§ 79.2.231 - O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:08/07/2004
Numero:3361


Sommario
Art. 1.  1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal sindaco di Orbetello - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, [...]
Art. 2.      1. Per i progetti attinenti alla realizzazione di edifici pubblici, edifici monumentali di pubblico interesse ed opere pubbliche, inerenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio [...]
Art. 3.      1. In considerazione del protrarsi delle attività da svolgere da parte del personale dell'Ufficio territoriale del Governo di Taranto, impiegato nelle attività finalizzate al superamento [...]
Art. 4.      1. Per il proseguimento delle attività poste in essere per il superamento del contesto emergenziale determinatosi a seguito dell'evento franoso nel comune di Petacciato in provincia di [...]
Art. 5.      1. Fermi restando i poteri attribuiti al dott. Catenacci - Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania ai sensi dell'ordinanza di protezione civile [...]
Art. 6.      1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003 n. 3309 dopo le parole: «può essere assunto» sono aggiunte le parole: «ovvero prorogato»
Art. 7.      1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 n. 3352, l'importo di euro 5.988.000,00 è ridotto di euro 988.000,00
Art. 8.      1. La regione Veneto è autorizzata ad utilizzare le economie pari ad euro 1.150.000,00 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2884 del 1998 e pari ad euro 500.000,00 di cui alle ordinanze [...]
Art. 9.      1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003 citato in premessa, il Ministero dell'interno provvede [...]
Art. 10.      1. In relazione alle iniziative assunte dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, per le finalità di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 [...]


§ 79.2.231 - O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 17 luglio 2004, n. 166)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2003, n. 3261, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Vista la nota GAB/2004/3859/B02 del 27 aprile 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale, per il superamento dell'emergenza relativa all'inquinamento della laguna di Orbetello, sono messe a disposizione del Commissario delegato ulteriori risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2004, lo stato di emergenza a seguito dell'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3324 del 7 novembre 2003, recante «Misure urgenti di carattere straordinario finalizzate alla rimozione della motonave Venus incagliata sulla scogliera di Castiglioncello»;

Vista la nota GAB/2004/4977/B01 del 20 maggio 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine a situazioni conseguenti agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti iniziati il 26 settembre 1997;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 3047 del 31 marzo 2000, n. 3124 del 12 aprile 2001 e n. 3138 del 1° giugno 2001, emanate per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti.

Viste le note del 28 febbraio e 3 maggio 2004 del Sub - Commissario per l'emergenza sismica nel territorio della provincia di Rieti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto»;

Vista la nota in data 11 maggio 2004 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Taranto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio - economico - ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico - ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

Vista la nota n. 1330/S del 7 novembre 2003 del sindaco del comune di Cava dè Tirreni;

Acquisita l'intesa della regione Campania con nota del 13 maggio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso è stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2005, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e n. 3254 del 29 novembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi il giorno 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359 del 14 maggio 2004, recante «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna il giorno 14 settembre 2003»;

Vista la nota n. 44313 in data 4 giugno 2004 della regione Emilia Romagna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3357 del 14 maggio 2004, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nei territori dei comuni di Canossa e Baiso, in provincia di Reggio Emilia, a seguito dei movimenti franosi verificatisi nel mese di febbraio 2004»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria)»;

Vista la nota n. 7865 del 1° giugno 2004 del Commissario delegato - Sindaco del comune di Serravalle Scrivia, concernente la richiesta di modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003;

Visto il decreto n. 841 del 4 dicembre 1993, con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione alla Regione Molise di 7 miliardi di lire per gli interventi urgenti a seguito del nubifragio del 1991;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2917 del 18 gennaio 1999, che ha disposto la revoca di 3 miliardi di lire destinata al dissesto idrogeologico nel comune di Petacciato (CB) a valere sull'assegnazione di 7 miliardi di lire effettuata con il decreto sopra citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine ai consistenti dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di aprile 1996 nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2438 del 15 maggio 1996, con il quale il Presidente della Regione Molise è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi diretti fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso nel comune di Petacciato;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997;

Vista la nota n. 1130 in data 6 febbraio 2003, con la quale il Presidente della regione Molise ha chiesto la riassegnazione delle sopra citate risorse finanziarie;

Viste le relazioni trasmesse dal Commissario delegato Presidente della regione Molise con note n. 6101 del 10 luglio 2003, n. 8679 del 24 ottobre 2003 e n. 9578 del 27 novembre 2003, che individuano soluzioni progettuali di interventi finalizzati ad arginare i dissesti idrogeologici che interessano il comune di Petacciato;

Viste le note del 23 dicembre 2003 e del 28 giugno 2004 del Commissario delegato - Presidente della regione Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004;

Ravvisata la necessità di mantenere in capo al Prefetto di Napoli, Commissario delegato pro-tempore la competenza per l'adozione di alcune iniziative relative all'emergenza di cui al summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, e ciò al fine di garantire una più rapida ed efficace azione da parte del dott. Catenacci Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 3341/2004, finalizzata al definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale lo stato d'emergenza relativo agli eventi alluvionali che hanno colpito il Friuli Venezia Giulia è stato prorogato fino al 30 giugno 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Visto l'art. 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, n. 3339, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la nota in data 21 giugno 2004 dell'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

Viste le note del 13 maggio e 10 giugno 2004 del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2002, n. 3231, recante «Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2004, n. 3353, recante «Interventi diretti a fronteggiare la situazione determinatasi nel lago Trasimeno in relazione alla presenza di insetti nocivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3352, del 23 aprile 2004, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Vista la nota del 9 giugno 2004 del Presidente della regione Umbria, con la quale, al fine di superare la criticità della situazione determinatasi nel lago Trasimeno in relazione alla presenza di insetti nocivi, ha segnalato la necessità di utilizzare parte delle risorse finanziarie assegnate per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 novembre 1997 n. 2722, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche del giorno 20 luglio 1997 nei territori dei comuni di Porto Tolle in provincia di Rovigo e di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 30 novembre 1998, n. 2884, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Veneto nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 dicembre 1999 n. 3027, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi da giugno a dicembre dell'anno 1999 nelle regioni Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Basilicata, Veneto, Toscana, Lombardia, Molise, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo»;

Considerato che, per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Veneto nel corso del 2002, sono stati disposti primi finanziamenti del tutto insufficienti a fronteggiare tali contesti emergenziali;

Vista la nota in data 8 giugno 2004 della regione Veneto, con la quale viene chiesto di poter utilizzare le economie realizzatesi su precedenti finanziamenti disposti da ordinanze di protezione civile, al fine di fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi che nel 2002 hanno colpito il medesimo territorio regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 7 novembre 2003, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2004, della dichiarazione dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, del 1° ottobre 2002, n. 3244, del 31 gennaio 2003, n. 3262, del 23 maggio 2003, n. 3287, del 3 luglio 2003, n. 3298, del 7 novembre 2003, n. 3326;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle summenzionate ordinanze, e ciò al fine di consentire l'espletamento di ulteriori adempimenti connessi al definitivo superamento dell'emergenza, anche con riferimento all'aspetto delle iniziative inerenti alla temporanea permanenza di extracomunitari;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal sindaco di Orbetello - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, è assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di 8 milioni di euro; al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082 - residui anno 2003.

2. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal comandante della Capitaneria di porto di Livorno commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3324 del 7 novembre 2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato a trasferire al medesimo Commissario delegato l'importo di euro 50.000,00 nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio.

 

     Art. 2.

     1. Per i progetti attinenti alla realizzazione di edifici pubblici, edifici monumentali di pubblico interesse ed opere pubbliche, inerenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Rieti, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, citato in premessa, l'Ente attuatore, al fine dell'approvazione dei relativi progetti, indice apposita conferenza di servizi da convocare entro quindici giorni dal parere positivo formulato dal responsabile del procedimento sulla completezza tecnica del progetto e dei relativi atti.

     2. Alla conferenza dei servizi sono invitate tutte le Amministrazioni, gli Enti, pubblici o privati, che debbono esprimere, ai sensi della normativa vigente, il proprio parere sui progetti da approvare.

     3. Qualora alla conferenza dei servizi i rappresentanti invitati risultino assenti, o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

     4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie per la rielaborazione, integrazione e completamento del progetto. In tale caso la conferenza dei servizi assegna un termine massimo di 60 giorni al progettista per i conseguenti adempimenti progettuali. Alla presentazione del progetto con gli adempimenti progettuali richiesti, la conferenza può deliberare a maggioranza semplice, dietro decisione del presidente della conferenza stessa. Nel caso di motivato dissenso definito sul progetto espresso solo dalla Sovrintendenza ai beni ambientali, culturali, architettonici e paesaggistici, l'Ente attuatore ha facoltà di richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Ministro competente, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta.

     5. I pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel progetto che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, e di cui ai precedenti commi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore, in deroga all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 3.

     1. In considerazione del protrarsi delle attività da svolgere da parte del personale dell'Ufficio territoriale del Governo di Taranto, impiegato nelle attività finalizzate al superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, il termine previsto all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

     2. In relazione alle difficoltà gestionali partecipate dal Sindaco del comune di Cava dè Tirreni il secondo periodo dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, è soppresso.

     3. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e all'art. 14, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, cessa alla data di adozione della presente ordinanza.

     4. All'elenco delle deroghe previste all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359 del 14 maggio 2004, il riferimento alla legge regionale 8 settembre 2001 n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8 e 11, è sostituito con la seguente: «legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, e successive modificazioni, articoli 8 e 11».

     5. Nelle premesse dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004 n. 3357, al terzo considerato le parole «lo stesso» sono sostituite con la parola «il», e la parola «anche» è soppressa.

     6. Per l'attuazione delle iniziative dirette a superare la situazione emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2003, n. 3304, il Sindaco del comune di Serravalle Scrivia - Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un'ulteriore unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3304 del 2003.

 

     Art. 4.

     1. Per il proseguimento delle attività poste in essere per il superamento del contesto emergenziale determinatosi a seguito dell'evento franoso nel comune di Petacciato in provincia di Campobasso e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, è riaccreditata al Commissario delegato - Presidente della regione Molise la somma di euro 1.549.602,72. Il relativo onere è posto a carico del Fondo della protezione civile.

     2. Il trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Dipartimento della protezione civile è subordinato alla presentazione di un apposito piano degli interventi, previamente predisposto dal Commissario delegato - Presidente della regione Molise, con il quale verranno identificate le tipologie delle opere da realizzare nell'ambito temporale dell'emergenza e i relativi oneri finanziari.

     3. Il Commissario delegato - Presidente della regione Molise è altresì autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per realizzare la progettazione degli interventi relativi alla seconda fase e finalizzati a fronteggiare il movimento franoso in località Covatta nel comune di Ripalimosani.

     4. L'ANAS S.p.A., nell'ambito della progettazione definitiva dei lavori di ricostruzione del viadotto Ingotte, nel tratto della strada statale n. 647 - Dir./B al km 8,3, procederà alla predetta progettazione, tenendo conto delle progettazioni relative al risanamento ed alla sistemazione del movimento franoso in atto nella località Lama del Gallo nel comune di Ripalimosani, nel rispetto delle procedure vigenti.

 

     Art. 5.

     1. Fermi restando i poteri attribuiti al dott. Catenacci - Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3341/2004 e successive modifiche ed integrazioni, il Prefetto di Napoli, già Commissario delegato ex art. 6 dell'ordinanza n. 2425/1996, provvede al completamento di tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile relativi ai contenziosi ancora in corso, agli interventi di competenza nonchè alla gestione del personale operante presso la struttura commissariale di cui si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo periodo dell'ordinanza n. 3345/2004.

     2. [Il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3341 del 2004, con riferimento alle particolari esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidatogli è autorizzato altresì ad avvalersi di una unità di personale appartenente alla carriera prefettizia] [1].

     3. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative loro affidate, ai Prefetti delle province della regione Campania, in qualità di soggetti attuatori e di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, in ragione dei maggiori compiti loro affidati, e all'unità di personale di cui al comma 2, è corrisposto un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3341 del 2004. Gli oneri relativi al compenso corrisposto al Prefetto di Napoli rimangono a carico delle risorse ancora disponibili presso la contabilità speciale intestata al medesimo Prefetto.

     4. Per le specifiche problematiche concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti il numero dei consulenti previsto all'articolo 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, così come integrato dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004, è elevato di un'ulteriore unità.

 

     Art. 6.

     1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003 n. 3309 dopo le parole: «può essere assunto» sono aggiunte le parole: «ovvero prorogato».

     2. [Il Commissario delegato Presidente della Regione siciliana è autorizzato a prorogare sino e non oltre il 31 dicembre 2004, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni] [2].

     3. Al fine di garantire e migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali del Dipartimento della protezione civile è autorizzata l'estensione del fondo unico di Presidenza anche al personale militare di prestito in servizio presso il predetto Dipartimento, con oneri a carico del Fondo della protezione civile ed in deroga agli articoli 82 e 83 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002 - 2005 sottoscritto il 17 maggio 2004.

     4. Con riferimento alle esigenze in materia di incendi boschivi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, del decreto legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, possono, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ufficio nazionale per il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè con la normativa vigente in materia, essere rinnovati o prorogati i contratti di diritto privato di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231.

 

     Art. 7.

     1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 n. 3352, l'importo di euro 5.988.000,00 è ridotto di euro 988.000,00.

     2. Il Presidente della regione Umbria, al fine di risolvere sollecitamente il contesto di grave criticità derivante dalla persistenza dei fenomeni connessi alla presenza di insetti nocivi nel lago Trasimeno e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 n. 3353 è nominato Commissario delegato. Per tale finalità è assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di euro 988.000,00, secondo quanto disposto dai successivi commi 3 e 4.

     3. Le risorse di cui al comma 2 saranno trasferite su apposita contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al Presidente della regione Umbria - Commissario delegato secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.

     4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 si renderanno disponibili secondo le documentate necessità manifestate di volta in volta dal Commissario delegato - Presidente della regione Umbria, a carico del Fondo della protezione civile.

 

     Art. 8.

     1. La regione Veneto è autorizzata ad utilizzare le economie pari ad euro 1.150.000,00 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2884 del 1998 e pari ad euro 500.000,00 di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2722 del 1997 e n. 3027 del 1999, da destinare agli eventi calamitosi del 2002 per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato d'emergenza.

 

     Art. 9.

     1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003 citato in premessa, il Ministero dell'interno provvede alla prosecuzione di tutti gli interventi necessari al superamento del medesimo contesto critico, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza n. 3242/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare ulteriormente personale con contratto di lavoro temporaneo nel limite massimo di 400 unità, nonchè a disporre per l'allestimento di appositi locali, per l'attivazione e per l'ottimizzazione di collegamenti informatici, nonchè per l'adozione di ogni altra iniziativa negoziale necessaria al reperimento di beni e servizi necessari al superamento dell'emergenza.

     3. Il Ministero dell'interno può, altresì, autorizzare, ulteriori unità di personale in servizio direttamente coinvolto nelle attività connesse al superamento dell'emergenza in rassegna allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite. Il predetto personale è individuato con successivo provvedimento del Ministro dell'interno, nel limite massimo di 1070 unità.

     4. Agli oneri conseguenti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per l'anno finanziario 2004, così come integrati con le risorse finanziarie previste dall'art. 38 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'art. 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

     Art. 10.

     1. In relazione alle iniziative assunte dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, per le finalità di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2004, n. 3344, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare i necessari atti convenzionali, disciplinando termini e modalità per il conseguimento tempestivo dei servizi e delle forniture occorrenti.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma soppresso dall'art. 15 della O.P.C.M. 25 gennaio 2006, n. 3491.

[2] Comma abrogato dall'art. 8 della O.P.C.M. 19 febbraio 2010, n. 3852.