§ 79.2.765 - O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3764.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:06/05/2009
Numero:3764


Sommario
Art. 2.      1. La commissione di studio per l'elaborazione dei principi e criteri fondamentali di uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni normative [...]
Art. 3.      1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica ambientale, rimozione e smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni nell'ambito della situazione di [...]
Art. 4.      1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 17 dell'ordinanza di protezione [...]
Art. 5.      1. Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009 provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 30 [...]
Art. 6.      1. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri in [...]
Art. 7.      1. Per consentire la conclusione del programma di recupero e di valorizzazione del teatro San Carlo di Napoli e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3700 del 5 [...]
Art. 8.      1. Nell'ottica di garantire il necessario supporto giuridico e legale nelle iniziative ancora da espletarsi per il definitivo ritorno nell'ordinario, il prof. Massimo Menegozzo, commissario [...]
Art. 9.      1. Il presidente della regione siciliana, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009, è autorizzato ad applicare le [...]
Art. 10.      1. L'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3382 del 18 novembre 2004, è soppresso
Art. 11.      1. Al fine di consentire l'attivazione dei finanziamenti residui previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2004, n. 3332, del 13 febbraio 2004, n. 3338 e [...]
Art. 12.      1. Per accelerare le iniziative dirette al superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali [...]
Art. 13. 
Art. 14.      1. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3742 sono abrogate. Su proposta del commissario delegato, il capo del [...]
Art. 15.      1. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della dott.ssa [...]
Art. 16.      1. Il dott. Francesco Tirelli, presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, è nominato soggetto attuatore per [...]


§ 79.2.765 - O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3764.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 12 maggio 2009, n. 108)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, nonchè l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e la nota del Commissario delegato n. 028/CD/2009 del 30 marzo 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008 e n. 3731 del 16 gennaio 2009, nonchè le note del 17 febbraio e 4 marzo 2009 del Commissario delegato e del 2 marzo 2009 della regione Calabria;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676, n. 3677 e n. 3678 del 30 maggio 2008;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, nonchè la nota del Commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle acque nella regione Campania del 17 marzo 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia e l'ordinanza di protezione civile n. 3700 del 5 settembre 2008, nonchè la nota del 30 marzo 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali e del 26 marzo 2009 della regione Campania e del 14 aprile 2009 del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;

     Vista la nota del presidente della regione Siciliana del 17 marzo 2009;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè la nota del 22 aprile 2009 del Commissario delegato per tale emergenza;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2009, nonchè la nota del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 marzo 2009;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2009 con il quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2009, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3634 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè la nota del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 21 aprile 2009, recante la proposta di nomina di un soggetto attuatore;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009, e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà ad Ancona - Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

      Art. 1.

     1. Al fine di consentire la regolare raccolta dei rifiuti ed il funzionamento del Consorzio unico di Napoli e Caserta, nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2009, per l'erogazione del trattamento economico spettante ai dipendenti e per le prestazioni di lavoro comunque rese, compresi i contributi previdenziali e gli oneri riflessi, nonchè per il pagamento delle spese dei mezzi meccanici necessari per la raccolta dei rifiuti, la struttura di Missione amministrativo-finanziaria e di cui all'art. 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009, è autorizzata trasferire, a favore del predetto Consorzio, la somma mensile di euro 2.500.000,00.

     2. Le somme trasferite di cui al comma 1 saranno proporzionalmente ridotte in relazione alla concreta attuazione degli eventuali processi di mobilità e degli altri specifici interventi relativi al personale in esubero del Consorzio unico.

     3. In relazione agli specifici obiettivi definiti nel protocollo d'intesa del 2 aprile 2009, rep. 12, sottoscritto dal Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e dal sindaco del comune di Terzigno (Napoli), e tenuto conto delle peculiarità del contesto territoriale medesimo, anche sotto il profilo della valorizzazione e dei riconoscimenti in ambito comunitario, l'amministrazione comunale di Terzigno è esonerata dai costi di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio di competenza presso il sito di discarica ivi ubicato.

     4. All'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. La Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 2 subentra nella titolarità delle contabilità speciali n. 5146 e n. 5148, in precedenza intestate alla soppressa missione finanziaria e n. 5192 in precedenza intestata alla soppressa missione gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa».

 

Art. 2.

     1. La commissione di studio per l'elaborazione dei principi e criteri fondamentali di uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni normative statali in materia di protezione civile, di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3742 del 18 febbraio 2009, è integrata con il dott. Francesco Paolo Tronca, capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica ambientale, rimozione e smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni nell'ambito della situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa, il commissario delegato per l'emergenza di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, n. 3382, è autorizzato a versare sul c/c infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la somma di euro 61.300,00 per il successivo trasferimento al sindaco di Lampedusa, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3661.

 

     Art. 4.

     1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile 5 febbraio 2009, n. 3738 e successive integrazioni e modificazioni, il commissario delegato nominato ai sensi della citata ordinanza è autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

     2. Tale personale è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario così come previsto all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile del 7 marzo 2003, n. 3266, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

     3. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento di missione spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza.

     4. L'utilizzazione di personale pubblico è disposta in deroga alle procedure di comando, distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio.

     5. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato può avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, così come quantificata per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato.

     7. All'art. 1, commi 24 e 25, dell'ordinanza di protezione civile n. 3749 del 2009 la parola: «3452» è sostituita dalla seguente «3691».

     8. Il comma 27 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3749 del 2009 è sostituito dal seguente «E' abrogato l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375».

     9. L'art. 17, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, è abrogato.

 

     Art. 5.

     1. Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009 provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 30 giugno 2009, di tutti gli interventi e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile già avviati nel settore della depurazione delle acque, necessari per il definitivo superamento del pertinente contesto di criticità [1].

     2. Il commissario delegato provvede all'espletamento delle iniziative di carattere solutorio rispetto alle posizioni debitorie della gestione commissariale in essere alla data di pubblicazione dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009 in materia di bonifiche e depurazione delle acque, ed al compimento delle eventuali azioni di recupero dei crediti maturati. Il commissario delegato provvede altresì alla gestione delle controversie pendenti in ogni stato e grado, e, qualora ne ricorrano i presupposti, alla definizione delle stesse in via transattiva [2].

     3. Il commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 2, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonchè alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

     4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 il commissario delegato si avvale del personale e della struttura previsti all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009.

     5. All'art. 1, comma 2, lettera b), dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, dopo le parole «progettazione, approvazione ed affidamento» è aggiunto il seguente periodo «anche mediante ricorso al project financing».

     6. All'art. 1, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, è aggiunta la seguente lettera «f) realizzazione di interventi di compensazione ambientale nel territorio dei comuni sedi di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani».

     7. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, dopo le parole «nonchè dei relativi beni aziendali necessari all'esercizio degli impianti» è aggiunto il seguente periodo «nonchè a negoziare, nelle forme consentite dall'ordinamento, l'uso di discariche private autorizzate con soggetti legittimati a contrattare con la pubblica amministrazione».

     8. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, dopo le parole «nonchè dei relativi beni aziendali necessari all'esercizio degli impianti», è aggiunto il seguente periodo «e di eventuali fonti di finanziamento provenienti dai privati».

     9. Per le attività di cooperazione necessarie all'attuazione delle iniziative previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale, comunque in servizio presso il medesimo Dicastero e di personale in servizio presso istituti e società che realizzano attività strumentali alle esigenze e finalità del suddetto Dicastero, nonchè di un esperto nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Al predetto personale il commissario delegato riconosce il trattamento di missione, nonchè il lavoro straordinario svolto fino ad un massimo di settanta ore mensili. All'esperto è riconosciuta un'indennità mensile omnicomprensiva determinata nel provvedimento di nomina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui è adibito.

     10. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, il commissario delegato provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse pari ad euro 17 milioni già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997, e successive modifiche ed integrazioni, ed intestata al Commissario delegato.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, i prefetti di Roma, Milano e Napoli, commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 1 delle ordinanze di protezione civile numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008, sono autorizzati ad avvalersi rispettivamente di un consulente, scelto tra gli avvocati dello Stato o tra i magistrati amministrativi, cui riconoscere un'indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.

 

     Art. 7.

     1. Per consentire la conclusione del programma di recupero e di valorizzazione del teatro San Carlo di Napoli e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3700 del 5 settembre 2008 è stanziata la somma di euro 35.000.000,00 a carico del Fondo aree sottoutilizzate a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla regione Campania e non ancora programmate 2000 - 2006.

     2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 1 sulla contabilità intestata al commissario delegato.

 

     Art. 8.

     1. Nell'ottica di garantire il necessario supporto giuridico e legale nelle iniziative ancora da espletarsi per il definitivo ritorno nell'ordinario, il prof. Massimo Menegozzo, commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle acque in Campania ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3654/2008, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad avvalersi dell'opera di un consulente scelto tra gli avvocati dello Stato, cui riconoscere un'indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.

 

     Art. 9.

     1. Il presidente della regione siciliana, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009, è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di gennaio e di febbraio 2009 laddove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.

 

     Art. 10.

     1. L'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3382 del 18 novembre 2004, è soppresso.

 

     Art. 11.

     1. Al fine di consentire l'attivazione dei finanziamenti residui previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2004, n. 3332, del 13 febbraio 2004, n. 3338 e del 27 giugno 2005, n. 3444, nel caso di ricorso ad Istituti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti, si applicano i tassi di interesse fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze nel comunicato 9 aprile 2009, ovvero nei successivi comunicati.

     2. Il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2004, n. 3332 e il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile 13 febbraio 2004, n. 3338, sono soppressi.

     3. Il comma 3 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2005, n. 3444, è soppresso [3].

 

     Art. 12.

     1. Per accelerare le iniziative dirette al superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, ed in particolare per quanto concerne le attività inerenti all'attuazione dell'accordo di programma, per la conclusione dell'iter autorizzativo del progetto di razionalizzazione e di interramento delle linee elettriche aeree, la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della documentazione integrativa; tale termine comprende anche l'eventuale deposito ai fini della consultazione del pubblico.

     2. Entro lo stesso termine devono essere resi i pareri di cui all'art. 25, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Entro i successivi quindici giorni il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, formalizza il provvedimento di compatibilità ambientale.

     4. Il termine previsto dall'art. 1-sexies, comma 3, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, cosi come modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto a trenta giorni.

 

     Art. 13. [4]

     1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2008 è così sostituito:

     «1. Il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia. In particolare, il commissario delegato provvede:

     a) alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale A4 Quarto D'Altino - Villesse, ed all'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse - Gorizia;

     b) alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino - Trieste o sul raccordo Villesse - Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza in rassegna;

     c) alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza».

     2. All'art. 1, comma 4, ed all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2008, è aggiunto il seguente periodo «Tale compenso tiene conto, in particolare, del costo, da correlarsi al grado di responsabilità, delle coperture assicurative a favore degli stessi, anche in deroga all'art. 3, comma 59 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

     3. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2008, le parole «per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza» è così sostituito «per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b)».

     4. All'art. 2, comma 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2008, dopo le parole «Ai componenti del comitato» è aggiunto il seguente periodo «nonchè ai due componenti integrativi di cui all'art. 3, comma 3».

     5. All'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2008 è aggiunto il seguente comma «1-bis. Il commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico di amministrazioni statali od enti pubblici territoriali e non territoriali, enti pubblici economici o di società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o delle regioni, individuate con successivo provvedimento del commissario delegato».

     6. All'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2008, è aggiunto il seguente comma «7. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale e/o la procedura di valutazione ambientale strategica, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa alla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e/o al presidente della regione Veneto, che si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del commissario delegato».

     7. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2008 sono aggiunte le seguenti lettere:

     «s) delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39;

     t) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 16, commi 1, lettera b), e 3, ed art. 18, commi 1 e 3;

     u) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 26, commi 2 e 3, e 28 commi 1 e 3;

     v) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

     z) legge regionale del Veneto 6 settembre 1991, n. 24;

     w) legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2006, n. 24;

     y) decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 84, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286».

     8. L'art. 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2008, è sostituita dal seguente articolo:

     «1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico della concessionaria Autovie Venete S.p.A., nei limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, il cui schema è stato approvato con legge 6 giugno 2008, n. 101. Fermo restando il limite complessivo del piano economico finanziario la concessionaria Autovie Venete S.p.A. è autorizzata ad effettuare i pagamenti anche in difformità alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi previsti dal piano economico finanziario.

     2. Qualora, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ovvero nel corso dell'iter progettuale e realizzativo degli interventi di cui all'art. 1, derivino delle eccedenze di spesa, rispetto all'importo complessivo previsto nel piano economico finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, la concessionaria, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del commissario delegato, recepirà tali importi all'interno di un nuovo piano economico finanziario determinandone il relativo equilibrio ai sensi della delibera: Cipe n. 39 del 15 giugno 2007 e lo trasmetterà all'ANAS S.p.A. L'ANAS S.p.A., entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della concessionaria Autovie Venete S.p.A., svolgerà l'istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo e del relativo piano economico finanziario, e procederà al tempestivo inoltro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'emanazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del decreto interministeriale di approvazione della convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo, entro il successivo termine di quarantacinque giorni.

     3. Le modalità e le tempistiche dei pagamenti posti a carico della concessionaria Autovie Venete S.p.A., fermo restando il limite di cui al precedente comma 3, potranno divergere rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario allegato alla convenzione del 7 novembre 2007 sottoscritta con l'ANAS S.p.A.

     4. Il commissario delegato provvede all'istruttoria tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori, relativamente agli interventi di cui all'art. 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Anas in materia tariffaria.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione. Il commissario delegato stabilirà con successivo provvedimento le modalità di gestione della spesa».

 

     Art. 14.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3742 sono abrogate. Su proposta del commissario delegato, il capo del Dipartimento della protezione civile definisce gli importi da riconoscere, su base mensile, per le attività effettivamente svolte e debitamente documentate, assumendo quale criterio di riferimento il limite annuale dei compensi in precedenza attribuiti..

     2. I compensi attribuiti ai componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, e ai soggetti attuatori nominati ai sensi dell'art. 1, comma 5, della medesima ordinanza sono ridotti per l'anno 2009 rispettivamente del 10 e del 20%.

 

     Art. 15.

     1. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della dott.ssa Marta Di Gennaro, vice - capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Area tecnico amministrativa e gestione delle risorse aeree, in qualità di soggetto attuatore, a cui spetta il compenso previsto all'art. 1, comma 9, della sopra citata ordinanza, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri posti a carico del fondo della protezione civile.

 

     Art. 16.

     1. Il dott. Francesco Tirelli, presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, è nominato soggetto attuatore per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3634, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 10 della O.P.C.M. 15 luglio 2009, n. 3791, è stato ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 2010 dall'art. 14 della O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3836.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 della O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3783.

[3] Comma così rettificato con Comunicato pubblicato nella G.U. 22 maggio 2009, n. 117.

[4] Articolo così rettificato con Comunicato pubblicato nella G.U. 22 maggio 2009, n. 117.