alla quale apparteneva l'iscritto, apposita domanda [...]
Art. 49.      La vedova dell'iscritto, con o senza orfani minorenni, o con orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, che si trovi nelle condizioni di [...]
Art. 50.      Gli orfani e le orfane nubili minorenni, e gli orfani e le orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, privi anche di madre, devono [...]
Art. 51.      Gli orfani e le orfane nubili minorenni d'impiegata iscritta all'opera di previdenza, pur essendo vivente il padre, possono conseguire l'assegno. A tale uopo essi [...]
Art. 52.      Le orfane nubili ultra quarantenni, e quelle già vedove alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto con età superiore ai 40 anni, purchè siano nullatenenti e [...]
Art. 53.      Il padre dell'iscritto, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a carico del figlio negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, deve inviare, [...]
Art. 54.      I fratelli e le sorelle dell'iscritto, nubili o vedove, che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 18, n. 3, del testo unico, devono inviare, oltre la domanda e [...]
Art. 55.      Gli orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, e quelli la cui madre fosse passata ad altre nozze, debbono produrre rispettivamente una [...]
Art. 56.      Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro primo, titolo III, del codice civile, le persone di famiglia dell'iscritto, per conseguire temporaneamente l'assegno [...]
Art. 57.      A richiesta della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, i ministeri inviano lo [...]
Art. 58.      Gli anni di servizio valutabili per la liquidazione degli assegni vitalizi a favore degli iscritti all'opera di previdenza sono quelli che, in base alle leggi sulle [...]
Art. 59.      L'assegno vitalizio spettante all'iscritto con decorrenza dal 1° luglio 1927, viene liquidato sulla base dell'ultimo stipendio goduto dal funzionario
Art. 60.      Qualora dal computo degli anni di servizio risulti liquidabile all'iscritto un assegno inferiore a quello spettante alla vedova in base all'art. 23 del suddetto testo [...]
Art. 61.      Il servizio prestato in qualità di volontario, uditore e simili è valutabile soltanto quando è seguito da servizio di ruolo
Art. 62.      Il servizio effettivamente prestato dal personale di ruolo dell'amministrazione della real casa, che non è passato in servizio dello Stato, è computato, agli effetti [...]
Art. 63.      Gli assegni vitalizi spettanti ai superstiti degli iscritti con decorrenza dal 1° luglio 1927 sono liquidati in conformità delle rispettive tabelle annesse al predetto [...]
Art. 64.      Nelle liquidazioni degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, l'annualità vitalizia corrispondente all'indennità percepita dalla [...]
Art. 65.      Nella liquidazione degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, il servizio valutabile è quello che, in base alle leggi sulle pensioni, [...]
Art. 66.      Il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani viene eseguito con le norme dell'art. 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per gli assegni con decorrenza [...]
Art. 67.      I superstiti dell'iscritto si ritengono inabili al lavoro quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti e tali da determinare la [...]
Art. 68.      I fratelli e le sorelle si presumono inabili al lavoro sino a quando non abbiano compiuto i 14 anni. Dopo tale data per ottenere la continuazione dell'assegno vitalizio [...]
Art. 69.      Se, a giudizio della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, la inabilità non [...]
Art. 70.      Il medico militare, incaricato di eseguire la visita di cui all'articolo precedente, rilascerà un certificato in cui, dopo di avere premesse le generalità del [...]
Art. 71.      Le eliminazioni e le riduzioni dell'assegno vitalizio per cessazione del diritto dei compartecipi si operano dal primo del mese successivo al giorno in cui il diritto è [...]
Art. 72.      Se l'iscritto, la vedova e gli orfani abbiano diritto alla indennità per una sola volta in base alle leggi sulle pensioni, si deve attendere la liquidazione di detta [...]
Art. 73.      L'iscritto divenuto inabile al servizio civile in dipendenza della guerra, se è provvisto di pensione, non può liquidare l'assegno vitalizio. Qualora questo fosse già [...]
Art. 74.      Quando venga a risultare che i congiunti dell'iscritto indicati negli art. 16, 17 e 18 del testo unico abbiano conseguito il godimento di altri assegni a carico degli [...]
Art. 75.      Gli assegni vitalizi sono liquidati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, e [...]
Art. 76.      In base alle deliberazioni di conferimento dell'assegno vitalizio la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza emette apposito [...]
Art. 77.      Quando il consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda di assegno vitalizio, un estratto della relativa deliberazione motivata viene notificato [...]
Art. 78.      I ricorsi contro la liquidazione degli assegni vitalizi e contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. [...]
Art. 79.      Finchè le deliberazioni non siano definitive, o per decorrenza di termini, o per decisione della corte dei conti, la direzione generale suddetta, amministratrice [...]
Art. 80.      Il pagamento degli assegni vitalizi si effettua con norme analoghe a quelle in vigore pel pagamento delle pensioni degli istituti di previdenza; esso viene eseguito a [...]
Art. 81.      Entro il mese di giugno di ogni anno la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, [...]
Art. 82.      Le domande di ammissione ai concorsi per i posti o per le borse di studio debbono essere presentate, entro il termine fissato dal bando di concorso, corredate di tutti i [...]
Art. 83.      Le domande e i documenti da produrre per concorrere a posti in convitto o a borse di studio sono esenti dalla tassa di bollo, giusta l'articolo 65 del testo unico sopra [...]
Art. 84.      Per concorrere ad una borsa di studio o ad un posto in convitto l'orfano del funzionario civile o militare deve farne domanda corredata dai seguenti documenti
Art. 85.      La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, provvede al ricovero degli orfani in [...]
Art. 86.      Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sette anni di età e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso
Art. 87.      Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto in convitto o una borsa di [...]
Art. 88.      Non si può concedere un secondo posto in convitto ad una stessa famiglia se non nel caso in cui la vedova abbia a suo carico cinque minorenni, oppure quando trattasi di [...]
Art. 89.      L'orfano appartenente a famiglia che gode già il beneficio di due borse di studio per corsi superiori alle elementari, non è ammesso al concorso per posto in convitto, [...]
Art. 90.      L'orfano, al quale è conferito un posto in convitto, deve, salvo giustificato motivo, recarsi in convitto entro il termine stabilito nell'avviso di conferimento del [...]
Art. 91.      La permanenza in convitto non deve durare oltre il 18° anno di età. Il consiglio di amministrazione può tuttavia agli orfani meritevoli convertire il posto in convitto [...]
Art. 92.      Gli orfani che tengano cattiva condotta o non siano promossi alla classe superiore cessano di rimanere in convitto
Art. 93.      Le borse di studio sono conferite per compiere il corso degli studi elementari, medi, professionali, di istruzione superiore o di perfezionamento, per il quale sono [...]
Art. 94.      Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che non siano con gli studi in ritardo per più di un anno, se debbono frequentare le scuole elementari o quelle medie [...]
Art. 95.      Non può prendere parte al concorso per una borsa di studio un orfano che abbia due fratelli ricoverati in convitto a spese dell'opera di previdenza
Art. 96.      Gli orfani forniti di borsa di studio per le scuole elementari debbono prendere parte al concorso se desiderano ottenere la borsa di studio per frequentare le scuole [...]
Art. 97.      Gli orfani, ai quali fu concesso il posto gratuito in convitto, possono ottenere, su istanza debitamente motivata di chi li rappresenta, la conversione del posto stesso [...]
Art. 98.      Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie, le quali non hanno mai ottenuto un posto in convitto o una [...]
Art. 99.      I figli degli iscritti (civili o militari) in servizio attivo, che aspirino ad ottenere una borsa di studio per le scuole medie di secondo grado, debbono unire alla [...]
Art. 100.      I figli degli iscritti in servizio attivo, civili o militari, che concorrono per una borsa di studio allo scopo di iniziare un corso universitario o di altro istituto [...]
Art. 101.      I concorrenti alle borse di studio per corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero, debbono produrre i documenti segnati nel precedente art. 84 o i primi tre [...]
Art. 102.      Degli orfani di uno stesso iscritto, uno solo può in ciascun anno ottenere uno dei benefici messi a concorso nell'anno stesso, salvo casi eccezionali espressamente [...]
Art. 103.      Dei figli degli iscritti in servizio attivo (civili o militari) uno solo può in ciascun anno ottenere una delle borse di studio di cui è cenno nei precedenti articoli [...]
Art. 104.      L'importo delle borse di studio è fissato anno per anno con deliberazione del consiglio di amministrazione e viene graduato a seconda dei corsi d'istruzione
Art. 105.      Per ottenere la conferma del beneficio per un altro anno del corso elementare o medio deve essere prodotto un certificato, in carta libera, dal quale risulti [...]
Art. 106.      Il beneficio della borsa di studio cessa per coloro che non siano promossi alla classe superiore
Art. 107.      Le convenzioni di cui all'art. 61 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, debbono stipularsi con istituti eretti in ente morale, i quali [...]
Art. 108.      Per il ricovero degli orfani nei convitti possono pattuirsi speciali condizioni in base al pagamento di una retta individuale per il mantenimento e il rimborso delle [...]
Art. 109.      A cura della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, viene esercitata la diretta [...]
Art. 110.      I mutui di cui nell'art. 62 del predetto testo unico sono soggetti alla procedura che regola la concessione e la somministrazione dei prestiti da parte della cassa [...]
Art. 111.      Nelle convenzioni per mutui con garanzia ipotecaria sugli edifici di proprietà degli istituti deve essere stabilito che, qualora, entro tutto il periodo per il quale è [...]
Art. 112.      Alle domande per la concessione dei mutui di cui al precedente art. 110 gli istituti debbono unire, oltre i documenti relativi alla natura del prestito richiesto, i [...]
Art. 113.      Gli iscritti civili o militari, in attività di servizio, o in aspettativa per causa di provata infermità, che siano costretti a sottoporsi a grave atto operativo presso [...]
Art. 114.      Gli iscritti di cui al precedente articolo, che siano ricoverati dal 1° gennaio 1928 in poi presso una clinica ospitaliera o privata a causa di gravi malattie, possono [...]
Art. 115.      L'iscritto, civile o militare, che dal 1° gennaio 1928 in poi trovisi in condizione di subire l'atto operativo, o trascorrere il periodo della malattia fuori di una [...]
Art. 116.      Ove si verifichi il ricovero in una clinica ospitaliera o privata per i casi previsti dai precedenti articoli 113 e 114, la domanda deve essere inviata direttamente alla [...]
Art. 117.      Quando si verifichi la condizione del ricovero in una clinica ospitaliera o privata, l'iscritto, dopo dimesso dalla clinica, trasmette, a mezzo dell'ufficio da cui [...]
Art. 118.      Nei casi in cui l'iscritto non sia ricoverato in una clinica ospitaliera o privata, la domanda per il concorso dell'opera di previdenza viene trasmessa [...]
Art. 119.      L'opera di previdenza si riserva la facoltà di assumere informazioni o richiedere documenti per accertare circostanze di fatto necessarie per la concessione del concorso [...]
Art. 120.      Il concorso dell'opera di previdenza è deliberato insindacabilmente dal consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, ed [...]
Art. 121.      Le istanze pel conseguimento del beneficio dell'assistenza sanitaria e i documenti che le corredano sono esenti dalla tassa di bollo, in virtù della disposizione [...]
Art. 122.      Al pagamento della somma deliberata si provvede mediante mandati diretti emessi, secondo i casi, dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli [...]
Art. 123.      Ogni anno viene bandito dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera, il concorso per l'ammissione [...]
Art. 124.      Possono aspirare al beneficio di cui al precedente articolo i figli degli iscritti riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, [...]
Art. 125.      Dei figli di un iscritto avente grado non superiore al nono, uno solo può conseguire il beneficio della cura marina o montana nell'anno in cui si bandisce il concorso. [...]
Art. 126.      La domanda, firmata dall'iscritto in attività di servizio, deve essere trasmessa alla direzione generale della cassa depositi e prestiti per il tramite del capo [...]
Art. 127.      Per la permanenza nelle colonie marina o montana la direzione generale suddetta, amministratrice dell'opera di previdenza, prenderà accordi con gli enti che gestiscono [...]
Art. 128.      Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza delibera sulle domande per l'ammissione al beneficio della cura climatica, [...]
Art. 129.      L'opera di previdenza assume l'onere della retta individuale per la permanenza dei fanciulli nelle colonie marine o montane, e provvede pure al pagamento della spesa per [...]
Art. 130.      L'indennità di buon'uscita a favore dei funzionari civili o dei militari, iscritti per almeno sei anni completi all'opera di previdenza e collocati a riposo, dal 1° [...]
Art. 131.      L'indennità di buon'uscita di cui al precedente art. 130 viene aumentata di uno, due o tre decimi, a seconda che il servizio effettivo prestato in categorie di personale [...]
Art. 132.      Agli iscritti all'opera di previdenza (civili o militari) che posseggano i requisiti indicati nel precedente art. 130, ma siano collocati a riposo con effetto anteriore [...]
Art. 133.      Ai funzionari civili e ai militari iscritti all'opera di previdenza, purchè siano provvisti dei requisiti di cui nel precedente art. 130 e siano collocati a riposo con [...]
Art. 134.      La vedova dell'iscritto morto prima del collocamento a riposo, con diritto alla pensione ordinaria per avere compiuto il prescritto periodo minimo di servizio, o, in [...]
Art. 135.      La liquidazione dell'indennità di buon'uscita viene eseguita in base a quella parte soltanto degli assegni corrisposta all'iscritto a titolo di stipendio, esclusa [...]
Art. 136.      Qualora dal calcolo degli anni di servizio riconosciuti validi ai fini della liquidazione della indennità di buon'uscita risulti una frazione di anno superiore a sei [...]
Art. 137.      Ai fini della liquidazione dell'indennità di buon'uscita sono computati i soli effettivi servizi di ruolo, prestati nelle categorie dei personali iscritti all'opera di [...]
Art. 138.      I periodi di aspettativa per motivi di salute o per riduzione di quadri, trascorsi anteriormente all'iscrizione all'opera di previdenza, non sono computabili agli [...]
Art. 139.      Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare dagli impiegati civili, chiamati o richiamati alle armi, viene valutato, per la liquidazione dell'indennità di [...]
Art. 140.      Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 53 del predetto testo unico, possono chiedere la liquidazione [...]
Art. 141.      L'indennità di buon'uscita non è dovuta agli iscritti destituiti dall'impiego o comunque cessati dal servizio con la perdita totale del diritto a pensione
Art. 142.  [2]
Art. 143.      La vedova dell'iscritto, morto in attività di servizio con diritto alla pensione normale, deve unire all'istanza i seguenti documenti
Art. 144.      La domanda degli orfani minorenni dell'iscritto morto in attività di servizio con diritto alla pensione normale deve essere corredata dei seguenti documenti
Art. 145.      Qualora nella ripartizione dell'indennità concorrano insieme ai minori orfane nubili maggiorenni, occorre aggiungere ai documenti menzionati nel precedente art. 144 il [...]
Art. 146.      Quando l'iscritto all'opera di previdenza muoia dopo il collocamento a riposo, l'indennità di buon'uscita, alla quale egli abbia eventualmente acquistato il diritto, ma [...]
Art. 147.      Le domande per il conseguimento dell'indennità di buon'uscita e i documenti che le corredano sono esenti dalla tassa di bollo, in applicazione dell'art. 65 del testo [...]
Art. 148.      La cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, è gestita dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, [...]
Art. 149.      Scopo della cassa è di conferire assegni vitalizi facoltativi agli impiegati civili dello Stato ed ai loro superstiti, in quanto gli uni e gli altri non siano titolari [...]
Art. 150.      Al conseguimento delle sue finalità la cassa sovvenzioni provvede coi mezzi indicati agli articoli 67 e 73 del predetto testo unico di leggi sull'opera di previdenza
Art. 151.      Gli assegni vitalizi facoltativi sono concessi dal direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, in seguito a concorsi per titoli, [...]
Art. 152.      Possono prendere parte ai concorsi per la concessione di detti assegni vitalizi gli ex-impiegati civili dello Stato, nonchè i superstiti di impiegati civili dello Stato, [...]
Art. 153.      Il conferimento degli assegni ha luogo con riguardo alla durata dei servizi, all'entità degli stipendi, alla durata dell'attesa ed alle condizioni economiche e di [...]
Art. 154.      Pel conferimento degli assegni vitalizi facoltativi la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza indice annualmente concorsi nel [...]
Art. 155.      Gli aspiranti agli assegni vitalizi devono nelle domande indicare il preciso domicilio e unirvi i documenti prescritti non oltre il termine fissato dal bando di [...]
Art. 156.      Gli ex-impiegati usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione dovranno produrre
Art. 157.      Le vedove debbono produrre
Art. 158.      La prole orfana (orfani ed orfane minorenni o inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, e orfane nubili anche se maggiorenni) deve produrre
Art. 159.      I superstiti d'impiegati civili iscritti all'opera di previdenza, che possono partecipare ai concorsi per assegni vitalizi facoltativi nella misura e con le modalità [...]
Art. 160.      Gli assegni concessi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni sino al raggiungimento della maggiore età [...]
Art. 161.      E' in facoltà dell'amministrazione di richiedere ai concorrenti, o direttamente alle autorità ed agli uffici competenti, informazioni ed altri documenti oltre quelli [...]
Art. 162.      La misura degli assegni vitalizi facoltativi viene determinata dal consiglio di amministrazione della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti [...]
Art. 163.      La decorrenza degli assegni vitalizi facoltativi è dal 1° gennaio successivo all'avviso di concorso
Art. 164.      Il pagamento degli assegni vitalizi è disposto mediante ruoli e si effettua con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni a carico degli istituti [...]


§ 46.8.10 - R.D. 7 giugno 1928, n. 1369.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sull'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

(G.U. 31 luglio 1928, n. 177)

 

 

     E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sull'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, approvato col regio decreto 26 febbraio 1928, anno VI, n. 619, visto, d'ordine nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

 

REGOLAMENTO

 

Titolo I

 

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

 

     Art. 1.

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale dell'opera di previdenza, ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri istituti che le sono affidati, ne amministra il patrimonio ed assegna agli iscritti all'opera stessa che ne abbiano diritto, e alle loro famiglie, i benefici contemplati dal testo unico di leggi approvato col regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

 

          Art. 2.

     Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza esercita, nell'interesse dell'opera di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio dell'opera di previdenza.

 

          Art. 3.

     Il bilancio di previsione delle spese di amministrazione viene compilato annualmente, nel mese di ottobre, dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonchè all'avviso della commissione parlamentare di vigilanza sull'amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e quindi all'approvazione del ministro per le finanze.

     Con le stesse formalità si provvede alla varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto, nel corso dell'esercizio.

 

          Art. 4.

     Il rendiconto della gestione dell'opera di previdenza, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, è sottoposto alla commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, dopo parificato dalla corte dei conti, viene presentato al parlamento in allegato alla relazione della commissione medesima.

 

          Art. 5.

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, nelle situazioni contabili da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del regno e nella relazione annuale alla commissione di vigilanza, fa risultare distintamente la situazione dell'opera di previdenza e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

 

          Art. 6.

     Presso ciascuna sezione di regia tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale con la denominazione "Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti" per la riscossione delle ritenute e delle altre entrate dell'opera stessa, le quali debbono essere concentrate presso la regia tesoreria centrale, con le modalità di cui agli articoli 35 e 38 del presente regolamento.

     Le sezioni del tesoro, istituite presso le intendenze di finanza, esplicano la loro funzione anche per quanto riguarda la gestione dell'opera.

 

          Art. 7.

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, rappresentate dell'opera di previdenza, a mezzo del tesoriere centrale o delle sezioni di regia tesoreria provinciale, riceve i fondi in numerario di spettanza dell'opera stessa.

     Le somme così introitate sono, a seconda delle esigenze del servizio di cassa, versate nel conto corrente infruttifero, istituito tra il tesoro dello Stato e gli istituti di previdenza per far fronte ai pagamenti da effettuarsi dalle sezioni di regia tesoreria provinciale, o restano presso la tesoreria centrale per i pagamenti da farsi dalla medesima.

     I fondi disponibili sono temporaneamente versati nel conto corrente fruttifero istituito pure tra il tesoro dello Stato e gli istituti di previdenza, con le stesse modalità e norme che regolano il conto corrente fruttifero fra la cassa depositi e il tesoro dello Stato.

 

          Art. 8.

     I fondi dell'opera di previdenza che risultino in eccedenza in rapporto agli impegni, sono investiti, nel più breve termine possibile e nel miglior interesse dell'opera, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, su proposta del direttore generale, nei modi appresso indicati:

     1) in acquisto o costruzione di edifici da adibire a convitti per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli impiegati ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato col regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619;

     2) in mutui ad istituti di educazione ed istruzione degli orfani degli iscritti per gli scopi di cui all'art. 62 del testo unico predetto;

     3) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi all'opera di previdenza, e in mutui per opere pubbliche al saggio del 6,50 per cento, ovvero al saggio che sarà determinato dal ministro per le finanze, da concedersi agli enti che possono essere mutuatari della cassa depositi e prestiti ai sensi del regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064;

     4) in conto corrente con la cassa depositi e prestiti al saggio del 6,50 per cento annuo ai fini delle operazioni attive della cassa medesima, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201.

 

          Art. 9.

     I beni immobili che pervengono all'opera di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge, qualora non possano essere adibiti a istituti di educazione e di istruzione o a scuole professionali.

     In attesa della utilizzazione o dell'alienazione possono essere affittati per un tempo non maggiore di un triennio.

 

          Art. 10.

     Il consiglio di amministrazione della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni dei beni immobili di cui al precedente art. 9, sulla divisione dei beni stessi in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita; delibera inoltre sulle permute e sugli affitti degli immobili e sulla istituzione dei convitti.

 

          Art. 11.

     Gli incanti sono tenuti presso l'intendenza di finanza nella cui provincia sono situati i beni.

     Il procedimento per gl'incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al ministro per le finanze l'approvazione dei contratti.

 

          Art. 12.

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza può richiedere l'opera degli uffici tecnici di finanza e di quelli del genio civile per la costruzione, per le riparazioni e per quanto altro occorra per gli immobili di proprietà dell'opera di previdenza, o per quegli altri nei quali questa possa avere interesse.

 

          Art. 13.

     I beni mobili infruttiferi, che non siano utilizzabili per gli istituti e per le scuole di cui al primo comma del precedente art. 9, sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal consiglio d'amministrazione della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

 

          Art. 14.

     Per l'amministrazione provvisoria dei beni destinati alla utilizzazione o all'alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

     La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta, e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito, può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali.

     I detti contabili debbono versare le somme riscosse, nei termini prescritti pel versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di tesoreria provinciale, la quale emetterà un vaglia del tesoro sulla tesoreria centrale a favore della cassa depositi e prestiti per conto dell'opera di previdenza.

 

          Art. 15.

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, nel ricevere donazioni, lasciti, legati in favore dell'opera di previdenza, può accettare, per la concessione dei benefici che ne deriveranno per gli iscritti e per i loro superstiti, condizioni differenti da quelle previste dal presente regolamento.

 

          Art. 16.

     La direzione generale dalla cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, nel compilare i bilanci tecnici quinquennali dell'opera di previdenza a norma dell'art. 60 del predetto testo unico, determina la riserva matematica per gli oneri maturati relativi agli assegni vitalizi, ai ricoveri in convitti e alle borse di studio in corso di godimento, e fa le previsioni degli oneri latenti relativi ai vari benefici che l'opera di previdenza assegna a favore degli iscritti e dei loro superstiti.

 

          Art. 17.

     Dopo assicurati i benefici che di diritto spettano agli iscritti e ai loro superstiti, la direzione generale predetta determina altresì le disponibilità previste per il quinquennio successivo sulle entrate dell'opera di previdenza.

     Tali disponibilità sono ripartite annualmente dal consiglio di amministrazione per le erogazioni facoltative concernenti le varie finalità di beneficenza in modo che il valore capitale degli impegni che si assumono ogni anno per tali erogazioni facoltative non superi le relative disponibilità.

 

          Art. 18.

     Fino alla compilazione del primo bilancio tecnico dell'opera di previdenza la direzione generale suindicata determina volta per volta il valore capitale degli assegni conferiti, nonchè dei vari compiti assunti per legge dall'opera stessa, e il consiglio di amministrazione provvede affinchè il totale di detti impegni non ecceda il valore delle attività dell'opera di previdenza.

 

          Art. 19.

     Le domande dirette al conseguimento dei benefici dell'opera di previdenza, e i documenti che si uniscono, sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

     La legalizzazione degli atti da esibire all'opera di previdenza, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuitamente ai sensi dell'art. 21 del testo unico della legge per le tasse sulle concessioni governative approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

 

          Art. 20.

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, qualora sia possibile, chiede d'ufficio i documenti mancanti e provvede alla regolarizzazione di quelli non regolari; si riserva inoltre la facoltà di richiedere tutte le informazioni e quei documenti necessari per accertare la nullatenenza, la situazione di bisogno, l'inabilità al lavoro e le altre circostanze addotte dagli interessati.

 

          Art. 21.

     Al pagamento delle borse di studio, dell'indennità di buona uscita, nonchè delle somme dovute per assistenza sanitaria, per ricovero di orfani in convitti, e di ogni altra spesa, la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza provvede mediante mandati diretti, e stabilisce altresì i modelli da tener presso di sè e presso le sezioni del tesoro.

 

          Art. 22.

     Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione dell'opera di previdenza in quanto siano applicabili, le norme che regolano la cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato ed in quello sulle pensioni civili dello Stato.

 

Titolo II

 

ISCRIZIONE ALL'OPERA DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI E NORME PER LA RELATIVA RISCOSSIONE

 

Capo I

 

ISCRIZIONE ALL'OPERA DI PREVIDENZA

 

          Art. 23.

     Sono iscritte all'opera di previdenza le categorie dei personali (civile e militare) indicate dagli art. 2 a 7 del testo unico approvato col regio decreto 26 febbraio 1928(anno VI), n. 619 .

     L'iscrizione avviene di diritto dalla data di decorrenza della nomina di detti personali a posti di ruolo.

     Per i volontari, uditori e simili, l'iscrizione decorre dalla data di assunzione in servizio, comunque retribuito, purchè avvenuta in seguito a regolare nomina.

 

          Art. 24.

     Il funzionario civile o il militare, collocato a riposo, ovvero destituito, dimissionario, o comunque dispensato dal servizio, cessa contemporaneamente di essere iscritto all'opera di previdenza.

 

          Art. 25.

     Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria od in congedo provvisorio cessano di essere iscritti all'opera di previdenza, salvo ad esservi riammessi nel caso di richiamo in servizio.

 

Capo II

 

CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI

 

          Art. 26.

     Sino a tutto l'anno 1928 il contributo dell'iscritto all'opera di previdenza è costituito da una ritenuta in ragione di lire 0,70 per cento sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione e di lire 2 per cento sulle altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità di caro viveri.

     Dal 1° gennaio 1929 in poi è dovuto sul solo stipendio dall'iscritto all'opera di previdenza un contributo unico in ragione di lire 1,40 per cento, che è trattenuto dall'amministrazione, dalla quale l'iscritto dipende durante il servizio di ruolo.

 

          Art. 27.

     Il contributo di cui al precedente art. 26 è pure dovuto:

     a) sugli assegni eventualmente percepiti, in luogo dello stipendio, dai volontari, dagli uditori e simili;

     b) sulla parte di stipendio che si corrisponde ai funzionari civili o ai militari durante il periodo di aspettativa per infermità;

     c) sulla quota di stipendio spettante agli ufficiali durante il periodo di aspettativa per riduzione di quadri;

     d) quando il funzionario civile o il militare viene richiamato in servizio dopo essere stato collocato a riposo, purchè il richiamo avvenga con decreto sottoposto alla registrazione della corte dei conti;

     e) durante i periodi di richiamo in servizio degli ufficiali dalla posizione ausiliaria, o dal congedo provvisorio.

 

          Art. 28.

     Il personale daziario delle quattro cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, iscritto all'opera di previdenza in base all'art. 4 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, paga soltanto il contributo dell'1,40 per cento sullo stipendio con decorrenza dalla data del rispettivo passaggio alla dipendenza delle amministrazioni del governatorato di Roma o degli altri tre comuni predetti.

     Per il periodo precedente a tale passaggio, qualora sia rimasta qualche partita da sistemare, il contributo spettante all'opera di previdenza è del 0,70 per cento sullo stipendio, e del 2 per cento sulle altre competenze, esclusa la indennità caro viveri.

 

          Art. 29.

     Il personale iscritto all'opera di previdenza in base all'art. 5 del testo unico predetto, è soggetto dal 1° luglio 1927 o dalla successiva data di iscrizione al contributo unico dell'1,40 per cento sul solo stipendio.

 

          Art. 30.

     Sino a tutto l'anno 1928 il personale iscritto all'opera di previdenza in virtù dell'art. 6 del citato testo unico paga il contributo del 0,70 per cento sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione, e del 2 per cento sulle competenze o sugli assegni diversi, caro viveri escluso, con decorrenza dal 1° gennaio 1922 o dalla data successiva di iscrizione.

     Dal 1° gennaio 1929 in poi sarà invece dovuto il contributo unico di lire 1,40 per cento sul solo stipendio in applicazione del precedente art. 26, comma secondo, del presente regolamento.

 

          Art. 31.

     Il personale proveniente dal cessato regime, iscritto all'opera di previdenza dal 1° luglio 1923, giusta l'art. 7 del citato testo unico, è tenuto al pagamento del contributo di 0,70 per cento sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione e del 2 per cento sulle altre competenze e sugli assegni diversi, caro viveri escluso, fino a tutto il 1928, mentre dal 1° gennaio 1929 pagherà anch'esso il contributo unico di lire 1,40 per cento sul solo stipendio in base alla disposizione menzionata nel precedente art. 30, comma secondo.

 

Capo III

 

NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

 

          Art. 32.

     Entro il mese di luglio di ogni anno le ragionerie delle amministrazioni centrali dispongono, mediante emissione di mandato diretto sulla tesoreria centrale a favore della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, il versamento della somma rappresentante l'importo complessivo delle ritenute nella misura di 0,70 per cento sino al 31 dicembre 1928, e dell'1,40 per cento dal 1° gennaio 1929 in poi, sull'ammontare degli stanziamenti di bilancio per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, di cui all'art. 26 del presente regolamento.

 

          Art. 33.

     L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'opera di previdenza per i contributi di cui al precedente articolo, è fatto dalle competenti ragionerie delle amministrazioni centrali dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, in base ai pagamenti di stipendi contabilizzati dalle tesorerie. Le somme versate in più per un esercizio sono compensate in occasione dei versamenti relativi agli esercizi successivi.

 

          Art. 34.

     Parimenti con mandati diretti sulla tesoreria centrale, intestati alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera, le competenti ragionerie provvedono mensilmente al versamento delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari presi a carico del personale delle relative amministrazioni centrali.

     Le sezioni di regia tesoreria provinciale provvedono a versare alla fine di ogni mese, mediante vaglia del tesoro intestati nel modo stabilito dal comma precedente, le somme trattenute allo stesso titolo sugli stipendi del personale delle amministrazioni provinciali.

 

          Art. 35.

     Durante l'anno 1928, nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di regia tesoreria provinciale convertono tutte le ritenute del 2 per cento liquidate sugli assegni variabili pagati nel mese in un'unica quietanza di contabilità speciale.

 

          Art. 36.

     Quando gli assegni variabili pagati sui fondi forniti con mandati di anticipazione e su altri fondi speciali pagati a tutto il 31 dicembre 1928 siano contabilizzati al lordo, le sezioni di regia tesoreria provinciale provvedono al versamento del contributo dovuto all'opera a norma del precedente articolo, ed i funzionari delegati provvedono al relativo versamento nella contabilità speciale istituita presso le sezioni di regia tesoreria, allegando ai rendiconti le corrispondenti quietanze.

     Quando gli assegni di cui al comma precedente siano contabilizzati al netto, il contributo dovuto all'opera di previdenza deve essere versato a cura delle ragionerie centrali.

 

          Art. 37.

     Le amministrazioni autonome dello Stato versano la ritenuta del 2 per cento effettuata sugli assegni variabili corrisposti al personale dipendente sino al 31 dicembre 1928, alla fine del detto anno, mediante unico mandato diretto sulla tesoreria centrale, intestato al tesoriere centrale del regno, cassiere della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

 

          Art. 38.

     Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di regia tesoreria convertono l'importo complessivo delle somme introitate nella contabilità speciale dell'opera di previdenza in un unico vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale del regno, cassiere della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, e lo inviano direttamente alla direzione generale della cassa depositi.

 

          Art. 39.

     Le ragionerie delle amministrazioni centrali trasmettono annualmente alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, la dimostrazione delle somme dovute all'opera medesima sulle spese accertate col rendiconto consuntivo indicandovi, in corrispondenza di quelle versate a tale titolo sugli stanziamenti di bilancio, le compensazioni effettuate secondo la norma contenuta nel precedente art. 33 e le somme che eventualmente risultino anticipate in conto all'esercizio successivo.

 

          Art. 40.

     I contributi dovuti dal personale dipendente dal senato del regno, dalla camera dei deputati, dal ministero della real casa, dalle regie scuole menzionate negli articoli 5, 6, 7 del testo unico, dal fondo per il culto, dagli economati dei benefici vacanti, dalle amministrazioni del dazio consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, devono essere versati semestralmente non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a cura delle rispettive amministrazioni, alla regia tesoreria provinciale, previo ritiro della relativa quietanza di contabilità speciale.

 

          Art. 41.

     Entro il 10 luglio ed il 10 gennaio di ogni anno, le amministrazioni indicate nel precedente art. 40 devono trasmettere alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza l'elenco del personale iscritto all'opera di previdenza, con l'indicazione degli stipendi corrisposti nel semestre scaduto, delle somme versate in tesoreria per conto dell'opera e della quietanza di contabilità speciale rilasciata a loro favore.

     Nei casi di eliminazione di funzionari, occorre indicare la data, nonchè la causale della cessazione dal servizio.

 

          Art. 42.

     Per il personale delle amministrazioni indicate nel precedente art. 40, soggetto alla ritenuta del 2 per cento sugli assegni variabili, l'elenco dovrà contenere anche l'indicazione degli assegni medesimi liquidati a tutto il 31 dicembre 1928, le somme corrispondenti versate in tesoreria e la quietanza di contabilità speciale.

 

          Art. 43.

     Nell'ultimo giorno di ciascun semestre le sezioni del tesoro ritirano dalle sezioni di regia tesoreria provinciale le matrici dei bollettari consunti nel semestre e, con la scorta di esse e delle proprie scritture, compilano in un unico esemplare la situazione contabile semestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalle sezioni di regia tesoreria predette.

     Le sezioni del tesoro inviano tale situazione alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e trattengono le matrici dei bollettari di cui sopra per farle unire, a suo tempo, al sottoconto giudiziale che devono rendere le sezioni di regia tesoreria provinciale.

 

          Art. 44.

     La vigilanza sulla riscossione delle entrate dell'opera è esercitata dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, che con la scorta dei documenti indicati nei precedenti articoli accerta l'esattezza dei versamenti effettuati e notifica alle varie amministrazioni le eventuali differenze riscontrate.

 

Titolo III

 

ASSEGNI VITALIZI

 

Capo I

 

DELLE DOMANDE E DEI DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE GLI ASSEGNI VITALIZI

 

          Art. 45.

     L'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione deve inviare, oltre l'istanza, l'atto di nascita e il decreto col quale eventualmente la corte dei conti gli ha liquidata l'indennità per una volta tanto.

 

          Art. 46.

     L'assegno vitalizio a favore delle persone di famiglia dell'iscritto viene conferito nell'ordine di precedenza stabilito dagli articoli 16, 17 e 18 del testo unico approvato col regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

     I superstiti dell'iscritto menzionati in ciascuno degli articoli predetti possono domandare l'assegno vitalizio, quando non abbiano diritto a pensione, e quando coloro che li precedono, secondo l'ordine di parentela indicato negli articoli stessi, non posseggano i requisiti richiesti per ottenere la pensione o l'assegno vitalizio.

 

          Art. 47.

     Non è dovuto l'assegno vitalizio dall'opera di previdenza agli iscritti cessati dal servizio per dimissioni, revoca o destituzione, neanche quando essi risultino successivamente iscritti ad altri istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa dei depositi e prestiti.

     Parimenti non è dovuto l'assegno alla famiglia, quando l'iscritto ha cessato dal servizio per una delle cause menzionate nel comma precedente senza diritto a pensione.

 

          Art. 48.

     Per ottenere l'assegno vitalizio gli aventi diritto debbono inviare direttamente, o per mezzo dell'amministrazione alla quale apparteneva l'iscritto, apposita domanda alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, corredandola dei relativi documenti a seconda dei casi previsti negli articoli 45 e 49 a 55 del presente regolamento.

     Nell'istanza si debbono indicare: le generalità e la qualifica dell'iscritto, l'amministrazione alla quale apparteneva, l'indirizzo preciso del richiedente o del rappresentante legale.

     L'istanza e tutti i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.

 

          Art. 49.

     La vedova dell'iscritto, con o senza orfani minorenni, o con orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, che si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 16 e 17 del testo unico, deve unire alla domanda i seguenti documenti:

     a) atto di matrimonio dell'iscritto;

     b) atto di nascita proprio e dei figli minorenni o inabili al lavoro;

     c) atto di morte del marito;

     d) decreto col quale la corte dei conti ha eventualmente liquidata l'indennità;

     e) certificato municipale di notorietà rilasciato in base alle risultanze del registro di anagrafe e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, da cui risulti lo stato di famiglia alla data della morte dell'iscritto, e se contro la vedova fu o meno pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa, e se i coniugi convissero sempre insieme.

     Dal detto certificato deve inoltre risultare se la vedova goda assegno fisso a carico dello Stato o di uno degli enti pubblici indicati nell'art. 32 del testo unico predetto.

     Qualora la vedova abbia a suo carico orfani minorenni di precedente matrimonio del marito, deve pure esibire l'atto di morte della prima moglie dell'impiegato, ed il verbale per la nomina del tutore.

 

          Art. 50.

     Gli orfani e le orfane nubili minorenni, e gli orfani e le orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, privi anche di madre, devono inviare, oltre l'istanza, l'atto di matrimonio e gli atti di morte dei genitori, gli atti di nascita di essi richiedenti, il decreto dell'eventuale indennità conferita dalla corte dei conti, e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo stabilito dal precedente art. 49.

     Per gli orfani e le orfane nubili minorenni e per gli inabili eventualmente interdetti o inabilitati, dovrà inoltre prodursi il verbale di nomina del tutore o del curatore.

 

          Art. 51.

     Gli orfani e le orfane nubili minorenni d'impiegata iscritta all'opera di previdenza, pur essendo vivente il padre, possono conseguire l'assegno. A tale uopo essi debbono inviare, oltre la domanda, l'atto di matrimonio e quello di morte della madre, l'atto di nascita di ciascuno di essi, il decreto col quale la corte dei conti ha liquidato l'indennità, e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo richiesto dal precedente art. 49. Se privi di ambedue i genitori, occorre aggiungere l'atto di morte del padre e il verbale di nomina del tutore.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 52.

     Le orfane nubili ultra quarantenni, e quelle già vedove alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto con età superiore ai 40 anni, purchè siano nullatenenti e siano vissute a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la cessazione del servizio, debbono inviare la domanda con a corredo l'atto di matrimonio e quelli di morte dei genitori, l'atto di nascita di essi richiedenti, il certificato di stato libero e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo indicato al precedente art. 49.

     Se la richiedente è vedova, occorre aggiungere l'atto di matrimonio e quello di morte del marito.

 

          Art. 53.

     Il padre dell'iscritto, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a carico del figlio negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, deve inviare, oltre la domanda, il proprio atto di matrimonio, l'atto di nascita e quello di morte dell'iscritto, il certificato del medico comunale comprovante l'inabilità al lavoro, e il certificato municipale da cui risulti, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, la condizione economica e lo stato di famiglia del richiedente. Da tale certificato deve inoltre risultare se egli goda o meno pensione od assegno fisso a carico del bilancio dello Stato o di uno degli enti pubblici indicati nell'art. 32 del testo unico predetto.

     La madre dell'iscritto, se vedova e inabile al lavoro, può pure chiedere l'assegno esibendo i documenti di cui al precedente comma e l'atto di morte del marito.

 

          Art. 54.

     I fratelli e le sorelle dell'iscritto, nubili o vedove, che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 18, n. 3, del testo unico, devono inviare, oltre la domanda e il rispettivo atto di nascita, l'atto di matrimonio e quello di morte dei genitori, l'atto di morte dell'iscritto, il certificato del medico comunale attestante l'inabilità al lavoro, ed il certificato municipale comprovante lo stato di famiglia e la condizione economica di tutti i componenti la famiglia stessa. Da tale certificato deve inoltre risultare che il richiedente non gode pensione od assegno a carico dello Stato o di uno degli enti pubblici indicati nell'art. 32 del predetto testo unico.

     Se vi sono minorenni devesi unire il verbale di nomina del tutore.

     Le sorelle debbono produrre il certificato di stato libero; e se vedove altresì l'atto di matrimonio e quello di morte del marito.

 

          Art. 55.

     Gli orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, e quelli la cui madre fosse passata ad altre nozze, debbono produrre rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.

 

          Art. 56.

     Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro primo, titolo III, del codice civile, le persone di famiglia dell'iscritto, per conseguire temporaneamente l'assegno vitalizio che loro sarebbe spettato nel caso della di lui morte, debbono presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

     In luogo dell'atto di morte deve presentarsi copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunciata dal competente tribunale ai termini degli art. 24 e 25 del codice civile, con il quale fu dichiarata l'assenza.

     Qualora successivamente fosse constatata la morte, deve presentarsi una nuova istanza per il conseguimento dell'assegno vitalizio definitivo, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

 

          Art. 57.

     A richiesta della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, i ministeri inviano lo stato autentico di servizio, e forniscono le notizie e i documenti necessari che sono in loro possesso, per l'accertamento del diritto all'assegno vitalizio dei richiedenti; la corte dei conti, l'ufficio pensioni di guerra e la cassa nazionale per le assicurazioni sociali comunicano le liquidazioni di assegni ordinari di privilegio o di guerra a favore di coloro dai quali sia stato domandato o ai quali sia stato conferito l'assegno vitalizio dall'opera di previdenza.

 

Capo II

 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI

 

          Art. 58.

     Gli anni di servizio valutabili per la liquidazione degli assegni vitalizi a favore degli iscritti all'opera di previdenza sono quelli che, in base alle leggi sulle pensioni, vengono ritenuti validi per determinare la misura della pensione, purchè effettivamente prestati.

     Sono esclusi gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previsti dalle leggi sulle pensioni ed i servizi riscattati.

     Il tempo scorso in aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

 

          Art. 59.

     L'assegno vitalizio spettante all'iscritto con decorrenza dal 1° luglio 1927, viene liquidato sulla base dell'ultimo stipendio goduto dal funzionario.

     Se l'assegno è con decorrenza anteriore al 1° luglio 1927, la liquidazione si effettua sulla base media dello stipendio percepito dal funzionario nell'ultimo triennio della carriera.

     In nessun caso l'assegno potrà essere superiore ad un terzo dello stipendio, nè inferiore a lire 1200.

 

          Art. 60.

     Qualora dal computo degli anni di servizio risulti liquidabile all'iscritto un assegno inferiore a quello spettante alla vedova in base all'art. 23 del suddetto testo unico, l'assegno stesso dovrà in tal caso essere elevato alla misura pari a quella risultante a favore della vedova secondo lo stipendio goduto dal marito in relazione alla tabella A annessa al testo unico medesimo.

 

          Art. 61.

     Il servizio prestato in qualità di volontario, uditore e simili è valutabile soltanto quando è seguito da servizio di ruolo.

 

          Art. 62.

     Il servizio effettivamente prestato dal personale di ruolo dell'amministrazione della real casa, che non è passato in servizio dello Stato, è computato, agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio, con le medesime norme con le quali viene computato dall'amministrazione della real casa agli effetti della pensione, ma esclusi qualsiasi aumento o maggiorazione ed i servizi riscattati.

 

          Art. 63.

     Gli assegni vitalizi spettanti ai superstiti degli iscritti con decorrenza dal 1° luglio 1927 sono liquidati in conformità delle rispettive tabelle annesse al predetto testo unico, prendendo per base l'ultimo stipendio goduto dall'iscritto durante il servizio effettivo, comprendendovi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.

     Qualora la decorrenza di tali assegni sia anteriore al 1° luglio 1927, la liquidazione viene effettuata in base alle norme vigenti alla data in cui si perfezionò il diritto all'assegno.

 

          Art. 64.

     Nelle liquidazioni degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, l'annualità vitalizia corrispondente all'indennità percepita dalla vedova con figli è quella che si ottiene dalla trasformazione dell'indennità in annualità vitalizia a favore della sola vedova, in base alle tabelle approvate con regio decreto 27 maggio 1920, n. 759.

     Le annualità vitalizie corrispondenti alle aliquote di indennità percepite dagli orfani, si ottengono trasformando le singole aliquote di indennità in annualità riferibili a ciascun orfano, in base alle tabelle suddette, e si detraggono rispettivamente per ciascun orfano sino a che permanga il diritto ad ognuno di essi.

 

          Art. 65.

     Nella liquidazione degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, il servizio valutabile è quello che, in base alle leggi sulle pensioni, era ritenuto valido per determinare la misura della pensione alla data di decorrenza dell'assegno medesimo.

 

          Art. 66.

     Il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani viene eseguito con le norme dell'art. 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per gli assegni con decorrenza dal 1923.

     Per gli assegni con decorrenza dal 1924, quando vi siano orfani di precedente matrimonio dell'iscritto, o quando per qualunque causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto, l'assegno vitalizio, compreso l'aumento per gli orfani, è ripartito nel modo seguente:

     il 40 per cento spetta alla vedova ed il rimanente è diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

     L'assegno vitalizio è diviso in parti uguali a ciascuno degli orfani di entrambi i genitori o a ciascuno dei fratelli, quando si debba ripartire fra i compartecipi.

 

          Art. 67.

     I superstiti dell'iscritto si ritengono inabili al lavoro quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti e tali da determinare la incapacità ad un proficuo lavoro, beninteso in relazione alle loro normali occupazioni ed alla loro condizione sociale.

     Le infermità e le lesioni debbono preesistere alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto.

 

          Art. 68.

     I fratelli e le sorelle si presumono inabili al lavoro sino a quando non abbiano compiuto i 14 anni. Dopo tale data per ottenere la continuazione dell'assegno vitalizio debbono provare di essere nelle condizioni di cui al precedente art. 67.

 

          Art. 69.

     Se, a giudizio della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, la inabilità non risulti in modo certo dal certificato medico inviato, il richiedente deve sottoporsi a visita di un medico militare in attività di servizio anticipandone le spese; queste gli saranno rimborsate se otterrà l'assegno vitalizio.

     Da tale visita sono dispensati i superstiti che abbiano superato l'età di anni 60.

 

          Art. 70.

     Il medico militare, incaricato di eseguire la visita di cui all'articolo precedente, rilascerà un certificato in cui, dopo di avere premesse le generalità del richiedente visitato, dovrà:

     1) descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obbiettivi e subbiettivi) da esso rilevati;

     2) dichiarare se e per quali motivi l'istante sia o no permanentemente incapace ad un lavoro proficuo o se sia soltanto impossibilitato a dedicarsi alle normali sue occupazioni, che pure dovranno indicarsi;

     3) il tempo a cui risale l'invalidità.

     Occorrendo una ulteriore visita di revisione, questa viene eseguita da un collegio di medici militari in attività di servizio, ai quali la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, corrisponderà i relativi onorari.

 

          Art. 71.

     Le eliminazioni e le riduzioni dell'assegno vitalizio per cessazione del diritto dei compartecipi si operano dal primo del mese successivo al giorno in cui il diritto è cessato.

 

          Art. 72.

     Se l'iscritto, la vedova e gli orfani abbiano diritto alla indennità per una sola volta in base alle leggi sulle pensioni, si deve attendere la liquidazione di detta indennità, prima di conferire l'assegno.

     Gli interessati possono però richiedere che sia intanto loro corrisposto un acconto sull'assegno stesso, che dovrà essere loro conferito, sempre quando risulti in modo evidente la impossibilità di conseguire la pensione di Stato.

 

          Art. 73.

     L'iscritto divenuto inabile al servizio civile in dipendenza della guerra, se è provvisto di pensione, non può liquidare l'assegno vitalizio. Qualora questo fosse già stato conferito, se ne deve effettuare il ricupero con le norme fissate al riguardo per gli acconti sulle pensioni dello Stato, e se ne fa poscia il relativo versamento all'opera di previdenza.

     Nessun onere può gravare sull'opera di previdenza a causa della liquidazione della pensione di guerra agli iscritti o ai loro superstiti.

 

          Art. 74.

     Quando venga a risultare che i congiunti dell'iscritto indicati negli art. 16, 17 e 18 del testo unico abbiano conseguito il godimento di altri assegni a carico degli enti indicati nell'art. 32 del testo unico medesimo, l'assegno vitalizio concesso dall'opera di previdenza viene sospeso finchè dura il godimento di tali assegni.

 

          Art. 75.

     Gli assegni vitalizi sono liquidati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, e deliberati dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza in base alla relazione di un consiglio all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'amministrazione.

     Sono invece sottoposte alle deliberazioni del consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

 

          Art. 76.

     In base alle deliberazioni di conferimento dell'assegno vitalizio la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza emette apposito decreto, facendovi risultare l'importo dell'assegno vitalizio e le successive variazioni.

     Il decreto viene notificato agli interessati per mezzo del governatore o del podestà del comune designato nella domanda.

     Il governatore o il podestà se ne fa rilasciare ricevuta dagli interessati, autenticandone le firme, e la trasmette alla direzione generale predetta.

 

          Art. 77.

     Quando il consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda di assegno vitalizio, un estratto della relativa deliberazione motivata viene notificato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

 

          Art. 78.

     I ricorsi contro la liquidazione degli assegni vitalizi e contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la consegna del decreto o della deliberazione impugnata.

     Questo termine decorre per la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

     Il procedimento per i ricorsi si svolge colle norme stabilite dal decreto luogotenenziale sopra citato.

     Nella trattazione della causa la direzione generale predetta può farsi rappresentare dalla regia avvocatura erariale, come le altre amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.

     I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini stabiliti dalla legge 26 maggio 1887, n. 4504.

 

          Art. 79.

     Finchè le deliberazioni non siano definitive, o per decorrenza di termini, o per decisione della corte dei conti, la direzione generale suddetta, amministratrice dell'opera di previdenza, pagherà provvisoriamente gli assegni vitalizi sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto del beneficiario alla riscossione delle maggiori quote d'assegno vitalizio che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per l'opera di previdenza al ricupero eventuale delle quote d'assegno vitalizio pagate in più , quando l'assegno vitalizio definitivo risultasse inferiore a quello liquidato precedentemente.

 

          Art. 80.

     Il pagamento degli assegni vitalizi si effettua con norme analoghe a quelle in vigore pel pagamento delle pensioni degli istituti di previdenza; esso viene eseguito a rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui le rate si riferiscono.

     I titoli pagati dalle sezioni di tesoreria provinciale per conto dell'opera di previdenza sono contabilizzati secondo le norme contenute nelle istruzioni generali sul servizio del tesoro.

 

Titolo IV

 

ASSISTENZA SCOLASTICA E RICOVERO IN CONVITTI

 

Capo I

 

NORME GENERALI

 

          Art. 81.

     Entro il mese di giugno di ogni anno la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, pubblica nella Gazzetta ufficiale del regno il bando dei concorsi pel conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti in convitti di istruzione e di educazione, in rapporto all'assegnazione di cui agli art. 33 e 36 del testo unico approvato col regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

 

          Art. 82.

     Le domande di ammissione ai concorsi per i posti o per le borse di studio debbono essere presentate, entro il termine fissato dal bando di concorso, corredate di tutti i documenti.

     Nella domanda deve essere specificato se il richiedente concorre per l'uno o per l'altro dei benefici, e quali corsi di istruzione intenda seguire.

     Il consiglio di amministrazione delibera su tali domande entro il mese di settembre.

 

          Art. 83.

     Le domande e i documenti da produrre per concorrere a posti in convitto o a borse di studio sono esenti dalla tassa di bollo, giusta l'articolo 65 del testo unico sopra indicato.

 

          Art. 84.

     Per concorrere ad una borsa di studio o ad un posto in convitto l'orfano del funzionario civile o militare deve farne domanda corredata dai seguenti documenti:

     a) atto di nascita del concorrente;

     b) atto di morte dell'impiegato o del militare;

     c) atto di matrimonio dei genitori;

     d) certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia lasciata dall'impiegato, nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia, e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

     e) il decreto col quale la corte dei conti ha eventualmente liquidato alla vedova e agli orfani l'indennità, la pensione, o l'assegno temporaneo;

     f) la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare;

     g) il certificato scolastico, compilato in maniera conforme alle condizioni fissate nel bando di concorso.

     Se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori deve aggiungere l'atto di morte della madre, e l'atto di nomina del tutore.

     L'orfano di impiegato del cessato regime deve anche esibire un certificato dell'amministrazione comprovante che il padre prestò servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918.

 

Capo II

 

RICOVERO NEI CONVITTI

 

          Art. 85.

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, provvede al ricovero degli orfani in convitti, dove possano frequentare le scuole elementari e le scuole di secondo grado, tenendo conto, per quanto sia possibile, delle condizioni e della residenza delle famiglie degli orfani.

 

          Art. 86.

     Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sette anni di età e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

 

          Art. 87.

     Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto in convitto o una borsa di studio, sono collocati nel seguente ordine:

     1) orfani di ambedue i genitori;

     2) orfani di padre impiegato;

     3) orfani di madre impiegata.

     I concorrenti di ciascuna di queste tre categorie sono graduati fra loro in ragione di merito in base alla condotta, al profitto, nonchè alla corrispondenza fra l'età e la scuola frequentata, e con preferenza a quelli privi di pensione o appartenenti a famiglie con maggior numero di orfani minorenni.

     A parità di numero la graduatoria è determinata tenendo conto della condizione economica e dell'età degli orfani.

 

          Art. 88.

     Non si può concedere un secondo posto in convitto ad una stessa famiglia se non nel caso in cui la vedova abbia a suo carico cinque minorenni, oppure quando trattasi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di ambo i genitori.

     Gli orfani e le orfane aspiranti al ricovero in convitto, ed appartenenti a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati rispettivamente nelle graduatorie di cui al primo comma del precedente articolo, dopo tutti gli orfani di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio con le stesse norme ivi indicate.

 

          Art. 89.

     L'orfano appartenente a famiglia che gode già il beneficio di due borse di studio per corsi superiori alle elementari, non è ammesso al concorso per posto in convitto, ma può concorrere anch'esso ad una borsa di studio.

 

          Art. 90.

     L'orfano, al quale è conferito un posto in convitto, deve, salvo giustificato motivo, recarsi in convitto entro il termine stabilito nell'avviso di conferimento del posto, altrimenti decade dalla concessione.

     L'accettazione in convitto diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

 

          Art. 91.

     La permanenza in convitto non deve durare oltre il 18° anno di età. Il consiglio di amministrazione può tuttavia agli orfani meritevoli convertire il posto in convitto con una borsa di studio. Qualora poi concorrano eccezionali circostanze di famiglia, e l'orfano ritenuto meritevole si trovi all'ultimo anno del corso di studi di 2° grado, il consiglio di amministrazione può consentire la permanenza in convitto per questo solo anno.

 

          Art. 92.

     Gli orfani che tengano cattiva condotta o non siano promossi alla classe superiore cessano di rimanere in convitto.

     Il consiglio di amministrazione può consentire ai non promossi, per una sola volta, di ripetere la classe, se trattisi di orfani che per motivi di salute, debitamente giustificati dal capo dell'istituto scolastico e dal rettore del convitto, non siano stati promossi al termine dell'anno scolastico, sempre quando però essi non siano in ritardo nel corso degli studi, secondo i termini fissati nel successivo art. 94 del presente regolamento.

     Gli orfani, che abbiano già fruito della concessione di cui al comma precedente, e siano un'altra volta riprovati nel corso degli studi, debbono abbandonare il convitto entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati degli esami.

 

Capo III

 

BORSE DI STUDIO

 

          Art. 93.

     Le borse di studio sono conferite per compiere il corso degli studi elementari, medi, professionali, di istruzione superiore o di perfezionamento, per il quale sono accordate.

 

          Art. 94.

     Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che non siano con gli studi in ritardo per più di un anno, se debbono frequentare le scuole elementari o quelle medie di 1° grado.

     Il limite predetto è elevato a due anni tanto per gli orfani, quanto per i figli di iscritti in servizio attivo (civili o militari), che debbono frequentare le scuole medie di secondo grado, oppure le università od altri istituti di istruzione superiore.

     Il computo degli anni di ritardo negli studi decorre dall'inizio del corso di istruzione elementare, tenuto conto che questo viene considerato per la durata massima di cinque anni e si principia all'età di sei anni.

 

          Art. 95.

     Non può prendere parte al concorso per una borsa di studio un orfano che abbia due fratelli ricoverati in convitto a spese dell'opera di previdenza.

 

          Art. 96.

     Gli orfani forniti di borsa di studio per le scuole elementari debbono prendere parte al concorso se desiderano ottenere la borsa di studio per frequentare le scuole medie di primo grado.

     Parimenti i beneficiari delle borse di studio, dopo ultimato il corso d'istruzione di secondo grado, debbono prendere parte al concorso per ottenere una borsa di studio per i corsi d'istruzione superiore.

 

          Art. 97.

     Gli orfani, ai quali fu concesso il posto gratuito in convitto, possono ottenere, su istanza debitamente motivata di chi li rappresenta, la conversione del posto stesso in borsa di studio.

     Tale concessione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 98.

     Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie, le quali non hanno mai ottenuto un posto in convitto o una borsa di studio, sono collocati nel seguente ordine:

     a) orfani di ambedue i genitori;

     b) orfani di padre impiegato;

     c) orfani di madre impiegata.

     I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro in ragione di merito in base alla condotta, al profitto, alla corrispondenza fra l'età e la scuola frequentata, ed in base alla condizione economica della famiglia, con preferenza agli orfani di guerra, nonchè ai fanciulli e giovani appartenenti, rispettivamente, alle istituzioni dei balilla e degli avanguardisti, a norma degli articoli 30 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e 7, lettera c, della legge 3 aprile 1926, n. 2247.

     Gli orfani e le orfane che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio sono collocati in graduatoria, dopo tutti gli orfani e le orfane di famiglia, che non hanno avuto alcun beneficio, e sono graduati fra di loro con le stesse norme indicate nei due commi precedenti.

 

          Art. 99.

     I figli degli iscritti (civili o militari) in servizio attivo, che aspirino ad ottenere una borsa di studio per le scuole medie di secondo grado, debbono unire alla domanda i seguenti documenti:

     1) il proprio atto di nascita;

     2) l'atto di matrimonio dei genitori;

     3) il certificato municipale di notorietà redatto nel modo stabilito dal precedente art. 84 (lettera d);

     4) il certificato scolastico da cui risulti la conseguita ammissione alla scuola media di secondo grado, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, nella sessione estiva dell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, con i voti riportati in ciascuna materia, e nel complesso una media generale non inferiore a 8 decimi.

 

          Art. 100.

     I figli degli iscritti in servizio attivo, civili o militari, che concorrono per una borsa di studio allo scopo di iniziare un corso universitario o di altro istituto superiore equipollente, devono produrre, oltre l'istanza, i documenti indicati ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 99, nonchè un certificato della competente autorità, comprovante che l'aspirante ha superato, in unica sessione, nell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, tutti gli esami prescritti per accedere ai detti corsi superiori. Nel certificato debbono essere indicati i voti riportati nei singoli esami, la cui media non deve essere inferiore a otto decimi.

     Coloro poi che hanno già iniziati gli studi di cui al comma precedente debbono produrre, oltre ai documenti indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 99, il certificato scolastico della conseguita ammissione agli studi superiori in unica sessione, e con una media generale di almeno otto decimi. Devono inoltre produrre un certificato della competente autorità con i voti riportati nei singoli esami sostenuti durante i corsi già frequentati. La media generale di detti voti non deve essere inferiore a otto decimi. Dal certificato stesso deve pure risultare che gli esami superati sono tutti quelli consigliati dalla facoltà per i corsi frequentati.

 

          Art. 101.

     I concorrenti alle borse di studio per corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero, debbono produrre i documenti segnati nel precedente art. 84 o i primi tre menzionati nel successivo art. 99, secondo che trattisi di orfani, o di figli di iscritti in servizio attivo (civili o militari), nonchè un certificato della competente autorità scolastica, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea, o il diploma di studi superiori, da non oltre due anni, e che la votazione riportata nell'esame di laurea o di diploma è di almeno otto decimi.

     I candidati possono unire le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno inviare.

 

          Art. 102.

     Degli orfani di uno stesso iscritto, uno solo può in ciascun anno ottenere uno dei benefici messi a concorso nell'anno stesso, salvo casi eccezionali espressamente deliberati dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 103.

     Dei figli degli iscritti in servizio attivo (civili o militari) uno solo può in ciascun anno ottenere una delle borse di studio di cui è cenno nei precedenti articoli 99, 100 e 101.

 

          Art. 104.

     L'importo delle borse di studio è fissato anno per anno con deliberazione del consiglio di amministrazione e viene graduato a seconda dei corsi d'istruzione.

     Le borse sono pagabili in due rate semestrali anticipate: la prima in ottobre, su presentazione di un'attestazione del capo dell'istituto, da rilasciarsi in carta libera e da cui risulti l'avvenuta iscrizione; la seconda in marzo, su esibizione di altro certificato in carta libera, da cui risulti la frequenza dall'inizio dell'anno scolastico.

 

          Art. 105.

     Per ottenere la conferma del beneficio per un altro anno del corso elementare o medio deve essere prodotto un certificato, in carta libera, dal quale risulti l'iscrizione alla classe superiore.

     Per le università e gli altri istituti d'istruzione superiore deve prodursi un certificato da cui risulti l'approvazione entro il 31 dicembre in tutte le materie obbligatorie consigliate dalla facoltà per tutti i corsi frequentati, e l'iscrizione al corso superiore.

     La conferma delle borse di studio ai fini dei corsi di specializzazione delle facoltà di carattere tecnico è subordinata all'esibizione del documento comprovante l'ammissione a tali corsi.

 

          Art. 106.

     Il beneficio della borsa di studio cessa per coloro che non siano promossi alla classe superiore.

     Trascorso un anno da tale perdita, il consiglio d'amministrazione può consentire il ripristino di detto beneficio per una sola volta, e in particolari circostanze, sempre quando il beneficiario non sia in ritardo nel corso degli studi, e cioè: di oltre un anno se frequenta le scuole elementari o il corso medio di primo grado, e di non oltre due anni se frequenta il corso medio di secondo grado o l'università od altro istituto d'istruzione superiore.

 

Capo IV

 

RAPPORTI CON ENTI CHE ASSUMONO L'IMPEGNO DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE DEGLI ORFANI

 

          Art. 107.

     Le convenzioni di cui all'art. 61 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, debbono stipularsi con istituti eretti in ente morale, i quali abbiano fra i propri fini quello di provvedere alla educazione ed alla istruzione degli orfani degli iscritti all'opera di previdenza.

     Le convenzioni sono stipulate dal direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione.

 

          Art. 108.

     Per il ricovero degli orfani nei convitti possono pattuirsi speciali condizioni in base al pagamento di una retta individuale per il mantenimento e il rimborso delle spese accessorie, appositamente indicate nel bando di concorso.

 

          Art. 109.

     A cura della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza, viene esercitata la diretta sorveglianza sui convitti degli enti che hanno assunto l'educazione degli orfani e sopra gli orfani collocati in altri convitti.

 

          Art. 110.

     I mutui di cui nell'art. 62 del predetto testo unico sono soggetti alla procedura che regola la concessione e la somministrazione dei prestiti da parte della cassa depositi e prestiti. Essi sono deliberati dal consiglio di amministrazione ed approvati dal ministro per le finanze con apposito decreto, debitamente registrato alla corte dei conti.

     I mutui sono ammortizzabili ad annualità costanti, comprensive del rimborso del capitale e degli interessi, al saggio ordinario di quelli concessi dalla cassa depositi e prestiti, in un periodo che può estendersi fino a 50 anni se lo consente la forma della garanzia offerta.

     L'opera di previdenza, a garanzia del mutuo, prende ipoteca di primo grado sugli edifici di cui gli istituti dimostrino essere proprietari, e si deve assicurare in pari tempo il mezzo occorrente per la regolare riscossione delle rate annuali di ammortamento del prestito.

     Se l'istituto non possiede beni immobili, la garanzia deve essere data in una delle forme indicate dall'art. 75, commi secondo e terzo (libro II, parte prima), del testo unico di leggi sulla cassa depositi e prestiti approvato col regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

 

          Art. 111.

     Nelle convenzioni per mutui con garanzia ipotecaria sugli edifici di proprietà degli istituti deve essere stabilito che, qualora, entro tutto il periodo per il quale è stata stipulata l'estinzione del mutuo, per qualsiasi motivo cessasse il funzionamento dei convitti di quegli istituti, l'opera di previdenza diviene proprietaria e prende possesso dell'edificio, restituendo la parte del mutuo ammortizzata, dopo detratta la somma corrispondente alla svalutazione dell'immobile, in base a perizia del genio civile.

     Le convenzioni che contengono le pattuizioni di cui al comma precedente debbono essere trascritte.

 

          Art. 112.

     Alle domande per la concessione dei mutui di cui al precedente art. 110 gli istituti debbono unire, oltre i documenti relativi alla natura del prestito richiesto, i propri statuti, i regolamenti dei convitti e le loro modificazioni, nonchè i bilanci preventivi e i conti consuntivi annuali.

 

Titolo V

 

ASSISTENZA SANITARIA

 

          Art. 113.

     Gli iscritti civili o militari, in attività di servizio, o in aspettativa per causa di provata infermità, che siano costretti a sottoporsi a grave atto operativo presso una clinica ospitaliera o privata, possono chiedere all'opera di previdenza un concorso nella spesa a loro carico per onorario ai chirurgi, per retta di degenza ed accessori.

 

          Art. 114.

     Gli iscritti di cui al precedente articolo, che siano ricoverati dal 1° gennaio 1928 in poi presso una clinica ospitaliera o privata a causa di gravi malattie, possono egualmente chiedere all'opera di previdenza un concorso nella spesa a loro carico per retta di degenza, onorario ai medici ed accessori.

 

          Art. 115.

     L'iscritto, civile o militare, che dal 1° gennaio 1928 in poi trovisi in condizione di subire l'atto operativo, o trascorrere il periodo della malattia fuori di una clinica ospitaliera od anche privata, può chiedere il beneficio di cui ai precedenti articoli, purchè il mancato ricovero in clinica ospitaliera o privata sia dovuto a particolari circostanze da documentarsi nel modo richiesto dal seguente art. 118.

 

          Art. 116.

     Ove si verifichi il ricovero in una clinica ospitaliera o privata per i casi previsti dai precedenti articoli 113 e 114, la domanda deve essere inviata direttamente alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera, dal capo dell'ufficio o dal comandante di corpo o reparto autonomo, accompagnata da una dichiarazione, dalla quale risulti:

     a) il grado e lo stipendio annuo del richiedente;

     b) lo stato di famiglia con indicazione dell'età e dell'eventuale professione dei componenti;

     c) un giudizio sullo stato economico e sulla convenienza della concessione.

     All'istanza deve unirsi il certificato medico comprovante l'avvenuto ricovero nella clinica ospitaliera o privata.

     Qualora l'atto operativo o la degenza per malattia si compia per speciali ed urgenti necessità in una clinica privata, il capo dell'ufficio o comandante di corpo o reparto autonomo riferirà pure in merito alle ragioni che hanno determinato il ricovero del funzionario nella detta clinica.

 

          Art. 117.

     Quando si verifichi la condizione del ricovero in una clinica ospitaliera o privata, l'iscritto, dopo dimesso dalla clinica, trasmette, a mezzo dell'ufficio da cui dipende, il referto medico dell'operazione alla quale fu sottoposto, o della malattia sofferta, e l'estratto del conto che indichi distintamente l'ammontare dovuto per retta di degenza, onorario ed accessori.

 

          Art. 118.

     Nei casi in cui l'iscritto non sia ricoverato in una clinica ospitaliera o privata, la domanda per il concorso dell'opera di previdenza viene trasmessa dall'amministrazione centrale, dalla quale l'iscritto dipende, corredata dal referto del chirurgo o del medico curante con l'ammontare dell'onorario dovuto, nonchè del conto dei medicinali o materiali acquistati, debitamente vistato dal medico che li prescrisse. L'iscritto potrà inoltre aggiungere altri documenti giustificativi delle spese eventualmente incontrate per prestazioni accessorie ricevute.

     Il concorso dell'opera viene pertanto subordinato alla motivata proposta che in base ai documenti predetti farà il capo dell'amministrazione centrale, dalla quale l'iscritto dipende. Nella proposta saranno indicati il grado, lo stipendio e lo stato di famiglia del richiedente.

 

          Art. 119.

     L'opera di previdenza si riserva la facoltà di assumere informazioni o richiedere documenti per accertare circostanze di fatto necessarie per la concessione del concorso e per la determinazione della corrispondente misura.

 

          Art. 120.

     Il concorso dell'opera di previdenza è deliberato insindacabilmente dal consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, ed eccezionalmente, in caso di provata urgenza e gravità, dal direttore generale. Esso non può eccedere la misura stabilita dall'art. 44 del testo unico di leggi sull'opera di previdenza approvato col regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

 

          Art. 121.

     Le istanze pel conseguimento del beneficio dell'assistenza sanitaria e i documenti che le corredano sono esenti dalla tassa di bollo, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 65 del predetto testo unico.

 

          Art. 122.

     Al pagamento della somma deliberata si provvede mediante mandati diretti emessi, secondo i casi, dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza per conto dell'opera a favore dell'amministrazione della clinica ospitaliera o del rappresentante della clinica privata.

     Qualora concorrano le circostanze per le quali la degenza o l'atto operativo non abbia potuto aver luogo in una clinica ospitaliera o privata, il pagamento viene effettuato mediante emissione di mandato a favore dell'iscritto. Concorrendo circostanze eccezionali, il pagamento può effettuarsi a mezzo del capo dell'ufficio.

     Se poi trattasi di funzionario che si trovi all'estero o nelle colonie per ragioni di servizio, il pagamento si effettua mediante emissione di mandato a favore dell'economo-cassiere dell'amministrazione dalla quale detto funzionario dipende.

 

Titolo VI

 

CURE MARINE E MONTANE

 

          Art. 123.

     Ogni anno viene bandito dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera, il concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli degl'iscritti in attività di servizio aventi grado non superiore al nono.

     L'avviso di concorso viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno e ne viene data comunicazione alle amministrazioni centrali, per la pubblicazione nei rispettivi bollettini.

     Esso deve contenere la richiesta dei seguenti documenti:

     a) atto di matrimonio dell'impiegato;

     b) atto di nascita del concorrente;

     c) attestazione medica conforme al modulo annesso all'avviso stesso;

     d) dichiarazione del capo dell'ufficio civile o militare relativa allo stato di famiglia, al grado, e allo stipendio dell'iscritto, e con un giudizio sullo stato economico del richiedente.

 

          Art. 124.

     Possono aspirare al beneficio di cui al precedente articolo i figli degli iscritti riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simili, purchè alla data dell'avviso di concorso abbiano compiuto i sette anni, e non abbiano superato i dodici anni.

 

          Art. 125.

     Dei figli di un iscritto avente grado non superiore al nono, uno solo può conseguire il beneficio della cura marina o montana nell'anno in cui si bandisce il concorso. Ma se il numero di figli minorenni a carico è maggiore di cinque, può il beneficio estendersi a due di essi.

 

          Art. 126.

     La domanda, firmata dall'iscritto in attività di servizio, deve essere trasmessa alla direzione generale della cassa depositi e prestiti per il tramite del capo dell'ufficio o del comandante di corpo o reparto autonomo dal quale l'iscritto dipende, non oltre il termine stabilito nell'avviso di concorso.

 

          Art. 127.

     Per la permanenza nelle colonie marina o montana la direzione generale suddetta, amministratrice dell'opera di previdenza, prenderà accordi con gli enti che gestiscono le colonie stesse circa l'ammissione ed il mantenimento dei fanciulli, nonchè l'ammontare della relativa spesa per ciascuno di essi.

     La detta direzione generale esercita la sorveglianza diretta delle colonie di cura, alle quali i fanciulli sono affidati, e regola la materia delle responsabilità delle colonie stesse, verso gli ammessi, durante la loro permanenza.

 

          Art. 128.

     Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza delibera sulle domande per l'ammissione al beneficio della cura climatica, dando la preferenza ai fanciulli che ne sono maggiormente bisognosi e che appartengono a famiglie di condizione economica più disagiata.

 

          Art. 129.

     L'opera di previdenza assume l'onere della retta individuale per la permanenza dei fanciulli nelle colonie marine o montane, e provvede pure al pagamento della spesa per i viaggi di andata e di ritorno entro i limiti da indicarsi nel bando di concorso.

     La fornitura dei prescritti capi di corredo e le eventuali spese accessorie sono a carico dell'impiegato.

 

Titolo VII

 

INDENNITÀ DI BUON'USCITA

 

Capo I

 

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONA USCITA

 

          Art. 130.

     L'indennità di buon'uscita a favore dei funzionari civili o dei militari, iscritti per almeno sei anni completi all'opera di previdenza e collocati a riposo, dal 1° gennaio 1928 in poi, con diritto alla pensione ordinaria, per aver compiuto il prescritto periodo minimo di servizio, viene liquidata in base a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati nelle categorie di personale ammesse a godere i benefici dell'opera stessa.

     L'indennità viene elevata a lire 1200, se dalla liquidazione risulti una somma inferiore.

 

          Art. 131.

     L'indennità di buon'uscita di cui al precedente art. 130 viene aumentata di uno, due o tre decimi, a seconda che il servizio effettivo prestato in categorie di personale iscritte all'opera di previdenza sia superiore ad anni 30, ad anni 35, oppure ad anni 39 e mesi sei.

     Questa disposizione è applicabile soltanto a coloro che acquistano il diritto a detta indennità dal 1° gennaio 1928 in poi.

 

          Art. 132.

     Agli iscritti all'opera di previdenza (civili o militari) che posseggano i requisiti indicati nel precedente art. 130, ma siano collocati a riposo con effetto anteriore al 1° gennaio 1926, l'indennità di buon'uscita viene liquidata in base a tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati in categorie di personale ammesse ai benefici dell'opera di previdenza, calcolando per metà il servizio prestato prima dell'iscrizione all'opera medesima.

     L'indennità non potrà essere superiore a lire 5000, nè a quattro mensilità dello stipendio.

 

          Art. 133.

     Ai funzionari civili e ai militari iscritti all'opera di previdenza, purchè siano provvisti dei requisiti di cui nel precedente art. 130 e siano collocati a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1926 in poi, ma non oltre il 31 dicembre 1927, l'indennità di buon'uscita viene liquidata in base a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati in categorie di personale ammesse ai benefici dell'opera di previdenza.

     L'indennità viene elevata a lire 1200, se dalla liquidazione risulti una somma inferiore, e viene ridotta a quattro decimi dell'ultimo stipendio annuo, se risulti una somma superiore.

 

          Art. 134.

     La vedova dell'iscritto morto prima del collocamento a riposo, con diritto alla pensione ordinaria per avere compiuto il prescritto periodo minimo di servizio, o, in mancanza della vedova, gli orfani minorenni e le orfane nubili maggiorenni ottengono l'indennità di buon'uscita in misura eguale a quella spettante all'iscritto in base alle disposizioni menzionate negli articoli precedenti.

     Qualora sia intervenuta separazione personale per sentenza passata in giudicato e pronunciata per colpa della moglie, l'indennità viene corrisposta agli orfani minorenni e alle orfane nubili maggiorenni.

 

          Art. 135.

     La liquidazione dell'indennità di buon'uscita viene eseguita in base a quella parte soltanto degli assegni corrisposta all'iscritto a titolo di stipendio, esclusa qualsiasi indennità, anche se valida per la pensione.

 

          Art. 136.

     Qualora dal calcolo degli anni di servizio riconosciuti validi ai fini della liquidazione della indennità di buon'uscita risulti una frazione di anno superiore a sei mesi, essa sarà computata per un anno intero.

 

          Art. 137.

     Ai fini della liquidazione dell'indennità di buon'uscita sono computati i soli effettivi servizi di ruolo, prestati nelle categorie dei personali iscritti all'opera di previdenza in base agli art. 2 a 7 del testo unico predetto.

     Non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, i periodi di disponibilità, di sospensione dall'impiego o dallo stipendio e neppure quelli trascorsi dagli ufficiali in posizione ausiliaria o in congedo provvisorio.

 

          Art. 138.

     I periodi di aspettativa per motivi di salute o per riduzione di quadri, trascorsi anteriormente all'iscrizione all'opera di previdenza, non sono computabili agli effetti della liquidazione dell'indennità di buon'uscita.

     Detti periodi, se trascorsi dopo l'iscrizione all'Opera di previdenza, sono invece valutabili ai soli effetti della determinazione del sessennio d'iscrizione occorrente per conseguire il diritto all'indennità di buon'uscita.

     Però, qualora il diritto all'indennità sia sorto con decorrenza dal 1° gennaio 1928, i periodi di cui al secondo comma del presente articolo sono calcolati per metà nel computo degli anni di servizio, in base ai quali deve effettuarsi la liquidazione.

 

          Art. 139.

     Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare dagli impiegati civili, chiamati o richiamati alle armi, viene valutato, per la liquidazione dell'indennità di buon'uscita, limitatamente al periodo durante il quale essi abbiano servito con grado non inferiore a maresciallo.

 

          Art. 140.

     Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 53 del predetto testo unico, possono chiedere la liquidazione dell'indennità di buon'uscita, la quale viene eseguita con le norme in vigore alla data del collocamento in posizione ausiliaria.

     Nel caso che per effetto di richiamo in servizio debbasi procedere a nuova liquidazione, questa viene eseguita con le stesse norme legislative con le quali si procedette alla liquidazione originaria.

 

          Art. 141.

     L'indennità di buon'uscita non è dovuta agli iscritti destituiti dall'impiego o comunque cessati dal servizio con la perdita totale del diritto a pensione.

     Questa disposizione è estesa alle loro famiglie, anche quando si ottenga il trattamento di quiescenza di cui all'art. 186 del testo unico di leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

 

Capo II

 

DELLE DOMANDE E DEI DOCUMENTI

 

          Art. 142. [2]

     Agli adempimenti relativi alla attribuzione ed al pagamento ai personali iscritti al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. e ai loro superstiti dell'indennità di buonuscita, si provvede d'ufficio senza che occorra domanda dell'interessato o dei superstiti.

     In caso di cessazione dal servizio per limiti di età, gli atti occorrenti ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e cioè il foglio di liquidazione corredato della copia autentica dello stato di servizio, debbono essere predisposti dall'Amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'E.N.P.A.S., il quale è tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione della indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi.

     Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.

     Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere all'invio all'E.N.P.A.S. degli atti di cui al comma precedente nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'E.N.P.A.S. possa eseguire la effettiva corresponsione della predetta indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione.

     Eventuali modifiche relative a provvedimenti di cessazione dal servizio che comportino variazioni all'importo dell'indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate all'E.N.P.A.S. ai fini del pagamento di supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute.

     Non si fa più luogo alla corresponsione di acconti.

     Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente articolo.

 

          Art. 143.

     La vedova dell'iscritto, morto in attività di servizio con diritto alla pensione normale, deve unire all'istanza i seguenti documenti:

     1) certificato di morte dell'iscritto;

     2) certificato di matrimonio dell'iscritto;

     3) atto notorio, rilasciato dal sindaco su conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

     a) la situazione di famiglia dell'iscritto alla data della sua morte;

     b) che la vedova non era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.

 

          Art. 144.

     La domanda degli orfani minorenni dell'iscritto morto in attività di servizio con diritto alla pensione normale deve essere corredata dei seguenti documenti:

     1) certificato di morte di ambo i genitori;

     2) certificato del matrimonio da essi contratto;

     3) la situazione di famiglia dell'iscritto alla data della sua morte;

     4) i certificati di nascita dei minorenni richiedenti;

     5) copia del verbale di nomina del tutore;

     6) copia della deliberazione del consiglio di famiglia che autorizza il tutore, giusta gli articoli 296 e 297 del codice civile, a riscuotere l'indennità nell'interesse dei minori.

 

          Art. 145.

     Qualora nella ripartizione dell'indennità concorrano insieme ai minori orfane nubili maggiorenni, occorre aggiungere ai documenti menzionati nel precedente art. 144 il rispettivo atto di nascita ed il certificato comprovante lo stato nubile alla data di morte del padre.

     Se invece l'indennità spetta soltanto ad orfane nubili maggiorenni, basta si producano i documenti descritti ai numeri 1, 2, 3 del primo comma del precedente art. 144 e gli altri due indicati al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 146.

     Quando l'iscritto all'opera di previdenza muoia dopo il collocamento a riposo, l'indennità di buon'uscita, alla quale egli abbia eventualmente acquistato il diritto, ma che non abbia riscosso, viene corrisposta agli eredi.

     Sia nel caso di successione legittima che testamentaria, gli aventi diritto, per ottenere il pagamento di detta indennità, debbono produrre, insieme con l'istanza, i documenti prescritti dall'art. 298 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 147.

     Le domande per il conseguimento dell'indennità di buon'uscita e i documenti che le corredano sono esenti dalla tassa di bollo, in applicazione dell'art. 65 del testo unico di leggi sull'opera di previdenza.

 

Titolo VIII

 

CASSA SOVVENZIONI PER IMPIEGATI E SUPERSTITI DI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE

 

Capo I

 

COSTITUZIONE E FINALITÀ DELLA CASSA SOVVENZIONI

 

          Art. 148.

     La cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, è gestita dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, amministratrice dell'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

 

          Art. 149.

     Scopo della cassa è di conferire assegni vitalizi facoltativi agli impiegati civili dello Stato ed ai loro superstiti, in quanto gli uni e gli altri non siano titolari di rivendita di generi di privativa e non godano pensione od assegno continuativo sul bilancio dello Stato, o degli istituti di previdenza amministrati dalla cassa depositi e prestiti, oppure di uno degli altri enti pubblici menzionati nell'art. 32 del testo unico approvato col regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

 

          Art. 150.

     Al conseguimento delle sue finalità la cassa sovvenzioni provvede coi mezzi indicati agli articoli 67 e 73 del predetto testo unico di leggi sull'opera di previdenza.

 

Capo II

 

CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI FACOLTATIVI

 

          Art. 151.

     Gli assegni vitalizi facoltativi sono concessi dal direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, in seguito a concorsi per titoli, su deliberazione del consiglio di amministrazione, di cui all'art. 71 del testo unico predetto.

 

          Art. 152.

     Possono prendere parte ai concorsi per la concessione di detti assegni vitalizi gli ex-impiegati civili dello Stato, nonchè i superstiti di impiegati civili dello Stato, compresi fra le categorie indicate nell'art. 68 del predetto testo unico, sempre che abbiano i requisiti fissati nell'articolo stesso, e non siano esclusi per effetto del successivo art. 69 del citato testo unico.

 

          Art. 153.

     Il conferimento degli assegni ha luogo con riguardo alla durata dei servizi, all'entità degli stipendi, alla durata dell'attesa ed alle condizioni economiche e di famiglia dell'aspirante in relazione alla di lui condizione sociale.

 

          Art. 154.

     Pel conferimento degli assegni vitalizi facoltativi la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza indice annualmente concorsi nel mese di settembre.

     L'avviso viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno e ne viene data comunicazione ai ministeri, alle prefetture, alle intendenze di finanza, ai tribunali, alle direzioni provinciali delle poste e dei servizi elettrici, agli uffici del genio civile ed ai provveditorati regionali degli studi.

     Esso deve indicare:

     a) le categorie di persone ammesse a concorrere;

     b) il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti;

     c) l'elenco dei documenti che ciascuna categoria deve produrre a corredo delle domande.

 

          Art. 155.

     Gli aspiranti agli assegni vitalizi devono nelle domande indicare il preciso domicilio e unirvi i documenti prescritti non oltre il termine fissato dal bando di concorso. Non ottemperandosi a tale condizione, le domande non possono essere prese in considerazione.

     La domanda e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 68 del suddetto testo unico.

 

          Art. 156.

     Gli ex-impiegati usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione dovranno produrre:

     1) l'atto di nascita;

     2) lo stato di servizio;

     3) una dichiarazione della competente amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non risultino dallo stato di servizio;

     4) il decreto o un certificato della corte dei conti relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto;

     5) un certificato municipale di data posteriore all'avviso di concorso da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, nonchè la professione e la condizione economica dei diversi componenti la famiglia.

     Dal detto certificato deve inoltre risultare se l'aspirante sia o meno titolare di rivendita di generi di privativa, o goda di assegno fisso a carico di enti pubblici.

 

          Art. 157.

     Le vedove debbono produrre:

     1) l'atto di nascita;

     2) il certificato municipale con le notizie richieste al precedente art. 156, anche per i figliuoli non conviventi;

     3) l'atto di matrimonio;

     4) l'atto di morte del marito;

     5) il certificato di conservata vedovanza, di data posteriore al bando di concorso;

     6) il decreto o certificato della corte dei conti relativo all'eventuale liquidazione dell'indennità per una volta tanto, e, se questa non fu concessa, un certificato dal quale risulti che non fu pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa degli aspiranti;

     7) lo stato di servizio dell'impiegato;

     8) gli atti di nascita degli orfani minorenni eventualmente esistenti.

 

          Art. 158.

     La prole orfana (orfani ed orfane minorenni o inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, e orfane nubili anche se maggiorenni) deve produrre:

     1) l'atto di nascita;

     2) il certificato municipale indicato nell'art, 156, dal quale risulti specificatamente la professione e la condizione economica e di famiglia di tutti i figliuoli lasciati dall'impiegato;

     3) l'atto di matrimonio dei genitori;

     4) l'atto di morte del padre;

     5) l'atto di morte della madre o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata a nuove nozze;

     6) il decreto o i decreti coi quali la corte dei conti eventualmente liquidò l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori, o all'aspirante. In sostituzione dei decreti potrà prodursi un certificato della corte stessa;

     7) lo stato di servizio dell'impiegato.

     Per gli orfani minorenni occorre inoltre il verbale di nomina del tutore.

     Le orfane maggiorenni debbono produrre il certificato di stato libero di data posteriore all'avviso di concorso.

     Per gli inabili deve inoltre prodursi un certificato del medico comunale, dal quale risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro.

 

          Art. 159.

     I superstiti d'impiegati civili iscritti all'opera di previdenza, che possono partecipare ai concorsi per assegni vitalizi facoltativi nella misura e con le modalità indicate nell'art. 68 del predetto testo unico, debbono produrre:

     a) se orfane nubili maggiorenni, o orfani inabili a proficuo lavoro, i documenti indicati all'art. 158 del presente regolamento, e far risultare dal certificato municipale di notorietà la loro nullatenenza;

     b) se genitori, oltre l'atto di nascita ed il certificato di notorietà, l'atto di matrimonio, l'atto di nascita e di morte dell'iscritto, il decreto o un certificato della corte dei conti relativo alla liquidazione della pensione o dell'indennità a favore dell'iscritto o eventualmente a favore della vedova e, in mancanza, lo stato di servizio, ed inoltre un certificato del medico comunale dal quale risulti la malattia o il difetto per il quale l'aspirante sia inabile al lavoro.

 

          Art. 160.

     Gli assegni concessi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni sino al raggiungimento della maggiore età in base a presentazione, da parte del legale rappresentante di essi, dell'atto di morte della vedova o del nuovo matrimonio da essa contratto.

     Quando, per qualsiasi causa, vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro quota si accresce a favore dei compartecipanti superstiti.

 

          Art. 161.

     E' in facoltà dell'amministrazione di richiedere ai concorrenti, o direttamente alle autorità ed agli uffici competenti, informazioni ed altri documenti oltre quelli indicati agli articoli precedenti.

 

Capo III

 

PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI FACOLTATIVI

 

          Art. 162.

     La misura degli assegni vitalizi facoltativi viene determinata dal consiglio di amministrazione della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza nei limiti indicati nell'art. 72 del testo unico predetto.

 

          Art. 163.

     La decorrenza degli assegni vitalizi facoltativi è dal 1° gennaio successivo all'avviso di concorso.

 

          Art. 164.

     Il pagamento degli assegni vitalizi è disposto mediante ruoli e si effettua con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni a carico degli istituti di previdenza amministrati dalla cassa dei depositi e prestiti, a rate mensili, a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.


[1]  Comma soppresso dall'art. 14 della L. 25 novembre 1957, n. 1139.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 14 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.