§ 79.2.628 - O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3642.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:16/01/2008
Numero:3642


Sommario
Art. 1.      1. Per consentire l'espletamento delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-economico ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province [...]
Art. 2.      1. Per fronteggiare il grave contesto calamitoso inerente agli eventi alluvionali che dal 14 al 17 settembre 2006 hanno colpito il territorio della regione Liguria e di cui al decreto del [...]
Art. 3.      1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3512 del 6 aprile 2006 le parole «nonchè di un sottufficiale appartenente al Comando carabinieri tutela dell'ambiente» sono [...]
Art. 4.      1. Considerato che sono in corso di ultimazione gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase di prima emergenza, i termini previsti dall'art. 7, comma 2, [...]
Art. 5.      1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è [...]
Art. 6.      1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 per l'adozione delle iniziative correlate al [...]
Art. 7.      1. Al comma 3 dell'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005 n. 3485 le parole da «cinque unita» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle [...]
Art. 8.      1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto per fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia [...]
Art. 9.      1. A decorrere dal 1° novembre 2007, tenuto conto delle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale, citate in premessa e dell'esigenza di avvalersi di specifiche professionalità, il [...]
Art. 10.      1. L'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006 è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. Sono assegnate alla regione Siciliana le risorse finanziarie stanziate dalla delibera CIPE del 22 marzo 2006, n. 2, punto 9, già oggetto d'intesa tra la medesima regione e il Dipartimento [...]
Art. 12.      1. I termini previsti dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008
Art. 13.      1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, n. 3598, dopo le parole «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed [...]
Art. 14.      1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3530 del 13 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nominato per il superamento dello [...]
Art. 15.      1. All'art. 2, comma, 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 le parole: «dal Prefetto di Olbia - Tempio» sono sostituite con le parole «dal [...]
Art. 16.      1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2007, n. 3626 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Agli oneri occorrenti per la [...]
Art. 17.      1. Il Presidente della regione Puglia è confermato, fino al 31 dicembre 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3568 del [...]
Art. 18.      1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a fronteggiare il contesto critico in atto nel territorio del comune di Napoli e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 [...]
Art. 19.      1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3417 del 2005 dopo le parole «sono approvati dal Commissario delegato,» sono aggiunte le seguenti parole «sentito il Dipartimento [...]


§ 79.2.628 - O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3642.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 25 gennaio 2008, n. 21)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Vista la nota dell'Ufficio commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone del 10 ottobre 2007, nonchè la nota del 24 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Visto l'art. 17, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007, nonchè la richiesta del 1° ottobre 2007 del Presidente della regione Liguria;

     Visto l'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3512 del 6 aprile 2006 relativa all'emergenza ambientale nella regione Calabria;

     Vista la nota 13 novembre 2007 del Prefetto di Alessandria - Commissario delegato;

     Vista la nota del 3 settembre 2007 dell'Ufficio commissariale per il territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

     Viste le note n. 120246 del 30 settembre 2007 della regione Liguria e n. 204238 del 15 ottobre 2007 della regione Marche;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2007;

     Vista la nota del 7 novembre 2007 del Presidente della regione Lazio - Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 nonchè la nota del 29 novembre 2007 del Commissario delegato - Presidente della regione Molise;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, n. 3603 del 30 luglio 2007 e n. 3622 del 18 ottobre 2007;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3530 del 13 luglio 2007 e n. 3580 del 3 aprile 2007;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento», relativa alla Presidenza italiana del G8 e la successiva ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007;

     Vista la nota del 19 novembre 2007 del Presidente della provincia di Verbano Cusio Ossola - Commissario delegato e del 20 novembre 2007 del Presidente della regione Piemonte;

     Vista la nota del 3 dicembre 2007 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato per il superamento della situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007 recante la proroga degli stati d'emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania e le richieste formulate con note del 29 gennaio e 11 maggio 2007 dal sindaco di Napoli inerenti alla messa in sicurezza della cavità di via Nicolardi, nonchè la nota del 21 febbraio 2007 del Presidente della regione Campania;

     Vista la nota del 12 dicembre 2007 del Presidente della regione Veneto inerente allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Per consentire l'espletamento delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-economico ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007, le risorse finanziarie pari a euro 3.000.000,00 stanziate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 novembre 2003, n. 308 sono trasferite, in deroga alle procedure e alle modalità ivi stabilite, dal medesimo Dicastero nella contabilità speciale n. 2996 intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del 10 giugno 2005.

 

     Art. 2.

     1. Per fronteggiare il grave contesto calamitoso inerente agli eventi alluvionali che dal 14 al 17 settembre 2006 hanno colpito il territorio della regione Liguria e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006, il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la somma di euro 1.000.292,00 a valere sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000, annualità 2005, in deroga a quanto ivi previsto.

 

     Art. 3.

     1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3512 del 6 aprile 2006 le parole «nonchè di un sottufficiale appartenente al Comando carabinieri tutela dell'ambiente» sono soppresse.

     2. All'art. 17, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007 le parole «da trasferire nell'apposita contabilità all'uopo istituita» sono soppresse.

     3. All'art. 11, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3591 del 24 maggio 2007, sono aggiunte le seguenti parole «che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi contratti collettivi di lavoro».

     4. Per l'effettuazione dei rimborsi previsti dall'art. 2, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3606 del 28 agosto 2007, il Commissario delegato provvede anche per il tramite delle regioni.

     5. All'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3490 del 13 gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

     - al primo periodo le parole «tre mesi» con le parole «undici mesi»;

     - al secondo periodo le parole «nove mesi» con le parole «ventuno mesi»;

     - al quarto periodo le parole «ventuno mesi» con le parole «ventiquattro mesi».

     6. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003, come integrata dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007, le parole «dello stipendio netto percepito, e con funzione indennitaria onnicomprensiva» sono sostituite dalle seguenti «del trattamento economico in godimento, oltre all'eventuale rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute».

     7. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3594 del 13 giugno 2007 le parole «il Dipartimento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti «la struttura del Commissario delegato di cui all'art. 5».

 

     Art. 4.

     1. Considerato che sono in corso di ultimazione gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase di prima emergenza, i termini previsti dall'art. 7, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, emanata per fronteggiare la situazione emergenziale in atto nel territorio della provincia di Vibo Valentia, sono differiti al 31 dicembre 2007.

     2. Il compenso in favore del personale indicato nel sopra citato art. 7, comma 2, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese è fissato nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, con oneri posti a carico del Commissario delegato.

 

     Art. 5.

     1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è riconosciuto anche per il danno subito da macchinari e attrezzature rottamate e non riacquistate».

     2. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 è aggiunto il seguente comma: «6. Il Commissario delegato provvede ad erogare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come ripartite dal decreto ministeriale n. 5333 del 18 maggio 2007. Il medesimo Commissario delegato provvede all'espletamento della predetta iniziativa secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3564 del 9 febbraio 2007».

     3. Dopo il comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per il superamento dell'emergenza in rassegna e per fronteggiare adeguatamente i contesti emergenziali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007, n. 3607 del 29 agosto 2007, n. 3624 del 22 ottobre 2007 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 concernente gli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Ascoli Piceno, il Commissario delegato può avvalersi anche del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007».

     4. La regione Marche è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, relativi al personale del Centro funzionale regionale multi rischio, sino al termine delle situazioni emergenziali di cui al comma 3, con oneri a carico del Fondo regionale di protezione civile e di cui al comma 16 dell'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 138.

 

     Art. 6.

     1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 per l'adozione delle iniziative correlate al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici del 26 settembre 2007, si avvale di un ulteriore soggetto attuatore, dallo stesso nominato

     2. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 le parole «regione Veneto» sono sostituite dalle parole «provincia di Venezia».

 

     Art. 7.

     1. Al comma 3 dell'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005 n. 3485 le parole da «cinque unita» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «cinque unità di personale appartenenti alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza, nonchè da una unità estranea alla pubblica amministrazione da assumersi con contratto a tempo determinato ed individuata sulla base di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalità richiesta e delle pregresse esperienze lavorative, cui riconoscere un compenso determinato con apposito provvedimento del soggetto attuatore».

     2. Al comma 4 dell'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, n. 3485 dopo la parola «straordinario» aggiungere le seguenti «effettivamente reso».

     3. All'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, n. 3485, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: «5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta la necessaria disponibilita»

     4. In ragione del protrarsi dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2008, il sindaco del comune di Cerzeto è autorizzato a prorogare, fino al 31 gennaio 2009, due contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3427 del 2005, per un importo non superiore alla metà di quello ivi previsto [1].

     5. Al soggetto attuatore di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2007, n. 3591 è corrisposta una indennità mensile omnicomprensiva di entità pari al 30% del trattamento stipendiale in godimento.

 

     Art. 8.

     1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto per fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, alle seguenti disposizioni:

     regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 art. 16;

     regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 articoli 7, 8 e 9;

     legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

     legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 3;

     decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 96, 97, 101, 102, 103 e 104.

 

     Art. 9.

     1. A decorrere dal 1° novembre 2007, tenuto conto delle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale, citate in premessa e dell'esigenza di avvalersi di specifiche professionalità, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad avvalersi, in via esclusiva, di uno dei Magistrati ordinari di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 2006, con oneri a carico del medesimo Dipartimento.

 

     Art. 10.

     1. L'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11.

     1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attività di monitoraggio e controllo degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, concernente lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» ed, in particolare, al fine di garantire anche l'assoluto rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, è istituita un'apposita struttura di missione.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di un Dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da collocarsi in posizione di fuori ruolo presso la struttura commissariale, in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, circa il numero massimo di dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocati in comando e fuori ruolo, a cui conferire il relativo incarico di responsabile della struttura di missione.

     3. Al fine di assicurare l'attività di coordinamento della struttura di missione prevista dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, il Capo del Dipartimento della protezione civile può conferire lo svolgimento di detta attività ad un Dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotato di idonea professionalità da collocarsi in posizione di fuori ruolo, in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, circa il numero massimo di dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocati in comando e fuori ruolo presso la struttura commissariale.

     4. L'incarico conferito ai sensi del comma 3 è equiparato, ai soli fini economici, a quelli conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Agli oneri di derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede a carico dei fondi rientranti nella disponibilità del Commissario delegato.

     6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del quale è stata accertata la disponibilità.».

 

     Art. 11.

     1. Sono assegnate alla regione Siciliana le risorse finanziarie stanziate dalla delibera CIPE del 22 marzo 2006, n. 2, punto 9, già oggetto d'intesa tra la medesima regione e il Dipartimento della protezione civile, con esclusione di quelle da trasferire ai Commissari delegati per gli interventi nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria e per la messa in sicurezza della Chiesa di San Alfonso in Agrigento.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la regione Siciliana predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. A chiusura degli interventi posti la regione Siciliana trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al CIPE una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme spese ai sensi del comma 1.

 

     Art. 12.

     1. I termini previsti dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

     2. Ai commi 3 e 5 dell'art. 21 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006 le parole «gennaio 2008» sono sostituite con le parole «gennaio 2009».

 

     Art. 13.

     1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, n. 3598, dopo le parole «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 149, comma 3», è aggiunto il seguente periodo «154 e 155», e dopo le parole «decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 8, comma 2» è aggiunto il seguente periodo «ed art. 13».

 

     Art. 14.

     1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3530 del 13 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nominato per il superamento dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza della diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche, impartisce alla Compagnia Valdostana delle Acque le specifiche prescrizioni per gli interventi da compiere, con l'assunzione degli occorrenti obbligazioni di spesa.

 

     Art. 15.

     1. All'art. 2, comma, 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 le parole: «dal Prefetto di Olbia - Tempio» sono sostituite con le parole «dal Prefetto di Sassari».

     2. Il compenso previsto dall'art. 9, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, non si applica al personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Consiglio dei Ministri appartenente alla struttura di missione.

     3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, dopo le parole: «contratti a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a collaborazione coordinata e continuativa».

     4. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 dopo le parole: «con contratto a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa».

     5. Il Commissario delegato per il compimento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, le seguenti disposizioni:

     decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 10, 11, 32, 33, 48, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 128 e 132;

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 5, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 36, 58, 81;

     decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, art. 8;

     decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002;

     decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

     decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;

     legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;

     decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001 [2].

 

     Art. 16.

     1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2007, n. 3626 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Agli oneri occorrenti per la realizzazione delle opere di costruzione della galleria by pass della frana di Ceppo Morelli, strada regionale n. 549 di Macugnaga, si provvede nel limite di euro 35.751.982,94 a carico della regione Piemonte».

 

     Art. 17.

     1. Il Presidente della regione Puglia è confermato, fino al 31 dicembre 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3568 del 5 marzo 2007 per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento delle iniziative necessarie per il definitivo superamento delle criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia.

 

     Art. 18.

     1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a fronteggiare il contesto critico in atto nel territorio del comune di Napoli e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007, il sindaco di Napoli - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2509 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla messa in sicurezza urgente della cavità di via Nicolardi caratterizzata da una significativa evoluzione del fenomeno dissestivo.

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il Commissario delegato si avvale dell'opera del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3347 del 2 aprile 2004.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     4. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 5.

     5. Per la copertura parziale degli oneri di cui al comma 1, si provvede nel limite di euro 1.500.000,00 di euro a carico del Fondo per la protezione civile, secondo accantonamento già predisposto, ed euro 4.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie assegnati dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare al comune di Napoli e di cui alla nota n. DEC/DDS/2007/1081 del 26 novembre 2007.

     6. L'erogazione delle risorse finanziarie poste a carico del Dipartimento della protezione civile avverrà sulla base dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori previo parere del Comitato di cui al comma 2.

 

     Art. 19.

     1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3417 del 2005 dopo le parole «sono approvati dal Commissario delegato,» sono aggiunte le seguenti parole «sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così sostituito dall'art. 4 della O.P.C.M. 28 maggio 2008, n. 3675.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 31 ottobre 2008, n. 3710.