§ 79.2.556 - O.P.C.M. 24 maggio 2007, n. 3591.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:24/05/2007
Numero:3591


Sommario
Art. 1.      1. In relazione alla grave situazione di emergenza in materia di rifiuti in atto nel territorio della regione Campania, è sospeso fino alla cessazione dello stato d'emergenza, a decorrere dalla [...]
Art. 2.      1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di somma urgenza finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in [...]
Art. 3.      1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle operazioni di disinnesco e bonifica degli ordigni bellici presenti nel [...]
Art. 4.      1. Allo scopo di consentire il completamento delle attività residue finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in atto nel comune di Asti, le risorse finanziarie giacenti sulla [...]
Art. 5.      1. Il termine del 31 marzo 2007 previsto dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006, è differito fino al 31 dicembre 2007
Art. 6.      1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto, ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il definitivo ritorno alla normalità, il commissario delegato per il [...]
Art. 7.      1. Al fine di dare continuità alle iniziative poste in essere dal soggetto attuatore per il superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio del comune di Cerzeto, all'art. 1, comma [...]
Art. 8.      1. Per il proseguimento delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eccezionali eventi atmosferici [...]
Art. 9.      1. Il commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007, recante "Interventi conseguenti alla dichiarazione di grande evento, [...]
Art. 10.      1. In relazione alle situazioni emergenziali in atto e citate in premessa, ed all'esigenza di assicurare una tempestiva informazione attraverso il sito internet del Dipartimento della protezione [...]
Art. 11.      1. Al comma 2 dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, n. 3569, è aggiunto il seguente periodo: "Al soggetto attuatore è corrisposto un compenso [...]
Art. 12.      1. Per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di competenza statale diretti alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la riduzione del rischio [...]
Art. 13.      1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006, le parole "all'art. 7, comma 9; all'art. 8 commi 3 e 4;" sono sostituite con le [...]
Art. 14.      1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "per [...]
Art. 15.      1. Al fine di favorire il rapido espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo rientro nell'ordinario rispetto ai contesti di criticità di cui alle ordinanze del Presidente del [...]
Art. 16.      1. Al fine di fronteggiare adeguatamente il grave dissesto idrogeologico in atto nel comune di Tufillo in provincia di Chieti, la regione Abruzzo è autorizzata ad assegnare al predetto comune [...]
Art. 17.      1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Lazio ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per la conclusione dell'iter procedurale [...]
Art. 18.      1. Il commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007, recante "Disposizioni per la celebrazione del grande evento relativo [...]
Art. 19.      1. Il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3586 del 24 aprile 2007 è così sostituito: "Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, [...]


§ 79.2.556 - O.P.C.M. 24 maggio 2007, n. 3591.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 5 giugno 2007, n. 128)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata";

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491, del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007 articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007 e n. 3587 in data 11 maggio 2007;

     Vista la nota del 12 aprile 2007, con la quale il commissario straordinario del consorzio obbligatorio intercomunale CE4 EGEA s.p.a. ha chiesto di sospendere, per dodici mesi, il pagamento delle somme dovute per l'anno 1999 ai sensi della legge n. 549 del 1995 dal medesimo consorzio alla regione Campania;

     Vista la nota del 3 maggio 2007 del Presidente della regione Campania;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonchè il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2008;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), ed altre disposizioni urgenti di protezione civile" così come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3342 del 5 marzo 2004, dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006;

     Vista la nota del 3 maggio 2007 della regione Piemonte;

     Viste le note rispettivamente del 2 marzo e del 16 aprile 2007, con le quali il Prefetto di Mantova, in relazione al rinvenimento di materiali esplosivi e di ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Ostiglia in provincia di Mantova, chiede un finanziamento straordinario da destinare all'intervento in questione;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 dell'8 febbraio 2005, recante "Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che ha interessato il territorio dei comuni di Asti e Cirie";

     Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 2006, con la quale sono stati prorogati, fino al 31 gennaio 2007, i poteri conferiti al commissario delegato - sindaco di Asti;

     Vista la nota del 22 dicembre 2006 del sindaco di Asti - commissario delegato;

     Vista la nota del 10 aprile 2007 della regione Piemonte;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale gli stati d'emergenza relativi agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2007;

     Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006, recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile";

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3271;

     Vista la nota del 3 aprile 2007 del Presidente della regione Puglia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007, recante la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005 e n. 3520 del 2 maggio 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006";

     Visto l'art. 1, comma 1015, della legge 7 dicembre 2006, n. 296, concernente l'assegnazione della somma di 8 milioni di euro da destinare alla prosecuzione degli interventi delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia;

     Vista la nota del 6 aprile 2007, con la quale il commissario delegato - presidente della regione Calabria ha relazionato in ordine alle iniziative poste in essere per il superamento del contesto emergenziale inerente agli eventi calamitosi che il giorno 3 luglio 2006 hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia, rappresentando la necessità di acquisire ulteriori risorse finanziarie;

     Tenuto conto che con nota del 19 aprile 2007 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della predetta carenza di risorse finanziarie, ha rappresentato la disponibilità a trasferire, con una apposita disposizione da inserire in una ordinanza di protezione civile, le predette somme nella contabilità speciale intestata al commissario delegato per fronteggiare le esigenze rappresentate nella nota del 6 aprile 2007;

     Vista la nota del 27 aprile 2007, con la quale il Presidente della regione Calabria ha fornito la prescritta intesa di legge sulla sopra citata proposta del Dipartimento della protezione civile;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 2006, concernente la dichiarazione di "grande evento" in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato "Agorà dei giovani italiani" che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007, recante: "Interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato "Agorà dei giovani italiani" che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007";

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli, per fronteggiare l'inquinamento ambientale da diossina;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 8 febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi il 27 maggio 2006 nella Repubblica Indonesiana;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità nel territorio della Repubblica del Mozambico interessato dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso delle ultime settimane;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, Io stato di emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007, con il quale lo stato di emergenza relativo agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005", così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3485 del 2005, dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006, dall'art. 1 dell'ordinanza n. 3527 del 2006, dall'art. 5, dell'ordinanza n. 3536 del 2006 e dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3540 del 4 agosto 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2007, con il quale lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;

     Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello";

     Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";

     Vista le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, n. 3381 dell'11 novembre 2004, n. 3540 del 4 agosto 2006, art. 8 e n. 3569 del 5 marzo 2007, art. 12;

     Vista la nota in data 7 marzo 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004, recante "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", con la quale si è provveduto a dettare i criteri per la determinazione dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, recante "Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", con la quale si è provveduto a dettare i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti dell'annualità 2005 destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

     Visto in particolare l'art. 1, della sopra citata ordinanza n. 3502/2006, che al comma 3, lettera b), ed al comma 4 prevede che ciascuna Amministrazione dello Stato trasmetta entro il 31 dicembre 2006 al Dipartimento della protezione civile un ulteriore piano degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza n. 3376 del 2004;

     Considerato che i fondi necessari per l'esecuzione delle verifiche sismiche propedeutiche alla definizione dei succitati interventi di tipo b) sono stati riassegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni dello Stato solo negli ultimi mesi dell'anno 2006, e che quindi le predette Amministrazioni non sono state in grado di formulare i piani degli interventi di adeguamento o miglioramento relativi entro il 31 dicembre 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

     Visto l'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 con la quale, in relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine, il commissario delegato è stato autorizzato a derogare ad alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2007, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, n. 3413 del 21 marzo 2005, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3520 del 2 maggio 2006, n. 3534 del 25 luglio 2006, e n. 3536 del 28 luglio 2006;

     Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007, con il quale sono stati prorogati, fino al 30 giugno 2007, i poteri conferiti al Presidente della regione Campania rispettivamente dalle ordinanze di protezione civile n. 3500 del 23 febbraio 2006 e n. 3415 del 18 marzo 2005, così come modificata ed integrata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3506 del 23 marzo 2006;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, recante "Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005", e successive modifiche ed integrazioni;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521 del 2 maggio 2006, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni diretti conseguenti all'evento franoso verificatosi nella frazione Pilastri del comune di Ischia";

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532 del 13 luglio 2006, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino";

     Vista la nota del Presidente della regione Campania del 7 marzo 2007;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed il successivo con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2007;

     Vista la nota dell'8 maggio 2007 del soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473 del 2 settembre 2005;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, concernente la dichiarazione di "grande evento" in relazione alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato "Europa 2007", con il quale il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato commissario delegato;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007, recante "Disposizioni per la celebrazione del grande evento relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato Europa 2007";

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3586 del 24 aprile 2007 recante "primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del comune di Acerra in provincia di Napoli in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale causata dall'inquinamento ambientale da diossina";

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. In relazione alla grave situazione di emergenza in materia di rifiuti in atto nel territorio della regione Campania, è sospeso fino alla cessazione dello stato d'emergenza, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il pagamento delle somme dovute per l'anno 1999 ai sensi della legge n. 549 del 1995 dal consorzio obbligatorio intercomunale CE4 Egea s.p.a. alla regione Campania.

     2. Al termine del periodo di cui al comma 1 le predette somme saranno corrisposte dal consorzio obbligatorio intercomunale CE4 Egea s.p.a. alla regione Campania in 48 rate mensili decorrenti dal mese successivo alla scadenza dei dodici mesi.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di somma urgenza finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), e, considerata la necessità di attribuire il coordinamento delle iniziative ad una figura istituzionale in grado di assicurare il più proficuo raccordo tra le Amministrazioni territoriali competenti, il Prefetto di Alessandria è nominato commissario delegato in sostituzione del sindaco di Serravalle Scrivia, già nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003 e si avvale della struttura e dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna.

     2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il sindaco di Serravalle Scrivia provvede al passaggio delle consegne trasmettendo tutta la pertinente documentazione al Prefetto di Alessandria.

     3. Per accelerare le iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza il Commissario delegato, tenuto conto degli studi acquisiti e dei progetti realizzati, è autorizzato a rimodulare il piano degli interventi provvedendo all'aggiornamento del cronoprogramma, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare, nonchè alla regione Piemonte ed agli enti locali interessati [1].

     4. Per il completamento delle iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio del comune di Serravalle Scrivia, il Commissario delegato, oltre alle deroghe già previste dalle precedenti ordinanze di protezione civile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 11, 12, 13, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 79, 88, 93, 132, 141, 221, 224, 225, 226, 227, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [2].

     5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 2003, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare apposita convenzione con società specializzate a totale capitale pubblico cui affidare, anche in qualità di soggetto attuatore, l'incarico di gestione delle discariche esistenti nel sito inquinato ovvero altri compiti operativi per l'esecuzione delle attività previste dal piano degli interventi [3].

     6. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 2003, sono aumentati di due unità [4].

     7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del commissario delegato - prefetto di Alessandria [5].

 

     Art. 3.

     1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle operazioni di disinnesco e bonifica degli ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Ostiglia, in provincia di Mantova, è assegnata alla Prefettura di Mantova la somma di euro 50.000,00.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

 

     Art. 4.

     1. Allo scopo di consentire il completamento delle attività residue finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in atto nel comune di Asti, le risorse finanziarie giacenti sulla contabilità speciale intestata al sindaco di Asti, commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 del 2005, sono trasferite al bilancio comunale in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

 

     Art. 5.

     1. Il termine del 31 marzo 2007 previsto dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006, è differito fino al 31 dicembre 2007.

 

     Art. 6.

     1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto, ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il definitivo ritorno alla normalità, il commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, può adottare, ove necessario, determinazioni in deroga alle disposizioni degli articoli 103 e 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente.

 

     Art. 7.

     1. Al fine di dare continuità alle iniziative poste in essere dal soggetto attuatore per il superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio del comune di Cerzeto, all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, le parole "Direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna," sono sostituite dalle parole "Prefetto di Cosenza".

 

     Art. 8.

     1. Per il proseguimento delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eccezionali eventi atmosferici del 3 luglio 2006, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 1015, della legge n. 296 del 2006, sono trasferite, in deroga a quanto ivi previsto, sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006 ed intestata al commissario delegato presidente della regione Calabria.

 

     Art. 9.

     1. Il commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007, recante "Interventi conseguenti alla dichiarazione di grande evento, in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato "Agorà dei giovani italiani" che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007", è autorizzato ad assegnare al C.I.S.I.P. (Comitato italiano per il sostegno della pastorale giovanile) un contributo per la predisposizione degli occorrenti interventi realizzativi di cui abbia riconosciuta l'utilità per la celebrazione del "grande evento".

     2. L'erogazione delle predette risorse avviene sulla base di idonee produzioni documentali comprovanti le spese effettuate. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007.

     3. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007, le parole "Commissario delegato" sono sostituite dalle parole "Presidente della regione Marche".

 

     Art. 10.

     1. In relazione alle situazioni emergenziali in atto e citate in premessa, ed all'esigenza di assicurare una tempestiva informazione attraverso il sito internet del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attesa l'impossibilità oggettiva di far fronte alla predetta esigenza con risorse interne, il Capo del Dipartimento è autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un qualificato esperto del settore, determinandone altresì il relativo compenso, anche in deroga all'art. 7, comma 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005 è così sostituito: "3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di 5 unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso".

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

 

     Art. 11.

     1. Al comma 2 dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, n. 3569, è aggiunto il seguente periodo: "Al soggetto attuatore è corrisposto un compenso pari al 60% di quello spettante al sindaco di Orbetello - commissario delegato, con oneri a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità della contabilità speciale intestata al medesimo commissario delegato.".

     2. Ai componenti comitato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007, è riconosciuto un compenso da stabilire con apposito provvedimento del commissario delegato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi della pubblica amministrazione, con oneri posti a carico delle risorse finanziarie del commissario delegato che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi contratti collettivi di lavoro [6].

 

     Art. 12.

     1. Per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di competenza statale diretti alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la riduzione del rischio sismico, il termine fissato dall'art. 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 è prorogato al 31 dicembre 2007.

 

     Art. 13.

     1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006, le parole "all'art. 7, comma 9; all'art. 8 commi 3 e 4;" sono sostituite con le parole "agli articoli 6, 7 e 8;".

 

     Art. 14.

     1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "per attività avviate nel corso dell'anno 2004" è aggiunto il seguente periodo "ovvero per i soggetti che abbiano riportato nell'anno 2003 un reddito negativo".

 

     Art. 15.

     1. Al fine di favorire il rapido espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo rientro nell'ordinario rispetto ai contesti di criticità di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564/2006, art. 12, n. 3484/2005, n. 3521/2006 e n. 3532/2006, il Presidente della regione Campania - commissario delegato, è autorizzato ad unificare, con proprio provvedimento, le strutture commissariali costituite in attuazione delle sopra citate ordinanze.

 

     Art. 16.

     1. Al fine di fronteggiare adeguatamente il grave dissesto idrogeologico in atto nel comune di Tufillo in provincia di Chieti, la regione Abruzzo è autorizzata ad assegnare al predetto comune risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale nonchè sul Fondo regionale di protezione civile.

 

     Art. 17.

     1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Lazio ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per la conclusione dell'iter procedurale inerente alla definitiva delocalizzazione dei sei centri, precedentemente siti in via di Tor di Quinto, in località di Osteria Nuova, il presidente della regione Lazio - commissario delegato, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, può adottare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, determinazioni in deroga agli articoli 94, 101, 105, 106, 107, 110, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

     2. I commi 3 e 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, n. 3473, sono abrogati e il comma 2 del medesimo articolo è sostituito dal seguente: "2. Il soggetto attuatore, si avvale, per l'adempimento delle proprie funzioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, di due consulenti aventi specifica competenza in materia giuridica e urbanistico-ambientale designati dal medesimo soggetto attuatore, nonchè del necessario supporto logistico e strumentale da parte della regione Lazio".

 

     Art. 18.

     1. Il commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007, recante "Disposizioni per la celebrazione del grande evento relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato Europa 2007", è autorizzato a contribuire con le risorse di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007, alle spese sostenute da amministrazione, fondazioni, associazioni ed enti per l'organizzazione degli eventi celebrativi di Europa 2007 di cui ne riconosce l'utilità.

     2. L'erogazione delle predette risorse avviene sulla base di idonee produzioni documentali comprovanti le spese effettuate.

 

     Art. 19.

     1. Il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3586 del 24 aprile 2007 è così sostituito: "Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, a favore dei titolari di attività produttive del comparto zootecnico che abbiano subito la sospensione delle attività o pregiudizio dalla situazione emergenziale e che non abbiano usufruito degli indennizzi di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 ed alla legge 24 settembre 2003, n. 268, detratto quanto eventualmente percepito per effetto dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005".

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della O.P.C.M. 30 luglio 2007, n. 3603.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della O.P.C.M. 30 luglio 2007, n. 3603.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della O.P.C.M. 30 luglio 2007, n. 3603.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della O.P.C.M. 30 luglio 2007, n. 3603.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della O.P.C.M. 30 luglio 2007, n. 3603.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3642.