§ 46.8.141 - D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127.
Miglioramenti alle prestazioni concesse dalla ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dalla ex Cassa sovvenzioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:26/01/1948
Numero:127


Sommario
Art. 1.      L'aliquota di un centesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 48 del testo unico approvato [...]
Art. 2.      Per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1° luglio 1947, l'aliquota di un sessantesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo [...]
Art. 3.      Per i casi in cui gli assegni vitalizi indiretti hanno decorrenza non anteriore al 1° luglio 1947, la tabella degli assegni medesimi annessa al regio decreto legislativo [...]
Art. 4.      Per gli assegni vitalizi indiretti con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1947, l'aumento di L. 360 annue previsto dall'art. 6 del regio decreto legislativo 20 maggio [...]
Art. 5.      Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni previste dall'art. 11 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha [...]
Art. 6.      L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o [...]
Art. 7.      Gli assegni vitalizi indiretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1° luglio 1947, sono elevati, da quest'ultima data [...]


§ 46.8.141 - D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127.

Miglioramenti alle prestazioni concesse dalla ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dalla ex Cassa sovvenzioni.

(G.U. 16 marzo 1948, n. 64)

 

 

     Art. 1.

     L'aliquota di un centesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, è elevata ad un cinquantesimo per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1° luglio 1947.

     Rimangono fermi gli aumenti di un decimo, due decimi o tre decimi previsti dal terzo comma del suddetto art. 48.

     Per i casi di cessazione dal servizio contemplati dal primo comma del presente articolo l'indennità di buonuscita non può essere inferiore a L. 10.000.

 

          Art. 2.

     Per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1° luglio 1947, l'aliquota di un sessantesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'assegno vitalizio diretto ai sensi dell'art. 22 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, è elevata ad un cinquantesimo, restando abrogati il limite minimo di L. 1200 e quello massimo di un terzo dell'ultimo stipendio annuo previsti dallo stesso art. 22. In nessun caso l'assegno da liquidarsi all'iscritto può essere minore di quello che spetterebbe alla vedova in base ai successivi articoli 3 e 4.

 

          Art. 3.

     Per i casi in cui gli assegni vitalizi indiretti hanno decorrenza non anteriore al 1° luglio 1947, la tabella degli assegni medesimi annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è sostituita da quella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     Per gli assegni vitalizi indiretti con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1947, l'aumento di L. 360 annue previsto dall'art. 6 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha sostituito l'art. 24 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 - è elevato a L. 3000 annue sia per gli assegni dovuti alle vedove per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro a loro carico, sia per gli assegni dovuti a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle per ciascun compartecipe oltre il primo.

 

          Art. 5.

     Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni previste dall'art. 11 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha sostituito l'art. 72 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 - sono elevate, tanto per gli assegni già conferiti quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:

     a) lire 18.000 annue per gli impiegati;

     b) lire 16.800 annue per le vedove con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;

     c) lire 14.000 annue per le vedove senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonchè per gli orfani;

     d) lire 12.000 annue per i genitori.

     Gli importi degli assegni vitalizi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1947 per gli assegni aventi una decorrenza anteriore a tale data.

 

          Art. 6.

     L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o dell'ex Cassa sovvenzioni, concesso con l'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947, è ulteriormente elevato, a decorrere dal 1° luglio 1947, a L. 18.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a L. 15.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.

 

          Art. 7.

     Gli assegni vitalizi indiretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1° luglio 1947, sono elevati, da quest'ultima data rispettivamente a L. 18.000 annue per gli assegni a favore di vedove e a L. 15.000 annue per gli assegni a favore di orfani, genitori o collaterali.

     Con effetto dalla stessa data la misura minima degli assegni vitalizi diretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1° luglio 1947, è elevata a L. 18.000 annue.

 

     Tabella degli assegni vitalizi con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1947 da corrispondersi alla vedova e agli altri superstiti degli iscritti all'Opera di previdenza.

 

Stipendio annuo spettante all'iscritto alla data di cessazione dal servizio, compresi gli assegni valutabili per la pensione

Assegno alla vedova

Assegno agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e ai genitori

fino a L. 150.000

18.000

15.000

da L. 150.001 fino a L. 175.000

21.000

18.000

da L. 175.001 fino a L. 200.000

24.000

21.000

da L. 200.001 fino a L. 225.000

27.000

24.000

da L. 225.001 fino a L. 250.000

30.000

27.000

da L. 250.001 fino a L. 275.000

33.000

30.000

da L. 275.001 fino a L. 300.000

36.000

33.000

da L. 300.001 fino a L. 325.000

39.000

36.000

da L. 325.001 fino a L. 375.000

42.000

39.000

da L. 350.001 fino a L. 375.000

45.000

42.000

da L. 375.001 fino a L. 400.000

48.000

45.000

da L. 400.001 fino a L. 425.000

51.000

48.000

da L. 425.001 fino a L. 450.000

54.000

51.000

oltre L. 450.000

57.000

54.000